Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 300
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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    Inammissibilità del ricorso avverso provvedimento di autotutela

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della domanda di rottamazione accolta.

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    Compensazione delle spese

    Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 300
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 300
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo