Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 419
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice rileva che i due avvisi di accertamento prodotti dalla Regione Campania non appaiono ritualmente notificati in quanto sugli avvisi di ricevimento risulta apposto soltanto un timbro indicante “compiuta giacenza”, senza alcuna firma e alcuna precisazione in merito all'avvenuto invio della C.A.D.. La Regione Campania non ha assolto all'onere probatorio in questione, dovendo essere prodotta la raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (c.d. CAD). Pertanto, deve affermarsi fondata l'eccezione di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici.

  • Accolto
    Decadenza del diritto alla riscossione del tributo

    Il giudice rileva che, essendo la cartella impugnata relativa all'anno 2020, notificata il 22/07/2025 e non risultando ritualmente notificati i prodromici avvisi di accertamento, si deve ritenere compiuto il termine decadenziale di tre anni, scadente il 31 dicembre 2023, sicché la Regione Campania è decaduta dal diritto alla riscossione del tributo in contestazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 419
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 419
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo