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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 419/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4191/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250040112318000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064208750074 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064222445565 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 20.10.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 028/2025/0040112318, notificata il 22.07.2025, con la quale la Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il pagamento di euro 628,03 quale Tassa Automobilistica dovuta alla Regione Campania per l'anno 2020.
La ricorrente, difesa dall'avv. Difensore_1 , eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito vantato.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione a contraddire sull'omessa notifica dell'atto prodromico.
Si costituiva la Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto i due prodromici accertamenti erano stati ritualmente notificati per compiuta giacenza.
La ricorrente presentava memorie evidenziando la irritualità delle notifiche e, in particolare, il mancato invio della CAD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il giudice rileva che i due prodromici accertamenti prodotti dalla Regione Campania non appaiono ritualmente notificati in quanto sugli avvisi di ricevimento risulta apposto soltanto un timbro indicante
“compiuta giacenza”, senza alcuna firma e alcuna precisazione in merito all'avvenuto invio della C.A.D..
Al riguardo, si rileva che la Suprema Corte ha affermato che «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima» (vedi Corte Cassazione, SS. UU., sentenza n. 10012/2021).
Essendo del tutto pacifico che nel caso in esame la Regione Campania non ha assolto all'onere probatorio in questione, deve affermarsi fondata l'eccezione di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici.
Ciò premesso, il giudice rileva che gli avvisi di accertamento relativi alla Tassa Automobilistica devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Orbene, essendo stata la cartella impugnata, relativa all'anno 2020, notificata il 22/07/2025 e non risultando ritualmente notificati i prodromici avvisi di accertamento, si deve ritenere compiuto il termine decadenziale di tre anni, scadente il 31 dicembre 2023, sicché la Regione Campania è decaduta dal diritto alla riscossione del tributo in contestazione.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il giudice che la considerazione globale degli elementi di causa, la peculiarità della questione (involgente un particolare accertamento della vicenda in punto di fatto idoneo ad incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti: Cass. Civ.,
Sez. VI, 28 maggio 2012, n. 8486), le ragioni della decisione adottata ed il contegno processuale delle parti, consentono di ritenere senza dubbio sussistenti gravi ed eccezionali motivi (desumibili anche intuitivamente dal tenore della decisione: Cass. Civ., Sez. III, 31 marzo 2010, n. 7853; Cass. Civ., Sez. III, 30 marzo 2010,
n. 7766) per compensare integralmente fra le parti le spese di lite (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2006,
n. 3282: “Il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in cassazione, poiché il riferimento a «giusti motivi» di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale si evince dalle statuizioni relative ai punti della controversia”. Cfr. anche
Cass. Civ., Sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2397: “Il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi non è in contrasto con il principio dettato dall'art. 24, primo comma, Cost., giacché il provvedimento di compensazione non costituisce, per la parte, ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese”. Da ultimo, cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 27 settembre 2010, n. 20324 e Cass. Civ., Sez. Lav., 14 gennaio 2010, n. 514: “Deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio che faccia riferimento alla natura del giudizio e alle questioni devolute”).
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso. Compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4191/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250040112318000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064208750074 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064222445565 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 20.10.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 028/2025/0040112318, notificata il 22.07.2025, con la quale la Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il pagamento di euro 628,03 quale Tassa Automobilistica dovuta alla Regione Campania per l'anno 2020.
La ricorrente, difesa dall'avv. Difensore_1 , eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito vantato.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione a contraddire sull'omessa notifica dell'atto prodromico.
Si costituiva la Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto i due prodromici accertamenti erano stati ritualmente notificati per compiuta giacenza.
La ricorrente presentava memorie evidenziando la irritualità delle notifiche e, in particolare, il mancato invio della CAD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il giudice rileva che i due prodromici accertamenti prodotti dalla Regione Campania non appaiono ritualmente notificati in quanto sugli avvisi di ricevimento risulta apposto soltanto un timbro indicante
“compiuta giacenza”, senza alcuna firma e alcuna precisazione in merito all'avvenuto invio della C.A.D..
Al riguardo, si rileva che la Suprema Corte ha affermato che «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima» (vedi Corte Cassazione, SS. UU., sentenza n. 10012/2021).
Essendo del tutto pacifico che nel caso in esame la Regione Campania non ha assolto all'onere probatorio in questione, deve affermarsi fondata l'eccezione di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici.
Ciò premesso, il giudice rileva che gli avvisi di accertamento relativi alla Tassa Automobilistica devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Orbene, essendo stata la cartella impugnata, relativa all'anno 2020, notificata il 22/07/2025 e non risultando ritualmente notificati i prodromici avvisi di accertamento, si deve ritenere compiuto il termine decadenziale di tre anni, scadente il 31 dicembre 2023, sicché la Regione Campania è decaduta dal diritto alla riscossione del tributo in contestazione.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il giudice che la considerazione globale degli elementi di causa, la peculiarità della questione (involgente un particolare accertamento della vicenda in punto di fatto idoneo ad incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti: Cass. Civ.,
Sez. VI, 28 maggio 2012, n. 8486), le ragioni della decisione adottata ed il contegno processuale delle parti, consentono di ritenere senza dubbio sussistenti gravi ed eccezionali motivi (desumibili anche intuitivamente dal tenore della decisione: Cass. Civ., Sez. III, 31 marzo 2010, n. 7853; Cass. Civ., Sez. III, 30 marzo 2010,
n. 7766) per compensare integralmente fra le parti le spese di lite (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2006,
n. 3282: “Il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in cassazione, poiché il riferimento a «giusti motivi» di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale si evince dalle statuizioni relative ai punti della controversia”. Cfr. anche
Cass. Civ., Sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2397: “Il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi non è in contrasto con il principio dettato dall'art. 24, primo comma, Cost., giacché il provvedimento di compensazione non costituisce, per la parte, ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese”. Da ultimo, cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 27 settembre 2010, n. 20324 e Cass. Civ., Sez. Lav., 14 gennaio 2010, n. 514: “Deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio che faccia riferimento alla natura del giudizio e alle questioni devolute”).
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso. Compensa le spese