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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1224/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10141/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Società Incorporante Della Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Largo Palazzo Colonna, 1 00047 Marino RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.marino.rm.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123654434000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123654434000 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 784/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni A.d.E.R.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava, nei confronti del Comune di Marino e dell'A.d.E.R., una cartella di pagamento ai fini IMU 2014 e 2015, notificata il 17.3.2025 di € 983,88, sulla base di due avvisi di accertamento notificati il 5.7.2017.
Parte ricorrente deduceva la decadenza ex art. 1, commi 161 e 163, Legge n. 296/06 e l'inapplicabilità della Legge n. 160/19 in quanto non retroattiva, concernente l'efficacia esecutiva degli accertamenti "ex lege" senza necessità di iscrizione a ruolo. Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento.
Si costituiva la sola A.d.E.R. con avvocato del libero foro, che eccepiva la nullità della procura della Parte ricorrente perché generica e chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché diretto contro l'estratto di ruolo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Escludeva la ricorrenza di prescrizione e decadenza invocando la notifica di atti interruttivi, invocando altresì la sospensione Covid.
Allegava estratto di ruolo e copia della cartella opposta.
Non venivano depositati altri atti.
All'udienza del 27.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, va rilevata la validità dela procura difensiva di Parte ricorrente e l'infondatezza dell'eccezione dell'A.d.E.R. relativa alla presunta impugnazione di un estratto di ruolo, dacché la Società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, atto pienamente rientrante nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92.
Nel merito, la deduzione di avvenuta decadenza articolata dalla Parte ricorrente, col richiamo all'art. 1, commi 161 e 163 della legge n. 296/06, è fondata, in quanto gli avvisi di accertamento si sono resi definitivi il 3.11.2017 e la notifica della cartella è avvenuta tardivamente. La scadenza del periodo decadenziale è infatti coincidente col 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamente andavano effettuati. Il termine in parola, alla data di notifica della cartella impugnata, era già ampiamente decorso, nonostante la sospensione emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche.
Per tale assorbente ragione il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'A.d.E.R., con liquidazione delle stesse come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'A.d.E.R. alle spese che liquida in € 350,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.
Il Giudice Monocratico
BR Cuppone
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10141/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Società Incorporante Della Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Largo Palazzo Colonna, 1 00047 Marino RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.marino.rm.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123654434000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123654434000 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 784/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni A.d.E.R.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava, nei confronti del Comune di Marino e dell'A.d.E.R., una cartella di pagamento ai fini IMU 2014 e 2015, notificata il 17.3.2025 di € 983,88, sulla base di due avvisi di accertamento notificati il 5.7.2017.
Parte ricorrente deduceva la decadenza ex art. 1, commi 161 e 163, Legge n. 296/06 e l'inapplicabilità della Legge n. 160/19 in quanto non retroattiva, concernente l'efficacia esecutiva degli accertamenti "ex lege" senza necessità di iscrizione a ruolo. Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento.
Si costituiva la sola A.d.E.R. con avvocato del libero foro, che eccepiva la nullità della procura della Parte ricorrente perché generica e chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché diretto contro l'estratto di ruolo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Escludeva la ricorrenza di prescrizione e decadenza invocando la notifica di atti interruttivi, invocando altresì la sospensione Covid.
Allegava estratto di ruolo e copia della cartella opposta.
Non venivano depositati altri atti.
All'udienza del 27.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, va rilevata la validità dela procura difensiva di Parte ricorrente e l'infondatezza dell'eccezione dell'A.d.E.R. relativa alla presunta impugnazione di un estratto di ruolo, dacché la Società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, atto pienamente rientrante nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92.
Nel merito, la deduzione di avvenuta decadenza articolata dalla Parte ricorrente, col richiamo all'art. 1, commi 161 e 163 della legge n. 296/06, è fondata, in quanto gli avvisi di accertamento si sono resi definitivi il 3.11.2017 e la notifica della cartella è avvenuta tardivamente. La scadenza del periodo decadenziale è infatti coincidente col 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamente andavano effettuati. Il termine in parola, alla data di notifica della cartella impugnata, era già ampiamente decorso, nonostante la sospensione emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche.
Per tale assorbente ragione il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'A.d.E.R., con liquidazione delle stesse come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'A.d.E.R. alle spese che liquida in € 350,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.
Il Giudice Monocratico
BR Cuppone