Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2003, n. 15485
CASS
Sentenza 16 ottobre 2003

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In tema di adozione in casi particolari, per la disciplina del cui procedimento l'art. 56 della legge 4 maggio 1983, n. 184 richiama anche l'art. 313 cod. civ., dettato per l'adozione di maggiorenni, il necessario adattamento di quest'ultima disposizione (che include l'adottando tra i soggetti legittimati a proporre impugnazione avverso la sentenza del tribunale) all'adozione di un soggetto minorenne impone di ritenere, non potendo i minori stare in giudizio se non rappresentati dai genitori titolari della potestà ovvero dal tutore, che la legittimazione ad impugnare la sentenza del tribunale per i minorenni spetti al legale rappresentante del minore, al quale va pertanto riconosciuta la qualità di parte. (Nel caso di specie, il tutore del minore, intervenuto in primo grado, non aveva avuto alcuna conoscenza legale del gravame e non aveva partecipato al relativo procedimento; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, sezione per i minorenni).

Con riferimento all'adozione in casi particolari, il relativo provvedimento assume - a seguito delle modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 apportate dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 - la forma della sentenza, e non più del decreto (stante la modifica, ad opera dell'art. 30 della legge n. 149 del 2001, dell'art. 313 cod. civ., dettato per l'adozione di maggiore di età, ma richiamato dall'art. 56 della legge n. 184 del 1983); ne consegue che, avverso tale provvedimento, emesso in sede di gravame dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, è ora ammissibile il ricorso ordinario per cassazione, per tutti i motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2003, n. 15485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15485
Data del deposito : 16 ottobre 2003

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