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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/10/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1338 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(Pz); (C.F. ), nata a [...] il [...], tutti Parte_3 C.F._3 residenti in [...](Pz) alla contrada Catania n. 23, rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Umberto Filici ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Tarsia
(Cs), alla contrada Canna n. 13
ATTORI
E
P.IVA ), con sede legale in Bergamo alla piazza Vittorio Veneto Controparte_1 P.IVA_1
n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore e procuratore speciale, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Riccardo Artusio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cuneo alla piazza Europa n. 3
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 27.09.2018, regolarmente notificato, , Parte_1 [...]
e queste due ultime rispettivamente fideiussore e datrice di Parte_2 Parte_3 ipoteca, citavano innanzi all'intestato Tribunale per l'udienza del 14.01.2019, l' ed Controparte_1 esponevano di avere stipulato con il suddetto Istituto di Credito, già contratto Controparte_2 di mutuo ipotecario per la somma di euro 104.558,76, giusta atto per notar dott. del Persona_1
18.06.2008, rep. n.696 - racc. n. 442, rimborsabile in 180 rate, di cui le prime dodici al tasso fisso annuale del 6,050% e, dalla tredicesima rata in poi, al tasso annuo variabile del 6,350%, nonché
TAEG/ISC del 6,401% e tasso di mora pari al 8,050% (TAN 6,05% + 2 punti percentuali).
In particolare, deducevano che dalla perizia di parte a cura dell'ing. erano emerse le Persona_2 seguenti anomalie: 1) un'usura oggettiva contrattualizzata del mutuo ipotecario in quanto sia il Tasso
Complessivo (interessi contrattuali 6,050% + interessi di mora 8,050%) sia il Tasso Effettivo di Mora
(19,903%) superavano il tasso soglia di usura pari al 9,00%, con conseguente gratuità del mutuo ipotecario;
2) la violazione dell'art. 1346 c.c. del contratto di mutuo per nullità della clausola floor e per la presenza di un tasso variabile basato sulla manipolazione del parametro euribor;
3) la violazione Par dell'art. 117 del TUB in quanto l' dichiarato nel contratto era pari al 6,041%, mentre quello applicato era del 6,730%. Chiedevano, pertanto, la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla pari a euro 19.558,35, versata a titolo di interessi usurari sino alla data della perizia di CP_1 parte, oltre al risarcimento del danno della somma di euro 29.337,52 di cui euro 19.558,35 a titolo di risarcimento danno patrimoniale, pari agli interessi usurai applicati e non dovuti, ed euro 9.779,17 a titolo di danno non patrimoniale calcolato in via equitativa pari alla metà del danno patrimoniale.
Su tali premesse rassegnavano le seguenti conclusioni:”-Accertare e dichiarare, in via principale, che la BA convenuta ha proceduto sul rapporto di mutuo stipulato in data 18.06.2008, con atto notarile del dott. Rep. n.696 - Racc. n. 442, a pattuizione ed applicazione di tassi Persona_1 usurari ex art. 1815, secondo comma, Codice Civile. Infatti nel rapporto contrattuale è previsto esplicitamente che in caso di ritardato pagamento della rata l'interesse di mora è computato/addizionato su tutte le somme dovute, quindi anche sugli interessi contrattuali e non solo sul mero capitale. Pertanto al momento della stesura del contratto de quo, il mutuo è usurario in ragione del fatto che è stato pattuito un Tasso Complessivo (tasso convenzionale a cui si addiziona finanziariamente il tasso di mora) che ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento al momento della stipula dell'atto (Tasso complessivo pari al 14,1%- interesse contrattuale al 6,050% + interesse di mora all' 8,050%- tasso soglia vigente al momento della convenzione 9,000%.). Per l'effetto, dichiarare gratuito il mutuo, ex art 1815,co.2,cc con conseguente diritto per il sig. ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte Parte_1
a titolo di interessi convenzionali, da portarsi in compensazione con il capitale ancora dovuto, e diritto a corrispondere per il futuro la sola quota capitale mutuata -In via subordinata e/o concomitante, Dichiarare ed Accertare che il contratto di mutuo è usurato, anche in questo caso sin dalla stipula del contratto, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815,com.2, CC, in quanto nel suo funzionamento patologico abbiamo il tasso di mora superiore al tasso soglia di usura nella seguente fattispecie: il Tasso Effettivo di Mora (c.d. al momento della stipula CP_3 del contratto era pari al 19,903% e quindi superiore al tasso soglia usura pari al 9,000% nonché superiore al Tasso soglia di usura di per come determinato dalla BA d'Italia nella sua Pt_5 circolare del Luglio 2013 che era pari al 12,150%; -Tenuto conto della usurarietà del rapporto contrattuale, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815,com.2,CC, condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi CP_1 convenzionali e spese non dovute, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, da portarsi in compensazione alla quota capitale erogata dalla Sino al momento della redazione della CP_1 consulenza di parte, il sig. ha diritto ad uno storno, per aver pagato interessi usurari, Parte_1 pari ad 19.558,35. Con conseguente diritto per parte attrice, per il futuro a corrispondere la sola quota capitale dovuta. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali;
- In via subordinata accertare e statuire l'indeterminatezza della clausola floor ai sensi dell'art. 1346 c.c. presente nel contratto di mutuo. Infatti la clausola floor prevede un limite percentuale al di sotto del quale non possa scendere il tasso dovuto dal Cliente nel corso del Piano di ammortamento pluriennale, pur in presenza della riduzione dell'indice di riferimento. La presenza di un limite al tasso di un'attività finanziaria induce
a sostenere l'esistenza di un derivato implicito. Nel caso di specie, pertanto, ci troviamo di fronte ad un contratto c.d. misto o con causa mista la cui validità dipende dal rispetto di determinati obblighi di trasparenza, di informazione e di protezione del cliente di cui all'art. 21 del T.U.F. e agli artt. 27
e 32 della normativa regolamentare Il contratto per cui oggi è causa non rispetta le norme CP_4 sopra richiamate, ciò ha come conseguenza la nullità della clausola floor ai sensi dell'art. 1419 comma 2 c.c. con conseguente sostituzione del tasso convenzionale con quello legale ai sensi dell'art.
1284 c.c. Ancora, nel contratto de quo, è previsto un tasso variabile basato sul parametro euribor che è stato manipolato al momento della stipula, per come accertato dalla Decisione del 04/12/2013 della Commissione Europea e meglio articolato in narrativa. Tali nullità, comportano il ricalcolo del piano di ammortamento, con la predetta sostituzione e con la declaratoria che in virtù dei dati analizzati nella consulenza di parte, gli odierni attori hanno il diritto ad uno storno, per aver pagato interessi convenzionali non dovuti per via della predetta nullità, pari ad euro 7.458,56, da portarsi in compensazione con le somme ancora dovute in linea capitale. Alle predette somme dovranno sommarsi quelle che saranno corrisposte, a titolo di interesse alla banca, nel rispetto del piano di ammortamento, sino alla conclusione ma non dovute in virtù della violazione ora richiamata. Alle somme non dovute dovranno essere sommate gli interessi legali dal dovuto oltre la rivalutazione;
-
Accertare e dichiarare, ancora in via gradata, che in caso di funzionamento fisiologico del rapporto di mutuo, si è in presenza di un I.S.C. contrattualmente dichiarato inferiore all' ISC verificato/calcolato. Questa circostanza comporta la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art.117, comma 6, TUB conseguente sostituzione del tasso contrattuale degli interessi convenzionali con quelli previsti dal comma 7 del predetto articolo, cioè con gli interessi del tasso minimo dei BOT. Tale nullità, comporta il ricalcolo del piano di ammortamento, con la predetta sostituzione e con la declaratoria che in virtù dei dati analizzati nella consulenza di parte, l'odierna attrice ha il diritto ad uno storno, per aver pagato interessi convenzionali non dovuti per via della predetta nullità, pari ad euro 12.793,21- oltre rivalutazione ed interessi legali, da portarsi in compensazione con le somme ancora dovute in linea capitale;
-Accertare e dichiarare la liberazione della garanzia prestata dalle sigg.re ( parti datrici d'ipoteca) e Parte_3 Parte_2
(fideiussore) ovvero la riduzione nei limiti delle somme non dovute alla banca;
-Condannare
[...] la banca al pagamento del costo della consulenza di parte attrice pari ad euro 2.800,oo; -
Condannare la banca al pagamento, a titolo di risarcimento danni, a favore degli odierni attori della somma di euro 29.337,52 ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia - In ogni caso, ed in considerazione di quanto esposto in narrativa, deliberare, comunque che, in caso di ritardato pagamento, il su citato tasso di mora dovrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi contrattuali, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata. Con conseguente rideterminazione delle somme dovute alla BA;
- Ordinare alla BA convenuta di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della BA
d'Italia n.139 dell'11.02.91 sotto la voce “ stato rapporto”: Contestato. -In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ai sensi di legge oltre accessori di legge”. Contr Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione depositata l'11.01.2019, l' CP_1 impugnava integralmente la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto e
[...] sprovvista dei necessari supporti probatori;
sosteneva che il contratto di mutuo ipotecario non era affetto da alcuna usurarietà avendo l'Istituto di credito agito con correttezza e buona fede. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Respingere integralmente tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto e, in caso di evidente strumentalità della pretesa azionata in giudizio, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte, fondate su allegazioni in parte generiche e, comunque, contrarie rispetto all'indirizzo prevalente della giurisprudenza di merito, CONDANNARE parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., liquidato, in via equitativa, tenuto conto dell'oggetto della causa e delle difese svolte dalle parti. In ogni caso, con vittoria delle spese di causa, oltre accessori di legge”.
All'udienza del 22.01.2019 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
Con memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c., depositata il 30.06.2019, parte attrice precisava le conclusioni nel seguente modo: “In via preliminare, rigettare tutte le eccezioni ed osservazioni formulate da parte convenuta, per tutti i motivi in atti;
Ci si riporta a tutte le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione da intendersi qui integralmente e letteralmente trascritte. Volendo solo specificate, in via gradata rispetto alla domanda di gratuità del mutuo ai sensi dell'art 1815, co
2, cc, nell'ipotesi dell'usurarietà del mutuo per via della mora superiore al TSU, si dovrà provvedere alla sostituzione degli interessi legali agli interessi convenzionali con diritto alla ripetizione della quota degli interessi corrisposta in eccesso e conseguente redazione di un nuovo piano di ammortamento che tenga conto della predetta nullità”.
La causa veniva istruita con produzione documentale e c.t.u. contabile.
2. In via preliminare, il Tribunale osserva che la domanda è procedibile essendo agli atti il verbale di mediazione del 15.11.2015, conclusosi con esito negativo per mancato consenso della invitata CP_1
a proseguire nel detto procedimento, come emerge dal medesimo verbale offerto in produzione da entrambe le parti (all. n.13 prod. parte convenuta e all. con deposito del 21.01.2019 parte attrice).
3. Passando al merito, gli attori hanno chiesto al tribunale di accertare che la banca ha proceduto sul rapporto di mutuo stipulato il 18.06.2008 alla pattuizione e all'applicazione di tassi usurari e quindi di accertare la natura gratuita del mutuo ex art. 1815 co. 2 c.c. con conseguente diritto del ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi convenzionali. Parte_1
Gli attori hanno all'uopo richiamato la nozione di Tasso Complessivo (tasso convenzionale a cui si addiziona finanziariamente il tasso di mora) e, in subordine, quella di Tasso Effettivo di Mora
(T.E.M.O.).
A sostegno delle proprie ragioni gli attori hanno prodotto una perizia di parte redatta dall'ing. sul rapporto di mutuo del 18.06.2008 evidenziando che il perito avrebbe concluso Persona_2 che, in base alla documentazione in atti, gli interessi pattuiti al momento della stipula, tenuto conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, escluse quelle per imposte e tasse collegate al mutuo, sarebbero affetti da usura oggettiva in quanto sia il Tasso Complessivo (interessi contrattuali
6,050% + interessi di mora 8,050%), sia il Tasso Effettivo di Mora (19,903%), superiori al tasso soglia di usura pari al 9,00%.
Il Tribunale osserva che la tesi prospettata dagli attori circa la cumulabilità tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia ai sensi della legge 108/1996 non è condivisibile. Sul punto il Tribunale ritiene di dover fare applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 18 settembre
2020 n. 19597, che ha sancito definitivamente l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori pur sempre nel rispetto del principio di simmetria, in adesione alle rationens legis della L. 108/1996 quale tutela del fruitore del finanziamento, per la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario che verrebbero compromessi qualora si lasciasse il debitore sfornito di tutela nella pattuizione degli interessi moratori. Come è noto gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale e scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 cc); gli interessi di mora si applicano, invece, solamente sul capitale scaduto (art. 1224 cc) e sono maggiori rispetto agli interessi corrispettivi in quanto remunerano il maggiore godimento in capo al mutuatario delle somme erogate derivante dalla mancata restituzione delle stesse alle scadenze pattuite. L'interesse di mora non si somma a quello corrispettivo, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi. L'applicazione degli interessi moratori ha natura solo eventuale in quanto subentra in ipotesi di inadempimento del mutuatario.
Ne consegue un duplice ordine di conseguenze in punto di disamina dell'eventuale natura usuraria del contratto di mutuo: gli interessi corrispettivi e quelli moratori, ai fini del rispetto del tasso soglia usura, non debbono essere sommati tra loro bensì raffrontati singolarmente e separatamente con il tasso soglia (così che può essere usurario il tasso degli interessi corrispettivi oppure il tasso degli interessi moratori, ma non la somma del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi moratori); gli interessi moratori assumono rilievo ai fini dell'applicazione della normativa in materia di usura solo qualora ricorrano effettivamente le condizioni di applicabilità degli stessi, e cioè qualora il mutuatario divenga inadempiente.
Sulla scorta di tali principi la S.C. ha affermato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della
l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art.
1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Cass. S.U. cit.; principio riaffermato ex multis da Cass. n. 31615/2021: “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”).
Ebbene, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, non può essere condivisa l'operazione di cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi prospettata dagli attori ai fini della valutazione dell'usura.
Il Tribunale ritiene opportuno evidenziare che pur volendo procedere ad una valutazione sulla natura usuraria del tasso degli interessi corrispettivi e moratori, isolatamente considerati, senza procedere al loro cumulo, gli attori non hanno assolto all'onere della prova a loro carico. Essi, infatti si sono limitati ad una contestazione generica e meramente ipotetica giacché hanno omesso di allegare ed indicare specificamente i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in relazione ai singoli periodi di riferimento, nonché di precisare i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati. L'assenza di una specifica contestazione in tal senso osta a qualsiasi positiva disamina della doglianza da parte del Tribunale considerato oltretutto che, com'è noto, non è possibile a tal fine fare riferimento all'allegata perizia di parte sulla quale, essenzialmente, parte attrice poggia l'intera iniziativa giudiziaria.
E, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la perizia di parte non assume valenza probatoria in merito ai fatti posti a fondamento della propria domanda, costituendo una mera difesa di carattere tecnico. Questo giudice, infatti, aderisce al principio già enunciato da detto Tribunale secondo cui
“La perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto” (Tribunale di Lagonegro sentenza n. 190 del 20.06.2018); ancora, “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (tra le tante Cassazione civile n. 5667 del 04.03.2025).
Ad ogni modo la contestazione si mostra del tutto infondata anche alla luce delle valutazioni a cui
è pervenuto il c.t.u. dott.ssa nella perizia depositata il 20.05.2021, all'esito anche Persona_3 delle osservazioni di parte attrice del 30.04.2021.
Il Tribunale, infatti, condivide le conclusioni dell'ausiliario il quale, in ordine al contratto di mutuo per cui è causa, ha accertato che non vi è stato superamento del tasso soglia sia con riferimento agli interessi corrispettivi e sia moratori.
In particolare, il c.t.u. ha affermato che il “TEG relativo al contratto di mutuo calcolato pari a
6,952979% risulta inferiore al tasso soglia ex Legge n. 108/96 vigente al momento della stipula del contratto di mutuo del 18/06/2008 (che risultava essere pari al 9,06% - tale tasso è il risultato del prodotto tra il TEGM rilevato dal Ministero del Tesoro per il periodo 1/4/2008 - 30/6/2008 pari al
6,04% - per il coefficiente 1,5” (pag. 11 della perizia).
Con riferimento, invece, alla verifica della usurarietà dei tassi moratori, l'ausiliario avendo accertato che il tasso soglia di mora, in base al momento della stipula del contratto di mutuo ipotecario
(18.06.2008), è pari al 12,21% (6,04 +2,1 x 1,5), ha dichiarato: “posto che il tasso contrattuale pattuito risulta essere pari al 6,05% il tasso di mora (tasso pattuito maggiorato di due punti) risulta pari al 8,05% ovvero inferiore al tasso soglia di mora pari al 12,21%” (pagg. 13 e 14 della relazione).
Il consulente, quindi, non avendo rilevato né un'usura originaria degli interessi corrispettivi, tanto meno degli interessi di mora pattuiti, non ha proceduto al ricalcolo del piano di ammortamento.
Con riguardo, poi, alle osservazioni di parte attrice depositate il 30.04.2021 e cioè alla mancata indicazione del TAE e all'utilizzazione di un piano di ammortamento alla francese che comporterebbe la capitalizzazione composta degli interessi e quindi un costo occulto che dovrebbe essere inserito nel calcolo sia del TAEG e sia del TEG, il consulente ha precisato, in maniera del tutto condivisibile, che “l'eventuale indicazione del TAE non avrebbe comunque sortito l'effetto, indicato dal ricorrente, di far emergere gli “effetti della capitalizzazione”, trattandosi di mutuo da rimborsare secondo l'ammortamento c.d. alla francese, nel quale gli interessi corrispettivi maturano (e devono essere pagati) rata per rata e non vengono portati a capitale” (pag. 15 della relazione).
In ordine alla asserita violazione del divieto di anatocismo derivante dall'applicazione di un ammortamento c.d. “alla francese”, la giurisprudenza ha più volte stabilito che tale forma di ammortamento, invero, non implica una duplicazione degli interessi, caratterizzandosi per una formazione composita della rata di mutuo, a valore costante, in parte per quota capitale ed in altra parte per interessi, con produzione di interessi moratori unicamente sulla sorta capitale via via crescente ed unicamente su quella quota di volta in volta considerata nella singola rata scaduta.
L'applicazione di tale formula, quindi, non può dare luogo di per sé ad alcuna applicazione di interessi su interessi e, conseguentemente, non può generare alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato.
Il c.t.u., quindi, all'esito della sua indagine ha concluso “in riferimento al quesito circa la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di determinazione degli interessi corrispettivi si può affermare che il tasso TEG calcolato risulta pari al 6,952979% e quindi inferiore al tasso soglia ex Legge
108/96 vigente al momento della stipula del contratto di mutuo (18/06/2008) pari al 9,06%. - in relazione, invece, alla verifica dell'eventuale usurarietà dei tassi di mora, nel caso di specie “il tasso soglia di mora” determinato sulla base della formula ((TEGM + 2,1) x 1,5) risulta pari al
12,21% ovvero superiore al tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo pari all'8,05%” (pag. 17 della relazione peritale).
Ne discende, dunque, che la contestazione va del tutto disattesa.
4. Gli attori hanno, inoltre, contestato la nullità per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. della clausola floor prevista nel contratto di mutuo ipotecario. In particolare, hanno sostenuto che la clausola darebbe vita ad un derivato implicito prevedendo un limite percentuale al di sotto del quale non possa scendere il tasso dovuto dal cliente nel corso del piano di ammortamento pur in presenza della riduzione dell'indice di riferimento in totale violazione dell'art. 21 T.U.F. e artt. 27 e 32 della normativa regolamentare CONSOB.
La contestazione è priva di pregio.
Sul punto non può non darsi seguito a quanto affermato, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: "Costituisce un puro artificio la tesi (...) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una
'inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore' di una option floor, e dunque un contratto derivato". Secondo le dette Sezioni Unite, infatti, "la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c." (Cass. Sez.
U. 23 febbraio 2023, n. 5657, in motivazione, par. 5.6.3; in termini analoghi cfr. Cass. n. 5151/2024; più di recente Cass. n. 1942/2025)
In tal senso anche la giurisprudenza di merito ha affermato che la clausola floor costituisce esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione;
la relativa pattuizione è finalizzata esclusivamente a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta "minima" al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio (Tribunale di Roma n. 3152 del 24.02.2023) e ancora che la previsione di una clausola c.d. 'floor', in virtù della quale il tasso di interesse dovuto dal cliente non può scendere al di sotto di una determinata percentuale ben definita nel suo ammontare, non può considerarsi di per sé illegittima, in quanto risponde alla necessità dell'istituto mutuante di assicurarsi un livello minimo di redditività del finanziamento, non sacrificando le esigenze di certezza e determinatezza del contenuto del contratto, in quanto il soggetto finanziato è a conoscenza, fin dall'atto della stipula, che il tasso di interesse passivo non potrà diminuire sotto una certa soglia. Si tratta, pertanto, di una pattuizione che non arreca alcun vulnus alla determinatezza degli interessi pattuiti nel contratto contribuendo, al contrario, a rafforzare le esigenze di certezza del tasso pattuito (Tribunale di Rimini n. 579 del
16.06.2022).
Nel caso di specie, infatti, all'art. 2 del contratto di mutuo del 18.06.2008, le parti hanno pattuito “In ogni caso il tasso annuo nominale non sarà inferiore al 3,00% (tre virgola zero zero per cento) e non potrà superare il 7,05% (sette virgola zero cinque per cento)”.
La clausola appare pertanto determinata e non è illegittima in base ai principi di diritto sopra richiamati. Par 5. Gli attori, inoltre, assumono che l' effettivamente e applicato sarebbe difforme da quello dichiarato in contratto, senza tuttavia specificare i termini di tale difformità, chiedendo dichiararsi la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117 T.U.B..
Ebbene il Tribunale osserva come la giurisprudenza maggioritaria esclude che la eventuale difformità tra il T.A.E.G./I.S.C. effettivamente applicato e quello indicato nel contratto di mutuo possa inficiare la valida pattuizione del tasso di interesse (ex multis Trib. Bologna 29.9.2017 e Trib. Bologna
8.2.2018; Trib. Livorno 19.7.2017; Trib. Mantova 20.12.2017; Trib. Tempio Pausania 15.9.2017;
Trib. Terni 15.2.2018; Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Roma 23.2.2018; Trib. Bari 7.6.2017; Trib. Napoli
Nord 9.7.2018; Trib. Lucca 7.1.2019).
Le argomentazioni abitualmente recate a sostegno di questo orientamento sono del seguente tenore:
– l' è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini di pubblicità e trasparenza e Pt_4 non un tasso/prezzo/condizione cui – esclusivamente – fa riferimento l'art. 117, comma 6, T.U.B.;
– non essendo l' un tasso/prezzo/condizione deve escludersi l'applicabilità della sanzione della Pt_4 nullità prevista dal comma 6 dell'art. 117 T.U.B.;
– la sanzione della nullità per la mancata/inesatta indicazione del T.A.E.G./I.S.C. è, infatti, prevista esclusivamente per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina il comma 6 dell'art. 125 bis T.U.B. espressamente prevede che «Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma
1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»;
– se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra .C. dichiarati e CP_5
T.A.E.G/I.S.C. concretamente applicati anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125 bis T.U.B. (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit);
– poiché l'art. 117, comma 6, T.U.B. non contempla una tale sanzione, la eventuale violazione dell'obbligo informativo in questione non comporta invalidità del contratto di mutuo e/o della clausola relativa agli interessi, potendosi, al più, configurare una fattispecie di responsabilità della banca a fini risarcitori;
– in ogni caso, il comma 6 dell'art. 117 T.U.B. fa riferimento all'eventuale differenza tra i tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati, di cui occorre fornire dimostrazione;
– eventuali scostamenti minimali/irrisori tra I.S.C. pattuito e I.S.C. effettivo non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o una forma di pubblicità ingannevole;
– criticità inerenti all'indicatore sintetico di costo è altresì escluso possano essere causa di nullità se sono correttamente esplicitati nel contratto di mutuo tutti i tassi, i costi dell'operazione e i criteri di indicizzazione.
Nel caso di specie, premesso che non si è in presenza di un contratto di credito al consumo, non può essere invocato l'art. 125 bis T.U.B. e, per i motivi esposti, va esclusa l'applicabilità dell'art. 117
T.U.B.. Tale conclusione è stata di recente condivisa anche dalla Corte di Cassazione che ha affermato il seguente principio: “L'erronea rappresentazione dell'indice sintetico di costo (ISC) o tasso annuo effettivo globale (TAEG), nel contratto di finanziamento, non comporta nullità ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993, poiché tale indicatore non determina una maggiore onerosità dell'operazione, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, che resta comunque ricavabile dalle singole voci di costo elencate nel contratto” (Cass. civile n. 18235/2024).
Ne consegue che l'omessa o erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul Pt_4 contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla mediante l'erronea quantificazione CP_1 dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno Pt_4 della sola clausola relativa agli interessi) ma può al più configurare eventualmente un illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della BA (cfr. Tribunale di Milano n. 10832/2017). Sotto tale profilo, nel caso di specie, gli opponenti non hanno fornito elementi per delineare un'eventuale responsabilità della banca. 6. Infine gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità della clausola che, per la individuazione del parametro di riferimento degli interessi corrispettivi, fa riferimento all'EURIBOR, oggetto di manipolazione da parte di alcuni Istituti di credito, come accertato dalla Commissione
Antitrust CE n. 39914 del 04/12/2013.
La contestazione è infondata. Il Tribunale, sul punto, ritiene di condivire l'orientamento della
Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, n.12007/2024) secondo cui “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE”. Ragion per cui non essendo stato né dedotto né provato che la odierna convenuta abbia partecipato agli accordi di manipolazione dell'EURIBOR e non avendo gli attori fornito la prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte della mutuante né della volontà di quest'ultima di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle stesse intese o pratiche, ne deriva che il mutuo del 2008 stipulato dagli odierni attorei non può considerarsi quale contratto stipulato “in applicazione” o “a valle” di tali pratiche o intese, con la conseguenza che alcun riflesso può prodursi circa la validità della pattuizione che a tale parametro rinvia mediante “relatio” per individuare il tasso variabile
Restano assorbite le ulteriori questioni.
7. Infine deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente che non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr Cass. n. 21798 del 27/10/2015). Nel caso di specie l'opponente non ha né allegato né provato il danno asseritamente patito né allegato i suddetti elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in assenza di note spese, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come aggiornati, tenuto conto del valore della controversia, ai valori medi.
Le spese della c.t.u., già liquidate con ordinanza dell'11.01.2022, sono poste definitivamente a carico degli attori in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) per l'effetto condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
4) pone definitivamente a carico degli attori in solido tra loro le spese di c.t.u. già liquidate con separata ordinanza.
Cosi deciso in Lagonegro, 13.10.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara