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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/06/2024, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° di rg. 806 del Ruolo Generale dei procedimenti ordinari dell'anno 2016, avente ad oggetto: costituzione di servitù
tra
, (c.f. , rapp.to e difeso dall' avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Elefante presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno alla via Marino Paglia 26, come in atti,
ATTORE
contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), entrambi rapp.ti e difesi dall' avv. Raffaele Altomare con C.F._3 studio in Castel S. Giorgio alla via A. Rescigno 1, elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la
Pagina 1 decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 05.02.2016 l'attore esponeva che essendo comproprietario di un fondo rustico sito nell'agro di Baronissi e che detto fondo non possiede un accesso alla via pubblica percorribile mediante l'ausilio di mezzi meccanici, pertanto, conveniva in giudizio gli eredi del compianto sig. , proprietari del fondo confinante, per la costituzione di una servitù Per_1 di passaggio coattivo sul fondo di quest'ultimi e tanto ai sensi dell'art. 1051 c.c., il tutto con vittoria di spese come meglio specificate nell'atto introduttivo di lite.
Si costituivano in giudizio i convenuti e , nella qualità CP_1 CP_2 di eredi del sig. , i quali impugnavano e contestavano la domanda Per_1 eccependo tra l'altro l'infondatezza della stessa e ne chiedevano il rigetto.
Espletata l'attività istruttoria con il deposito di memorie, espletato il tentativo di mediazione obbligatoria che si definiva negativamente per la mancata partecipazione dei convenuti, la causa veniva istruita mediante prove documentali ed una consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. . Persona_2
All'udienza del 29.01.2024 la causa veniva dunque trattenuta in decisione dal nuovo giudice designato, previa concessione dei richiesti termini 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, va osservato in punto di diritto l'art. 1051 c.c. stabilisce che il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
La servitù di passaggio coattivo ha la peculiare funzione di garantire un utile accesso al fondo, necessario per la sua utilizzazione. In particolare, il diritto di ottenere la costituzione di tale servitù è condizionato da una situazione di fatto ossia l'interclusione del fondo dominante o la necessità di ampliamento di un preesistente passaggio. La legge tutela, dunque, il bisogno di collegare il fondo con la via pubblica.
Affinché possa chiedersi la costituzione del passaggio coattivo un fondo deve risultare intercluso, situazione, questa, da intendersi quale assenza sulla via pubblica di un'uscita che permetta normali collegamenti e spostamenti (v. Cass.
12819/2013; Cass. 2507/1986).
Pagina 2 È inoltre necessario che il passaggio sul fondo altrui rechi un obiettivo vantaggio per l'attività produttiva del fondo dominante, così da consentirne un uso più consono alle concrete possibilità di un suo migliore sfruttamento, tenuto conto dell'epoca in cui il diritto viene esercitato (sul punto fra le tante v. Cass.
3408/2000; Cass. 2469/1988; Cass. 2723/1987; Cass. 4349/1983).
Orbene nel caso di specie emerge dall'estratto planimetrico che il fondo rustico in proprietà dell'attore sito in Baronissi (SA) alla Via G. Bianco n. 55 (distinto al catasto terreni al foglio 10, particella 613 di circa 493 mq) presenta un'interclusione di natura assoluta, intendendosi per tale l'ipotesi in cui il fondo dominante è circondato da altri fondi e non ha alcuna uscita, diretta o indiretta, sulla via pubblica (v. CTU espletata ed agli atti).
In relazione al secondo requisito richiesto dall'art. 1051 c.c., ovvero positiva sussistenza di un conveniente uso del fondo, gli attori hanno espressamente rappresentato l'utilitas del fondo dominante nello sfruttamento agricolo del terreno;
la servitù risulterebbe così funzionale al transito dei mezzi meccanici necessari per la coltivazione del terreno;
tale circostanza, del resto, ossia l'asservimento del fondo degli attori a coltivazione dello stesso, non risulta essere mai stata contestata dalle parti costituite.
Posta la sussistenza di tutti i requisiti di legge per l'ottenimento della servitù coattiva di passaggio occorre procedere ora alla sua precisa individuazione.
Quanto ai criteri da dover seguire è bene osservare che in presenza di un fondo intercluso, in via assoluta o relativa, è necessario determinare il luogo di esercizio della servitù attraverso l'individuazione sia del fondo da assoggettare al passaggio sia della parte di esso su cui l'accesso dovrà essere costituito. Il passaggio dovrà insistere su quella parte di fondo per cui l'accesso alla via pubblica sia più breve e meno dannoso per il fondo servente (v. Cass. 8105/1997).
In materia è dunque necessario contemperare l'interesse dei proprietari dei fondi, dominante e servente, visto che alla maggiore comodità per il fondo dominante intercluso deve corrispondere il minor pregiudizio per il proprietario del fondo servente;
il giudice dovrà attenersi alla soluzione che sia di minor aggravio per il fondo servente, garantendo, comunque, la più idonea utilizzazione del fondo intercluso.
Inoltre, in presenza di una pluralità di strade pubbliche raggiungibili dal fondo intercluso, la scelta del giudice dovrà effettuarsi in base alle caratteristiche del collegamento tra questo e le vie pubbliche, senza considerare la loro consistenza e posizione topografica.
Pagina 3 Tanto premesso, può senz'altro farsi riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico incaricato, che vengono condivise e fatte proprie dal Tribunale.
Il fondo intercluso risulta vicino ad una via pubblica e precisamente Via G. Bianco
(v. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio).
A parere del c.t.u. e nel rispetto delle premesse fatte nell'elaborato peritale si può affermare che, secondo i criteri dettati dall'art. 1051 II comma c.c., il passaggio che consente l'uscita sulla pubblica via del fondo di parte attrice e arreca minor pregiudizio al fondo altrui è quello individuato dal tracciato n. 4, ovvero lungo il confine sud della particella 1433 foglio 10 del NCT del Comune di Baronissi, di proprietà di parte convenuta.
La costruenda strada fiancheggerebbe il mappale 1433 non danneggiando eventuali coltivazioni o l'uso dello stesso terreno;
il consulente ha rilevato che tale fondo non sembrerebbe ad oggi coltivato ed in sede non sono stati riscontrati alberi di pregio agricolo o secolari da dovere salvaguardare.
Ipotizzando una larghezza di 3 mt per il transito dei mezzi agricoli, l'occupazione complessiva sarà di 28,13 mq.
Il sentiero così individuato è da ritenersi meno invasivo e pregiudizievole rispetto alle alternative possibili.
La servitù, individuata in rosso, risulterà collocata come da grafico indicato nell'elaborato peritale.
A fronte della costituzione del diritto di servitù l'attore dovrà corrispondere una indennità ai titolari del fondo servente (eredi di ) sigg. e Per_1 CP_1
determinata dal c.t.u. nella misura di €. 1.400,00, sulla base del CP_2 valore commerciale del fondo interessato, moltiplicato per i metri quadri della superficie asservita 28,13.
I sigg. e vanno condannati, come da soccombenza, CP_1 CP_2 al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014
(fino ad €. 5.100,00 - valore ricompreso tra i minimi e medi) e alle spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e , ogni altra istanza ed Pt_1 CP_1 CP_2 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Pagina 4 a) Accerta e dichiara che il fondo di proprietà dell'attore (sito in Baronissi in catasto foglio 10, particella 613) è allo stato intercluso.
b) Costituisce la servitù prediale di passaggio sulla proprietà limitrofa dei sigg.
e , in catasto al foglio 10, particella 1433, per una CP_1 CP_2 larghezza pari a 3 metri ed una superficie totale di mq 28,13, lungo il confine sud della particella 1433, fino a giungere al fondo di proprietà di parte attrice distinto dalla particelle 613 (il tutto come meglio descritto in parte motiva e, comunque, a pag. 14 fig. 4 e relative planimetrie della relazione peritale a firma del c.t.u. ing.
). Persona_2
c) Determina l'indennità dovuta da parte attrice, quale proprietaria del fondo dominante, ai sigg. e nella misura di €. 1.400,00. CP_1 CP_2
d) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. di Salerno la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c..
e) Condanna i convenuti e , n.q. di eredi di CP_1 CP_2 Per_1
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese e
[...] delle competenze di giudizio che liquida (ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli Avvocati introdotte con D.M. n.55/14 tenuto conto della semplicità delle questioni trattate ai valori minimi per scaglione di riferimento fino ad € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in € 2.500,00 per compenso professionale ex D.M. n.55/14, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
f) pone definitivamente a carico dei predetti convenuti, in solido tra loro, le spese per la consulenza tecnica come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 12/06/2024.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° di rg. 806 del Ruolo Generale dei procedimenti ordinari dell'anno 2016, avente ad oggetto: costituzione di servitù
tra
, (c.f. , rapp.to e difeso dall' avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Elefante presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno alla via Marino Paglia 26, come in atti,
ATTORE
contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), entrambi rapp.ti e difesi dall' avv. Raffaele Altomare con C.F._3 studio in Castel S. Giorgio alla via A. Rescigno 1, elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la
Pagina 1 decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 05.02.2016 l'attore esponeva che essendo comproprietario di un fondo rustico sito nell'agro di Baronissi e che detto fondo non possiede un accesso alla via pubblica percorribile mediante l'ausilio di mezzi meccanici, pertanto, conveniva in giudizio gli eredi del compianto sig. , proprietari del fondo confinante, per la costituzione di una servitù Per_1 di passaggio coattivo sul fondo di quest'ultimi e tanto ai sensi dell'art. 1051 c.c., il tutto con vittoria di spese come meglio specificate nell'atto introduttivo di lite.
Si costituivano in giudizio i convenuti e , nella qualità CP_1 CP_2 di eredi del sig. , i quali impugnavano e contestavano la domanda Per_1 eccependo tra l'altro l'infondatezza della stessa e ne chiedevano il rigetto.
Espletata l'attività istruttoria con il deposito di memorie, espletato il tentativo di mediazione obbligatoria che si definiva negativamente per la mancata partecipazione dei convenuti, la causa veniva istruita mediante prove documentali ed una consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. . Persona_2
All'udienza del 29.01.2024 la causa veniva dunque trattenuta in decisione dal nuovo giudice designato, previa concessione dei richiesti termini 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, va osservato in punto di diritto l'art. 1051 c.c. stabilisce che il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
La servitù di passaggio coattivo ha la peculiare funzione di garantire un utile accesso al fondo, necessario per la sua utilizzazione. In particolare, il diritto di ottenere la costituzione di tale servitù è condizionato da una situazione di fatto ossia l'interclusione del fondo dominante o la necessità di ampliamento di un preesistente passaggio. La legge tutela, dunque, il bisogno di collegare il fondo con la via pubblica.
Affinché possa chiedersi la costituzione del passaggio coattivo un fondo deve risultare intercluso, situazione, questa, da intendersi quale assenza sulla via pubblica di un'uscita che permetta normali collegamenti e spostamenti (v. Cass.
12819/2013; Cass. 2507/1986).
Pagina 2 È inoltre necessario che il passaggio sul fondo altrui rechi un obiettivo vantaggio per l'attività produttiva del fondo dominante, così da consentirne un uso più consono alle concrete possibilità di un suo migliore sfruttamento, tenuto conto dell'epoca in cui il diritto viene esercitato (sul punto fra le tante v. Cass.
3408/2000; Cass. 2469/1988; Cass. 2723/1987; Cass. 4349/1983).
Orbene nel caso di specie emerge dall'estratto planimetrico che il fondo rustico in proprietà dell'attore sito in Baronissi (SA) alla Via G. Bianco n. 55 (distinto al catasto terreni al foglio 10, particella 613 di circa 493 mq) presenta un'interclusione di natura assoluta, intendendosi per tale l'ipotesi in cui il fondo dominante è circondato da altri fondi e non ha alcuna uscita, diretta o indiretta, sulla via pubblica (v. CTU espletata ed agli atti).
In relazione al secondo requisito richiesto dall'art. 1051 c.c., ovvero positiva sussistenza di un conveniente uso del fondo, gli attori hanno espressamente rappresentato l'utilitas del fondo dominante nello sfruttamento agricolo del terreno;
la servitù risulterebbe così funzionale al transito dei mezzi meccanici necessari per la coltivazione del terreno;
tale circostanza, del resto, ossia l'asservimento del fondo degli attori a coltivazione dello stesso, non risulta essere mai stata contestata dalle parti costituite.
Posta la sussistenza di tutti i requisiti di legge per l'ottenimento della servitù coattiva di passaggio occorre procedere ora alla sua precisa individuazione.
Quanto ai criteri da dover seguire è bene osservare che in presenza di un fondo intercluso, in via assoluta o relativa, è necessario determinare il luogo di esercizio della servitù attraverso l'individuazione sia del fondo da assoggettare al passaggio sia della parte di esso su cui l'accesso dovrà essere costituito. Il passaggio dovrà insistere su quella parte di fondo per cui l'accesso alla via pubblica sia più breve e meno dannoso per il fondo servente (v. Cass. 8105/1997).
In materia è dunque necessario contemperare l'interesse dei proprietari dei fondi, dominante e servente, visto che alla maggiore comodità per il fondo dominante intercluso deve corrispondere il minor pregiudizio per il proprietario del fondo servente;
il giudice dovrà attenersi alla soluzione che sia di minor aggravio per il fondo servente, garantendo, comunque, la più idonea utilizzazione del fondo intercluso.
Inoltre, in presenza di una pluralità di strade pubbliche raggiungibili dal fondo intercluso, la scelta del giudice dovrà effettuarsi in base alle caratteristiche del collegamento tra questo e le vie pubbliche, senza considerare la loro consistenza e posizione topografica.
Pagina 3 Tanto premesso, può senz'altro farsi riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico incaricato, che vengono condivise e fatte proprie dal Tribunale.
Il fondo intercluso risulta vicino ad una via pubblica e precisamente Via G. Bianco
(v. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio).
A parere del c.t.u. e nel rispetto delle premesse fatte nell'elaborato peritale si può affermare che, secondo i criteri dettati dall'art. 1051 II comma c.c., il passaggio che consente l'uscita sulla pubblica via del fondo di parte attrice e arreca minor pregiudizio al fondo altrui è quello individuato dal tracciato n. 4, ovvero lungo il confine sud della particella 1433 foglio 10 del NCT del Comune di Baronissi, di proprietà di parte convenuta.
La costruenda strada fiancheggerebbe il mappale 1433 non danneggiando eventuali coltivazioni o l'uso dello stesso terreno;
il consulente ha rilevato che tale fondo non sembrerebbe ad oggi coltivato ed in sede non sono stati riscontrati alberi di pregio agricolo o secolari da dovere salvaguardare.
Ipotizzando una larghezza di 3 mt per il transito dei mezzi agricoli, l'occupazione complessiva sarà di 28,13 mq.
Il sentiero così individuato è da ritenersi meno invasivo e pregiudizievole rispetto alle alternative possibili.
La servitù, individuata in rosso, risulterà collocata come da grafico indicato nell'elaborato peritale.
A fronte della costituzione del diritto di servitù l'attore dovrà corrispondere una indennità ai titolari del fondo servente (eredi di ) sigg. e Per_1 CP_1
determinata dal c.t.u. nella misura di €. 1.400,00, sulla base del CP_2 valore commerciale del fondo interessato, moltiplicato per i metri quadri della superficie asservita 28,13.
I sigg. e vanno condannati, come da soccombenza, CP_1 CP_2 al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014
(fino ad €. 5.100,00 - valore ricompreso tra i minimi e medi) e alle spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e , ogni altra istanza ed Pt_1 CP_1 CP_2 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Pagina 4 a) Accerta e dichiara che il fondo di proprietà dell'attore (sito in Baronissi in catasto foglio 10, particella 613) è allo stato intercluso.
b) Costituisce la servitù prediale di passaggio sulla proprietà limitrofa dei sigg.
e , in catasto al foglio 10, particella 1433, per una CP_1 CP_2 larghezza pari a 3 metri ed una superficie totale di mq 28,13, lungo il confine sud della particella 1433, fino a giungere al fondo di proprietà di parte attrice distinto dalla particelle 613 (il tutto come meglio descritto in parte motiva e, comunque, a pag. 14 fig. 4 e relative planimetrie della relazione peritale a firma del c.t.u. ing.
). Persona_2
c) Determina l'indennità dovuta da parte attrice, quale proprietaria del fondo dominante, ai sigg. e nella misura di €. 1.400,00. CP_1 CP_2
d) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. di Salerno la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c..
e) Condanna i convenuti e , n.q. di eredi di CP_1 CP_2 Per_1
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese e
[...] delle competenze di giudizio che liquida (ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli Avvocati introdotte con D.M. n.55/14 tenuto conto della semplicità delle questioni trattate ai valori minimi per scaglione di riferimento fino ad € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in € 2.500,00 per compenso professionale ex D.M. n.55/14, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
f) pone definitivamente a carico dei predetti convenuti, in solido tra loro, le spese per la consulenza tecnica come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 12/06/2024.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 5