Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
14.05.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 26755/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: condanna al pagamento del TFR;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via dei Fiorentini n. 61, presso lo studio dell'avv. Ugo Odierna che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05.12.2024, dal 01.08.2021 al Parte_1
30.04.2023 alle dipendenze del Comune di Pozzuoli, con la posizione economica A1, quando veniva posto in quiescenza.
Deduceva che all'atto di pensionamento il datore di lavoro aveva quantificato il TFR, come CP_ da modello come da modello TFR1 allegato in atti, e che lo aveva inviato all' a mezzo PEC del 23.02.2023.
1
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice CP_ del lavoro, l' chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.337,30 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali decorrenti dal 1° agosto 2024. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo di aver liquidato, in data 24.01.2025, la prestazione nella misura lorda di € 2.393,18, comprensiva di oneri accessori come richiesti.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 14.05.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni
2 posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, come è pacifico tra le parti, CP_ l' ha provveduto al pagamento del TFR come richiesto dal ricorrente.
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame è pacifica la sussistenza del credito azionato.
E', altresì, pacifico che l'ente previdenziale ha predisposto il pagamento di quanto richiesto solo in data 24.01.2025, ossia successivamente al deposito del ricorso introduttivo del 21.01.2025. CP_ Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto del comportamento processuale della parte resistente e dell'assenza di specifiche questioni di diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Ugo Odierna.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 900,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
• Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 13.06.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
3