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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 164/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
118 (C.F. ), quale amministratore di sostegno del sig. C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Battaglia e dall'avv. Lucia Spinoglio C.F._2 attore contro
(c.f. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._3
Cotonificio n. 30, rappresentata e difesa l'avv. Dimitri Tomasin
convenuta
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- previa declaratoria di intervenuta decadenza della convenuta, per mancato deposito della comparsa di costituzione nel termine di venti giorni prima dell'udienza, dalla facoltà di proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, e così in particolare di decadenza dall'allegazione e prova di fatti impeditivi dei diritti azionati dall'attore;
- previo rigetto di ogni avversa eccezione, domanda e istanza in quanto illegittima, infondata e ingiustificata;
- dato atto dell'obbligo della convenuta di rendere il conto della gestione in relazione all'operato di CP_1 quest'ultima sul conto corrente intestato al sig. , e in particolare in relazione all'utilizzo del Parte_2
pagina 1 di 7 bancomat del medesimo appoggiato sul conto corrente Unicredit 000005491027 aperto presso la filiale di C.so Venezia n.
125, Gorizia (bancomat n. ***2622 fino al 28/7/2020 e n. ***4341 dal 28/7/2020), con riguardo agli importi dei prelevamenti e pagamenti descritti in atti,
- dato altresì atto del mancato deposito da parte della convenuta del rendiconto ex artt. 263 e segg. c.p.c. entro il termine assegnato e delle relative conseguenze di legge,
- dato infine atto di quanto pure confessoriamente ex adverso riconosciuto e comunque di tutto quanto documentato in atti,
- condannare la sig.ra al pagamento in favore del sig. di tutte le CP_1 Parte_2 somme dovute in favore dell'attore in quanto non giustificate, e in ogni caso al pagamento dell'importo di euro 21.981,84 (v. all. 7, voci dal 22/1/2020 al 5/10/2020), o, in via di estremo subordine, dell'importo di euro 16.943,53 (v. all. 7, voci dal 2/3/2020 al 5/10/2020), oltre interessi ex art. 1282 c.c. dal dovuto al saldo, da computarsi al tasso legale dalla data delle operazioni non giustificate, nonchè al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4 c.c. Il tutto, in adempimento delle norme in tema di mandato (art. 1713 c.c.), ovvero, in subordine, di negotiorum gestio (artt. 2028 e segg.
c.c.), nonché, in estremo subordine, a titolo di indebito (art. 2033 ss c.c.) e/o ingiustificato arricchimento all'occorrenza (art.
2041 c.c.).”
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 16.9.2024.
Per la convenuta:
“A) Rigettare integralmente tutte le domande attoree in quanto decadute, prescritte, illegittime, inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata
B) Ridurre le pretese attoree secondo giustizia.
In ogni caso
C) Spese di lite rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di amministratore di sostegno del Parte_1 padre , conveniva in giudizio contestando alla stessa l'utilizzo improprio Parte_2 CP_1 della carta bancomat del padre (appoggiata sul conto corrente Unicredit 000005491027 aperto presso la filiale di C.so Venezia n. 125, Gorizia - bancomat n. ***2622 fino al 28/7/2020 e n. ***4341 dal
28/7/2020), nella sua disponibilità in quanto sua badante.
In particolare, deduceva che la convenuta aveva a disposizione il bancomat del padre da gennaio 2020 sino ad ottobre 2020 e che, verificando gli estratti conto in quanto divenuto amministratore di sostegno provvisorio del padre, risultavano prelievi e pagamenti non giustificati per un importo complessivo di
22.981,84 €, di cui solo 1.000,00 € risultano giustificati, in quanto destinati, su indicazione di Parte_2
pagina 2 di 7 , alla di lui figlia, ossia i prelievi in data 6.6.2020 di 300,00 €, 8.6.2020 di 200,00 € e 11.7.2020 per la Pt_2 limitata quota di 500,00 €. Chiedeva quindi che, previo inquadramento della fattispecie come rapporto di mandato e quindi assolto l'obbligo di rendimento del conto, fosse condannata a restituire la CP_1 somma illegittimamente appresa di 21.981,84 € ovvero, in subordine, la minor somma di 16.943,53 € facente riferimento al periodo da marzo 2020, mese nel quale veniva sottoscritta formale delega del padre a favore di per l'utilizzo del bancomat. Parte_2 CP_1
Si costituiva contestando di aver assunto alcun ruolo di mandataria di , CP_1 Parte_2 di aver utilizzato il bancomat solo su sua indicazione per singole e specifiche operazioni, eseguite le quali il bancomat gli veniva restituito.
La causa veniva istruita oralmente tramite interrogatorio formale della convenuta e testi e veniva disposto che rendesse il conto. CP_1
Successivamente, in data 16.5.2024, il difensore di rinunciava al mandato. CP_1 non provvedeva al rendiconto richiesto e all' udienza del 13.6.2024 non compariva nessuno CP_1 per la convenuta.
La causa veniva quindi rinviata per precisazione delle conclusioni al 18 settembre 2024.
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La fattispecie dedotta dall'attore deve essere qualificata in termini di mandato. Infatti, Parte_2 aveva consegnato a sua badante, la propria carta bancomat affinché quest'ultima potesse CP_1 provvedere, per suo conto, a prelievi e pagamenti che il medesimo non era fisicamente in grado di eseguire autonomamente.
Tale accordo è idoneo a costituire un rapporto di mandato senza rappresentanza tra e Parte_2 CP_1 in virtù del quale provvedeva a compiere atti giuridicamente rilevanti per , quali CP_1 Parte_2 riscuotere somme in denaro a credito (prelievi bancomat) ed eseguire pagamenti di vario genere (tramite l'utilizzo della carta di debito), sempre per conto di . Parte_2
Non è contestato tra le parti che avesse la disponibilità del bancomat di . La stessa CP_1 Parte_2
sentita con interrogatorio formale, ha dichiarato, così confessandolo, di aver avuto la CP_1 disponibilità della carta bancomat di da aprile 2020 a ottobre 2020. Parte_2
Nel frattempo, a luglio 2020, la carta bancomat è stata sostituita in quanto scaduta. Anche la nuova carta bancomat è stata nella disponibilità di come dalla stessa chiaramente ammesso, avendo CP_1 confessato di averne avuto disponibilità sino ad ottobre 2020.
È oggetto di contestazione, invece, il dies a quo della disponibilità della carta bancomat.
pagina 3 di 7 L'attore sostiene che il bancomat era stato consegnato a già a gennaio 2020 quando la stessa era CP_1 stata assunta come badante. invece, sostiene di averne avuto la disponibilità non prima di aprile CP_1
2020.
Sul punto è stata sentite come teste , figlia di e sorella di , la quale ha Testimone_1 Pt_2 Pt_1 dichiarato che il bancomat del padre era stato consegnato a sin dalla sua assunzione e che ciò le CP_1 era stato detto proprio dal padre che, tra l'altro, si dispiaceva di non poter dare alla figlia qualche somma di denaro non avendo contanti in casa e avendo lasciato il bancomat alla badante. La convenuta ha sollevato eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.. L'eccezione è invero inammissibile in quanto a seguito dell'escussione del teste non è più stata coltivata (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile 2023,
n. 9456 (rel. M . Di Marzio)). Ciononostante, si evidenzia che la circostanza che il bancomat fosse nella disponibilità di è fatto che la teste conosce proprio e solo perché le era stato raccontato dal CP_1 padre, attore nella presente causa. In sostanza, si è di fronte a una testimonianza c.d. de relato actoris che, come ricordato da recente giurisprudenza (Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14030 del 21 maggio
2024), secondo un orientamento più radicale ha valore nullo (Cass. 1, n. 569 del 15/1/2015; Cass., 1, n.
8358 del 3/4/2007, Cass., 2, n. 43 del 5/1/1998), mentre secondo altro e più morbido orientamento può avere un valore probatorio se sostenuto da altri elementi probatori oggettivi, i quali abbiano l'attitudine a confermarne la credibilità (Cass., 3, n. 1121 del 19/4/1971; Cass., 1 n. 7062 del 29/11/1986; Cass., 1, n.
2815 dell'8/2/2006).
Invero, la testimonianza di , al di là della sua ammissibilità, appare comunque non Testimone_1 attendibile.
Infatti, ha sempre negato di aver avuto la disponibilità del bancomat di sin dalla sua CP_1 Parte_2 assunzione. Un tanto appare invero assai ragionevole in quanto, all'opposto, appare poco verosimile che una persona assunta in data 22 gennaio 2020 potesse avere sin da subito a disposizione il bancomat dell'anziano che seguiva. Non solo, depone in tal senso altresì il documento n. 6 dell'attore: se davvero il bancomat fosse stato consegnato sin da subito, non si vede perché tale documento dovrebbe essere stato sottoscritto solo a marzo 2020. Infine, la testimonianza di è poco attendibile in quanto la Testimone_1 stessa, alla luce della morte del padre in corso di causa (evento del quale la parte, tuttavia, non si è avvalsa ai fini dell'attivazione del meccanismo dell'interruzione e successione nel processo), è divenuta chiamata all'eredità del padre, con un evidente interesse di tipo economico rispetto all'esito della causa.
In sostanza, la testimonianza di , testimone de relato actoris, non è attendibile per ragioni sia Testimone_1 oggettive (eccentricità rispetto a elementi di prova documentali) sia soggettive.
Si ritiene pertanto provato che, quantomeno da aprile 2020, avesse a disposizione il bancomat di CP_1
. Parte_2
pagina 4 di 7 Aprile e non marzo 2020 in quanto ha sempre affermato, anche in sede di interrogatorio formale, CP_1 che il bancomat fosse nella sua disponibilità da aprile. In effetti, il documento n. 6 di parte attrice contenente la dichiarazione di di consegna del bancomat a non è sottoscritto da Parte_2 CP_1 quest'ultima, pertanto, al di là della non necessarietà della firma per veder costituito un rapporto di mandato (contratto a forma libera e pertanto validamente concluso anche oralmente o per fatti concludenti), non vi è alcun elemento che comprovi la consegna del bancomat a già a marzo. CP_1
Tale conclusione è rafforzata dal contegno processuale di che ha ammesso di aver a disposizione CP_1 il bancomat di , però da aprile 2020. Tale circostanza appare in effetti plausibile in quanto Parte_2 proprio ad aprile è entrato in casa di riposo. Parte_2
In definitiva, premesso che la materiale disponibilità del bancomat rappresenta elemento costitutivo della domanda formulata dall'attore, grava sullo stesso il rischio del mancato raggiungimento della prova. Come detto, a fronte della confessione di delle contestazioni sollevate e degli elementi documentali, CP_1 non è provata la disponibilità in capo a del bancomat di sin da gennaio 2020 bensì CP_1 Parte_2 solo da aprile 2020, sino a ottobre 2020. ha altresì laconicamente affermato che non aveva la disponibilità continuativa del bancomat CP_1 bensì lo restituiva a dopo ogni utilizzo. Tale deduzione, tuttavia, rappresentando elemento Parte_2 modificativo/impeditivo della domanda dell'attore, è rimasta priva di prova e pertanto non può esser presa in considerazione ai fini della decisione.
Si è quindi accertata la sussistenza di un rapporto di mandato tra e nonché l'effettiva Parte_2 CP_1 disponibilità del bancomat in capo a CP_1
A è stato ordinato di rendere il conto ex art. 263 c.p.c.. CP_1
Ai sensi dell'art. 1713 c.c., infatti, il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e, soprattutto, rimettere a quest'ultimo tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
pur richiesta, non ha presentato il rendiconto. CP_1
In punto onere della prova, si osserva che con la propria domanda l'attore ha contestato l'inadempimento della convenuta che avrebbe eseguito il mandato disponendo illegittimamente della carta bancomat in suo possesso, ossia in difformità rispetto alle indicazioni fornite dal mandante-titolare della carta bancomat, avendo eseguito prelievi e pagamenti non giustificati da necessità di . Parte_2
Si ritiene pertanto che fosse onere di convenuta per inadempimento, allegare e provare di aver CP_1 correttamente adempiuto al mandato ricevuto.
Invero, pur a fronte di allegazioni molto specifiche dell'attore, che ha indicato ogni singola operazione non giustificata facendo riferimento agli estratti conto depositati in atti (docc. n. 7 e 20-23 attore), ha CP_1 genericamente affermato di aver utilizzato il bancomat secondo le indicazioni di . Parte_2
pagina 5 di 7 Tuttavia, non ha reso il conto, pur richiesto: ciò non può che essere valutato a suo discapito ex CP_1 art. 116 co. 2 c.p.c.. Non solo, ha affermato di aver consegnato la documentazione in suo possesso già prima del giudizio, quando è divenuto amministratore di sostegno e il rapporto di Parte_1 lavoro come badante si è interrotto. Tuttavia, non ha nemmeno offerto copia di tale documentazione.
Infine, nonostante le doglianze puntuali dell'attore, non ha mai preso posizione sugli specifici addebiti né ha mai offerto alcuna giustificazione per ciascuna delle operazioni singolarmente individuate e contestate dall'attore. Risulta altresì che una volta entrato in casa di riposto non ne sia più uscito da solo se Parte_2 non per fare delle visite, come dichiarato dalla struttura stessa, il che induce a ritenere che non possa esser stato in persona ad utilizzare il bancomat (doc. n. 27 attore). Parte_2
Se è pur vero che nel caso di mandato gratuito (come è quello di specie, dato che è pacifico che non fosse stato riconosciuto a alcun compenso ulteriore rispetto a quello relativo alle mansioni di badante), CP_1 la responsabilità del mandatario deve esser valutata con minor rigore (art. 1710 c.c.), è altresì vero che non ha offerto alcuna circostanziata prospettazione circa la correttezza del suo operato e così il CP_1 corretto adempimento del mandato.
Tanto premesso, deve ritenersi provata l'illegittimità dei prelievi e dei pagamenti contestati dall'attore e avvenuti tramite il bancomat dell'attore da aprile 2020 a ottobre 2020 per un totale complessivo di
13.218,59 €, somma che la convenuta dovrà pertanto restituire all'attore. Da tale importo sono già esclusi i
1.000 € consegnati alla figlia di su sua specifica indicazione. Parte_2
Tali importi, risultanti da prelievi in contanti ovvero da pagamenti non giustificati, rappresentano infatti delle somme che la mandataria ha ottenuto in occasione del mandato (il contante prelevato) e che devono pertanto essere rimesse al mandante ex art. 1713 co. 1 c.c. ovvero somme delle quali la mandataria si è illegittimamente avvantaggiata (pagamenti bancomat non giustificati) costituendo quindi inadempimento contrattuale cui segue l'obbligo restitutorio quale risarcimento del danno patito dal contraente non inadempiente (ossia il mandante che ha subito una corrispondente perdita patrimoniale). Viene così operata una riqualificazione della domanda della parte (ricompresa nel potere/dovere del giudice) che attiene appunto solo all'inquadramento giuridico della stessa, senza alcuna modifica dei fatti sostanziali dedotti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, scaglione di valore della causa da 5.200 € a 26.000 €, ai valori medi, applicati valori minimi solo per la fase decisionale in quanto parte convenuta non ha depositato alcun atto con corrispondente minor attività difensiva per parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 1. accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna alla restituzione a CP_1 [...]
, in qualità di amministratore di sostegno di , della somma di 13.218,59 € per Parte_1 Parte_2 le causali di cui in narrativa, oltre a interessi legali da ogni pagamento/prelievo illegittimo sino alla domanda e agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
2. condanna alla rifusione in favore di , in qualità di amministratore CP_1 Parte_1 di sostegno di , delle spese del giudizio liquidate in 4.200 € per competenze Parte_2 professionali e 265,50 € per rimborso anticipazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge.
Gorizia, li 7 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
118 (C.F. ), quale amministratore di sostegno del sig. C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Battaglia e dall'avv. Lucia Spinoglio C.F._2 attore contro
(c.f. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._3
Cotonificio n. 30, rappresentata e difesa l'avv. Dimitri Tomasin
convenuta
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- previa declaratoria di intervenuta decadenza della convenuta, per mancato deposito della comparsa di costituzione nel termine di venti giorni prima dell'udienza, dalla facoltà di proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, e così in particolare di decadenza dall'allegazione e prova di fatti impeditivi dei diritti azionati dall'attore;
- previo rigetto di ogni avversa eccezione, domanda e istanza in quanto illegittima, infondata e ingiustificata;
- dato atto dell'obbligo della convenuta di rendere il conto della gestione in relazione all'operato di CP_1 quest'ultima sul conto corrente intestato al sig. , e in particolare in relazione all'utilizzo del Parte_2
pagina 1 di 7 bancomat del medesimo appoggiato sul conto corrente Unicredit 000005491027 aperto presso la filiale di C.so Venezia n.
125, Gorizia (bancomat n. ***2622 fino al 28/7/2020 e n. ***4341 dal 28/7/2020), con riguardo agli importi dei prelevamenti e pagamenti descritti in atti,
- dato altresì atto del mancato deposito da parte della convenuta del rendiconto ex artt. 263 e segg. c.p.c. entro il termine assegnato e delle relative conseguenze di legge,
- dato infine atto di quanto pure confessoriamente ex adverso riconosciuto e comunque di tutto quanto documentato in atti,
- condannare la sig.ra al pagamento in favore del sig. di tutte le CP_1 Parte_2 somme dovute in favore dell'attore in quanto non giustificate, e in ogni caso al pagamento dell'importo di euro 21.981,84 (v. all. 7, voci dal 22/1/2020 al 5/10/2020), o, in via di estremo subordine, dell'importo di euro 16.943,53 (v. all. 7, voci dal 2/3/2020 al 5/10/2020), oltre interessi ex art. 1282 c.c. dal dovuto al saldo, da computarsi al tasso legale dalla data delle operazioni non giustificate, nonchè al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4 c.c. Il tutto, in adempimento delle norme in tema di mandato (art. 1713 c.c.), ovvero, in subordine, di negotiorum gestio (artt. 2028 e segg.
c.c.), nonché, in estremo subordine, a titolo di indebito (art. 2033 ss c.c.) e/o ingiustificato arricchimento all'occorrenza (art.
2041 c.c.).”
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 16.9.2024.
Per la convenuta:
“A) Rigettare integralmente tutte le domande attoree in quanto decadute, prescritte, illegittime, inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata
B) Ridurre le pretese attoree secondo giustizia.
In ogni caso
C) Spese di lite rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di amministratore di sostegno del Parte_1 padre , conveniva in giudizio contestando alla stessa l'utilizzo improprio Parte_2 CP_1 della carta bancomat del padre (appoggiata sul conto corrente Unicredit 000005491027 aperto presso la filiale di C.so Venezia n. 125, Gorizia - bancomat n. ***2622 fino al 28/7/2020 e n. ***4341 dal
28/7/2020), nella sua disponibilità in quanto sua badante.
In particolare, deduceva che la convenuta aveva a disposizione il bancomat del padre da gennaio 2020 sino ad ottobre 2020 e che, verificando gli estratti conto in quanto divenuto amministratore di sostegno provvisorio del padre, risultavano prelievi e pagamenti non giustificati per un importo complessivo di
22.981,84 €, di cui solo 1.000,00 € risultano giustificati, in quanto destinati, su indicazione di Parte_2
pagina 2 di 7 , alla di lui figlia, ossia i prelievi in data 6.6.2020 di 300,00 €, 8.6.2020 di 200,00 € e 11.7.2020 per la Pt_2 limitata quota di 500,00 €. Chiedeva quindi che, previo inquadramento della fattispecie come rapporto di mandato e quindi assolto l'obbligo di rendimento del conto, fosse condannata a restituire la CP_1 somma illegittimamente appresa di 21.981,84 € ovvero, in subordine, la minor somma di 16.943,53 € facente riferimento al periodo da marzo 2020, mese nel quale veniva sottoscritta formale delega del padre a favore di per l'utilizzo del bancomat. Parte_2 CP_1
Si costituiva contestando di aver assunto alcun ruolo di mandataria di , CP_1 Parte_2 di aver utilizzato il bancomat solo su sua indicazione per singole e specifiche operazioni, eseguite le quali il bancomat gli veniva restituito.
La causa veniva istruita oralmente tramite interrogatorio formale della convenuta e testi e veniva disposto che rendesse il conto. CP_1
Successivamente, in data 16.5.2024, il difensore di rinunciava al mandato. CP_1 non provvedeva al rendiconto richiesto e all' udienza del 13.6.2024 non compariva nessuno CP_1 per la convenuta.
La causa veniva quindi rinviata per precisazione delle conclusioni al 18 settembre 2024.
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La fattispecie dedotta dall'attore deve essere qualificata in termini di mandato. Infatti, Parte_2 aveva consegnato a sua badante, la propria carta bancomat affinché quest'ultima potesse CP_1 provvedere, per suo conto, a prelievi e pagamenti che il medesimo non era fisicamente in grado di eseguire autonomamente.
Tale accordo è idoneo a costituire un rapporto di mandato senza rappresentanza tra e Parte_2 CP_1 in virtù del quale provvedeva a compiere atti giuridicamente rilevanti per , quali CP_1 Parte_2 riscuotere somme in denaro a credito (prelievi bancomat) ed eseguire pagamenti di vario genere (tramite l'utilizzo della carta di debito), sempre per conto di . Parte_2
Non è contestato tra le parti che avesse la disponibilità del bancomat di . La stessa CP_1 Parte_2
sentita con interrogatorio formale, ha dichiarato, così confessandolo, di aver avuto la CP_1 disponibilità della carta bancomat di da aprile 2020 a ottobre 2020. Parte_2
Nel frattempo, a luglio 2020, la carta bancomat è stata sostituita in quanto scaduta. Anche la nuova carta bancomat è stata nella disponibilità di come dalla stessa chiaramente ammesso, avendo CP_1 confessato di averne avuto disponibilità sino ad ottobre 2020.
È oggetto di contestazione, invece, il dies a quo della disponibilità della carta bancomat.
pagina 3 di 7 L'attore sostiene che il bancomat era stato consegnato a già a gennaio 2020 quando la stessa era CP_1 stata assunta come badante. invece, sostiene di averne avuto la disponibilità non prima di aprile CP_1
2020.
Sul punto è stata sentite come teste , figlia di e sorella di , la quale ha Testimone_1 Pt_2 Pt_1 dichiarato che il bancomat del padre era stato consegnato a sin dalla sua assunzione e che ciò le CP_1 era stato detto proprio dal padre che, tra l'altro, si dispiaceva di non poter dare alla figlia qualche somma di denaro non avendo contanti in casa e avendo lasciato il bancomat alla badante. La convenuta ha sollevato eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.. L'eccezione è invero inammissibile in quanto a seguito dell'escussione del teste non è più stata coltivata (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile 2023,
n. 9456 (rel. M . Di Marzio)). Ciononostante, si evidenzia che la circostanza che il bancomat fosse nella disponibilità di è fatto che la teste conosce proprio e solo perché le era stato raccontato dal CP_1 padre, attore nella presente causa. In sostanza, si è di fronte a una testimonianza c.d. de relato actoris che, come ricordato da recente giurisprudenza (Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14030 del 21 maggio
2024), secondo un orientamento più radicale ha valore nullo (Cass. 1, n. 569 del 15/1/2015; Cass., 1, n.
8358 del 3/4/2007, Cass., 2, n. 43 del 5/1/1998), mentre secondo altro e più morbido orientamento può avere un valore probatorio se sostenuto da altri elementi probatori oggettivi, i quali abbiano l'attitudine a confermarne la credibilità (Cass., 3, n. 1121 del 19/4/1971; Cass., 1 n. 7062 del 29/11/1986; Cass., 1, n.
2815 dell'8/2/2006).
Invero, la testimonianza di , al di là della sua ammissibilità, appare comunque non Testimone_1 attendibile.
Infatti, ha sempre negato di aver avuto la disponibilità del bancomat di sin dalla sua CP_1 Parte_2 assunzione. Un tanto appare invero assai ragionevole in quanto, all'opposto, appare poco verosimile che una persona assunta in data 22 gennaio 2020 potesse avere sin da subito a disposizione il bancomat dell'anziano che seguiva. Non solo, depone in tal senso altresì il documento n. 6 dell'attore: se davvero il bancomat fosse stato consegnato sin da subito, non si vede perché tale documento dovrebbe essere stato sottoscritto solo a marzo 2020. Infine, la testimonianza di è poco attendibile in quanto la Testimone_1 stessa, alla luce della morte del padre in corso di causa (evento del quale la parte, tuttavia, non si è avvalsa ai fini dell'attivazione del meccanismo dell'interruzione e successione nel processo), è divenuta chiamata all'eredità del padre, con un evidente interesse di tipo economico rispetto all'esito della causa.
In sostanza, la testimonianza di , testimone de relato actoris, non è attendibile per ragioni sia Testimone_1 oggettive (eccentricità rispetto a elementi di prova documentali) sia soggettive.
Si ritiene pertanto provato che, quantomeno da aprile 2020, avesse a disposizione il bancomat di CP_1
. Parte_2
pagina 4 di 7 Aprile e non marzo 2020 in quanto ha sempre affermato, anche in sede di interrogatorio formale, CP_1 che il bancomat fosse nella sua disponibilità da aprile. In effetti, il documento n. 6 di parte attrice contenente la dichiarazione di di consegna del bancomat a non è sottoscritto da Parte_2 CP_1 quest'ultima, pertanto, al di là della non necessarietà della firma per veder costituito un rapporto di mandato (contratto a forma libera e pertanto validamente concluso anche oralmente o per fatti concludenti), non vi è alcun elemento che comprovi la consegna del bancomat a già a marzo. CP_1
Tale conclusione è rafforzata dal contegno processuale di che ha ammesso di aver a disposizione CP_1 il bancomat di , però da aprile 2020. Tale circostanza appare in effetti plausibile in quanto Parte_2 proprio ad aprile è entrato in casa di riposo. Parte_2
In definitiva, premesso che la materiale disponibilità del bancomat rappresenta elemento costitutivo della domanda formulata dall'attore, grava sullo stesso il rischio del mancato raggiungimento della prova. Come detto, a fronte della confessione di delle contestazioni sollevate e degli elementi documentali, CP_1 non è provata la disponibilità in capo a del bancomat di sin da gennaio 2020 bensì CP_1 Parte_2 solo da aprile 2020, sino a ottobre 2020. ha altresì laconicamente affermato che non aveva la disponibilità continuativa del bancomat CP_1 bensì lo restituiva a dopo ogni utilizzo. Tale deduzione, tuttavia, rappresentando elemento Parte_2 modificativo/impeditivo della domanda dell'attore, è rimasta priva di prova e pertanto non può esser presa in considerazione ai fini della decisione.
Si è quindi accertata la sussistenza di un rapporto di mandato tra e nonché l'effettiva Parte_2 CP_1 disponibilità del bancomat in capo a CP_1
A è stato ordinato di rendere il conto ex art. 263 c.p.c.. CP_1
Ai sensi dell'art. 1713 c.c., infatti, il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e, soprattutto, rimettere a quest'ultimo tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
pur richiesta, non ha presentato il rendiconto. CP_1
In punto onere della prova, si osserva che con la propria domanda l'attore ha contestato l'inadempimento della convenuta che avrebbe eseguito il mandato disponendo illegittimamente della carta bancomat in suo possesso, ossia in difformità rispetto alle indicazioni fornite dal mandante-titolare della carta bancomat, avendo eseguito prelievi e pagamenti non giustificati da necessità di . Parte_2
Si ritiene pertanto che fosse onere di convenuta per inadempimento, allegare e provare di aver CP_1 correttamente adempiuto al mandato ricevuto.
Invero, pur a fronte di allegazioni molto specifiche dell'attore, che ha indicato ogni singola operazione non giustificata facendo riferimento agli estratti conto depositati in atti (docc. n. 7 e 20-23 attore), ha CP_1 genericamente affermato di aver utilizzato il bancomat secondo le indicazioni di . Parte_2
pagina 5 di 7 Tuttavia, non ha reso il conto, pur richiesto: ciò non può che essere valutato a suo discapito ex CP_1 art. 116 co. 2 c.p.c.. Non solo, ha affermato di aver consegnato la documentazione in suo possesso già prima del giudizio, quando è divenuto amministratore di sostegno e il rapporto di Parte_1 lavoro come badante si è interrotto. Tuttavia, non ha nemmeno offerto copia di tale documentazione.
Infine, nonostante le doglianze puntuali dell'attore, non ha mai preso posizione sugli specifici addebiti né ha mai offerto alcuna giustificazione per ciascuna delle operazioni singolarmente individuate e contestate dall'attore. Risulta altresì che una volta entrato in casa di riposto non ne sia più uscito da solo se Parte_2 non per fare delle visite, come dichiarato dalla struttura stessa, il che induce a ritenere che non possa esser stato in persona ad utilizzare il bancomat (doc. n. 27 attore). Parte_2
Se è pur vero che nel caso di mandato gratuito (come è quello di specie, dato che è pacifico che non fosse stato riconosciuto a alcun compenso ulteriore rispetto a quello relativo alle mansioni di badante), CP_1 la responsabilità del mandatario deve esser valutata con minor rigore (art. 1710 c.c.), è altresì vero che non ha offerto alcuna circostanziata prospettazione circa la correttezza del suo operato e così il CP_1 corretto adempimento del mandato.
Tanto premesso, deve ritenersi provata l'illegittimità dei prelievi e dei pagamenti contestati dall'attore e avvenuti tramite il bancomat dell'attore da aprile 2020 a ottobre 2020 per un totale complessivo di
13.218,59 €, somma che la convenuta dovrà pertanto restituire all'attore. Da tale importo sono già esclusi i
1.000 € consegnati alla figlia di su sua specifica indicazione. Parte_2
Tali importi, risultanti da prelievi in contanti ovvero da pagamenti non giustificati, rappresentano infatti delle somme che la mandataria ha ottenuto in occasione del mandato (il contante prelevato) e che devono pertanto essere rimesse al mandante ex art. 1713 co. 1 c.c. ovvero somme delle quali la mandataria si è illegittimamente avvantaggiata (pagamenti bancomat non giustificati) costituendo quindi inadempimento contrattuale cui segue l'obbligo restitutorio quale risarcimento del danno patito dal contraente non inadempiente (ossia il mandante che ha subito una corrispondente perdita patrimoniale). Viene così operata una riqualificazione della domanda della parte (ricompresa nel potere/dovere del giudice) che attiene appunto solo all'inquadramento giuridico della stessa, senza alcuna modifica dei fatti sostanziali dedotti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, scaglione di valore della causa da 5.200 € a 26.000 €, ai valori medi, applicati valori minimi solo per la fase decisionale in quanto parte convenuta non ha depositato alcun atto con corrispondente minor attività difensiva per parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 1. accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna alla restituzione a CP_1 [...]
, in qualità di amministratore di sostegno di , della somma di 13.218,59 € per Parte_1 Parte_2 le causali di cui in narrativa, oltre a interessi legali da ogni pagamento/prelievo illegittimo sino alla domanda e agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
2. condanna alla rifusione in favore di , in qualità di amministratore CP_1 Parte_1 di sostegno di , delle spese del giudizio liquidate in 4.200 € per competenze Parte_2 professionali e 265,50 € per rimborso anticipazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge.
Gorizia, li 7 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
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