CASS
Sentenza 4 agosto 2023
Sentenza 4 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/08/2023, n. 23852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23852 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 23852 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 04/08/2023 dell'ammontare della base imponibile era stata riservata alla normativa secondaria. 1.2 Per tale via, il Giudice regionale reputava legittima la pretesa in oggetto, negando solo ingresso all’applicabilità delle sanzioni, stante la ravvisata, oggettiva, incertezza normativa. 2. Con ricorso spedito per la notifica in data 15 dicembre 2017 la CILP proponeva ricorso per cassazione, formulando sette motivi di censura;
successivamente, in data 5/6 aprile 2023, ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 3. La Regione Toscana notificava alla suindicata società il 19 gennaio 2018, controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione; 4 di 28 LE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «la violazione del combinato disposto degli artt. 36, comma secondo n. 2 e nr 3 e 61 del D.Lgs. 546/1992» (così alle pagine nn. 2 e 14 del ricorso), lamentando l’omessa esposizione nell’impugnata pronuncia della vicenda processuale e cioè del contenuto, dei presupposti giuridici e della motivazione degli atti di accertamento impugnati, delle specifiche censure formulate dalla ricorrente nei motivi dei ricorsi introduttivi dei due giudizi, delle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, dei motivi di appello proposti dalla Regione Toscana e delle difese articolate dalla CILP, nonché dei motivi di impugnazione riproposti in appello da parte della società perché ritenuti assorbiti dal primo Giudice. 2. Con la seconda ragione di impugnazione la contribuente ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza ai sensi dell’art., 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sui motivi di ricorso «assorbiti e riproposti» (v. alle pagine nn. 2 e 18 del ricorso), costituiti: i). dal dedotto vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, il quale non esponeva le ragioni della pretesa e non aveva allegato il provvedimento determinativo del canone;
ii). dalla rappresentata inapplicabilità dell’addizionale regionale sul canone relativamente a rapporti concessori finalizzati alle operazioni portuali, essendo detti canoni non predeterminati per legge, ma affidati alla determinazione discrezionale dell’Amministrazione; iii). dall’eccepita inesistenza del potere impositivo delle Regioni in ordine al canone concessorio per le operazioni portuali, essendo detto settore disciplinato da fonti di diritto speciale marittimo;
5 di 28 iv). dall’asserita applicabilità dell’addizionale regionale sino all’approvazione della legge reg. Toscana 6 agosto 1995, n. 57 ai soli canoni di concessione rilasciate per finalità turistico-ricreative e dalla dedotta assenza del potere delle Regioni nell’anno 1998 di introdurre nuovi tributi propri;
v-vi). dall’eccepita violazione degli artt. 3, 53 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., ove si ritenesse di riconoscere alla Regione Toscana la potestà di introdurre un nuovo tributo. 3. Con il terzo motivo di ricorso la società ha lamentato, con riferimento al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma num. 5, cod. proc. civ., «l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, circa la determinazione del canone di concessione demaniale con provvedimenti amministrativi che non incontrano limiti massimi definiti per legge […]» (così alle pagine nn. 2 e 20 del ricorso), assumendo, in particolare, che la Commissione regionale aveva «omesso di considerare il fondamento giuridico degli indirizzi ministeriali costantemente riaffermati, sia la circostanza di fatto che i canoni di concessione dovuti da CILP per l’anno 2008 fossero stati discrezionalmente determinati con provvedimenti amministrativi dell’Autorità TU di Livorno» (v. pagina n. 22 del ricorso), osservando, quindi, che detto canone, «costituente base imponibile dell'addizionale regionale, non è stato determinati con legge ma – all’opposto - con provvedimenti amministrativi discrezionali di una Pubblica Amministrazione terza rispetto al rapporto tributario», omettendo altresì di considerare il Giudice di appello che «proprio per tale ragione i Ministeri delle Finanze e dei Trasporti avevano indicato alle Regioni che i canoni così determinati non potevano essere oggetto dell'imposizione regionale» (v. pagina n. 23 del ricorso). 4. Con la quarta doglianza l’istante ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 cpc per 6 di 28 contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile […]» (così alle pagine nn. 2 e 23 del ricorso), nella parte in cui afferma dapprima che è il citato d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 ad individuare i vari presupposti dell'imposta e la sua base imponibile per poi assumere che detto ultimo elemento sarebbe rimesso alla normativa secondaria, senza peraltro indicare quale, laddove il citato decreto legge è relativo alla disciplina delle misure dei canoni demaniali delle attività turistiche ricreative e non anche per concessioni rilasciate per operazioni portuali di cui all’art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, «mentre per certo non disciplina comunque alcuna imposta» (v. pagina n. 23 del ricorso). 5. Con la quinta censura la società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., «la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell’art. 1 della L.R. 30.12.1971, n. 2, e dell’art. unico della L.R. 11.8.1995, n. 85, e successive modifiche e degli indirizzi applicativi del Ministero delle Finanze del Ministero dei Trasporti anche in relazione agli artt. 3. 23, e 53 della Costituzione» (così alle pagine nn. 2 e 24 del ricorso), sostenendo la violazione delle citate disposizioni per effetto dell’applicazione di un'imposta regionale ad una concessione rilasciata dall'autorità portuale per finalità diverse da quelle turistico- ricreativo-diportistiche, laddove il tributo regionale sarebbe esigibile solo nel caso in cui venga applicato il canone minimo stabilito per legge. Tutto ciò, assumendo che il presupposto di imposta e la base imponibile del tributo regionale sono rappresentati da un canone di concessione demaniale determinato o determinabile in base alla legge, al quale può commisurarsi percentualmente il canone regionale, come chiarito dal Ministero delle Finanze e come desumibile dai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost., mentre nel caso di specie il canone della concessione rilasciata dall'Autorità TU è stato liberamente e discrezionalmente quantificato da un provvedimento amministrativo, 7 di 28 senza previsione normativa di un limite massimo (previsto solo per le concessioni per scopi turistico-ricreativi), in spregio ai criteri dettati dalla Corte costituzionale con le pronunce del 28 dicembre 1971, n. 21, del 18 giugno 1963 n. 93 e del 14 marzo 1964, n. 15, nonché dall’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la pronuncia del 5 giugno 2015, n. 11653 in tema di concessioni per la geotermia. 6. Con il sesto motivo di ricorso, la contribuente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma num. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione degli artt. 01, 03 e 7 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ponendo in rilievo che «non si vede quale norma del D.L. 400/1993 individui i presupposti dell’imposta, la sua base imponibile e le aliquote del tributo addizionale di cui si controverte, considerato che il D.L. 400/1993 non si occupa affatto del tributo regionale addizionale sui canoni delle concessioni demaniali rilasciati dall'autorità portuale (tributo del quale non fa menzione) e tantomeno consente di determinarne la base imponibile» (così a pagina n. 28 del ricorso), osservando sul punto che la citata normativa si riferisce ai canoni concessori per attività turistico- ricreative e diportistiche. Tutto ciò, ribadendo che l’art. 7 del citato d.l., (secondo cui gli «enti portuali potranno adottare per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso») riservava la misura del canone non a fonti di normativa primaria o secondaria, bensì a provvedimenti i discrezionale degli enti portuali, rispetto ai quali la legge non definisce i limiti massimi all'importo dei canoni. 7. Con la settima doglianza, la ricorrente ha eccepito, ancora in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la «violazione dell’art. 117, II comma, lettera e) […]» (così alle pagine 8 di 28 nn. 3 e 30 del ricorso), rimproverando, al riguardo, alla Commissione regionale di aver riconosciuto alla Regione Toscana la facoltà di ampliare, con l’art. 6 della legge reg. 6 agosto 1998, n. 57, l'ambito di applicazione del tributo statale, qual’è l'addizionale sui canoni di concessione demaniali, in violazione della citata disposizione della Costituzione, precisando sul punto che «è innegabile che l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, pur definita l'art. 1 della legge 281/1970 quale “tributo proprio” della Regione, era ed è rimasto un tributo regolato da legge statale: esso non è quindi un tributo proprio in senso stretto, secondo quando stabilito dall'attuale art. 119 della Costituzione» (v. pagina n. 32 del ricorso). Il tutto - a dire della ricorrente - come dimostrato dal fatto che «l’art. 8 del D.L.gs. 6 maggio 2011, n. 68 […] ha annoverato tra “gli ulteriori tributi regionali” la “imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo”, disponendo che “ferma la facoltà per la regione di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati [!!!] in tributi propri regionali […] l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo”: con ciò confermando che sino al 1° gennaio 2013 tale imposta non poteva annoverarsi tra i tributi propri regionali come definiti dall'articolo 7 della legge delega 42/09» (v. pagina n. 33 del ricorso), per cui la Regione Toscana non avrebbe potuto legiferare in relazione al tributo addizionale relativo all’anno 2008. 7. Da ultimo, la contribuente ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Toscana 6 agosto 1998, n. 57, in relazione all’art. 117, secondo comma lett. e) e 23 Cost., nell’ipotesi in cui si ritenesse che la previsione dell’art. 6 della citata legge non sia suscettibile di «una interpretazione secondum constitutionem rispettosa della riserva di legge statale nella materia del sistema tributario dello Stato» (così a pagina n. 32 del ricorso). 8. Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono. 9 di 28 9. Vanno esaminati unitariamente, in quanto connessi nella deduzione del vizio motivazionale della pronuncia, il primo ed il quarto motivo di doglianza. Entrambi risultano infondati. 9.1. Il primo di essi è articolato sul decifit espositivo della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di ricostruire la vicenda processuale nel suo sviluppo, senza cioè esporre i contenuti degli atti di accertamento impugnati, delle specifiche censure formulate dalla ricorrente nei motivi dei ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti, delle ragioni di diritto svolte nel ricorso in appello dalla Regione Toscana e delle difese articolate dalla CILP, trascurando infine di indicare i motivi di impugnazione riproposti dalla società perché ritenuti assorbito dal primo Giudice. 9.2. Senonchè, questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che il contenuto espositivo della sentenza esige che il provvedimento riporti i tratti essenziali della controversia, soprattutto precisando che la pronuncia non è nulla «se dalla lettura di essa è comunque possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione» (così Cass., Sez. T, 1° aprile 2016, n. 6332, che richiama Cass., Sez. II, 4 marzo 2002,, 3066 e Cass. Sez. U., 16 gennaio 2015, n. 642). La nullità della sentenza per la mancanza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione postula, quindi, che non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. T, 29 maggio 2023, n. 15015, che richiama Cass, Sez. III, 15 novembre 2019, n. 19721). Allo stesso modo, è stato ribadito che «per quanto concerne la omessa specifica indicazione delle “richieste delle parti” occorre rilevare che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che 10 di 28 abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti […]» (così Cass., Sez. T, 29 maggio 2023, n. 15015). 9.3. Ciò posto, la sentenza impugnata ha rappresentato le ragioni essenziali del contendere (il pagamento del tributo previsto sulle concessioni statali per l’occupazione, da parte della ricorrente, dei beni del demanio marittimo) e menzionati gli atti di accertamento contestati e l’ammontare della relativa pretesa, nonché elencato puntualmente i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente e riassunto il contenuto rilevante della decisione di primo grado (fondata sul rigetto dell’eccezione del vizio di motivazione degli avvisi e, nel merito, sul rilievo che, in tema di concessioni, le Regioni operano per delega e le Autorità Portuali per competenza ex art. 8, comma 3, L. 84/1994, con assorbimento delle altre questioni), precisando, infine, che la Regione aveva richiamato nel proprio appello le difese svolte in primo grado, così come la contribuente aveva riproposto le motivazioni già esposte nel corso della giudizio di prime cure. Sotto tale profilo, dunque, il contenuto narrativo della pronuncia consente di comprendere l’oggetto del contendere e le ragioni della decisione, il che conduce al rigetto del motivo di impugnazione, impregiudicate le ulteriori osservazioni che seguono, in relazione al secondo motivo di censura, concernente la dedotta omessa pronuncia su talune domande/eccezioni riproposte dalla contribuente in sede di appello. 9.5. Nemmeno il quarto motivo di censura può considerarsi fondato. Come anticipato, la ricorrente assume la sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed incomprensibile nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto che la norma primaria (D.L. 400/1993) individuasse i soggetti passivi, i presupposti dell’imposta, la base 11 di 28 imponibile, le aliquote e le sanzioni, affermando subito dopo che è la normativa secondaria a stabilire la determinazione dell’ammontare della base imponibile. Senonchè, il dedotto irriducibile contrasto non sussiste ed il dedotto vizio trascura, piuttosto, di considerare la differenza tra l’individuazione della base imponibile e la determinazione del suo ammontare, valorizzando oltre modo la mancata indicazione della normativa secondaria considerata dal Giudice d’appello, che tuttavia non può giustificare la fondatezza della censura. Dalla complessiva lettura della sentenza risulta, infatti, evincibile che la Commissione abbia distinto, tra l’altro correttamente, tra l’individuazione della base imponibile dell’imposta (costituito dal canone concessorio) affidata alla normativa primaria e (il diverso profilo del) l’ammontare di tale base imponibile riservato alla normativa secondaria, il che esclude il denunciato vizio della motivazione, restando parimenti fuori da tale ambito la correttezza o meno del riferimento al d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 quale fonte di disciplina dell’imposta. 10. Con la seconda censura l’istante ha lamentato che non vi è stata pronuncia sulle doglianze riproposte in appello (come indicato ai fini dell’autosufficienza del motivo nel ricorso in esame) concernenti - come già esposto - ma giova ripetersi: i). il dedotto vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, il quale non esponeva le ragioni della pretesa e non aveva allegato il provvedimento determinativo del canone;
ii). la ritenuta inapplicabilità dell’addizionale regionale sul canone relativo ai rapporti concessori finalizzati alle operazioni portuali, essendo detti canoni non predeterminati per legge, ma affidati alla determinazione discrezionale dell’Amministrazione; iii). l’eccepita inesistenza del potere impositivo delle Regioni in ordine al canone concessorio per le operazioni portuali, essendo detto settore disciplinato da fonti di diritto speciale marittimo;
12 di 28 iv). l’asserita applicabilità dell’addizionale regionale solo ai canoni di concessione rilasciate per finalità turistico-ricreative; v-vi). l’eccepita violazione degli artt. 3, 53 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., ove si ritenesse di riconoscere alla Regione Toscana la potestà di introdurre un nuovo tributo. 10.1. Giova premettere che il Giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati (così Così Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123). Il vizio di omessa pronuncia postula che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (cfr. Cass., Sez. T., 29 maggio 2023, n. 15015 cit., che richiama Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956), dovendo, piuttosto, ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamene esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., Sez. T., 29 maggio 2023, n. 15015 cit., che richiama Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. civ., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788, nonché Cass. Sez. T, 3 maggio 2023 n, 11518, che richiama Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, n. 9279; Cass., Sez. 2^, 16 novembre 2022, n. 33778; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 950; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2023, n. 6691). 13 di 28 10.2. Alla luce di tali principi, va osservato che nella logica della sentenza impugnata e negli argomenti ivi spesi, vanno ritenuti, quantomeno, implicitamente disattesi i rilievi di cui alle lettere «ii», «iii» «iv», «v» e «vi» (v. pagine nn. 17, 18 e 19 del ricorso) concernenti – in sintesi – l’inapplicabilità dell’addizionale regionale alle concessioni demaniali destinate alle operazioni portuali e la contestata istituzione di fatto da parte della Regione, priva del relativo potere impositivo, di nuovo tributo in violazione degli artt. 3, 53 e 117 Cost., ove si consideri che il Giudice regionale, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, ha affermato che «con la Legge 281/1970, lo Stato, titolare del diritto dominicale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile quale che sia la natura del bene oggetto di concessione, ha dato attuazione ai principi costituzionali in materia di autonomia amministrativa, prevedendo una sorta di tassa a favore delle Regioni destinata a garantire alle stesse una risorsa finanziaria», aggiungendo che «il fatto che, poi, la potestà concessoria sia stata attribuita, delegata o riconosciuta a soggetti diversi dallo Stato non può far venire meno il principio ispiratore della L. 281; la giurisprudenza costituzionale in proposito è chiara: determinante resta la titolarità del bene non la titolarità di funzioni legislative o amministrative sui beni medesimi»(così a pagina n. 4 della sentenza impugnata), considerando poi integrato il piano oggettivo dell’imposta, ai fini della predeterminazione generale ed astratta dei criteri di determinazione del canone, attraverso l’individuazione normativa (da fonte primaria) del suo presupposto, della sua base imponibile, delle aliquote e sanzioni, restando riservata alla fonte secondaria la determinazione dell’ammontare del canone concessorio (costituente la base imponibile). Dagli illustrati contenuti della sentenza non può allora che desumersi il tacito rigetto delle doglianze della contribuente circa l’illegittimo esercizio da parte della Regione della potestà impositiva, che costituisce il nucleo concettuale fondante le predette eccezioni, sol considerando l’affermazione di principio in ordine alla titolarità del tributo in capo allo Stato e la ritenuta irrilevanza delle funzioni 14 di 28 legislative o amministrative affidate alle Regioni riguardo all’utilizzazione dei beni. 10.3. Non vi è stata, invece, alcuna pronuncia sulla censura concernente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. Va sul punto osservato che il Giudice d’appello ha dato conto che la Commissione provinciale aveva rigettato in primo grado detto motivo di impugnazione, per cui l’esame della domanda non poteva e non può considerarsi assorbita nell’accoglimento del ricorso, risultando pertanto necessario che la contribuente proponesse appello, magari incidentale, contro tale statuizione (cfr., ex multis, Cass., Sez. V, 17 luglio 2021, n. 20315), iniziativa questa che non risulta essere stata coltivata, avendo l’istante nel ricorso asserito di aver (solo) «riproposto» (v. pagina n. 12 del ricorso) la domanda, per cui la Commissione avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la mera riedizione della censura. 10.4. Ad ogni modo, vale osservare che il provvedimento impositivo opportunamente prodotto dall’istante, reca il riepilogo delle varie disposizioni applicate, la contestazione del mancato pagamento del canone di concessione per l’identificata area occupata, l’anno di riferimento, la misura del canone concessorio e di quello applicato (percentuale 15%), la data di scadenza del tributo, l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, il tutto quindi in termini tali da offrire alla contribuente piena e puntuale contezza delle ragioni della pretesa, dovendo solo aggiungersi sul punto, quanto all’omessa allegazione dell’atto concessorio che, essendo stato rilasciato al suo destinatario, doveva ritenersi già a conoscenza di questi (v., ex plurimis, Cass., 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073). A tutto voler concedere, quindi, non sussiste il dedotto difetto di motivazione. 15 di 28 11. Il terzo motivo di doglianza, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ. risulta inammissibile perché i “fatti” di cui si lamenta la mancata valutazione non sono tali nell’accezione chiarita da questa Corte. Come sopra esposto, la doglianza lamenta che la Commissione avrebbe «omesso di considerare il fondamento giuridico degli indirizzi ministeriali costantemente riaffermati, sia la circostanza di fatto che i canoni di concessione dovuti dal CILP per l’anno 2008 fossero stati discrezionalmente determinati con provvedimenti amministrativi dell’Autorità TU di Livorno» (v. pagina n. 22 del ricorso), osservando, quindi, che detto canone, «costituente base imponibile dell'addizionale regionale, non è stato determinato con legge ma – all’opposto - con provvedimenti amministrativi discrezionali di una Pubblica Amministrazione terza rispetto al rapporto tributario», omettendo altresì di considerare che «proprio per tale ragione i Ministeri delle Finanze e dei Trasporti avevano indicato alle Regioni che i canoni così determinati non potevano essere oggetto dell'imposizione regionale» (v. pagina n. 23 del ricorso). 11.1. In tali termini, il motivo si palesa inammissibile, giacchè le deduzioni che precedono non attengono ad un «fatto», in senso storico e normativo (ossia ad un fatto principale, ex art. 2697 c.c., costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche ad un fatto secondario), né ad un preciso accadimento ovvero ad una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico e tantomeno ad un dato materiale, ad un episodio fenomenico rilevante ed alle relative ricadute di esso in termini di diritto, risultando, piuttosto, i citati riferimenti (quanto meno con riguardo agli indirizzi ministeriali) riconducibili ad una tesi dell’Amministrazione citata e, pertanto, funzionali ad argomentazioni o deduzioni difensive della contribuente, che, come tali, non sono riconducibili al parametro dedotto (così, tra le tante, Cass., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 18318 e la varia giurisprudenza ivi citata). 16 di 28 Difetta, invece, a tutto voler concedere, di decisività, per tutte le ragioni di cui appresso, la circostanza che il canone sia stato determinato da un provvedimento amministrativo discrezionale. 12. Vanno esaminati unitariamente il quinto, il sesto ed il settimo motivo di doglianza, in quanto connessi nella correlata questione giuridica che agitano, concernente la non debenza del tributo ed i profili di incostituzionalità di una diversa interpretazione. 13. Va premesso che sui temi in rassegna la Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte (cfr. Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2015, n. 11655; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2020, n. 6714; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5741; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2021, nn. 12293, 12294, 12298, 12296; Cass., Sez. V, 10 giugno 2021, n. 16279; Cass., Sez. V., 30 giugno 2021, n. 16275 e da ultimo, tra le altre, Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518; Cass., Sez. T, 15 maggio 2023, n. 13285; Cass. Sez. 29 maggio 2023, n. 15015 e le altre ivi richiamate), nel segno di una ricostruzione del compendio normativo applicabile e di un’interpretazione dello stesso che i motivi di impugnazione e le ulteriori osservazioni sviluppate dalla difesa della ricorrente non inducono a rimeditare. 14. Il quadro normativo di riferimento è così riassumibile. 14.1. La legge 16 maggio 1970, n. 281, dopo aver previsto, all’art. 1, primo comma, lett. a), l’attribuzione alle Regioni dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, ha stabilito all’art. 2 che: «1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. 2. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. 17 di 28 3. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso». L'art. 7, comma 1, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 prevede che gli enti portuali (ora Autorità portuali, ai sensi della citata L. n. 84 del 1994), possono adottare, per le concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, «che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». Poi, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 6 maggio 2011, n.68 (“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”), il tributo è stato trasformato, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, insieme ad altri, in “tributo proprio regionale”, impregiudicata la facoltà delle Regioni di sopprimerlo. 14.2. La legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 (“Istituzione dei tributi propri della Regione”), in attuazione della suindicata legge statale n. 281/170, introduceva, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, «l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione». Successivamente, l’art. unico della legge reg. Toscana 11 agosto 1995, n. 85 (“Determinazione dell’ammontare dell’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo”), dispose che: «A decorrere dall’1.1.1994, l’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è commisurata al 15 per cento del canone statale di concessione determinato ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494». 18 di 28 Di seguito, l'art. 11, comma 1, della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, applicando le disposizioni del citato art. 8 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (che – lo si ricorda - aveva trasformato il tributo, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in “tributo proprio regionale”, con facoltà per le Regioni di sopprimerlo), ha eliminato il tributo, inserendo al secondo comma dell’art. 1 della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), dopo le parole: “acque pubbliche” la seguente proposizione: «L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita ai sensi dell’articolo 2 della l. 281/1970 non si applica, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall’Autorità portuale di Piombino di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell’Autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)». 15. Da tali riferimenti normativi è, dunque, possibile desumere che: a. l’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ha individuato il presupposto impositivo, i soggetti passivi d’imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile, costituita dallo stesso canone di concessione;
b. l'intervento normativo regionale del 2012 ha introdotto una esenzione dapprima inesistente e soltanto a far data dall'anno 2013, restando, nel regime normativo ratione temporis applicabile all’anno in esame (2008), il tributo in questione nella titolarità dello Stato (ma attribuito alle Regioni), non rilevando l'esercizio delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni (o, quanto a quelle amministrative, di altri enti, quali le Autorità portuali) riguardo all'utilizzazione dei beni stessi. 19 di 28 Tutto ciò, in coerenza con il principio sancito dal giudice delle leggi in tema di spettanza della potestà di imposizione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo, secondo cui determinante è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi (v. Corte Cost., 6 giugno 1989, n. 326; Corte Cost., 21 luglio 1995, n. 343; Corte Cost., 9 maggio 2003, n. 150; Corte Cost., 28 luglio 2004, n. 286). 16. Più in generale, questa Corte con le citate pronunce (e le tante altre ivi richiamate) ha chiarito che: - il presupposto dell'imposta in esame va individuato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e dell’art. 1 legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, nella titolarità di una concessione statale su un bene, per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, e va, nello specifico, identificato non nell'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato, bensì nel fatto oggettivo dell'occupazione e dell'uso assentiti dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'Autorità cui competa per legge il rilascio della relativa concessione, per cui l'attribuzione alle Regioni, su delega da parte dello Stato, di funzioni in materia di rilascio delle concessioni e la devoluzione ad esse dei relativi canoni, non è di per sé idonea a far venire meno il presupposto dell'imposta in esame;
- l'eliminazione del tributo da parte dell'art.11, comma 1, della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 cit. non ha effetto retroattivo, ma opera (come del resto testualmente previsto) solo a decorrere dall'annualità 2013, risultando pertanto ininfluente ai fini della presente causa, in quanto relativa ad annualità pregressa nella quale l'imposta era ancora vigente;
- detta eliminazione ha espresso una scelta puramente discrezionale del legislatore regionale (consentitagli dall'ordinamento nazionale) nell'ambito della manovra di bilancio (legge finanziaria regionale per l'anno 2013) incidente su tributi propri, per cui non 20 di 28 può ad essa riconnettersi alcun significato o efficacia di sostanziale riconoscimento dell'infondatezza della pretesa impositiva riferita ad annualità pregresse. 16.1. Può aggiungersi alle puntualizzazioni che precedono ed in relazione alla dedotta violazione dell’art. 117 Cost. (settimo motivo di impugnazione) che la trasformazione dell’imposta in esame per effetto del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 citato, che aveva trasformato il tributo, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in “tributo proprio regionale”, ha sortito l’effetto di una “innovazione” qualificata dalla modifica della previgente natura di “tributo proprio derivato” dell’imposta in esame (come stabilito dagli art. 1 e 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281), che imponeva alle Regioni di non modificarne le aliquote ovvero di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni se non nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria, ferma restando i poteri di determinazione dell’imposta nei limiti già stabiliti dalla predetta legge. 17. Non risulta violato nemmeno il principio della riserva (relativa) di legge. 17.1. L’osservanza del principio di cui all’art. 23 Cost. risulta, infatti, garantita dall’individuazione da parte della stessa legge statale degli elementi costitutivi della fattispecie, che, come anticipato, all’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua il presupposto impositivo del tributo, i soggetti passivi d'imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile), la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione) e la stessa aliquota massima. In ambito regionale, l’art. 1, comma 3, della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, prevede che l'imposta sia commisurata ad una prestabilita percentuale (aliquota) del canone di concessione statale. 21 di 28 Per quanto specificamente concerne le concessioni demaniali marittime, la disciplina nazionale del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, detta altresì i criteri per la determinazione dei canoni (cioè della base imponibile), stabilendo, per quanto qui rileva, che (art. 7, comma 1): «Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». 17.2. Resta sempre applicabile quanto affermato da questa Corte secondo cui «l'art. 23 Cost., contenente una riserva relativa di legge, vieta che le prestazioni personali o patrimoniali siano imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non esclude che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa» (così Cass., Sez. Un., 10 settembre 2004, n. 18262). 17.3. Tale ordine di idee (più recentemente ribadito da: Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2020, n. 6714; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2021, n. 12293, Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518) consente di disattendere le doglianze della contribuente, giacchè, sul piano della soggettività impositiva, la natura regionale del tributo non confligge con la natura statuale della concessione, a sua volta derivante dal diritto dominicale esercitato dallo Stato sui beni del demanio marittimo concessi in uso dall’Autorità portuale, che integra - come già esposto - il presupposto dell'imposta, mentre sul piano della determinazione obiettiva gli elementi costitutivi dell'imposizione discendono da criteri di legge, ferma restando la ricorribilità in sede giurisdizionale per contestare quei canoni concessori che l'Autorità 22 di 28 portuale abbia in ipotesi fissato in violazione di tali criteri e, più in generale, dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza. 17.4. La contribuente assume che questi principi (elaborati con riguardo a fattispecie concernenti le concessioni per finalità turistico- ricreative) non varrebbero per la concessione demaniale marittima in oggetto finalizzata all’esercizio di operazioni portuali, in quanto per queste ultime i canoni verrebbero stabiliti autonomamente dalle Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (“Riordino della legislazione in materia portuale”), senza prefissazione di parametri generali desumibili dalla legge. Tuttavia, come già ritenuto da questa Corte nei precedenti citati (tra tutte v. Cass., Sez. T, 10 maggio 2021, n. 12293 e Cass., Sez. T., 3 maggio 2023, n. 11518), si tratta di considerazioni non persuasive, basandosi, in asserita funzione discriminante, su elementi che non incidono sul complessivo assetto della materia così come sopra delineato, valorizzando le particolari modalità di autonoma determinazione dei canoni (peraltro, come visto, anch'esse radicate nella previsione di legge), senza però porre in discussione gli indicati fattori di legittimità del tributo, concernenti i – tutt’affatto diversi - profili della fruizione del bene demaniale marittimo da parte del privato (quale presupposto d'imposta) e della previsione legale degli elementi costitutivi della imposizione. Si tratta di profili incentrati in maniera esaustiva sul godimento del bene pubblico, indipendentemente dall'autorità investita della potestà normativa o amministrativa in materia, così come dalla maggiore o minore autonomia (rispetto alla legge) nella determinazione dei canoni, per cui non può fondatamente affermarsi che l'imposta non sia dovuta sol perché afferente ad una concessione demaniale marittima asseritamente “diversa” dalle altre, là dove tale diversità opererebbe su piani (sostanzialmente riconducibili, appunto, agli obiettivi della concessione ed ai criteri di determinazione dei canoni) del tutto estranei alla fattispecie impositiva. 23 di 28 Né va trascurato di considerare che tali piani non sono in grado di snaturare e rendere avulse le concessioni in questione rispetto al regime generale loro proprio, non essendo in discussione che quelle finalità organizzative e promozionali della struttura portuale non sono comunque in grado di far venir meno la precipua e preminente finalizzazione concessoria all'uso ed all'occupazione del bene demaniale marittimo per lo svolgimento di attività imprenditoriale, assunta essa stessa dal legislatore ad indice di capacità contributiva ex art. 53 Cost. 17.5. In definitiva, «in tema d'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione, è conforme al principio della riserva relativa di legge, di cui all'art. 23 Cost., l'art. 7 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che demanda all'Autorità portuale la determinazione, con normativa secondaria, dell'ammontare della base imponibile, purché ciò non comporti l'applicazione di canoni inferiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso, atteso che, in sede di normativa primaria, ex art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono fissati presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni (Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2016, nn. 21136, 21137 e 21138)» (così Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518 cit). 17.6. Va aggiunto che il Giudice delle leggi ha chiarito che la ratio della disposizione di cui all’art. 23 Cost. è volta «alla tutela della libertà e della proprietà individuale» e nemmeno esige «che la legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione, debba necessariamente contenere l'indicazione del limite massimo della prestazione imponibile» (Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 4), così ripetutamente ricordando che detta disposizione presuppone che la fonte primaria stabilisca «sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi», senza escludere «l’intervento complementare ed 24 di 28 integrativo da parte della pubblica amministrazione […] circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta, anche qualitativa) della prestazione medesima: senza che residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa – considerata nella complessiva disciplina della materia – razionali ed adeguati criteri per la concreta individuazione dell’onere imposto al soggetto nell’interesse generale» (Corte Cost., 7 aprile 2017, n. 69; v., altresì, Corte Cost., 15 maggio 2015, n. 83; Corte Cost., 7 aprile 2011, n. 115; Corte Cost., 26 ottobre 2007, n. 350; Corte Cost., 14 giugno 2007, n. 190; Corte Cost., 1° aprile 2003, n. 105; Corte Cost., 27 luglio 2001, n. 323). 17.7. Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la difesa della contribuente ha sollecitato la Corte ad una rimeditazione del suindicato indirizzo, segnalando che l’imposta in questione violerebbe il principio della riserva di legge, in quanto per le concessioni di cui all’art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84 l’Autorità TU gode di piena autonomia nella determinazione del canone senza radicamento nella previsione di legge, posto che nessuna norma individua un criterio obiettivo e verificabile di proporzionalità e nessuna disposizione fissa un «limite massimo alla discrezionalità amministrativa», assumendo sul punto che sarebbe irrispettosa del principio della riserva di legge un’interpretazione che prescinda dall’individuazione legislativa di detto limite massimo dell’importo del canone e riservi al successivo sindacato giurisdizionale i profili di eccesso di potere dell’azione amministrativa ed osservando, infine, che, diversamente dal caso che occupa, per le concessioni per finalità turistico-ricreative il d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 definisce puntualmente i parametri uniformi di determinazione dei canoni demaniali applicabili per l’intero territorio nazionale. 17.8. A quanto già illustrato, può allora aggiungersi che detti profili sono stati ulteriormente esaminati da questa Corte con la sentenza del 29 maggio 2023, n. 15015, resa tra le stesse parti ed 25 di 28 ai cui più ampi contenuti è sufficiente in tale sede rinviare, qui ribadendo che: - il principio della riserva di legge in tema tributario, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la pronunzia n. 157/1996, va declinato in senso relativo, nel senso di riservare alla legge la preventiva determinazione dei criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, il che è compatibile anche con l'assegnazione ad organi amministrativi di compiti non solo meramente esecutivi, ma anche volti a definire elementi, presupposti o limiti, variamente individuabili, della prestazione stessa, sulla base di dati e valutazioni di ordine tecnico;
- sempre la Corte costituzionale ha chiarito che detto principio non può considerarsi violato qualora manchi un’espressa indicazione legislativa dei criteri, dei limiti e dei controlli che delimitino l'ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione, qualora gli stessi siano desumibili dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinare la misura della prestazione di cui trattasi (cfr. sent. n. 4 del 1957; n. 51 del 1960; n. 5 del 1963; n. 21 del 1969; e n. 67 del 1973) oppure sia contemplato per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti la prestazione medesima, un modulo procedimentale con il quale venga a realizzarsi la collaborazione di una pluralità di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell'amministrazione (cfr. sent. n. 507 del 1988); - in tali termini, il precetto costituzionale dell’art. 23 Cost. deve ritenersi rispettato quando la legge che prevede l'imposizione, pur non fissandone il limite massimo, determini criteri, condizioni, limiti e controlli idonei a contenere la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli onde evitare che essa possa trasmodare in arbitrio;
- in tale direzione, la previsione normativa degli elementi costitutivi dell'imposizione, il rilascio della concessione tramite l’intervento nella relativa procedura amministrativa di altri soggetti 26 di 28 pubblici, l’accettazione delle condizioni da parte del concessionario, la ricorribilità in sede giurisdizionale per reagire a canoni concessori che l'autorità portuale abbia fissato in violazione di tali criteri e, più in generale, dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza sono tutti indici che univocamente concorrono ad escludere le perplessità avanzate dalla difesa della contribuente sia in relazione all’art. 3, che 23 Cost., risultando soddisfatti i requisiti costantemente sottolineati dalla Corte costituzionale. 17.9. Tanto meno si pone una questione di «violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. in ragione dell’asserita possibilità della Regione di ampliare l’ambito di applicazione di un tributo statale atteso che, come detto, la disciplina di detto tributo spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e che, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni è ammesso nei soli limiti consentiti dalla legge statale (così Cass, Sez. T, 29 maggio 2023, n. 15015, cit.) che, nella specie, non risultano essere stati violati. 17.10. Né può fondatamente sostenersi la sussistenza di una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante considerando che operatori economici esercenti in Regioni diverse non sono stati sottoposti alla medesima imposizione, essendo stata questa l’espressione di una consentita scelta politica-amministrativa della Regione Toscana, costituzionalmente legittima per quanto sopra illustrato. 18. Quanto al sesto motivo di impugnazione alle osservazioni sopra sopra svolte deve aggiungersi che il motivo si mostra altresì infondato per aver contestato la falsa applicazione di legge degli artt. 01, 03 e 07, 7 d.l. 5 aprile 1993, n. 400), assumendo che detta disciplina non si occupa affatto del tributo in questione. Ebbene, ribadito quanto sopra esposto sul tema del limite massimo dell’importo del canone, va osservato che l’argomento sopra esposto risente di una riduttiva lettura del citato decreto legge, ove si consideri che all’art. 01 risulta precisato che la 27 di 28 «concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive», anche per altre attività ivi elencate (tra cui quelle turistico-ricreative), mentre l’art. 07 dello stesso decreto stabilisce che «gli enti portuali potranno adottare per concessioni demaniali marittime rientrati nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». La citata evidenza normativa dimostra come il menzionato decreto legge abbia contemplato anche le concessioni in esame e che nessuna falsa applicazione delle menzionate disposizioni ricorre nella specie. Né può fondatamente sostenersi la sussistenza di una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante considerando che operatori economici esercenti in Regioni diverse non sono stati sottoposti alla medesima imposizione, essendo stata questa l’espressione di una consentita scelta politica-amministrativa della Regione Toscana, costituzionalmente legittima per quanto sopra illustrato. 19. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, che escludono ogni prospettiva di investire il Giudice delle leggi delle questioni di legittimità ipotizzate dalla ricorrente, il ricorso va rigettato. 19.1. Il consolidamento in corso di causa della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio. 20. Nondimeno va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1-bis del medesimo decreto. 28 di 28
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. Così deciso in Roma, addì 20 aprile 2023.
successivamente, in data 5/6 aprile 2023, ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 3. La Regione Toscana notificava alla suindicata società il 19 gennaio 2018, controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione; 4 di 28 LE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «la violazione del combinato disposto degli artt. 36, comma secondo n. 2 e nr 3 e 61 del D.Lgs. 546/1992» (così alle pagine nn. 2 e 14 del ricorso), lamentando l’omessa esposizione nell’impugnata pronuncia della vicenda processuale e cioè del contenuto, dei presupposti giuridici e della motivazione degli atti di accertamento impugnati, delle specifiche censure formulate dalla ricorrente nei motivi dei ricorsi introduttivi dei due giudizi, delle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, dei motivi di appello proposti dalla Regione Toscana e delle difese articolate dalla CILP, nonché dei motivi di impugnazione riproposti in appello da parte della società perché ritenuti assorbiti dal primo Giudice. 2. Con la seconda ragione di impugnazione la contribuente ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza ai sensi dell’art., 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sui motivi di ricorso «assorbiti e riproposti» (v. alle pagine nn. 2 e 18 del ricorso), costituiti: i). dal dedotto vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, il quale non esponeva le ragioni della pretesa e non aveva allegato il provvedimento determinativo del canone;
ii). dalla rappresentata inapplicabilità dell’addizionale regionale sul canone relativamente a rapporti concessori finalizzati alle operazioni portuali, essendo detti canoni non predeterminati per legge, ma affidati alla determinazione discrezionale dell’Amministrazione; iii). dall’eccepita inesistenza del potere impositivo delle Regioni in ordine al canone concessorio per le operazioni portuali, essendo detto settore disciplinato da fonti di diritto speciale marittimo;
5 di 28 iv). dall’asserita applicabilità dell’addizionale regionale sino all’approvazione della legge reg. Toscana 6 agosto 1995, n. 57 ai soli canoni di concessione rilasciate per finalità turistico-ricreative e dalla dedotta assenza del potere delle Regioni nell’anno 1998 di introdurre nuovi tributi propri;
v-vi). dall’eccepita violazione degli artt. 3, 53 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., ove si ritenesse di riconoscere alla Regione Toscana la potestà di introdurre un nuovo tributo. 3. Con il terzo motivo di ricorso la società ha lamentato, con riferimento al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma num. 5, cod. proc. civ., «l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, circa la determinazione del canone di concessione demaniale con provvedimenti amministrativi che non incontrano limiti massimi definiti per legge […]» (così alle pagine nn. 2 e 20 del ricorso), assumendo, in particolare, che la Commissione regionale aveva «omesso di considerare il fondamento giuridico degli indirizzi ministeriali costantemente riaffermati, sia la circostanza di fatto che i canoni di concessione dovuti da CILP per l’anno 2008 fossero stati discrezionalmente determinati con provvedimenti amministrativi dell’Autorità TU di Livorno» (v. pagina n. 22 del ricorso), osservando, quindi, che detto canone, «costituente base imponibile dell'addizionale regionale, non è stato determinati con legge ma – all’opposto - con provvedimenti amministrativi discrezionali di una Pubblica Amministrazione terza rispetto al rapporto tributario», omettendo altresì di considerare il Giudice di appello che «proprio per tale ragione i Ministeri delle Finanze e dei Trasporti avevano indicato alle Regioni che i canoni così determinati non potevano essere oggetto dell'imposizione regionale» (v. pagina n. 23 del ricorso). 4. Con la quarta doglianza l’istante ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 cpc per 6 di 28 contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile […]» (così alle pagine nn. 2 e 23 del ricorso), nella parte in cui afferma dapprima che è il citato d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 ad individuare i vari presupposti dell'imposta e la sua base imponibile per poi assumere che detto ultimo elemento sarebbe rimesso alla normativa secondaria, senza peraltro indicare quale, laddove il citato decreto legge è relativo alla disciplina delle misure dei canoni demaniali delle attività turistiche ricreative e non anche per concessioni rilasciate per operazioni portuali di cui all’art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, «mentre per certo non disciplina comunque alcuna imposta» (v. pagina n. 23 del ricorso). 5. Con la quinta censura la società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., «la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell’art. 1 della L.R. 30.12.1971, n. 2, e dell’art. unico della L.R. 11.8.1995, n. 85, e successive modifiche e degli indirizzi applicativi del Ministero delle Finanze del Ministero dei Trasporti anche in relazione agli artt. 3. 23, e 53 della Costituzione» (così alle pagine nn. 2 e 24 del ricorso), sostenendo la violazione delle citate disposizioni per effetto dell’applicazione di un'imposta regionale ad una concessione rilasciata dall'autorità portuale per finalità diverse da quelle turistico- ricreativo-diportistiche, laddove il tributo regionale sarebbe esigibile solo nel caso in cui venga applicato il canone minimo stabilito per legge. Tutto ciò, assumendo che il presupposto di imposta e la base imponibile del tributo regionale sono rappresentati da un canone di concessione demaniale determinato o determinabile in base alla legge, al quale può commisurarsi percentualmente il canone regionale, come chiarito dal Ministero delle Finanze e come desumibile dai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost., mentre nel caso di specie il canone della concessione rilasciata dall'Autorità TU è stato liberamente e discrezionalmente quantificato da un provvedimento amministrativo, 7 di 28 senza previsione normativa di un limite massimo (previsto solo per le concessioni per scopi turistico-ricreativi), in spregio ai criteri dettati dalla Corte costituzionale con le pronunce del 28 dicembre 1971, n. 21, del 18 giugno 1963 n. 93 e del 14 marzo 1964, n. 15, nonché dall’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la pronuncia del 5 giugno 2015, n. 11653 in tema di concessioni per la geotermia. 6. Con il sesto motivo di ricorso, la contribuente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma num. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione degli artt. 01, 03 e 7 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ponendo in rilievo che «non si vede quale norma del D.L. 400/1993 individui i presupposti dell’imposta, la sua base imponibile e le aliquote del tributo addizionale di cui si controverte, considerato che il D.L. 400/1993 non si occupa affatto del tributo regionale addizionale sui canoni delle concessioni demaniali rilasciati dall'autorità portuale (tributo del quale non fa menzione) e tantomeno consente di determinarne la base imponibile» (così a pagina n. 28 del ricorso), osservando sul punto che la citata normativa si riferisce ai canoni concessori per attività turistico- ricreative e diportistiche. Tutto ciò, ribadendo che l’art. 7 del citato d.l., (secondo cui gli «enti portuali potranno adottare per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso») riservava la misura del canone non a fonti di normativa primaria o secondaria, bensì a provvedimenti i discrezionale degli enti portuali, rispetto ai quali la legge non definisce i limiti massimi all'importo dei canoni. 7. Con la settima doglianza, la ricorrente ha eccepito, ancora in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la «violazione dell’art. 117, II comma, lettera e) […]» (così alle pagine 8 di 28 nn. 3 e 30 del ricorso), rimproverando, al riguardo, alla Commissione regionale di aver riconosciuto alla Regione Toscana la facoltà di ampliare, con l’art. 6 della legge reg. 6 agosto 1998, n. 57, l'ambito di applicazione del tributo statale, qual’è l'addizionale sui canoni di concessione demaniali, in violazione della citata disposizione della Costituzione, precisando sul punto che «è innegabile che l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, pur definita l'art. 1 della legge 281/1970 quale “tributo proprio” della Regione, era ed è rimasto un tributo regolato da legge statale: esso non è quindi un tributo proprio in senso stretto, secondo quando stabilito dall'attuale art. 119 della Costituzione» (v. pagina n. 32 del ricorso). Il tutto - a dire della ricorrente - come dimostrato dal fatto che «l’art. 8 del D.L.gs. 6 maggio 2011, n. 68 […] ha annoverato tra “gli ulteriori tributi regionali” la “imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo”, disponendo che “ferma la facoltà per la regione di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati [!!!] in tributi propri regionali […] l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo”: con ciò confermando che sino al 1° gennaio 2013 tale imposta non poteva annoverarsi tra i tributi propri regionali come definiti dall'articolo 7 della legge delega 42/09» (v. pagina n. 33 del ricorso), per cui la Regione Toscana non avrebbe potuto legiferare in relazione al tributo addizionale relativo all’anno 2008. 7. Da ultimo, la contribuente ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Toscana 6 agosto 1998, n. 57, in relazione all’art. 117, secondo comma lett. e) e 23 Cost., nell’ipotesi in cui si ritenesse che la previsione dell’art. 6 della citata legge non sia suscettibile di «una interpretazione secondum constitutionem rispettosa della riserva di legge statale nella materia del sistema tributario dello Stato» (così a pagina n. 32 del ricorso). 8. Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono. 9 di 28 9. Vanno esaminati unitariamente, in quanto connessi nella deduzione del vizio motivazionale della pronuncia, il primo ed il quarto motivo di doglianza. Entrambi risultano infondati. 9.1. Il primo di essi è articolato sul decifit espositivo della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di ricostruire la vicenda processuale nel suo sviluppo, senza cioè esporre i contenuti degli atti di accertamento impugnati, delle specifiche censure formulate dalla ricorrente nei motivi dei ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti, delle ragioni di diritto svolte nel ricorso in appello dalla Regione Toscana e delle difese articolate dalla CILP, trascurando infine di indicare i motivi di impugnazione riproposti dalla società perché ritenuti assorbito dal primo Giudice. 9.2. Senonchè, questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che il contenuto espositivo della sentenza esige che il provvedimento riporti i tratti essenziali della controversia, soprattutto precisando che la pronuncia non è nulla «se dalla lettura di essa è comunque possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione» (così Cass., Sez. T, 1° aprile 2016, n. 6332, che richiama Cass., Sez. II, 4 marzo 2002,, 3066 e Cass. Sez. U., 16 gennaio 2015, n. 642). La nullità della sentenza per la mancanza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione postula, quindi, che non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. T, 29 maggio 2023, n. 15015, che richiama Cass, Sez. III, 15 novembre 2019, n. 19721). Allo stesso modo, è stato ribadito che «per quanto concerne la omessa specifica indicazione delle “richieste delle parti” occorre rilevare che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che 10 di 28 abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti […]» (così Cass., Sez. T, 29 maggio 2023, n. 15015). 9.3. Ciò posto, la sentenza impugnata ha rappresentato le ragioni essenziali del contendere (il pagamento del tributo previsto sulle concessioni statali per l’occupazione, da parte della ricorrente, dei beni del demanio marittimo) e menzionati gli atti di accertamento contestati e l’ammontare della relativa pretesa, nonché elencato puntualmente i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente e riassunto il contenuto rilevante della decisione di primo grado (fondata sul rigetto dell’eccezione del vizio di motivazione degli avvisi e, nel merito, sul rilievo che, in tema di concessioni, le Regioni operano per delega e le Autorità Portuali per competenza ex art. 8, comma 3, L. 84/1994, con assorbimento delle altre questioni), precisando, infine, che la Regione aveva richiamato nel proprio appello le difese svolte in primo grado, così come la contribuente aveva riproposto le motivazioni già esposte nel corso della giudizio di prime cure. Sotto tale profilo, dunque, il contenuto narrativo della pronuncia consente di comprendere l’oggetto del contendere e le ragioni della decisione, il che conduce al rigetto del motivo di impugnazione, impregiudicate le ulteriori osservazioni che seguono, in relazione al secondo motivo di censura, concernente la dedotta omessa pronuncia su talune domande/eccezioni riproposte dalla contribuente in sede di appello. 9.5. Nemmeno il quarto motivo di censura può considerarsi fondato. Come anticipato, la ricorrente assume la sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed incomprensibile nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto che la norma primaria (D.L. 400/1993) individuasse i soggetti passivi, i presupposti dell’imposta, la base 11 di 28 imponibile, le aliquote e le sanzioni, affermando subito dopo che è la normativa secondaria a stabilire la determinazione dell’ammontare della base imponibile. Senonchè, il dedotto irriducibile contrasto non sussiste ed il dedotto vizio trascura, piuttosto, di considerare la differenza tra l’individuazione della base imponibile e la determinazione del suo ammontare, valorizzando oltre modo la mancata indicazione della normativa secondaria considerata dal Giudice d’appello, che tuttavia non può giustificare la fondatezza della censura. Dalla complessiva lettura della sentenza risulta, infatti, evincibile che la Commissione abbia distinto, tra l’altro correttamente, tra l’individuazione della base imponibile dell’imposta (costituito dal canone concessorio) affidata alla normativa primaria e (il diverso profilo del) l’ammontare di tale base imponibile riservato alla normativa secondaria, il che esclude il denunciato vizio della motivazione, restando parimenti fuori da tale ambito la correttezza o meno del riferimento al d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 quale fonte di disciplina dell’imposta. 10. Con la seconda censura l’istante ha lamentato che non vi è stata pronuncia sulle doglianze riproposte in appello (come indicato ai fini dell’autosufficienza del motivo nel ricorso in esame) concernenti - come già esposto - ma giova ripetersi: i). il dedotto vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, il quale non esponeva le ragioni della pretesa e non aveva allegato il provvedimento determinativo del canone;
ii). la ritenuta inapplicabilità dell’addizionale regionale sul canone relativo ai rapporti concessori finalizzati alle operazioni portuali, essendo detti canoni non predeterminati per legge, ma affidati alla determinazione discrezionale dell’Amministrazione; iii). l’eccepita inesistenza del potere impositivo delle Regioni in ordine al canone concessorio per le operazioni portuali, essendo detto settore disciplinato da fonti di diritto speciale marittimo;
12 di 28 iv). l’asserita applicabilità dell’addizionale regionale solo ai canoni di concessione rilasciate per finalità turistico-ricreative; v-vi). l’eccepita violazione degli artt. 3, 53 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., ove si ritenesse di riconoscere alla Regione Toscana la potestà di introdurre un nuovo tributo. 10.1. Giova premettere che il Giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati (così Così Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123). Il vizio di omessa pronuncia postula che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (cfr. Cass., Sez. T., 29 maggio 2023, n. 15015 cit., che richiama Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956), dovendo, piuttosto, ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamene esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., Sez. T., 29 maggio 2023, n. 15015 cit., che richiama Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. civ., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788, nonché Cass. Sez. T, 3 maggio 2023 n, 11518, che richiama Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, n. 9279; Cass., Sez. 2^, 16 novembre 2022, n. 33778; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 950; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2023, n. 6691). 13 di 28 10.2. Alla luce di tali principi, va osservato che nella logica della sentenza impugnata e negli argomenti ivi spesi, vanno ritenuti, quantomeno, implicitamente disattesi i rilievi di cui alle lettere «ii», «iii» «iv», «v» e «vi» (v. pagine nn. 17, 18 e 19 del ricorso) concernenti – in sintesi – l’inapplicabilità dell’addizionale regionale alle concessioni demaniali destinate alle operazioni portuali e la contestata istituzione di fatto da parte della Regione, priva del relativo potere impositivo, di nuovo tributo in violazione degli artt. 3, 53 e 117 Cost., ove si consideri che il Giudice regionale, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, ha affermato che «con la Legge 281/1970, lo Stato, titolare del diritto dominicale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile quale che sia la natura del bene oggetto di concessione, ha dato attuazione ai principi costituzionali in materia di autonomia amministrativa, prevedendo una sorta di tassa a favore delle Regioni destinata a garantire alle stesse una risorsa finanziaria», aggiungendo che «il fatto che, poi, la potestà concessoria sia stata attribuita, delegata o riconosciuta a soggetti diversi dallo Stato non può far venire meno il principio ispiratore della L. 281; la giurisprudenza costituzionale in proposito è chiara: determinante resta la titolarità del bene non la titolarità di funzioni legislative o amministrative sui beni medesimi»(così a pagina n. 4 della sentenza impugnata), considerando poi integrato il piano oggettivo dell’imposta, ai fini della predeterminazione generale ed astratta dei criteri di determinazione del canone, attraverso l’individuazione normativa (da fonte primaria) del suo presupposto, della sua base imponibile, delle aliquote e sanzioni, restando riservata alla fonte secondaria la determinazione dell’ammontare del canone concessorio (costituente la base imponibile). Dagli illustrati contenuti della sentenza non può allora che desumersi il tacito rigetto delle doglianze della contribuente circa l’illegittimo esercizio da parte della Regione della potestà impositiva, che costituisce il nucleo concettuale fondante le predette eccezioni, sol considerando l’affermazione di principio in ordine alla titolarità del tributo in capo allo Stato e la ritenuta irrilevanza delle funzioni 14 di 28 legislative o amministrative affidate alle Regioni riguardo all’utilizzazione dei beni. 10.3. Non vi è stata, invece, alcuna pronuncia sulla censura concernente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. Va sul punto osservato che il Giudice d’appello ha dato conto che la Commissione provinciale aveva rigettato in primo grado detto motivo di impugnazione, per cui l’esame della domanda non poteva e non può considerarsi assorbita nell’accoglimento del ricorso, risultando pertanto necessario che la contribuente proponesse appello, magari incidentale, contro tale statuizione (cfr., ex multis, Cass., Sez. V, 17 luglio 2021, n. 20315), iniziativa questa che non risulta essere stata coltivata, avendo l’istante nel ricorso asserito di aver (solo) «riproposto» (v. pagina n. 12 del ricorso) la domanda, per cui la Commissione avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la mera riedizione della censura. 10.4. Ad ogni modo, vale osservare che il provvedimento impositivo opportunamente prodotto dall’istante, reca il riepilogo delle varie disposizioni applicate, la contestazione del mancato pagamento del canone di concessione per l’identificata area occupata, l’anno di riferimento, la misura del canone concessorio e di quello applicato (percentuale 15%), la data di scadenza del tributo, l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, il tutto quindi in termini tali da offrire alla contribuente piena e puntuale contezza delle ragioni della pretesa, dovendo solo aggiungersi sul punto, quanto all’omessa allegazione dell’atto concessorio che, essendo stato rilasciato al suo destinatario, doveva ritenersi già a conoscenza di questi (v., ex plurimis, Cass., 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073). A tutto voler concedere, quindi, non sussiste il dedotto difetto di motivazione. 15 di 28 11. Il terzo motivo di doglianza, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ. risulta inammissibile perché i “fatti” di cui si lamenta la mancata valutazione non sono tali nell’accezione chiarita da questa Corte. Come sopra esposto, la doglianza lamenta che la Commissione avrebbe «omesso di considerare il fondamento giuridico degli indirizzi ministeriali costantemente riaffermati, sia la circostanza di fatto che i canoni di concessione dovuti dal CILP per l’anno 2008 fossero stati discrezionalmente determinati con provvedimenti amministrativi dell’Autorità TU di Livorno» (v. pagina n. 22 del ricorso), osservando, quindi, che detto canone, «costituente base imponibile dell'addizionale regionale, non è stato determinato con legge ma – all’opposto - con provvedimenti amministrativi discrezionali di una Pubblica Amministrazione terza rispetto al rapporto tributario», omettendo altresì di considerare che «proprio per tale ragione i Ministeri delle Finanze e dei Trasporti avevano indicato alle Regioni che i canoni così determinati non potevano essere oggetto dell'imposizione regionale» (v. pagina n. 23 del ricorso). 11.1. In tali termini, il motivo si palesa inammissibile, giacchè le deduzioni che precedono non attengono ad un «fatto», in senso storico e normativo (ossia ad un fatto principale, ex art. 2697 c.c., costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche ad un fatto secondario), né ad un preciso accadimento ovvero ad una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico e tantomeno ad un dato materiale, ad un episodio fenomenico rilevante ed alle relative ricadute di esso in termini di diritto, risultando, piuttosto, i citati riferimenti (quanto meno con riguardo agli indirizzi ministeriali) riconducibili ad una tesi dell’Amministrazione citata e, pertanto, funzionali ad argomentazioni o deduzioni difensive della contribuente, che, come tali, non sono riconducibili al parametro dedotto (così, tra le tante, Cass., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 18318 e la varia giurisprudenza ivi citata). 16 di 28 Difetta, invece, a tutto voler concedere, di decisività, per tutte le ragioni di cui appresso, la circostanza che il canone sia stato determinato da un provvedimento amministrativo discrezionale. 12. Vanno esaminati unitariamente il quinto, il sesto ed il settimo motivo di doglianza, in quanto connessi nella correlata questione giuridica che agitano, concernente la non debenza del tributo ed i profili di incostituzionalità di una diversa interpretazione. 13. Va premesso che sui temi in rassegna la Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte (cfr. Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2015, n. 11655; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2020, n. 6714; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5741; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2021, nn. 12293, 12294, 12298, 12296; Cass., Sez. V, 10 giugno 2021, n. 16279; Cass., Sez. V., 30 giugno 2021, n. 16275 e da ultimo, tra le altre, Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518; Cass., Sez. T, 15 maggio 2023, n. 13285; Cass. Sez. 29 maggio 2023, n. 15015 e le altre ivi richiamate), nel segno di una ricostruzione del compendio normativo applicabile e di un’interpretazione dello stesso che i motivi di impugnazione e le ulteriori osservazioni sviluppate dalla difesa della ricorrente non inducono a rimeditare. 14. Il quadro normativo di riferimento è così riassumibile. 14.1. La legge 16 maggio 1970, n. 281, dopo aver previsto, all’art. 1, primo comma, lett. a), l’attribuzione alle Regioni dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, ha stabilito all’art. 2 che: «1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. 2. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. 17 di 28 3. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso». L'art. 7, comma 1, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 prevede che gli enti portuali (ora Autorità portuali, ai sensi della citata L. n. 84 del 1994), possono adottare, per le concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, «che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». Poi, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 6 maggio 2011, n.68 (“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”), il tributo è stato trasformato, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, insieme ad altri, in “tributo proprio regionale”, impregiudicata la facoltà delle Regioni di sopprimerlo. 14.2. La legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 (“Istituzione dei tributi propri della Regione”), in attuazione della suindicata legge statale n. 281/170, introduceva, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, «l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione». Successivamente, l’art. unico della legge reg. Toscana 11 agosto 1995, n. 85 (“Determinazione dell’ammontare dell’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo”), dispose che: «A decorrere dall’1.1.1994, l’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è commisurata al 15 per cento del canone statale di concessione determinato ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494». 18 di 28 Di seguito, l'art. 11, comma 1, della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, applicando le disposizioni del citato art. 8 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (che – lo si ricorda - aveva trasformato il tributo, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in “tributo proprio regionale”, con facoltà per le Regioni di sopprimerlo), ha eliminato il tributo, inserendo al secondo comma dell’art. 1 della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), dopo le parole: “acque pubbliche” la seguente proposizione: «L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita ai sensi dell’articolo 2 della l. 281/1970 non si applica, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall’Autorità portuale di Piombino di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell’Autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)». 15. Da tali riferimenti normativi è, dunque, possibile desumere che: a. l’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ha individuato il presupposto impositivo, i soggetti passivi d’imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile, costituita dallo stesso canone di concessione;
b. l'intervento normativo regionale del 2012 ha introdotto una esenzione dapprima inesistente e soltanto a far data dall'anno 2013, restando, nel regime normativo ratione temporis applicabile all’anno in esame (2008), il tributo in questione nella titolarità dello Stato (ma attribuito alle Regioni), non rilevando l'esercizio delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni (o, quanto a quelle amministrative, di altri enti, quali le Autorità portuali) riguardo all'utilizzazione dei beni stessi. 19 di 28 Tutto ciò, in coerenza con il principio sancito dal giudice delle leggi in tema di spettanza della potestà di imposizione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo, secondo cui determinante è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi (v. Corte Cost., 6 giugno 1989, n. 326; Corte Cost., 21 luglio 1995, n. 343; Corte Cost., 9 maggio 2003, n. 150; Corte Cost., 28 luglio 2004, n. 286). 16. Più in generale, questa Corte con le citate pronunce (e le tante altre ivi richiamate) ha chiarito che: - il presupposto dell'imposta in esame va individuato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e dell’art. 1 legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, nella titolarità di una concessione statale su un bene, per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, e va, nello specifico, identificato non nell'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato, bensì nel fatto oggettivo dell'occupazione e dell'uso assentiti dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'Autorità cui competa per legge il rilascio della relativa concessione, per cui l'attribuzione alle Regioni, su delega da parte dello Stato, di funzioni in materia di rilascio delle concessioni e la devoluzione ad esse dei relativi canoni, non è di per sé idonea a far venire meno il presupposto dell'imposta in esame;
- l'eliminazione del tributo da parte dell'art.11, comma 1, della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 cit. non ha effetto retroattivo, ma opera (come del resto testualmente previsto) solo a decorrere dall'annualità 2013, risultando pertanto ininfluente ai fini della presente causa, in quanto relativa ad annualità pregressa nella quale l'imposta era ancora vigente;
- detta eliminazione ha espresso una scelta puramente discrezionale del legislatore regionale (consentitagli dall'ordinamento nazionale) nell'ambito della manovra di bilancio (legge finanziaria regionale per l'anno 2013) incidente su tributi propri, per cui non 20 di 28 può ad essa riconnettersi alcun significato o efficacia di sostanziale riconoscimento dell'infondatezza della pretesa impositiva riferita ad annualità pregresse. 16.1. Può aggiungersi alle puntualizzazioni che precedono ed in relazione alla dedotta violazione dell’art. 117 Cost. (settimo motivo di impugnazione) che la trasformazione dell’imposta in esame per effetto del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 citato, che aveva trasformato il tributo, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in “tributo proprio regionale”, ha sortito l’effetto di una “innovazione” qualificata dalla modifica della previgente natura di “tributo proprio derivato” dell’imposta in esame (come stabilito dagli art. 1 e 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281), che imponeva alle Regioni di non modificarne le aliquote ovvero di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni se non nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria, ferma restando i poteri di determinazione dell’imposta nei limiti già stabiliti dalla predetta legge. 17. Non risulta violato nemmeno il principio della riserva (relativa) di legge. 17.1. L’osservanza del principio di cui all’art. 23 Cost. risulta, infatti, garantita dall’individuazione da parte della stessa legge statale degli elementi costitutivi della fattispecie, che, come anticipato, all’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua il presupposto impositivo del tributo, i soggetti passivi d'imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile), la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione) e la stessa aliquota massima. In ambito regionale, l’art. 1, comma 3, della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, prevede che l'imposta sia commisurata ad una prestabilita percentuale (aliquota) del canone di concessione statale. 21 di 28 Per quanto specificamente concerne le concessioni demaniali marittime, la disciplina nazionale del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, detta altresì i criteri per la determinazione dei canoni (cioè della base imponibile), stabilendo, per quanto qui rileva, che (art. 7, comma 1): «Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». 17.2. Resta sempre applicabile quanto affermato da questa Corte secondo cui «l'art. 23 Cost., contenente una riserva relativa di legge, vieta che le prestazioni personali o patrimoniali siano imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non esclude che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa» (così Cass., Sez. Un., 10 settembre 2004, n. 18262). 17.3. Tale ordine di idee (più recentemente ribadito da: Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2020, n. 6714; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2021, n. 12293, Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518) consente di disattendere le doglianze della contribuente, giacchè, sul piano della soggettività impositiva, la natura regionale del tributo non confligge con la natura statuale della concessione, a sua volta derivante dal diritto dominicale esercitato dallo Stato sui beni del demanio marittimo concessi in uso dall’Autorità portuale, che integra - come già esposto - il presupposto dell'imposta, mentre sul piano della determinazione obiettiva gli elementi costitutivi dell'imposizione discendono da criteri di legge, ferma restando la ricorribilità in sede giurisdizionale per contestare quei canoni concessori che l'Autorità 22 di 28 portuale abbia in ipotesi fissato in violazione di tali criteri e, più in generale, dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza. 17.4. La contribuente assume che questi principi (elaborati con riguardo a fattispecie concernenti le concessioni per finalità turistico- ricreative) non varrebbero per la concessione demaniale marittima in oggetto finalizzata all’esercizio di operazioni portuali, in quanto per queste ultime i canoni verrebbero stabiliti autonomamente dalle Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (“Riordino della legislazione in materia portuale”), senza prefissazione di parametri generali desumibili dalla legge. Tuttavia, come già ritenuto da questa Corte nei precedenti citati (tra tutte v. Cass., Sez. T, 10 maggio 2021, n. 12293 e Cass., Sez. T., 3 maggio 2023, n. 11518), si tratta di considerazioni non persuasive, basandosi, in asserita funzione discriminante, su elementi che non incidono sul complessivo assetto della materia così come sopra delineato, valorizzando le particolari modalità di autonoma determinazione dei canoni (peraltro, come visto, anch'esse radicate nella previsione di legge), senza però porre in discussione gli indicati fattori di legittimità del tributo, concernenti i – tutt’affatto diversi - profili della fruizione del bene demaniale marittimo da parte del privato (quale presupposto d'imposta) e della previsione legale degli elementi costitutivi della imposizione. Si tratta di profili incentrati in maniera esaustiva sul godimento del bene pubblico, indipendentemente dall'autorità investita della potestà normativa o amministrativa in materia, così come dalla maggiore o minore autonomia (rispetto alla legge) nella determinazione dei canoni, per cui non può fondatamente affermarsi che l'imposta non sia dovuta sol perché afferente ad una concessione demaniale marittima asseritamente “diversa” dalle altre, là dove tale diversità opererebbe su piani (sostanzialmente riconducibili, appunto, agli obiettivi della concessione ed ai criteri di determinazione dei canoni) del tutto estranei alla fattispecie impositiva. 23 di 28 Né va trascurato di considerare che tali piani non sono in grado di snaturare e rendere avulse le concessioni in questione rispetto al regime generale loro proprio, non essendo in discussione che quelle finalità organizzative e promozionali della struttura portuale non sono comunque in grado di far venir meno la precipua e preminente finalizzazione concessoria all'uso ed all'occupazione del bene demaniale marittimo per lo svolgimento di attività imprenditoriale, assunta essa stessa dal legislatore ad indice di capacità contributiva ex art. 53 Cost. 17.5. In definitiva, «in tema d'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione, è conforme al principio della riserva relativa di legge, di cui all'art. 23 Cost., l'art. 7 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che demanda all'Autorità portuale la determinazione, con normativa secondaria, dell'ammontare della base imponibile, purché ciò non comporti l'applicazione di canoni inferiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso, atteso che, in sede di normativa primaria, ex art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono fissati presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni (Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2016, nn. 21136, 21137 e 21138)» (così Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518 cit). 17.6. Va aggiunto che il Giudice delle leggi ha chiarito che la ratio della disposizione di cui all’art. 23 Cost. è volta «alla tutela della libertà e della proprietà individuale» e nemmeno esige «che la legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione, debba necessariamente contenere l'indicazione del limite massimo della prestazione imponibile» (Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 4), così ripetutamente ricordando che detta disposizione presuppone che la fonte primaria stabilisca «sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi», senza escludere «l’intervento complementare ed 24 di 28 integrativo da parte della pubblica amministrazione […] circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta, anche qualitativa) della prestazione medesima: senza che residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa – considerata nella complessiva disciplina della materia – razionali ed adeguati criteri per la concreta individuazione dell’onere imposto al soggetto nell’interesse generale» (Corte Cost., 7 aprile 2017, n. 69; v., altresì, Corte Cost., 15 maggio 2015, n. 83; Corte Cost., 7 aprile 2011, n. 115; Corte Cost., 26 ottobre 2007, n. 350; Corte Cost., 14 giugno 2007, n. 190; Corte Cost., 1° aprile 2003, n. 105; Corte Cost., 27 luglio 2001, n. 323). 17.7. Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la difesa della contribuente ha sollecitato la Corte ad una rimeditazione del suindicato indirizzo, segnalando che l’imposta in questione violerebbe il principio della riserva di legge, in quanto per le concessioni di cui all’art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84 l’Autorità TU gode di piena autonomia nella determinazione del canone senza radicamento nella previsione di legge, posto che nessuna norma individua un criterio obiettivo e verificabile di proporzionalità e nessuna disposizione fissa un «limite massimo alla discrezionalità amministrativa», assumendo sul punto che sarebbe irrispettosa del principio della riserva di legge un’interpretazione che prescinda dall’individuazione legislativa di detto limite massimo dell’importo del canone e riservi al successivo sindacato giurisdizionale i profili di eccesso di potere dell’azione amministrativa ed osservando, infine, che, diversamente dal caso che occupa, per le concessioni per finalità turistico-ricreative il d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 definisce puntualmente i parametri uniformi di determinazione dei canoni demaniali applicabili per l’intero territorio nazionale. 17.8. A quanto già illustrato, può allora aggiungersi che detti profili sono stati ulteriormente esaminati da questa Corte con la sentenza del 29 maggio 2023, n. 15015, resa tra le stesse parti ed 25 di 28 ai cui più ampi contenuti è sufficiente in tale sede rinviare, qui ribadendo che: - il principio della riserva di legge in tema tributario, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la pronunzia n. 157/1996, va declinato in senso relativo, nel senso di riservare alla legge la preventiva determinazione dei criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, il che è compatibile anche con l'assegnazione ad organi amministrativi di compiti non solo meramente esecutivi, ma anche volti a definire elementi, presupposti o limiti, variamente individuabili, della prestazione stessa, sulla base di dati e valutazioni di ordine tecnico;
- sempre la Corte costituzionale ha chiarito che detto principio non può considerarsi violato qualora manchi un’espressa indicazione legislativa dei criteri, dei limiti e dei controlli che delimitino l'ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione, qualora gli stessi siano desumibili dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinare la misura della prestazione di cui trattasi (cfr. sent. n. 4 del 1957; n. 51 del 1960; n. 5 del 1963; n. 21 del 1969; e n. 67 del 1973) oppure sia contemplato per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti la prestazione medesima, un modulo procedimentale con il quale venga a realizzarsi la collaborazione di una pluralità di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell'amministrazione (cfr. sent. n. 507 del 1988); - in tali termini, il precetto costituzionale dell’art. 23 Cost. deve ritenersi rispettato quando la legge che prevede l'imposizione, pur non fissandone il limite massimo, determini criteri, condizioni, limiti e controlli idonei a contenere la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli onde evitare che essa possa trasmodare in arbitrio;
- in tale direzione, la previsione normativa degli elementi costitutivi dell'imposizione, il rilascio della concessione tramite l’intervento nella relativa procedura amministrativa di altri soggetti 26 di 28 pubblici, l’accettazione delle condizioni da parte del concessionario, la ricorribilità in sede giurisdizionale per reagire a canoni concessori che l'autorità portuale abbia fissato in violazione di tali criteri e, più in generale, dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza sono tutti indici che univocamente concorrono ad escludere le perplessità avanzate dalla difesa della contribuente sia in relazione all’art. 3, che 23 Cost., risultando soddisfatti i requisiti costantemente sottolineati dalla Corte costituzionale. 17.9. Tanto meno si pone una questione di «violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. in ragione dell’asserita possibilità della Regione di ampliare l’ambito di applicazione di un tributo statale atteso che, come detto, la disciplina di detto tributo spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e che, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni è ammesso nei soli limiti consentiti dalla legge statale (così Cass, Sez. T, 29 maggio 2023, n. 15015, cit.) che, nella specie, non risultano essere stati violati. 17.10. Né può fondatamente sostenersi la sussistenza di una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante considerando che operatori economici esercenti in Regioni diverse non sono stati sottoposti alla medesima imposizione, essendo stata questa l’espressione di una consentita scelta politica-amministrativa della Regione Toscana, costituzionalmente legittima per quanto sopra illustrato. 18. Quanto al sesto motivo di impugnazione alle osservazioni sopra sopra svolte deve aggiungersi che il motivo si mostra altresì infondato per aver contestato la falsa applicazione di legge degli artt. 01, 03 e 07, 7 d.l. 5 aprile 1993, n. 400), assumendo che detta disciplina non si occupa affatto del tributo in questione. Ebbene, ribadito quanto sopra esposto sul tema del limite massimo dell’importo del canone, va osservato che l’argomento sopra esposto risente di una riduttiva lettura del citato decreto legge, ove si consideri che all’art. 01 risulta precisato che la 27 di 28 «concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive», anche per altre attività ivi elencate (tra cui quelle turistico-ricreative), mentre l’art. 07 dello stesso decreto stabilisce che «gli enti portuali potranno adottare per concessioni demaniali marittime rientrati nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». La citata evidenza normativa dimostra come il menzionato decreto legge abbia contemplato anche le concessioni in esame e che nessuna falsa applicazione delle menzionate disposizioni ricorre nella specie. Né può fondatamente sostenersi la sussistenza di una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante considerando che operatori economici esercenti in Regioni diverse non sono stati sottoposti alla medesima imposizione, essendo stata questa l’espressione di una consentita scelta politica-amministrativa della Regione Toscana, costituzionalmente legittima per quanto sopra illustrato. 19. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, che escludono ogni prospettiva di investire il Giudice delle leggi delle questioni di legittimità ipotizzate dalla ricorrente, il ricorso va rigettato. 19.1. Il consolidamento in corso di causa della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio. 20. Nondimeno va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1-bis del medesimo decreto. 28 di 28
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. Così deciso in Roma, addì 20 aprile 2023.