Ordinanza cautelare 4 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 4 marzo 2021
Parere definitivo 19 maggio 2021
Rigetto
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 04/02/2021, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/02/2021
N. 00470/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00099/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2021, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso SA TO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della suindicata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, recante accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall’art. 25 decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) il Cons. Roberto Politi;
Nessuno presente per le parti;
Preliminarmente osservato come, con l’appellata sentenza, il T.A.R. -OMISSIS-abbia condannato l’Amministrazione odierna appellante al pagamento, in favore del ricorrente di prime cure, di una somma (ridotta equitativamente nella misura del 30%; e con ulteriore abbattimento, in ragione dell’eventualmente aliunde perceptum), corrispondente ai ratei stipendiali non percepiti per il periodo dal 18 agosto 2009 (data della esclusione di quest’ultimo dalla stabilizzazione) al 20 marzo 2011 (data di reintegro in servizio);
Preso atto delle argomentazioni esposte dalla difesa dell’Amministrazione a sostegno della richiesta di sospensione cautelare dell’esecutività dell’anzidetta pronunzia;
Valutato il carattere essenzialmente patrimoniale del pregiudizio dalla parte appellante lamentato, tale da consentire di escludere che – anche a fronte dell’eventuale recupero delle somme corrisposte al sig. Felice, in caso di reiezione, nel merito, della domanda giudiziale dal medesimo proposta – venga ad integrarsi, per effetto dell’esecuzione della sentenza appellata, un danno grave ed irreparabile a carico dell’Amministrazione stessa;
Conseguentemente, escluso che la formulata istanza cautelare si presti ad accoglimento;
Ritenuto, da ultimo, di non fare luogo a pronuncia sulle spese della presente fase, in ragione della mancata costituzione in giudizio della parte appellata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare (Ricorso N.R.G. 99 del 2021).
Nulla per le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 2 febbraio 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Carlo Deodato, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Roberto Politi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Politi | Carlo Deodato |
IL SEGRETARIO