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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/09/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1102/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1102/2023 R.G.
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(SR) in Corso Giuseppe Di Vittorio 34, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Vito Cosentino e Mario Vaccarella, presso il cui studio in Siracusa, via Tisia Ronco II n. 1/B,
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrente - contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Siracusa (SR), P.IVA_1 alla via Agati n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Spitaleri presso il cui studio in
Tremestieri Etneo (CT), Via Etnea n. 114 , è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
Resistente -
e contro
(C.F. , n.q. di componente del consiglio di Controparte_2 C.F._2 amministrazione del Controparte_3 nato a [...] il [...], residente in [...], Siracusa (SR); Parte_2
(P.IVA ), n.q. di socia, con sede in Milano (MI), Piazza Umberto Giordano n. 2,
[...] P.IVA_2
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Zenaide Paola Di Guardo, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- intervenuti ex art. 105 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.4.2023 impugnava il licenziamento intimatole Parte_1 dal “ ” – con nota del Controparte_1 Controparte_1
18.11.2022, ricevuta in data 26.11.2022, relativamente ai fatti della contestazione disciplinare del
24.10.2022, nonché il trasferimento dalla sede lavorativa di OL AL alla sede di IL, comunicato con nota ricevuta l'11.10.2022, deducendone la nullità ed inefficacia per la relativa natura ritorsiva e discriminatoria, oltre che per l'insussistenza dei fatti contestati e deducendo l'illegittimità dell'intimato licenziamento perché adottato in assenza di potere e in violazione dell'art. 52 del d. lgs. 165/2001 e dello Statuto del , nonché per il mancato rispetto dei CP_1 principi di immutabilità della contestazione disciplinare, di buona fede e correttezza e del principio di proporzionalità.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, il “ ”- Controparte_1 CP_1
II rassegnando le seguenti conclusioni: “1)ritenere e dichiarare il licenziamento, così come
[...] intimato alla ricorrente con la nota datata 18.11.2022, per i motivi indicati in narrativa, nullo e/o ritorsivo e/o discriminatorio e/o affetto da motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c.
e/o inefficace e/o annullabile e/o comunque illegittimo anche per insussistenza dei fatti contestati ovvero perché rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili e/o tardivo, con ogni conseguenza prevista dall'art. 63, co.2, del D.Lgs n.165/2001o in subordine dall'art. 18della Legge
n.300/1970e comunque ai sensi di legge;
2)ritenere e dichiarare, altresì, il trasferimento dalla sede lavorativa in OL AL (SR) alla sede di IL (SR), comunicato alla ricorrente con lettera ricevuta l'11.10.2022, per i motivi indicati in narrativa, nullo e/o ritorsivo e/o discriminatorio e/o affetto da motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c. e/o inefficace e/o annullabile e/o comunque illegittimo anche in quanto disposto in assenza di presupposti in fatto e diritto e per l'effetto annullarlo;
2 3)ritenere e dichiarare nulla e/o inefficace e/o comunque illegittima e per l'effetto annullare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno irrogata alla ricorrente con nota del 7.1.2021 e richiamata sulla lettera di licenziamento;
4)per l'effetto di quanto al superiore punto 1) condannare il Controparte_1
C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., ai
[...] P.IVA_1 sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n.165/2001e comunque ai sensi di legge, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni disimpegnate ed in ragione della declaratoria di cui al superiore punto 2) a reintegrarla presso la sede di OL AL (SR), ivi sita nella Via A. De
Gasperi n.17, nonché al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come in atti documentata nell'importo lordo mensile di €1.461,31,corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali o in subordine ordinare al
[...]
” (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., ai sensi dell'art.18 commi1 e 2L. 300/70 o dell'art.18 commi 4 e 7 L. 300/70e comunque ai sensi di legge, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni disimpegnate ed in ragione della declaratoria di cui al superiore punto 2) di reintegrarla presso la sede di OL AL (SR), ivi sita nella Via A. De Gasperi n.17, nonché condannare il
” C.F.: ), in persona del Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità, a titolo di risarcimento danni, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come in atti documentata nell'importo lordo mensile di € 1.461,31,maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali
e assistenziali;
5)in via subordinata condannare il ” Controparte_1 Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art.18 commi P.IVA_1
5 e 7 L. 300/70e comunque ai sensi di legge, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che, tenuto conto delle specifiche motivazioni di cui in parte narrativa, venga determinata in misura pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come in atti documentata nell'importo lordo mensile di € 1.461,31, o in quell'altra misura che riterrà dovuta, in ogni caso non inferiore a dodici mensilità;
6)in via ulteriormente subordinata condannare il ” Controparte_1 CP_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art.18 commi
[...] P.IVA_1
3 5 e 6 L. 300/70 e comunque ai sensi di legge, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che venga determinata in misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come in atti documentata nell'importo lordo mensile di
€1.461,31, o in quell'altra misura anche maggiore che riterrà dovuta, in ogni caso non inferiore a sei mensilità;
7)in estremo subordine, condannare il “ ” Controparte_1 Controparte_1
(C.F.: ) a riassumere la ricorrente e/o risarcirle i danni nella misura massima P.IVA_1 prevista dall'art.8 della legge 604/66, che per il prestatore di lavoro come la ricorrente con anzianità superiore ai dieci anni è maggiorata fino a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come in atti documentata nell'importo lordo mensile di € 1.461,31.
In ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo. Emettere ogni conseguente e necessaria statuizione e ogni provvedimento finalizzato alla regolarizzazione contributiva come per legge.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con memoria depositata in data 18.9.2023 si costituiva in giudizio il
[...] chiedendo il rigetto del Controparte_4 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, il resistente contestava CP_1
l'applicabilità, nella fattispecie in esame, del d. lgs. 165/2001 stante la natura privatistica del
, e la natura ritorsiva dell'intimato licenziamento, affermandone la legittimità in CP_1 considerazione delle condotte di rilevanza disciplinare tenute dalla ricorrente, come contestatele. In via subordinata e in caso di applicazione della normativa di cui al d.lgs. 165/2001 chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di lavoro tra e per violazione dell'art. CP_4 Parte_1
35 d.lgs. cit.
Assegnato il procedimento allo scrivente magistrato in data 5.4.2024, all'udienza del 2.5.2024 veniva esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e venivano ammesse le istanze istruttorie dedotte dalle parti.
Disposti diversi rinvii d'udienza, su concorde richiesta delle parti, per trattative di bonario componimento della lite, con memoria depositata in data 22.1.2025 spiegavano intervento nel presente procedimento , nella qualità di componente del consiglio di Controparte_2 amministrazione del e Controparte_3 la società quale socia del , dichiarando di aderire alle difese spiegate Parte_2 CP_1 dal nella memoria di costituzione. Rappresentavano, inoltre, che con delibera del 17 CP_1 gennaio 2025, il Consiglio di Amministrazione del , in assenza dell'interveniente dott. CP_1
4 approvava la transazione tra le originarie parti in causa (che prevede la nuova assunzione CP_2 della ricorrente da parte del resistente) e che tale delibera veniva impugnata dalle CP_1 intervenienti con ricorso innanzi al Tribunale di Siracusa iscritto al n.r.g. 165/2025.
All'udienza del 23.1.2025 la ricorrente e il chiedevano Controparte_1 dichiararsi inammissibile l'intervento spiegato dal vice presidente del Consorzio e dalla socia anifestando la volontà a conciliare la lite, come da delibera del Consorzio del Parte_2
17.1.2025.
Concesso un termine per il deposito di note difensive sull'ammissibilità dell'intervento, all'udienza del 22.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive domande in ordine alla declaratoria di inammissibilità/ammissibilità dell'intervento spiegato da e dalla Controparte_2 Parte_2
L'intervento spiegato da e dalla è inammissibile Controparte_2 Parte_2 perché tardivo.
L'art. 419 c.p.c., infatti, dispone che l'intervento volontario del terzo, a meno che non sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, “non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli artt. 414 e 416 in quanto applicabili”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre avuto in materia un orientamento rigoroso.
La sentenza 26 novembre 1998, n. 12021, ha affermato che nel rito del lavoro la tardività dell'intervento volontario effettuato oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e non ai fini dell'integrazione necessaria del contraddittorio non è sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro cui il terzo abbia proposto le sue domande e va rilevata anche d'ufficio, per la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove. Il carattere perentorio del termine di cui all'art. 419 cit. è conseguente, infatti, ad una precisa scelta del legislatore, risultandone altrimenti alterato tutto il sistema di preclusioni del rito del lavoro. Tale orientamento è confermato dalla costante giurisprudenza successiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, n. 17932 ;
Cassazione civile sez. III, 23/07/2003, n.11442; Cassazione civile sez. III, 11/06/2003, n.9374).
Ebbene, nel caso in esame, con decreto del 20.4.2023 è stata fissata la prima udienza di discussione per la data del 28.9.2023, con la conseguenza che il termine di 10 gg per la costituzione del convenuto è scaduto il 18.9.2023. L'atto di intervento è stato depositato in data 22.1.2025, ben oltre il termine di 10 gg antecedenti all'udienza del 28.9.2023.
Ne deriva che l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.
5 CP Per completezza, si osserva che l'intervento di e di Controparte_2 CP_5 come indicato dagli stessi intervenienti, deve essere qualificato quale intervento adesivo dipendente ai sensi del secondo comma dell'art. 105 c.p.c..
Si tratta quindi di intervento effettuato per “sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”. La giurisprudenza ha chiarito che nel caso di intervento adesivo dipendente l'interesse richiesto dalla citata disposizione debba essere “giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato” ( Cass. n. 21472/2013 e Tribunale Genova sez. V,
29/04/2015, n.253
Nel caso in esame, non può ritenersi sussistente un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, nei termini sopra precisati, legittimante l'intervento ex art. 105, comma secondo c.p.c., in quanto gli intervenienti - soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro tra le originarie parti in causa - non potrebbero subire alcuna conseguenza (invero, neppure dedotta dagli stessi), nella propria sfera giuridica derivante da effetti riflessi o indiretti del giudicato . Infatti, la reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente o l'accertamento della legittimità del suo licenziamento non possono determinare alcun pregiudizio giuridicamente rilevante nella sfera giuridica di
[...]
che riveste la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione. Si osserva, CP_2 poi, che , ai sensi dell'art. 1 dello Statuto del , “il è dotato di autonomia … CP_1 CP_1 patrimoniale” e che ai sensi dell'art. 9 “per le obbligazioni assunte in nome del CP_1 nell'interesse generale da persone che hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile” e, quindi, non anche sul patrimonio del singolo consorziato (nel caso in esame, la . Parte_2
Le spese di lite, visto il carattere in rito della presente pronuncia, possono essere interamente compensate tra le parti.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio tra la ricorrente e il resistente Parte_1 Controparte_3
II.
[...]
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei soli confronti di e Controparte_2
Parte_2
- dichiara inammissibile l'intervento ex art. 105 c.p.c. di e Controparte_2
Parte_2
6 - compensa le spese di lite tra le parti e gli intervenuti;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio tra e Parte_1
Controparte_3
Siracusa, 3 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Vetta
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1102/2023 R.G.
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(SR) in Corso Giuseppe Di Vittorio 34, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Vito Cosentino e Mario Vaccarella, presso il cui studio in Siracusa, via Tisia Ronco II n. 1/B,
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrente - contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Siracusa (SR), P.IVA_1 alla via Agati n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Spitaleri presso il cui studio in
Tremestieri Etneo (CT), Via Etnea n. 114 , è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
Resistente -
e contro
(C.F. , n.q. di componente del consiglio di Controparte_2 C.F._2 amministrazione del Controparte_3 nato a [...] il [...], residente in [...], Siracusa (SR); Parte_2
(P.IVA ), n.q. di socia, con sede in Milano (MI), Piazza Umberto Giordano n. 2,
[...] P.IVA_2
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Zenaide Paola Di Guardo, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- intervenuti ex art. 105 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.4.2023 impugnava il licenziamento intimatole Parte_1 dal “ ” – con nota del Controparte_1 Controparte_1
18.11.2022, ricevuta in data 26.11.2022, relativamente ai fatti della contestazione disciplinare del
24.10.2022, nonché il trasferimento dalla sede lavorativa di OL AL alla sede di IL, comunicato con nota ricevuta l'11.10.2022, deducendone la nullità ed inefficacia per la relativa natura ritorsiva e discriminatoria, oltre che per l'insussistenza dei fatti contestati e deducendo l'illegittimità dell'intimato licenziamento perché adottato in assenza di potere e in violazione dell'art. 52 del d. lgs. 165/2001 e dello Statuto del , nonché per il mancato rispetto dei CP_1 principi di immutabilità della contestazione disciplinare, di buona fede e correttezza e del principio di proporzionalità.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, il “ ”- Controparte_1 CP_1
II rassegnando le seguenti conclusioni: “1)ritenere e dichiarare il licenziamento, così come
[...] intimato alla ricorrente con la nota datata 18.11.2022, per i motivi indicati in narrativa, nullo e/o ritorsivo e/o discriminatorio e/o affetto da motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c.
e/o inefficace e/o annullabile e/o comunque illegittimo anche per insussistenza dei fatti contestati ovvero perché rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili e/o tardivo, con ogni conseguenza prevista dall'art. 63, co.2, del D.Lgs n.165/2001o in subordine dall'art. 18della Legge
n.300/1970e comunque ai sensi di legge;
2)ritenere e dichiarare, altresì, il trasferimento dalla sede lavorativa in OL AL (SR) alla sede di IL (SR), comunicato alla ricorrente con lettera ricevuta l'11.10.2022, per i motivi indicati in narrativa, nullo e/o ritorsivo e/o discriminatorio e/o affetto da motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c. e/o inefficace e/o annullabile e/o comunque illegittimo anche in quanto disposto in assenza di presupposti in fatto e diritto e per l'effetto annullarlo;
2 3)ritenere e dichiarare nulla e/o inefficace e/o comunque illegittima e per l'effetto annullare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno irrogata alla ricorrente con nota del 7.1.2021 e richiamata sulla lettera di licenziamento;
4)per l'effetto di quanto al superiore punto 1) condannare il Controparte_1
C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., ai
[...] P.IVA_1 sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n.165/2001e comunque ai sensi di legge, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni disimpegnate ed in ragione della declaratoria di cui al superiore punto 2) a reintegrarla presso la sede di OL AL (SR), ivi sita nella Via A. De
Gasperi n.17, nonché al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come in atti documentata nell'importo lordo mensile di €1.461,31,corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali o in subordine ordinare al
[...]
” (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., ai sensi dell'art.18 commi1 e 2L. 300/70 o dell'art.18 commi 4 e 7 L. 300/70e comunque ai sensi di legge, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni disimpegnate ed in ragione della declaratoria di cui al superiore punto 2) di reintegrarla presso la sede di OL AL (SR), ivi sita nella Via A. De Gasperi n.17, nonché condannare il
” C.F.: ), in persona del Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità, a titolo di risarcimento danni, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come in atti documentata nell'importo lordo mensile di € 1.461,31,maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali
e assistenziali;
5)in via subordinata condannare il ” Controparte_1 Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art.18 commi P.IVA_1
5 e 7 L. 300/70e comunque ai sensi di legge, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che, tenuto conto delle specifiche motivazioni di cui in parte narrativa, venga determinata in misura pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come in atti documentata nell'importo lordo mensile di € 1.461,31, o in quell'altra misura che riterrà dovuta, in ogni caso non inferiore a dodici mensilità;
6)in via ulteriormente subordinata condannare il ” Controparte_1 CP_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art.18 commi
[...] P.IVA_1
3 5 e 6 L. 300/70 e comunque ai sensi di legge, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che venga determinata in misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come in atti documentata nell'importo lordo mensile di
€1.461,31, o in quell'altra misura anche maggiore che riterrà dovuta, in ogni caso non inferiore a sei mensilità;
7)in estremo subordine, condannare il “ ” Controparte_1 Controparte_1
(C.F.: ) a riassumere la ricorrente e/o risarcirle i danni nella misura massima P.IVA_1 prevista dall'art.8 della legge 604/66, che per il prestatore di lavoro come la ricorrente con anzianità superiore ai dieci anni è maggiorata fino a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come in atti documentata nell'importo lordo mensile di € 1.461,31.
In ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo. Emettere ogni conseguente e necessaria statuizione e ogni provvedimento finalizzato alla regolarizzazione contributiva come per legge.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con memoria depositata in data 18.9.2023 si costituiva in giudizio il
[...] chiedendo il rigetto del Controparte_4 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, il resistente contestava CP_1
l'applicabilità, nella fattispecie in esame, del d. lgs. 165/2001 stante la natura privatistica del
, e la natura ritorsiva dell'intimato licenziamento, affermandone la legittimità in CP_1 considerazione delle condotte di rilevanza disciplinare tenute dalla ricorrente, come contestatele. In via subordinata e in caso di applicazione della normativa di cui al d.lgs. 165/2001 chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di lavoro tra e per violazione dell'art. CP_4 Parte_1
35 d.lgs. cit.
Assegnato il procedimento allo scrivente magistrato in data 5.4.2024, all'udienza del 2.5.2024 veniva esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e venivano ammesse le istanze istruttorie dedotte dalle parti.
Disposti diversi rinvii d'udienza, su concorde richiesta delle parti, per trattative di bonario componimento della lite, con memoria depositata in data 22.1.2025 spiegavano intervento nel presente procedimento , nella qualità di componente del consiglio di Controparte_2 amministrazione del e Controparte_3 la società quale socia del , dichiarando di aderire alle difese spiegate Parte_2 CP_1 dal nella memoria di costituzione. Rappresentavano, inoltre, che con delibera del 17 CP_1 gennaio 2025, il Consiglio di Amministrazione del , in assenza dell'interveniente dott. CP_1
4 approvava la transazione tra le originarie parti in causa (che prevede la nuova assunzione CP_2 della ricorrente da parte del resistente) e che tale delibera veniva impugnata dalle CP_1 intervenienti con ricorso innanzi al Tribunale di Siracusa iscritto al n.r.g. 165/2025.
All'udienza del 23.1.2025 la ricorrente e il chiedevano Controparte_1 dichiararsi inammissibile l'intervento spiegato dal vice presidente del Consorzio e dalla socia anifestando la volontà a conciliare la lite, come da delibera del Consorzio del Parte_2
17.1.2025.
Concesso un termine per il deposito di note difensive sull'ammissibilità dell'intervento, all'udienza del 22.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive domande in ordine alla declaratoria di inammissibilità/ammissibilità dell'intervento spiegato da e dalla Controparte_2 Parte_2
L'intervento spiegato da e dalla è inammissibile Controparte_2 Parte_2 perché tardivo.
L'art. 419 c.p.c., infatti, dispone che l'intervento volontario del terzo, a meno che non sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, “non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli artt. 414 e 416 in quanto applicabili”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre avuto in materia un orientamento rigoroso.
La sentenza 26 novembre 1998, n. 12021, ha affermato che nel rito del lavoro la tardività dell'intervento volontario effettuato oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e non ai fini dell'integrazione necessaria del contraddittorio non è sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro cui il terzo abbia proposto le sue domande e va rilevata anche d'ufficio, per la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove. Il carattere perentorio del termine di cui all'art. 419 cit. è conseguente, infatti, ad una precisa scelta del legislatore, risultandone altrimenti alterato tutto il sistema di preclusioni del rito del lavoro. Tale orientamento è confermato dalla costante giurisprudenza successiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, n. 17932 ;
Cassazione civile sez. III, 23/07/2003, n.11442; Cassazione civile sez. III, 11/06/2003, n.9374).
Ebbene, nel caso in esame, con decreto del 20.4.2023 è stata fissata la prima udienza di discussione per la data del 28.9.2023, con la conseguenza che il termine di 10 gg per la costituzione del convenuto è scaduto il 18.9.2023. L'atto di intervento è stato depositato in data 22.1.2025, ben oltre il termine di 10 gg antecedenti all'udienza del 28.9.2023.
Ne deriva che l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.
5 CP Per completezza, si osserva che l'intervento di e di Controparte_2 CP_5 come indicato dagli stessi intervenienti, deve essere qualificato quale intervento adesivo dipendente ai sensi del secondo comma dell'art. 105 c.p.c..
Si tratta quindi di intervento effettuato per “sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”. La giurisprudenza ha chiarito che nel caso di intervento adesivo dipendente l'interesse richiesto dalla citata disposizione debba essere “giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato” ( Cass. n. 21472/2013 e Tribunale Genova sez. V,
29/04/2015, n.253
Nel caso in esame, non può ritenersi sussistente un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, nei termini sopra precisati, legittimante l'intervento ex art. 105, comma secondo c.p.c., in quanto gli intervenienti - soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro tra le originarie parti in causa - non potrebbero subire alcuna conseguenza (invero, neppure dedotta dagli stessi), nella propria sfera giuridica derivante da effetti riflessi o indiretti del giudicato . Infatti, la reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente o l'accertamento della legittimità del suo licenziamento non possono determinare alcun pregiudizio giuridicamente rilevante nella sfera giuridica di
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che riveste la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione. Si osserva, CP_2 poi, che , ai sensi dell'art. 1 dello Statuto del , “il è dotato di autonomia … CP_1 CP_1 patrimoniale” e che ai sensi dell'art. 9 “per le obbligazioni assunte in nome del CP_1 nell'interesse generale da persone che hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile” e, quindi, non anche sul patrimonio del singolo consorziato (nel caso in esame, la . Parte_2
Le spese di lite, visto il carattere in rito della presente pronuncia, possono essere interamente compensate tra le parti.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio tra la ricorrente e il resistente Parte_1 Controparte_3
II.
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p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei soli confronti di e Controparte_2
Parte_2
- dichiara inammissibile l'intervento ex art. 105 c.p.c. di e Controparte_2
Parte_2
6 - compensa le spese di lite tra le parti e gli intervenuti;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio tra e Parte_1
Controparte_3
Siracusa, 3 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Vetta
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