CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1327/2021 depositato il 31/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1475/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 01/12/2020
Atti impositivi:
- AUTOTUTELA PARZ n. 42607 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AUTOTUTELA PARZ n. 42607 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AUTOTUTELA PARZ n. 42607 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AUTOTUTELA PARZ n. 42607 IVA-ALTRO 2013
- AUTOTUTELA PARZ n. 42607 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti. L'appellante si riporta all'istanza di rottamazione depositata in atti chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere. L'Ufficio si rimette alla decisione della Corte. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Prof. Avv. Ricorrente_1 ha proposto appello contro l'Agenzia delle entrate di Lecce, per ottenere la riforma della sentenza epigrafata, emessa in relazione all'impugnazione del provvedimento di autotutela parziale n. prot. 42607 del 14/05/2019, notificato a mezzo del servizio postale il 21/05/2019.
L'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di autotutela parziale innanzi al Giudice tributario, al fine di farne valere i profili di illegittimità;
In merito ai profili di illegittimità del provvedimento di autotutela parziale impugnato.
Conclude per la riforma della sentenza impugnata. Condannare l'agenzia fiscale al pagamento delle spese e competenze di lite relative al doppio grado di giudizio.
Depositava provvedimento di annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela emesso dall'Agenzia delle entrate.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate depositando controdeduzioni per contestare l'appello. Concludeva per il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 26/11/2025 l'Appellante depositava provvedimento di accoglimento della domanda di "rottamazione quater", ed evidenza del regolare pagamento delle rate dalla n. 1 alla n. 10.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base al comma 198 della L. n. 197/2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, ottemperando al deposito così come sopra specificato, il processo è dichiarato estinto.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giovanni De Gaetanis Dott. Claudio Leuci
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1327/2021 depositato il 31/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1475/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 01/12/2020
Atti impositivi:
- AUTOTUTELA PARZ n. 42607 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AUTOTUTELA PARZ n. 42607 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AUTOTUTELA PARZ n. 42607 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AUTOTUTELA PARZ n. 42607 IVA-ALTRO 2013
- AUTOTUTELA PARZ n. 42607 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti. L'appellante si riporta all'istanza di rottamazione depositata in atti chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere. L'Ufficio si rimette alla decisione della Corte. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Prof. Avv. Ricorrente_1 ha proposto appello contro l'Agenzia delle entrate di Lecce, per ottenere la riforma della sentenza epigrafata, emessa in relazione all'impugnazione del provvedimento di autotutela parziale n. prot. 42607 del 14/05/2019, notificato a mezzo del servizio postale il 21/05/2019.
L'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di autotutela parziale innanzi al Giudice tributario, al fine di farne valere i profili di illegittimità;
In merito ai profili di illegittimità del provvedimento di autotutela parziale impugnato.
Conclude per la riforma della sentenza impugnata. Condannare l'agenzia fiscale al pagamento delle spese e competenze di lite relative al doppio grado di giudizio.
Depositava provvedimento di annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela emesso dall'Agenzia delle entrate.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate depositando controdeduzioni per contestare l'appello. Concludeva per il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 26/11/2025 l'Appellante depositava provvedimento di accoglimento della domanda di "rottamazione quater", ed evidenza del regolare pagamento delle rate dalla n. 1 alla n. 10.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base al comma 198 della L. n. 197/2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, ottemperando al deposito così come sopra specificato, il processo è dichiarato estinto.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giovanni De Gaetanis Dott. Claudio Leuci