Sentenza 11 marzo 2011
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Integra l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen. (minorata difesa pubblica o privata), la commissione di un tentativo di furto in tempo di notte, in assenza di illuminazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2011, n. 19615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19615 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 11/03/2011
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 730
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 25914/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di NO AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 22.3.2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato Avv. Cacchiarelli Alessandra in sostituzione dell'Avv. Stefano Valenza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Roma Giudice in data 7.12.2006, con la quale NO AN veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 300 di multa per il reato di tentato furto aggravato del ciclomotore di PA Veronica, commesso il 10.3.2005.
Il ricorrente deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
5. RITENUTO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità del tentativo, è infondato.
Il ricorrente, premesso che gli agenti intervenuti vedevano l'imputato armeggiare vicino al ciclomotore e successivamente constatavano la rimozione del cupolino della parte superiore del faro del ciclomotore, e che l'imputazione contesta la forzatura del bloccasterzo e del blocchetto di accensione, rileva che nessuna di queste ultime operazioni veniva accertata, e che il mero distacco del cupolino del faro non è atto oggettivamente univoco nella direzione del furto, essendo lo stesso compatibile con un mero danneggiamento. La motivazione della sentenza impugnata motivava tuttavia adeguatamente in ordine alla particolare rilevanza della rimozione del cupolino superiore del faro, alla luce dell'accesso che tale siffatta asportazione consente al blocchetto di accensione del ciclomotore. In questa prospettiva l'azione dell'imputato era individuata come tale da trovare ragione unicamente nella finalità di manomettere il blocchetto;
e quindi da costituire atto esecutivo della fattispecie tipica del reato di furto e riconducibile ad una delle modalità di condotta specificamente contestate.
2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, è anch'esso infondato.
Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata non indica alcun dato processuale dal quale emerga la mancanza di illuminazione della strada ove era parcheggiato il ciclomotore, situazione indicata dai giudici quale concorrente nella realizzazione con la commissione del fatto in ora notturna, quest'ultima ritenuta dal ricorrente insufficiente ad integra sere di per sè la fattispecie aggravatrice. La motivazione della sentenza impugnata riprende tuttavia sul punto le conclusioni della decisione di primo grado, fondate su quanto osservato e riferito dagli agenti di polizia intervenuti. E nessun ulteriore rilievo critico è avanzato sul punto nel ricorso, rispetto ad una decisione di merito che coerentemente rileva come la commissione del fatto in tempo di notte, in quanto integrata dalla mancanza di illuminazione, renda sussistenti i presupposti dell'aggravante contestata (per una conclusione in questo senso in una fattispecie analoga v. Sez. 1, n. 10268 del 9.10.1996, imp. Bertotti, Rv. 206117).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011