Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/1999, n. 3646
CASS
Sentenza 27 gennaio 1999

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Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 647 cod. pen., cosa smarrita è quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico; una volta accertato l'avvenuto smarrimento, ricorre, nell'appropriazione, il predetto reato, e non quello di furto, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico del "rinvenitore" che può anche essere a conoscenza dell'altruità della cosa. (Fattispecie in tema di assegno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/1999, n. 3646
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3646
    Data del deposito : 27 gennaio 1999

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