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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 24/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 543/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta
Refolo, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
1 APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Vassallo, CP_1
giusta mandato allegato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Per_1
domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: impugnativa avverso comunicazione preventiva di
ipoteca.
Appello avverso la sentenza n. 542/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'Agenzia: in riforma della sentenza impugnata, rigettare il ricorso di primo grado di , vinte le spese. CP_1
2 Per l'appellato rigettare l'appello dell con rivalsa di CP_1 Pt_1
spese.
Per l “si rimette alla decisione della Corte adita, con esenzione CP_2
dell' da una condanna al pagamento delle spese processuali.” CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/10/2022 , premesso che in CP_1
data 04/10/2022 riceveva la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076202200003558000, relativa a contributi riportati in CP_2
n. 3 pregressi avvisi di addebito;
che i crediti contributivi erano estinti per prescrizione;
che era altresì maturata la decadenza di cui al DLgs n.
46/1999; che gli AVA non erano stati mai notificati;
che non sussistevano i requisiti per il versamento dei contributi;
adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, chiedendo di annullare l'atto impugnato e gli AVA.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti ( e CP_2 Parte_1
) confutavano l'opposizione e ne eccepivano l'inammissibilità
[...]
e l'infondatezza.
Con sentenza depositata in data 06/04/2023 il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione, ritenendo estinto per prescrizione il
3 credito previdenziale riportato negli AVA n. 400 2015 0004321753000 e n. 400 2015 0005105377000; compensava le spese tra le parti.
Avverso tale pronunzia l proponeva Parte_1
appello con ricorso depositato in data 04/10/2023.
L confutava l'eccezione di prescrizione, deducendo che con Pt_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219003455433000 notificata al debitore in data 19/01/2022, già allegata in prime cure, era stato utilmente interrotto il termine quinquennale per i due AVA erroneamente ritenuti prescritti dal primo giudice.
Invocava l'applicazione della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale emessa durante la pandemia COVID (DL n.
18/2020 - sospensione dal 08/03/2020; DL n. 183/2020 - proroga fino al
28/02/2021; DL n. 41/2021 - proroga fino al 30/04/2021; DL n. 73/2021 -
proroga fino al 31/08/2021; DL n. 146/2021 - proroga fino al 31/12/2021).
Concludeva per il rigetto integrale dell'opposizione proposta da
[...]
, con rivalsa delle spese. CP_1
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
04/02/2025, confutava il gravame dell'Agenzia e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
4 L si costituiva con memoria difensiva depositata in data 10/02/2025, CP_2
in cui si rimetteva alla Corte di appello per la decisione sul gravame inerente la prescrizione;
quanto alle spese processuali, chiedeva di essere esonerato dalla relativa condanna.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo ha impugnato la comunicazione CP_1
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200003558000 notificata in data 04/10/2022, con riferimento ai seguenti AVA:
- n. 400 2013 000131200117000 notificato in data 12.04.2013, € 875,56,
contributi Gestione Commercianti anno 2012;
- n. 400 2015 0004321753000 notificato in data 20.11.2015, € 640,53,
contributi Gestione Commercianti anno 2014;
- n. 400 2015 0005105377000 notificato in data 19.11.2015, € 3.075,66,
contributi Gestione Commercianti anno 2009.
Il Tribunale ha accolto in parte l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione solo i crediti riportati negli AVA n. 400 2015
5 Avverso la decisione di primo grado l Parte_1
ha proposto l'appello, deducendo che la prescrizione non sarebbe maturata sia in base all'atto interruttivo (l'intimazione di pagamento n.
10020219003455433000 notificata al debitore il 19/01/2022) sia alla luce della sospensione dei termini vigente nel periodo della pandemia COVID.
Il gravame dell' è fondato. Pt_1
non ha proposto illo tempore alcuna opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219003455433000 notificatagli il
19/01/2022.
Come già accertato dal Tribunale nella pronunzia di prime cure, tale intimazione di pagamento richiamava gli AVA, successivamente sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca oggetto del presente contenzioso.
L'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento conferma l'effettiva conoscenza degli stessi AVA da parte del debitore prima ancora della ricezione della comunicazione preventiva di ipoteca;
conoscenza che aveva già acquisito con la notifica degli AVA e che è stata poi CP_1
reiterata tramite la regolare ricezione della predetta intimazione.
Il regolare recapito dell'intimazione di pagamento in data 19/01/2022, del resto, non è stato contestato o negato dal debitore nel presente giudizio.
6 Tale concreta conoscenza risale ad un'epoca anteriore alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, che è stata successivamente notificata a in data 04/10/2022. CP_1
Risulta di conseguenza tardiva l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali, inerente il periodo anteriore alla notifica di detta intimazione di pagamento (19/01/2022), sollevata da solo dopo la CP_1
notifica della comunicazione di ipoteca e in assenza di previa tempestiva opposizione avverso la predetta intimazione di pagamento.
L'intimazione di pagamento è invero un atto impugnabile dal debitore, e l'impugnativa si configura quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc.
“L'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento è una
opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è
previsto alcun termine di decadenza;
ed infatti, essendo stato eccepito un
fatto estintivo (la prescrizione della pretesa contributiva di cui
all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il
decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento),
ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire
7 coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta” (Cass. n. 15223/2018,
che richiama Cass. n. 9698/2011).
Laddove il debitore non impugni tempestivamente le cartelle di pagamento
illo tempore notificate, l'opposizione proponibile avverso l'intimazione di pagamento può riguardare solo i vizi propri di tale atto, e non già i vizi propri delle cartelle e/o della loro notifica.
“In mancanza di autonoma impugnazione della cartella (qualificabile alla
stregua di avviso di accertamento, perché enuncia univocamente una
puntuale e non condizionata pretesa tributaria: cfr. Cass. 15 luglio 2014,
n. 16188), la successiva intimazione di pagamento poteva essere
impugnata soltanto per vizi sui propri e non per vizi della notifica della
cartella e per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza
relativo alla sua notifica, e quindi la pretesa del Fisco, incorporata in tale
cartella, è divenuta definitiva” (Cass. n. 9219/2018).
Nel caso che ci occupa, come documentato in atti, ha CP_1
ricevuto illo tempore la notifica degli AVA oggetto del presente gravame
(n. 400 2015 0004321753000 notificato in data 20.11.2015, n. 400 2015
8 opposizione per far valere la prescrizione dei crediti ivi riportati e maturata nel tempo anteriore alla notifica degli stessi AVA.
Egli ha altresì ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. n.
10020219003455433000 in data 19/01/2022, ma non l'ha impugnata per far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore a detta notifica.
Appare pertanto preclusa la possibilità per il debitore di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore al 19/01/2022, residuando solo l'eccezione di prescrizione successiva a tale data;
tuttavia, fra il
19/01/2022 (notifica dell'intimazione di pagamento) e la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca (04/10/2022) non è evidentemente intercorso il quinquennio.
Erroneamente, quindi, ha eccepito nel ricorso di primo grado - ed ha CP_1
ribadito in appello - la prescrizione maturata dopo la notifica degli AVA,
ed erroneamente il primo giudice ha applicato la prescrizione inerente il periodo compreso fra la notifica degli AVA (anno 2015) e la ricezione della intimazione di pagamento (atto interruttivo notificato il 19/01/2022).
I Giudici di legittimità hanno invero affermato che “Un'intimazione di
pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non
impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi
9 suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento
presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018)”;
“pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì
l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della
cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto
essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella”;
“in mancanza di detta impugnazione, la notifica delle cartelle è da
ritenere che abbia interrotto i termini prescrizionali, i quali sono pertanto
iniziati nuovamente a decorrere dalla data della loro notifica e sono stati
ulteriormente interrotti dalla data di notifica dell'intimazione di
pagamento” (Cass. n. 3743/2020).
“Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'intimazione di
pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per
mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo,
con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art.
19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non
per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne
consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con
l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente
10 non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la
notificazione dell'intimazione predetta” (Cass. n. 23046/2016).
Nel caso di specie è pacifico che il abbia ricevuto la notifica degli CP_1
AVA e dell'intimazione di pagamento e non li abbia impugnati illo
tempore.
Egli quindi non poteva più far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore a tali notifiche.
Né il termine quinquennale, come sopra già esposto, risulta decorso fra la notifica dell'atto interruttivo (intimazione di pagamento del 19/01/2022) e la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca oggetto del presente contenzioso (04/10/2022).
Va notato, infine, che nulla ha specificamente dedotto in CP_1
giudizio circa l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione dell'ipoteca, né tantomeno ha eccepito alcunchè in merito all'eventuale venire meno medio tempore dei requisiti necessari per il mantenimento dell'ipoteca (fra cui, ad esempio, il raggiungimento del tetto di esposizione debitoria).
In conclusione, l'appello dell va accolto. Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
11 Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 543/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza n. 542/2023 del CP_1 CP_2
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello dell' , e, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado proposto da
; CP_1
2)condanna alla rifusione, in favore di CP_1 [...]
e , delle spese del doppio grado, liquidate per Parte_1 CP_2
ciascuna parte in € 1.312,00 per il primo grado e in € 1.458,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CNA come per legge.
Salerno, 24/02/2025.
Il Consigliere estensore
12 Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0004321753000 e n. 400 2015 0005105377000.
0005105377000 notificato in data 19.11.2015) ma non ha proposto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 24/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 543/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta
Refolo, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
1 APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Vassallo, CP_1
giusta mandato allegato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Per_1
domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: impugnativa avverso comunicazione preventiva di
ipoteca.
Appello avverso la sentenza n. 542/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'Agenzia: in riforma della sentenza impugnata, rigettare il ricorso di primo grado di , vinte le spese. CP_1
2 Per l'appellato rigettare l'appello dell con rivalsa di CP_1 Pt_1
spese.
Per l “si rimette alla decisione della Corte adita, con esenzione CP_2
dell' da una condanna al pagamento delle spese processuali.” CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/10/2022 , premesso che in CP_1
data 04/10/2022 riceveva la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076202200003558000, relativa a contributi riportati in CP_2
n. 3 pregressi avvisi di addebito;
che i crediti contributivi erano estinti per prescrizione;
che era altresì maturata la decadenza di cui al DLgs n.
46/1999; che gli AVA non erano stati mai notificati;
che non sussistevano i requisiti per il versamento dei contributi;
adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, chiedendo di annullare l'atto impugnato e gli AVA.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti ( e CP_2 Parte_1
) confutavano l'opposizione e ne eccepivano l'inammissibilità
[...]
e l'infondatezza.
Con sentenza depositata in data 06/04/2023 il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione, ritenendo estinto per prescrizione il
3 credito previdenziale riportato negli AVA n. 400 2015 0004321753000 e n. 400 2015 0005105377000; compensava le spese tra le parti.
Avverso tale pronunzia l proponeva Parte_1
appello con ricorso depositato in data 04/10/2023.
L confutava l'eccezione di prescrizione, deducendo che con Pt_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219003455433000 notificata al debitore in data 19/01/2022, già allegata in prime cure, era stato utilmente interrotto il termine quinquennale per i due AVA erroneamente ritenuti prescritti dal primo giudice.
Invocava l'applicazione della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale emessa durante la pandemia COVID (DL n.
18/2020 - sospensione dal 08/03/2020; DL n. 183/2020 - proroga fino al
28/02/2021; DL n. 41/2021 - proroga fino al 30/04/2021; DL n. 73/2021 -
proroga fino al 31/08/2021; DL n. 146/2021 - proroga fino al 31/12/2021).
Concludeva per il rigetto integrale dell'opposizione proposta da
[...]
, con rivalsa delle spese. CP_1
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
04/02/2025, confutava il gravame dell'Agenzia e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
4 L si costituiva con memoria difensiva depositata in data 10/02/2025, CP_2
in cui si rimetteva alla Corte di appello per la decisione sul gravame inerente la prescrizione;
quanto alle spese processuali, chiedeva di essere esonerato dalla relativa condanna.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo ha impugnato la comunicazione CP_1
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200003558000 notificata in data 04/10/2022, con riferimento ai seguenti AVA:
- n. 400 2013 000131200117000 notificato in data 12.04.2013, € 875,56,
contributi Gestione Commercianti anno 2012;
- n. 400 2015 0004321753000 notificato in data 20.11.2015, € 640,53,
contributi Gestione Commercianti anno 2014;
- n. 400 2015 0005105377000 notificato in data 19.11.2015, € 3.075,66,
contributi Gestione Commercianti anno 2009.
Il Tribunale ha accolto in parte l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione solo i crediti riportati negli AVA n. 400 2015
5 Avverso la decisione di primo grado l Parte_1
ha proposto l'appello, deducendo che la prescrizione non sarebbe maturata sia in base all'atto interruttivo (l'intimazione di pagamento n.
10020219003455433000 notificata al debitore il 19/01/2022) sia alla luce della sospensione dei termini vigente nel periodo della pandemia COVID.
Il gravame dell' è fondato. Pt_1
non ha proposto illo tempore alcuna opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219003455433000 notificatagli il
19/01/2022.
Come già accertato dal Tribunale nella pronunzia di prime cure, tale intimazione di pagamento richiamava gli AVA, successivamente sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca oggetto del presente contenzioso.
L'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento conferma l'effettiva conoscenza degli stessi AVA da parte del debitore prima ancora della ricezione della comunicazione preventiva di ipoteca;
conoscenza che aveva già acquisito con la notifica degli AVA e che è stata poi CP_1
reiterata tramite la regolare ricezione della predetta intimazione.
Il regolare recapito dell'intimazione di pagamento in data 19/01/2022, del resto, non è stato contestato o negato dal debitore nel presente giudizio.
6 Tale concreta conoscenza risale ad un'epoca anteriore alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, che è stata successivamente notificata a in data 04/10/2022. CP_1
Risulta di conseguenza tardiva l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali, inerente il periodo anteriore alla notifica di detta intimazione di pagamento (19/01/2022), sollevata da solo dopo la CP_1
notifica della comunicazione di ipoteca e in assenza di previa tempestiva opposizione avverso la predetta intimazione di pagamento.
L'intimazione di pagamento è invero un atto impugnabile dal debitore, e l'impugnativa si configura quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc.
“L'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento è una
opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è
previsto alcun termine di decadenza;
ed infatti, essendo stato eccepito un
fatto estintivo (la prescrizione della pretesa contributiva di cui
all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il
decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento),
ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire
7 coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta” (Cass. n. 15223/2018,
che richiama Cass. n. 9698/2011).
Laddove il debitore non impugni tempestivamente le cartelle di pagamento
illo tempore notificate, l'opposizione proponibile avverso l'intimazione di pagamento può riguardare solo i vizi propri di tale atto, e non già i vizi propri delle cartelle e/o della loro notifica.
“In mancanza di autonoma impugnazione della cartella (qualificabile alla
stregua di avviso di accertamento, perché enuncia univocamente una
puntuale e non condizionata pretesa tributaria: cfr. Cass. 15 luglio 2014,
n. 16188), la successiva intimazione di pagamento poteva essere
impugnata soltanto per vizi sui propri e non per vizi della notifica della
cartella e per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza
relativo alla sua notifica, e quindi la pretesa del Fisco, incorporata in tale
cartella, è divenuta definitiva” (Cass. n. 9219/2018).
Nel caso che ci occupa, come documentato in atti, ha CP_1
ricevuto illo tempore la notifica degli AVA oggetto del presente gravame
(n. 400 2015 0004321753000 notificato in data 20.11.2015, n. 400 2015
8 opposizione per far valere la prescrizione dei crediti ivi riportati e maturata nel tempo anteriore alla notifica degli stessi AVA.
Egli ha altresì ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. n.
10020219003455433000 in data 19/01/2022, ma non l'ha impugnata per far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore a detta notifica.
Appare pertanto preclusa la possibilità per il debitore di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore al 19/01/2022, residuando solo l'eccezione di prescrizione successiva a tale data;
tuttavia, fra il
19/01/2022 (notifica dell'intimazione di pagamento) e la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca (04/10/2022) non è evidentemente intercorso il quinquennio.
Erroneamente, quindi, ha eccepito nel ricorso di primo grado - ed ha CP_1
ribadito in appello - la prescrizione maturata dopo la notifica degli AVA,
ed erroneamente il primo giudice ha applicato la prescrizione inerente il periodo compreso fra la notifica degli AVA (anno 2015) e la ricezione della intimazione di pagamento (atto interruttivo notificato il 19/01/2022).
I Giudici di legittimità hanno invero affermato che “Un'intimazione di
pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non
impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi
9 suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento
presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018)”;
“pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì
l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della
cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto
essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella”;
“in mancanza di detta impugnazione, la notifica delle cartelle è da
ritenere che abbia interrotto i termini prescrizionali, i quali sono pertanto
iniziati nuovamente a decorrere dalla data della loro notifica e sono stati
ulteriormente interrotti dalla data di notifica dell'intimazione di
pagamento” (Cass. n. 3743/2020).
“Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'intimazione di
pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per
mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo,
con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art.
19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non
per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne
consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con
l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente
10 non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la
notificazione dell'intimazione predetta” (Cass. n. 23046/2016).
Nel caso di specie è pacifico che il abbia ricevuto la notifica degli CP_1
AVA e dell'intimazione di pagamento e non li abbia impugnati illo
tempore.
Egli quindi non poteva più far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore a tali notifiche.
Né il termine quinquennale, come sopra già esposto, risulta decorso fra la notifica dell'atto interruttivo (intimazione di pagamento del 19/01/2022) e la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca oggetto del presente contenzioso (04/10/2022).
Va notato, infine, che nulla ha specificamente dedotto in CP_1
giudizio circa l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione dell'ipoteca, né tantomeno ha eccepito alcunchè in merito all'eventuale venire meno medio tempore dei requisiti necessari per il mantenimento dell'ipoteca (fra cui, ad esempio, il raggiungimento del tetto di esposizione debitoria).
In conclusione, l'appello dell va accolto. Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
11 Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 543/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza n. 542/2023 del CP_1 CP_2
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello dell' , e, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado proposto da
; CP_1
2)condanna alla rifusione, in favore di CP_1 [...]
e , delle spese del doppio grado, liquidate per Parte_1 CP_2
ciascuna parte in € 1.312,00 per il primo grado e in € 1.458,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CNA come per legge.
Salerno, 24/02/2025.
Il Consigliere estensore
12 Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0004321753000 e n. 400 2015 0005105377000.
0005105377000 notificato in data 19.11.2015) ma non ha proposto