Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2020, proposto da
IA CA D'SS, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolangelo Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cisternino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimino Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) dell’ordinanza n. 130 del 21 agosto 2019, notificata il successivo 30 ottobre 2019, con la quale il Responsabile del Settore del Comune di Cisternino ha ordinato alla ricorrente la demolizione delle opere illecitamente realizzate e la remissione in pristino dello stato dei luoghi eseguite in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo ed in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 23 gennaio 1970, ( ampliamento del fabbricato rurale preesistente; una veranda; locale deposito; prefabbricato ad uso ricovero attrezzi).
2) di ogni altro atto antecedente e/o conseguente comunque connesso con il precedente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cisternino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa IA MO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata l’ordinanza n. 130 del 21 agosto 2019, notificata il 30 ottobre 2019, con la quale il Comune di Cisternino ha ingiunto alla sig.ra D’SS la demolizione delle opere illecitamente realizzate (e la remissione in pristino dello stato dei luoghi) eseguite in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 23 gennaio 1970 (A. un ampliamento del fabbricato rurale preesistente; B. una veranda; C. un locale deposito; D. un prefabbricato ad uso ricovero attrezzi).
Questi i motivi a sostegno del ricorso.
i) Violazione di legge: artt. 31e 34 del D.P.R. n.380/2001. Eccesso di potere nella forma del travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria. Ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cisternino eccependo l’infondatezza del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Invero, con riferimento al primo motivo di gravame, osserva il Collegio che l’intervento edilizio sanzionato non può essere qualificato come una mera difformità parziale, né tantomeno può invocarsi l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva ex art. 34 D.P.R. 380/2001. Le opere realizzate dalla ricorrente – consistenti in un ampliamento del corpo di fabbrica principale, una veranda, un deposito e un ulteriore manufatto – hanno determinato una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, con creazione di nuova volumetria e modifica sostanziale della sagoma dell'edificio – originariamente un rudere collabente, come dimostrato dalle foto versate in atti.
E’, del pari, irrilevante la denuncia di variazione catastale, la quale costituisce un adempimento di carattere meramente fiscale, che non assume alcuna valenza probatoria in ordine alla legittimità edilizia del manufatto ovvero alla sua consistenza. L'aggiornamento degli atti catastali non presuppone, infatti, alcuna verifica della conformità delle opere alla disciplina urbanistica, essendo finalizzato unicamente all'adeguamento della rendita. Ne consegue che da tale adempimento non può in alcun modo desumersi la prova della legittimità dell'immobile sotto il profilo edilizio, né tantomeno esso può assurgere a titolo abilitativo implicito o in sanatoria (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 12.3.2025, n. 2047).
La possibile fiscalizzazione dell’abuso, pertiene esclusivamente alla fase (successiva) esecutiva dell'ordine di demolizione e non incide sulla legittimità dell'adozione dell'ordine stesso.
Non sussiste neppure il denunciato deficit istruttorio, in quanto, l'immobile oggetto di intervento ricade in zona tutelata ai sensi del D.M. 23 gennaio 1970 e l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio in quanto prevalente è in re ipsa.
Quanto all’ultima censura, se è vero che il diritto all'abitazione è in linea teorica tutelato, è altrettanto vero che tale tutela non può tradursi in un avallo indiscriminato di situazioni abusive, qual è l’odierna fattispecie. La stessa giurisprudenza della Corte EDU ha più volte ribadito che l'ingerenza nel godimento di un'abitazione è legittima quando persegue uno scopo di pubblica utilità, come la tutela dell'ambiente, del paesaggio e il rispetto delle normative urbanistiche, e quando risulta proporzionata a tale scopo.
Peraltro, nella specie, le opere abusivamente realizzate non incidono sull’abitazione, trattandosi di opere in ampliamento di un manufatto esistente.
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente
IA MO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MO | NI SC |
IL SEGRETARIO