Versione
18 marzo 1953
18 marzo 1953
Art. 71. (Designazione transitoria di membro del Comitato di controllo)
Finche' non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo previsto dall'art. 55 sara' un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano piu' Corti d'appello. Lo stesso presidente provvedera' pure alla designazione del membro supplente.
Finche' non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo previsto dall'art. 55 sara' un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano piu' Corti d'appello. Lo stesso presidente provvedera' pure alla designazione del membro supplente.
Commentario • 1
- 1. Enti locali: l'evoluzione storico-sistematicaGiuseppe Fiorillo · https://www.filodiritto.com/ · 13 marzo 2021 · 0.93320674
Indice: 1. Concetto di controllo 2. Periodo dal 1861 al 1915 3. L'evoluzione successiva: 1915-1934 4. Periodo dal 1934 alla legge n. 142/ 1990 5. Periodo dal 1990 al Testo Unico Ordinamento Enti Locali n. 267/2000, passando per la legge n. 127/1997 6. Periodo dal 2000 alla riforma costituzionale n. 3/2001 7. Riflessioni conclusive 1. Concetto di controllo Per controllo s'intende, in generale, il riesame, il riscontro, la verifica se un atto, un'attività, un comportamento, compiuti da un altro soggetto, siano conformi a norme giuridiche o alle regole di buona amministrazione allo scopo di formulare un giudizio ed adottare misure giuridiche o sanzioni, da parte di un organo facente parte …
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