Sentenza 4 novembre 2004
Massime • 1
L'ambito del controllo demandato al magistrato di sorveglianza in sede di decisione sul reclamo proposto dal detenuto avverso l'irrogazione di una sanzione disciplinare è circoscritto alla verifica dell'osservanza delle norme riguardanti l'esercizio del relativo potere, la costituzione e la competenza dell'organo che ha irrogato la sanzione, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 46051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46051 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 04/11/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 4271
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 036153/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA GA N. IL 22/02/1956;
avverso ORDINANZA del 03/07/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. E. Delehaye che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 3.7.2003, il Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila ha respinto il reclamo proposto dal detenuto GA AN avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per otto giorni.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sul rilievo che non gli era stato notificato l'avviso di convocazione del consiglio di disciplina. 11 ricorso è infondato.
Deve premettersi che l'ambito del controllo demandato al magistrato di sorveglianza in sede di decisione sul reclamo avverso l'irrogazione di una sanzione disciplinare è stato definito nella giurisprudenza di questa Corte precisando che il compito di detto magistrato è circoscritto alla verifica dell'osservanza delle norme riguardanti l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa (Cass., Sez. 1^, 28 aprile 1997, Bucinca, rv. 207679).
Ciò posto, va rilevato che la doglianza formulata dal ricorrente è stata esattamente considerata inconsistente, in quanto il magistrato di sorveglianza ha accertato che dalla documentazione acquisita risulta che la data e l'ora di convocazione del consiglio di disciplina sono stati verbalmente comunicati al detenuto il 22.5.2003 in sede di contestazione dell'addebito: di talché è da escludere la sussistenza di un vizio procedurale che possa avere pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004