Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'Accordo sui privilegi e le immunita' dell'Agenzia internazionale della energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1 luglio 1959.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'Accordo sui privilegi e le immunita' dell'Agenzia internazionale della energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1 luglio 1959.