Articolo 71 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
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18 marzo 1953
Art. 71. (Designazione transitoria di membro del Comitato di controllo)

Finche' non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo previsto dall'art. 55 sara' un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano piu' Corti d'appello. Lo stesso presidente provvedera' pure alla designazione del membro supplente.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
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