Versione
15 agosto 1939
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24 agosto 1999
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Art. 17.
Le cuccette devono essere distanti dalla murata o dalla paratia di almeno centimetri 5. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Le cuccette devono essere distanti dalla murata o dalla paratia di almeno centimetri 5. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".