Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 647 cod. pen., cosa smarrita è quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico; una volta accertato l'avvenuto smarrimento, ricorre, nell'appropriazione, il predetto reato, e non quello di furto, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico del "rinvenitore" che può anche essere a conoscenza dell'altruità della cosa. (Fattispecie in tema di assegno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/1999, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. MARVULLI NICOLA PRESIDENTE del 27.1.1999
1. Dott. MARRONE FRANCO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " CA ES " N. 13
3. " MA AL " REGISTRO GENERALE
4. " OT MA " N. 27680/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NT BA, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 20.5.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Marrone
Udito il Procuratore Generale dr. Filippo Fiore che ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVI
La TO è stata dichiarata responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 7 c.p) per essersi impossessata di un modulo di assegno che NC LL aveva smarrito, in data prossima al 7.12.1993.
La Corte di Appello ha ritenuto che l'assegno non può essere considerato cosa smarrita, stante la perdurante possibilità di identificare e rintracciare l'avente diritto attraverso i segni distintivi impressi sul modello, onde ha negato l'applicabilità dell'art. 647 cp. come richiesto dalla difesa. Col ricorso la difesa ripropone argomentatamente la tesi della non configurabilità del furto e della configurabilità del reato di appropriazione della cosa smarrita.
Il ricorso è fondato.
La questione riguardante il reato configurabile nell'ipotesi di impossessamento di un oggetto smarrito ha dato luogo a soluzioni diverse, a seconda che l'attenzione si sia concentrata nella natura particolare dell'oggetto o sul rapporto tra lo stesso e l'originario possessore.
È stato ritenuto (per quanto qui interessa in relazione all'appropriazione di un assegno in bianco smarrito):
- da Cass. Sez. 6, sent. 9764 del 21.10.1982, imp. Aprili, che commette il reato punito dall'art. 647 cod. pen., e non quello di furto, colui che si appropri la cosa oggettivamente smarrita, anche se conosca perfettamente il proprietario;
la cosa si considera "oggettivamente smarrita", quando concorrano due elementi;
a)l'uscita dell'oggetto dalla sfera di sorveglianza del detentore;
b)l'impossibilità per il possessore di ricostruire l'originario potere di fatto sulla res, perché ignora il luogo ove la stessa si trovi. (conf. Mass. n 143830; (conf. Mass. n. 119975; (conf. Mass. n. 117182; (conf. Mass. n. 113628, ed ivi citate).
- da Cass. Sez. 2^, sent 17393 del 19.12.1989, imp. Femiano, che non possono ritenersi smarrite, ai sensi dell'art. 647 c.p. quelle cose (tra le quali l'assegno in bianco di conto corrente) che contengono chiari ed intatti i segni esteriori pubblicitari di un possesso legittimo altrui.
- da Cass. Sez. 4^ sent. 5844 del 176.1997, imp. D'Ambrosio, che l'assegno bancario deve considerarsi cosa smarrita a prescindere dai segni esteriori, percepibili dall'agente, di un precedente legittimo - ma oramai non più esistente - possesso altrui. L'appropriazione di un assegno smarrito integra perciò il reato di appropriazione di cose smarrite e non di furto, per la cui configurazione è necessaria la sussistenza attuale del possesso altrui al momento della lesione. A parere di questa Corte, decisivo per la soluzione del problema è stabilire la definizione di cosa smarrita: è tale la cosa rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico.
Ai fini, perciò, di tale definizione è irrilevante la posizione psicologica e più in generale l'attività svolta o che può essere svolta dal "rinvenitore" della cosa smarrita, il quale può ben essere consapevole dell'altruità della cosa, non solo, ma può essere anche a conoscenza, già al momento del fatto, del proprietario.
Ciò risulta con evidenza dalle stesse fattispecie previste nell'art. 647, sia in relazione all'appropriazione (n. 2) della quota dovuta al proprietario del fondo (agevolmente individuabile) nel quale sia stato trovato un tesoro;
sia in relazione all'ipotesi (ult. co.), che il colpevole sia a conoscenza del proprietario della cosa. Accertato lo smarrimento della cosa e quindi la cessazione del possesso (e di ogni relazione con la cosa) da parte dell'originario titolare, il reato di furto, come previsto dall'art. 624 c.p. non è configurabile, in quanto la fattispecie prevede la sottrazione del bene a chi ne ha la detenzione, intesa questa come rapporto attuale tra il soggetto e la cosa mobile.
Nel caso in esame, l'assegno era stato smarrito, tanto che il titolare non ebbe neppure a denunciare lo smarrimento, se non quando la banca ebbe a comunicargli la presentazione per l'incasso. Neppure in tal caso però ha ritenuto di dovere sporgere querela. Pertanto, potendosi qui configurare solo l'ipotesi prevista dall'art 647 cod. pen. a carico della TO per essersi la stessa appropriata di un assegno smarrito e non il delitto di furto aggravato ritenuto dai giudici del merito, l'azione penale deve essere dichiarata improcedibile per difetto di querela.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l'azione penale è improponibile per mancanza di querela in ordine al reato previsto dall'art. 647 cod. pen., così qualificato il fatto contestato.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999