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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/10/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3103/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Giudice Dott.ssa Valeria Ardoino
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
nata a [...], il [...], C.F. C.F. 1 Parte 1 و
residente in [...]7
e
" C.F. 2 nato in [...]F. Parte 2
Ecuador, il 15/06/1987, residente in [...]7,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Bernardini (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in attiC.F. 3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Albareto (PR) il 16/10/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura, che rimarranno regolate come concordato;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e [...]
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte 2 "
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate tra le parti: 1) i coniugi ON AM / AL IT RO AL vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) nella casa ex coniugale sita in Chiavari, via Ravaschieri 57 int. 7 di proprietà
esclusiva di un familiare della sig.ra ON e a quest'ultima concessa in comodato gratuito continuerà a vivere quest'ultima con gli arredi ed i corredi in essa esistenti in quanto il marito ha già provveduto a trasferire altrove la propria residenza. A questo proposito ai fini amministrativi il sig. AL.
IT si impegna a formalizzare il trasferimento della propria residenza entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso unitamente alla figlia AL AN IA AN nata a [...] in data [...]
che il ricorrente ha generato con altra donna prima della celebrazione del matrimonio con la sig.ra AM ON;
3) le Parti si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti e di non rivendicare reciprocamente alcun assegno per il loro mantenimento dichiarando altresì di aver definito prima d'ora ogni questione di carattere economico per tale ragione dichiarano ed attestano che con la sottoscrizione del presente ricorso le predette non avranno reciprocamente più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione anche mai prima d'ora fatta valere;
4) Le spese del presente atto rimarranno in carico esclusivo alla sig.ra AM
ON. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2010, Numero 116, Parte II, Serie C, Uff., Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, li 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Giudice Dott.ssa Valeria Ardoino
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
nata a [...], il [...], C.F. C.F. 1 Parte 1 و
residente in [...]7
e
" C.F. 2 nato in [...]F. Parte 2
Ecuador, il 15/06/1987, residente in [...]7,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Bernardini (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in attiC.F. 3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Albareto (PR) il 16/10/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura, che rimarranno regolate come concordato;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e [...]
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte 2 "
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate tra le parti: 1) i coniugi ON AM / AL IT RO AL vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) nella casa ex coniugale sita in Chiavari, via Ravaschieri 57 int. 7 di proprietà
esclusiva di un familiare della sig.ra ON e a quest'ultima concessa in comodato gratuito continuerà a vivere quest'ultima con gli arredi ed i corredi in essa esistenti in quanto il marito ha già provveduto a trasferire altrove la propria residenza. A questo proposito ai fini amministrativi il sig. AL.
IT si impegna a formalizzare il trasferimento della propria residenza entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso unitamente alla figlia AL AN IA AN nata a [...] in data [...]
che il ricorrente ha generato con altra donna prima della celebrazione del matrimonio con la sig.ra AM ON;
3) le Parti si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti e di non rivendicare reciprocamente alcun assegno per il loro mantenimento dichiarando altresì di aver definito prima d'ora ogni questione di carattere economico per tale ragione dichiarano ed attestano che con la sottoscrizione del presente ricorso le predette non avranno reciprocamente più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione anche mai prima d'ora fatta valere;
4) Le spese del presente atto rimarranno in carico esclusivo alla sig.ra AM
ON. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2010, Numero 116, Parte II, Serie C, Uff., Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, li 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini