Art. 11.
1. Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
"Art. 21-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori). - 1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .".
"Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" agli ispettori superiori). - 1 Gli ispettori superiori che al 1o gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di "scelto", con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, ferma restando la qualifica rivestita, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" ((o che nel biennio precedente)) abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento di "scelto", anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. Il riconoscimento di "scelto" decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianta'.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 14, comma 2.
"Art. 21-quater (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1.
Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis e 21-ter sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.".
1. Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
"Art. 21-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori). - 1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .".
"Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" agli ispettori superiori). - 1 Gli ispettori superiori che al 1o gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di "scelto", con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, ferma restando la qualifica rivestita, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" ((o che nel biennio precedente)) abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento di "scelto", anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. Il riconoscimento di "scelto" decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianta'.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 14, comma 2.
"Art. 21-quater (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1.
Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis e 21-ter sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.".