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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/07/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1938/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/4/2025 da C.F. ) Parte_1 C.F._1
e C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati SILVANO BASSANO e SIMONA RICCI BONINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Pietrasanta (LU), via Nazario Sauro n. 88, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale, pronunciare la separazione personale dei coniugi e, trascorso il tempo di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 14.07.2005 (LU), in EZ, con il quale la sig.ra e il sig. si univano in Parte_1 Parte_2 matrimonio, trascritto all'Atto N. 7 parte II serie A - anno 2005 - Comune di EZ (LU) - Ufficio 1, per il quale i coniugi hanno optato per il regime di separazione legale dei beni, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza non appena passata in giudicato, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà Persona_1 collocato presso la madre. Entrambi i genitori cureranno la crescita educativa, scolastica e morale del figlio, assecondando le sue naturali inclinazioni e necessità;
3) La gestione del tempo di permanenza del figlio con ciascun genitore sarà regolata secondo il calendario di alternanza genitoriale concordato dalle parti e allegato all'atto di ricorso e di cui rappresenta parte integrante. In presenza di accordo, i genitori saranno liberi di vedere il figlio in 1 ogni momento nel periodo in cui sarà con l'altro genitore, salvo il fine settimana in cui ciascuno avrà uno spazio esclusivo, sempre tenendo conto del primario interesse del figlio. In caso di assenza del genitore per motivi di lavoro o altri, il figlio rimarrà con l'altro genitore;
il figlio potrà in ogni momento fare visita ai nonni paterni e materni e trascorrere tempo con gli stessi;
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per Parte_2 Parte_1 il mantenimento del figlio, la somma mensile di €200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla sig.ra Pt_1
5) Le spese straordinarie necessarie per il figlio (quali spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative straordinarie) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, salvo diversi accordi. Si intendono spese straordinarie le spese riconosciute tali dal protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Lucca. Il genitore richiesto metterà a disposizione il cinquanta percento della spesa tre giorni prima della data in cui dovrà avvenire il pagamento salvo le spese straordinarie urgenti. In ogni caso, se non anticipata, la metà di tutte le spese verrà rimborsata nel mese immediatamente successivo al pagamento;
6) La casa coniugale, con tutti gli arredi in essa contenuti, resterà assegnata alla Sig.ra Parte_1 che ne è proprietaria e vi risiederà con il figlio
[...] Per_1
7) Le parti convengono circa l'insussistenza di alcun obbligo di mantenimento a favore dell'altro coniuge;
8) Le parti si impegnano a mantenere un rapporto di collaborazione e comunicazione per garantire il benessere del figlio, assicurando che qualsiasi decisione riguardante la sua crescita venga presa di comune accordo e nel suo superiore interesse;
9) Le parti dichiarano che, nulla dovranno più corrispondere vicendevolmente tra loro ad alcun titolo
o ragione. 10) Spese di giudizio compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in EZ (LU) il 14/7/2005, dal quale è nato il figlio (nato l'[...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in EZ (LU) in data 14/7/2005, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di EZ (LU) all'Atto Numero 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EZ (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 9/7/2025. Il Presidente estensore Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/4/2025 da C.F. ) Parte_1 C.F._1
e C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati SILVANO BASSANO e SIMONA RICCI BONINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Pietrasanta (LU), via Nazario Sauro n. 88, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale, pronunciare la separazione personale dei coniugi e, trascorso il tempo di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 14.07.2005 (LU), in EZ, con il quale la sig.ra e il sig. si univano in Parte_1 Parte_2 matrimonio, trascritto all'Atto N. 7 parte II serie A - anno 2005 - Comune di EZ (LU) - Ufficio 1, per il quale i coniugi hanno optato per il regime di separazione legale dei beni, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza non appena passata in giudicato, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà Persona_1 collocato presso la madre. Entrambi i genitori cureranno la crescita educativa, scolastica e morale del figlio, assecondando le sue naturali inclinazioni e necessità;
3) La gestione del tempo di permanenza del figlio con ciascun genitore sarà regolata secondo il calendario di alternanza genitoriale concordato dalle parti e allegato all'atto di ricorso e di cui rappresenta parte integrante. In presenza di accordo, i genitori saranno liberi di vedere il figlio in 1 ogni momento nel periodo in cui sarà con l'altro genitore, salvo il fine settimana in cui ciascuno avrà uno spazio esclusivo, sempre tenendo conto del primario interesse del figlio. In caso di assenza del genitore per motivi di lavoro o altri, il figlio rimarrà con l'altro genitore;
il figlio potrà in ogni momento fare visita ai nonni paterni e materni e trascorrere tempo con gli stessi;
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per Parte_2 Parte_1 il mantenimento del figlio, la somma mensile di €200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla sig.ra Pt_1
5) Le spese straordinarie necessarie per il figlio (quali spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative straordinarie) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, salvo diversi accordi. Si intendono spese straordinarie le spese riconosciute tali dal protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Lucca. Il genitore richiesto metterà a disposizione il cinquanta percento della spesa tre giorni prima della data in cui dovrà avvenire il pagamento salvo le spese straordinarie urgenti. In ogni caso, se non anticipata, la metà di tutte le spese verrà rimborsata nel mese immediatamente successivo al pagamento;
6) La casa coniugale, con tutti gli arredi in essa contenuti, resterà assegnata alla Sig.ra Parte_1 che ne è proprietaria e vi risiederà con il figlio
[...] Per_1
7) Le parti convengono circa l'insussistenza di alcun obbligo di mantenimento a favore dell'altro coniuge;
8) Le parti si impegnano a mantenere un rapporto di collaborazione e comunicazione per garantire il benessere del figlio, assicurando che qualsiasi decisione riguardante la sua crescita venga presa di comune accordo e nel suo superiore interesse;
9) Le parti dichiarano che, nulla dovranno più corrispondere vicendevolmente tra loro ad alcun titolo
o ragione. 10) Spese di giudizio compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in EZ (LU) il 14/7/2005, dal quale è nato il figlio (nato l'[...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in EZ (LU) in data 14/7/2005, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di EZ (LU) all'Atto Numero 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EZ (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 9/7/2025. Il Presidente estensore Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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