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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 659/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE V CIVILE La Corte d'Appello di Milano, Sezione V Civile composta dai seguenti magistrati:
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott. Lucio Marcantonio Consigliere
Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere Relatore ed Estensore Dott.ssa Susanna Galli Consigliere Onorario
Dott. Cosimo Parisi Consigliere Onorario Riunita nella Camera di Consiglio del 1° ottobre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 659/2025 R.G. V.G., discussa nella Camera di Consiglio del 1° ottobre 2025, introdotta con ricorso depositato il 7 luglio 2025 introdotta da: (C.F: ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Pizzi, presso il cui studio, sito in Milano, Via Demonte n. 4, ha eletto il suo domicilio, in qualità di madre del minore nato Persona_1 il 20.05.20221.
APPELLANTE nei confronti di
, nella persona del sindaco pro tempore del , Controparte_1 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura De Rui, presso il cui studio in Milano, Corso Lodi n. 5, risulta elettivamente domiciliato2
APPELLATO
nato in [...] il [...], nella qualità di padre del minore. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE E con l'intervento di:
, nato a [...] il [...], in persona del suo Curatore Persona_1 speciale pro tempore avv. Giovanna Basileo, con studio in Milano, via Moscova n. 18 – parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato3.
nato in [...], il [...] e Persona_2 Persona_3 nato in [...] il [...], nella qualità di nonni materni del minore costituitisi
[...] in primo grado con il patrocinio dell'avvocato Francesca Cunteri, non costituitisi in fase di appello. Procuratore Generale nella persona della dottoressa Luisa Russo. Oggetto: appello avverso la sentenza n. 381/2025 R.S. pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Milano all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2025, pubblicata il 9 giugno 2025, a definizione del procedimento n. 4203/2024 R.G. avente a oggetto la dichiarazione dello stato di adottabilità di , nato a [...] il [...] Persona_1
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 1° ottobre 2025, anche richiamando i propri precedenti atti introduttivi del presente giudizio di appello: Procuratore Generale: “conferma del provvedimento impugnato condividendo le motivazioni del Giudice di primo grado”. Parte appellante: richiamando le conclusioni del proprio ricorso introduttivo in cui si concludeva:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano Sezione Minori, - In via principale: revocare ed annullare la sentenza n. 381/2025 del Tribunale per i Minorenni di Milano, stante la assoluta assenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono e conseguente adottabilità del minore, nonché per mancata motivazione circa l'impossibilità di recupero delle capacità genitoriali della madre a fronte del proseguo di interventi di supporto, e per l'effetto disporre che il minore venga ricollocato presso la comunità protetta ospitante con affidamento all'Ente pronunciandosi per il proseguo del progetto di supporto alla madre del minore con attività di monitoraggio della stessa da parte dei Servizi Sociali incaricati ed il mantenimento dei rapporti madre figlio con incontri in Spazio Neutro;
- In subordine: revocare ed annullare la sentenza n. 381/2025 del Tribunale per i Minorenni di Milano per i motivi sopra esposti, e per l'effetto disporre l'avvio di un percorso di affido etero-familiare per il minore, con proseguo del progetto di supporto alla madre del minore e del monitoraggio della stessa da parte dei Servizi Sociali incaricati ed il mantenimento dei rapporti madre - figlio con incontri in Spazio Neutro;
- In ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di conferma della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, revocare ed annullare la sentenza n. 381/2025 del Tribunale per i Minorenni di Milano nella parte in cui dispone l'interruzione dei rapporti con la famiglia di origine e, per l'effetto autorizzare il mantenimento del rapporto del minore con la madre ed i fratelli”. Curatore speciale del Minore: dopo aver illustrato i motivi che hanno portato alla dichiarazione di adottabilità e lo stato del minore, richiamando l'atto di costituzione in appello ove si legge: “Chiede Pt_ all' a Corte adita - nel merito, di respingere l'appello proposto dalla madre del minore perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza gravata;
- di condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite”. Ente Tutore Comune di Milano: dopo aver illustrato i motivi che hanno portato alla dichiarazione di adottabilità e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato, ha richiamato l'atto di costituzione ove si legge: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale: - Rigettare interamente il ricorso di appello in oggetto della Signora e, per l'effetto confermare la sentenza n. 381/2025 emessa dal Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Milano in data 18 Maggio 2025 (R.G. 4203/2024 ADS) nell'interesse di ”. Persona_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.) 1) Il procedimento di prime cure. Con ricorso depositato in data 18 luglio 2024 il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano chiese l'apertura di procedimento ex artt. 8 ss. l. n.
2 184/1983 a tutela del minore assumendo che con decreto emesso nel Persona_1 procedimento n. 633/2023 il 22 giugno 2023 il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva convalidato il provvedimento ex art. 403 c.c., disponendo il collocamento in protezione del minore
, unitamente alla madre, al fratello e, successivamente, alla sorella Per_1 CP_3
con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale della madre e del padre CP_4 biologico di , a seguito della denuncia sporta dalla donna per il reato di maltrattamenti in Per_1 famiglia agiti dall'uomo ai suoi danni e assistiti dai figli;
con comunicazione del 30 gennaio 2024 i servizi sociali segnalarono che la donna si era allontanata volontariamente dalla comunità protetta, senza farvi più rientro e dichiarando di aver mantenuto i contatti con l'uomo, anche durante il suo collocamento comunitario;
il 5 febbraio 2024 quindi i tre minori furono collocati in una diversa Cont struttura secretata per soli infanti;
la madre, all'epoca in carico presso non si recava presso il Consultorio con regolarità ai colloqui stabiliti per il supporto alla genitorialità mentre incontrava i figli in spazio neutro ogni venti giorni, mentre il padre non appariva minimamente idoneo al ruolo genitoriale, non collaborava con i servizi sociali e minimizzava i propri agiti aggressivi Il ricorso del P.M. prese avvio dalla segnalazione effettuata a seguito del verbale di udienza del 19 aprile 2024 nell'ambito del citato, diverso procedimento “de potestate” relativo, oltre che alla tutela di , anche a quella dei suoi fratelli maggiori e (procedimento tuttora in Per_1 CP_2 CP_4 corso); nel corso dell'udienza infatti emergevano gravi elementi di rischio psico – evolutivo soprattutto per che, dopo essere stato collocato da solo in struttura a seguito Per_1 dell'abbandono del percorso comunitario della madre, veniva descritto dagli operatori come un bambino fortemente trascurato e traumatizzato nonché privo di alcun legame di attaccamento primario. Emesso decreto provvisorio in data 31 luglio 2024, con memoria del 30 ottobre 2024 si costituirono i nonni materni manifestando la loro disponibilità a prendersi cura di anche Per_1 in modo vicariante;
chiedevano infatti l'affidamento del minore anche previa attivazione di incontri con lui. Nel corso del giudizio vennero sentiti ex art. 12 l. n. 184/1983 sia i genitori che i nonni materni, come da verbali in atti, anche alla presenza del curatore speciale e dei rispettivi difensori. Pervenuti gli aggiornamenti e le ulteriori valutazioni richieste, il giudice relatore concedeva i termini per il deposito degli atti conclusivi e per i pareri, come per legge. La sentenza impugnata4 ricostruisce i prodromi che portarono al procedimento de potestate sopra detto, ricollegabili al comportamento del padre del minore, che si era Persona_4 reso responsabile di condotte penalmente rilevanti di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'odierna appellante, agiti avvenuti anche davanti ai figli, e che avevano portato all'applicazione da ultimo della misura della custodia cautelare in carcere ai danni del predetto;
alla cessazione di tale misura, nel marzo 2023, il era ritornato alla casa familiare, iniziando CP_2 nuovamente con le proprie condotte maltrattanti, tra cui se ne erano segnalate due poste in essere nell'aprile di quell'anno, una prima in cui questi minacciò l'odierna appellante con un coltello, prendendola anche a pugni e calci alla presenza dei figli e un'altra in cui a seguito delle percosse causate, essendo lei all'epoca in stato di gravidanza, le provocò un aborto spontaneo. Da ultimo, nel giugno 2023, a seguito di percosse e violenze la era stata portata presso il locale Parte_1 nosocomio Niguarda ove era stata curata con prognosi di giorni ventuno salvo complicazioni. Accertata la condizione di violenza assistita di e , a seguito delle CP_3 Persona_5 numerose condotte assunte dal padre di quest'ultimo, anche a seguito dell'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti, i minori venivano collocati, ex art. 403 c.c., con la madre in struttura comunitaria Con una prima relazione datata 8 febbraio 2024 i Servizi sociali rappresentarono che l'odierna appellante aveva manifestato una propria insofferenza alla prosecuzione del percorso comunitario, e aveva mantenuto i rapporti con il di cui esaltava le capacità genitoriali, continuando a Per_1 sentirlo mediante un telefono cellulare messole a disposizione da alcuni ospiti della struttura comunitaria ove si trovava e anche a vederlo;
la manifestazione sempre più insistente della volontà di lasciare la struttura, nonostante le fosse stato permesso di avere una stanza separata rispetto a quella dei figli (che in sede di colloquio con assistente sociale aveva verbalizzato di non voler più vedere), si tradusse nel febbraio di quell'anno nell'abbandono della comunità, con ritorno dell'odierna appellante presso la casa dei genitori, avvenuto il 2 febbraio 2024, previa interlocuzione con i servizi sociali;
poco dopo fu accertata una quarta gravidanza, con conseguente apertura di parallelo procedimento di tutela. A seguito di ulteriore istruttoria, nel verbale del 19 aprile 2024 relativo al già citato procedimento ex art. 403 c.c. che riguardava oltre che anche i suoi fratelli, i servizi sociali così Persona_1 relazionavano: “il minore quando è arrivato in Comunità era molto spaventato, quasi terrorizzato. Per un giorno intero non ha né mangiato né bevuto niente. Per i primi 15 giorni non ha interagito con nessuno. Stava fermo in un angolo e guardava serio serio senza dire né fare nulla. Non riusciva nemmeno a mangiare da solo, era magrolino e un po' sottopeso, non riusciva quasi ad alzare le braccia come se non avesse tono muscolare. Apriva la bocca a fatica, bisognava fare come con i neonati per farlo mangiare e deglutiva piano piano il cibo dopo essere stato imboccato. Non interagiva con nessuno: era come non avesse emozioni. Non cercava mai il contatto con noi. Non piangeva nemmeno mai di giorno, non ha mai pianto una volta nemmeno quando si è tirato una piccola antenna sul viso che deve avergli fatto parecchio male. Piangeva invece tutta la notte, si svegliava di continuo, ogni ora, per tutta la notte. Piangeva anche mentre dormiva: aveva un sonno molto agitato. Ora si sveglia solo un paio di notti stringendo un pupazzo che gli abbiamo regalato e che tiene nel lettino con lui. Inizia un po' a sorridere. Tiene il cucchiaino in mano e beve da solo, riesce a portare in autonomia il cibo alla bocca e mangia un po' di tutto. Ora mangia tutto volentieri, tiene da solo la forchettina. Ha preso un po' di peso. Insomma, per noi è migliorato tantissimo. Quando si sveglia ora inizia a sorriderci. I primi giorni quando lo mettevamo a letto stava fermo e rigido, ora invece poggia la testolina sulla spalla dell'educatrice che lo sta mettendo a letto. Nel momento del gioco capita talvolta che sia aggressivo stringendo le guance del compagno di giochi come gli desse dei pizzicotti, lo ha fatto anche con Talvolta ora inizia CP_2 anche ad offendersi e a piangere se viene rimproverato, cose che prima non faceva mai. Urla sempre, fa dei versi urlando, non parla, comunque dice pochissime parole. Indica con il dito anche l'acqua. Quando è tornato dall'incontro con la mamma era tranquillissimo quasi non fosse successo nulla e le operatrici di SN ci hanno detto che sembrava non l'avesse riconosciuta. La madre come quella che deve badare ai piccoli, le ha “affidato” la cura dei fratelli Parte_3 minori. Sono molto preoccupata soprattutto per che non ha sviluppato legami di Per_1 attaccamento. È come se questo bambino non fosse mai stato visto da nessuno. I nonni chiedono di
di “e di quell'altro” come se non avesse neanche un nome. È un bimbo CP_4 CP_2 Per_1
a grave rischio per la mancanza del legame di attaccamento primario. La madre ha parlato spontaneamente di “adozione”, ci ha riferito che il compagno le aveva suggerito questa strada, cioè di dare in adozione i figli che lei non poteva curare adeguatamente. Il padre di gli Per_1
4 ha fatto avere dei regali che erano dei vestiti ma di taglie molto inferiori (9 mesi: ha Per_1 due anni); lui non ricorda nemmeno la data di nascita del figlio. Non ha proprio in mente il figlio. Il padre di non si sta facendo valutare anche se era stato lui a contattare il Servizio Per_1
Sociale. Dovrebbe andare a fare i controlli al SERD ma non abbiamo ancora riscontri su questo. Pare lavori a Milano e viva qui ma non abbiamo dati precisi. La mamma è rimasta male per il fatto che non l'abbia riconosciuta in SN ma non si interroga su come stia il bambino, i suoi Per_1 pensieri sono tutti concentrati su sé stessa e non sui bambini”. Vista la grave situazione il Tribunale dispose la trasmissione degli atti al P.M. per le sue valutazioni e con Decreto del 31 luglio 2024, sospese la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominando quale Tutore il Comune di Milano, confermò la nomina dell'avv. Basileo quale Curatore speciale del minore e incaricò i Servizi Sociali del Comune di Milano Persona_1 di: mantenere l'attuale collocamento protetto del minore, di mantenere la regolamentazione dei rapporti genitori – minore anche a scopo osservativo, in Spazio Neutro, proseguire con la valutazione psico – diagnostica di entrambi i genitori con approfondimento circa la capacità genitoriale, il legame del minore con i genitori, la capacità protettiva dei genitori e l'eventuale recuperabilità delle carenze in tempi compatibili con le esigenze del minore, attivare/monitorare la presa in carico di entrambi i genitori presso i Servizi Specialistici territorialmente competenti (SERT – NOA – CPS – Consultorio Familiare), valutare gli eventuali familiari in grado di ricoprire funzioni genitoriali vicarianti e/o che hanno rapporti significativi con il minore. Nelle more il Pubblico Ministero depositò ricorso per la dichiarazione di adottabilità introduttiva del giudizio di prime cure conclusosi con la sentenza oggi appellata, di cui precedente decreto del 19 luglio 2024 del Tribunale per i Minorenni di Milano, con cui si era nominato Curatore speciale al minore e difensore d'ufficio a entrambi i genitori. Il Tribunale, quindi, ha motivato sull'inidoneità dei genitori biologici di Persona_6
Quanto al padre il riferimento è alla relazione dell'ASST del 14 giugno 2024 e alla relazione del 14 agosto 2024 dei Servizi Sociali del Comune di Milano che delineavano le gravi fragilità dell'uomo che si presentava come estremamente immaturo e vulnerabile, incapace di poter effettuare una qualsiasi forma di riflessione su di sé. Tali problematiche lo rendevano incapace di poter trasmettere al figlio tranquillità ed equilibrio emotivo. Nella prima delle due citate relazioni è possibile leggere:
“Ad oggi il signor si pone prevalentemente con una modalità proiettiva e di minimizzazione Per_1 degli eventi, pare inoltre poco critico rispetto a come il figlio possa vivere le relazioni familiari che ad oggi risultano decisamente disfunzionali. Nel corso del colloquio non è parso inoltre sintonico nell'accogliere le fatiche di e quindi non è parso competente nelle proprie funzioni Per_1 genitoriali. Non si è reso autenticamente conto che il proprio disagio negante impedisce di poter essere adeguato nel proprio ruolo paterno e rischia di divenire dannoso per il figlio stesso”, mentre nella seconda si sottolinea l'inidoneità al ruolo genitoriale, anche alla luce della totale incomprensione delle esigenze del figlio e della sua dipendenza da sostanze alcoliche. Quanto alla madre, innanzitutto la relazione dell'ASST del 22 gennaio 2025 delineava il quadro di una donna, nelle more tornata a vivere dai genitori, e nella quale si legge: “Nonostante riferisca di uscire saltuariamente con la sorella minore, anche per attività piacevoli quali shopping o andare a pranzo fuori, quando si trova da sola tende al ritiro sociale e all'inedia, faticando anche nella gestione quotidiana personale. Per quanto riguarda l'ambiente domestico, pur rientrando tra gli obiettivi la cura di quest'ultimo, la paziente riferisce di lasciare ancora svolgere tutte le faccende domestiche alla madre, sporadicamente si premura per fare le pulizie anche se in seguito manifesta dolori fisici a pancia e schiena e quelle poche volte in cui cucina dai suoi racconti sembra che venga fatto solo per sé stessa, raramente per tutta la famiglia. La casa presenta un solo ambiente adibito a spazio comune ovvero una sala da pranzo con cucina, questa si presenta poco organizzata e trascurata nell'igiene, le restanti stanze sono camera del padre, camera del fratello, camera della sorella che dorme con la madre e camera della sig.ra , un solo bagno. In casa Per_1 vivono anche 5 cani di taglia piccola, uno di questi e del compagno della madre (che non vive con loro) e proprio per questo motivo pare che nessuno si occupi di portarlo fuori contrariamente a quanto avviene invece con gli altri 4, la paziente giustifica questo dicendo che non è abituato a fare i bisogni fuori casa ma nella traversina. Risulta invece organizzata nella gestione della sua salute della quale si occupa con costanza, prenota in autonomia ed esegue le visite mediche necessarie, inoltre gestisce relativamente bene il controllo glicemico pur non seguendo un'adeguata dieta per il rischio diabetico. Dal punto di vista relazionale, dichiara di aver chiuso i rapporti con tutti i precedenti partner e di recente di aver messo fine anche alla relazione amichevole che voleva mantenere con il padre di ( ) poiché lo stesso le dice che non è interessato ad CP_2 Per_7 non considerandolo figlio suo, lei dispiaciuta di questo conseguentemente decide di CP_2 chiudere ogni tipo di comunicazione con lui. Sull'aspetto lavorativo presenta una grande motivazione ma si decide di riservarci in vista dell'imminente fine della gravidanza. Relativamente al tema della genitorialità la paziente riferisce di sentirsi in colpa per le sue difficoltà come madre, ma quando le si chiede di approfondire fatica a specificare e appare poco consapevole delle scelte operate e delle proprie modalità di azione. Anche rispetto alla nuova gravidanza si mostra ambivalente sul suo progetto di vita, tende a modificare la propria idea in base all'interlocutore, apparendo confusa e scarsamente consapevole dei dati di realtà. Il contesto familiare appare caotico, scarsamente supportivo, così come la rete sociale della paziente che appare molto ridotta”; dal punto di vista psichiatrico si sottolineava un quadro clinico caratterizzato da “scarse capacità di mentalizzare, scarsa progettualità, scarsa consapevolezza dei suoi limiti e scarso senso critico. Necessita di percorso educativo e assistenziale che la supporti nella quotidianità. Scarso supporto ricevuto dalla rete familiare allargata. Prescritto: citalopram 20 mg 1 cpr, Olanzapina 2,5 mg 1 cpr”, con diagnosi di “Deficit intellettivo lieve (Ql tot 52) in Disturbo di personalità emotivamente instabile” e concludevano nel senso che la madre “fatica a gestire la propria progettualità di vita;
non si riconoscono grandi possibilità di emancipazione l'equipe pone grossi dubbi sulla sua capacità di farsi carico da sola della gestione totale dei quattro figli minori considerate le sue difficoltà cognitive, intellettive e personologiche e la scarsissima consapevolezza dei propri limiti”. Conclusioni simili erano state riportate da una precedente relazione del 24 ottobre 2024 dei professionisti psichiatri e psicologi dell'ASST da cui emerge un atteggiamento rivendicativo nei confronti dei figli, senza tuttavia alcuna rivisitazione del proprio comportamento nei confronti dei figli e delle proprie manchevolezze, senza dimostrare alcun indice di rivisitazione del proprio agito, come emergerebbe anche dalle vicende relative alla nuova gravidanza della donna, che denuncerebbe un atteggiamento di natura impulsiva, denotati anche dal continuo cambiamento di idea in merito all'eventuale interruzione volontaria della gravidanza. Sul punto tale relazione denuncia che, in merito all'odierna appellante, questa a seguito di valutazione psichiatrica emergesse come “persistentemente poco capace di valutare in modo consapevole e critico le sue difficolta e limitazioni nel gestirsi in autonomia e tanto più nel doversi occupare di figli minori. Si dimostra, instabile, impulsiva, dominata da spinte verso i suoi bisogni
6 primari. È sola, scarsamente capace di inserirsi in relazioni d'aiuto e poco continuativa nel dedicarsi a impegni di tipo lavorativo”. Quanto ai rapporti con il figlio minore, il Tribunale rammentava la relazione dei servizi sociali del Comune di Milano datata 2 dicembre 2024 in cui si legge: “nel corso degli incontri più recenti, la sig.ra è stata maggiormente con il figlio minore , senza però riuscire a creare Per_1 Per_1 un clima relazionale e ludico adeguato ad esempio, è più volte accaduto che accortasi che il piccolo non gradiva che gli facesse vedere o che lo toccasse con un giochino a forma di ragno, continuava a presentarglielo ridendo, pensando fosse divertente, non vedendo che invece
si scansava dicendo apertamente “no!"”. Per_1
Da tali carenze il Tribunale ha concluso ritenendo gravi le carenze genitoriali della e del Per_8
e non recuperabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore. Per_1
Quanto ai nonni materni di dalla già citata relazione dell'8 febbraio 2024 dei Persona_9
Servizi Sociali del Comune di Milano emergeva che, mentre la nonna dello stesso, la
[...]
apparisse seriamente preoccupata della sorella maggiore di Persona_3 Persona_1
quanto ai fratelli minori avessero poche informazioni, arrivando perfino a non ricordare il CP_4 nome di , non ricordando entrambi i nonni nemmeno la sua data di nascita. Per_1
Il Tribunale ha citato poi ulteriore relazione del 14 agosto 2024, successiva all'apertura del procedimento in prime cure, in cui è possibile leggere “la Scrivente condivideva con i genitori della sig.ra i contenuti del nuovo provvedimento aperto in tutela di . Appresa la Per_1 Per_1 notizia, la sig.ra chiedeva informazioni circa la nipote ("sì, ma come Persona_3 CP_4 sta?"). Si precisa, inoltre, che durante tutto l'incontro la signora palesava una chiara confusione circa i nipoti maschi, sostenendo dietro sollecito della Scrivente che fosse “il secondo Per_1 bambino” e riferendosi ad come “il terzo” o “l'altro”, senza mai nominarlo. In suddetta CP_2 sede, i nonni dei minori non riuscivano a porsi in una posizione di riflessione rispetto ai propri agiti e a quelli della figlia, imputando all'operatrice le cause dell'attuale situazione ("se deve venire a tutti questi colloqui come fa a lavorare?”, "le hai fatto venire la depressione perché l'hai messa in comunità", “non togliete i figli ai drogati, li levate a mia figlia che fa tutto quello che deve fare. lo gliel'ho detto di non mettersi in mano all'assistenza sociale", "tu ci chiami a venire e poi scrivi tutto")”. Ulteriore relazione, non citata in sentenza, è quella dell'8 novembre 2024, riguardante sempre i nonni materni da cui emergeva la difficoltà degli stessi di comprendere la gravità della situazione. Nonostante essi si fossero dichiarati disponibili ad accogliere presso la loro famiglia il nipote senza avere contezza della motivazione che indusse i Servizi a richiedere l'apertura
Per_1 dell'adottabilità del bambino e nonostante le loro buone intenzioni non sono apparsi consapevoli delle specifiche esigenze emotive di un bambino dell'età di e pertanto non risultavano
Per_1 idonei all'accoglienza e alla crescita del nipote in quanto si sarebbero potute riproporre nei suoi confronti le medesime dinamiche disfunzionali già avvenute in passato. Ulteriore relazione, valorizzata in sentenza, è quella del 24 gennaio 2025, in cui è possibile leggere: sui nonni materni: “Da subito si è riscontrata la loro difficoltà nel comprendere la gravità della situazione, il pregiudizio di e l'incapacità di accettare il senso del progetto sia per il
Per_1 minore, attualmente collocato presso una comunità, ma separatamente dai suoi fratelli. Dichiarano la disponibilità ad accogliere presso la loro famiglia il nipote , ma senza aver la
Per_1 consapevolezza della motivazione che ha indotto i Servizi a richiedere l'apertura dell'adottabilità e senza nemmeno averne mai parlato con la figlia , madre del minore, a causa della relazione Pt_1 farraginosa con lei, caratterizzata da comunicazioni difficili e poco produttive, intervallate da lunghi silenzi, risultato di allontanamenti ricorrenti della figlia in seguito a comportamenti Pt_1 espulsivi da parte dei suoi genitori. I signori , pur accompagnati dalle scriventi nel Per_1 ripercorrere gli eventi che hanno portato all'attuale situazione di , non riescono a Per_1 comprendere che la disfunzionalità dei rapporti familiari non depone a favore della creazione di un ambiente stabile e sicuro per il bambino, adeguato al soddisfacimento dei suoi bisogni psicoevolutivi. Nonostante le buone intenzioni, i nonni non paiono essere consapevoli delle specifiche esigenze emotive di un bambino di due anni e mezzo che ha subito un'esperienza traumatica, tanto che propongono di coinvolgere la figlia di sedici anni nel farsi carico del Per_10 nipotino in loro assenza per motivi di lavoro. Pur evidenziando loro la necessità per di Per_1 dover vivere una relazione diadica privilegiata e sicura per sopperire al trauma pregresso, entrambi bypassano quanto valutato dagli approfondimenti, focalizzando l'attenzione sulla bontà della loro modalità educativa che non prevede un'unica figura di riferimento bensì l'interscambiabilità del cargiver. Le loro motivazioni alla disponibilità paiono essere mosse pin dal desiderio inconscio di riparare a errori del passato o di dimostrare il proprio valore come genitori. Pur guidati in una riflessione più approfondita in merito agli aspetti disfunzionali del loro sistema familiare entrambi hanno mantenuto una modalità acritica minimizzante e negante e sono parsi disorientati rispetto agli elementi di pregiudizio evidenziati. Nessuno dei due nonni è parso in grado di comprendere e significare la chiara fragilità della figlia , connessa ad una Pt_1 vulnerabilità personologica di cui la stessa risulta a tratti consapevole e per la quale sta svolgendo Cont un percorso presso il servizio In modo riduttivo e acritico si soffermano sul narrare che la figlia è sempre stata oppositiva alle regole senza intravedere la necessità di comprenderne la motivazione ma limitandosi ad attribuire la responsabilità degli attriti alla figlia senza peraltro mettere in discussione il loro operato come genitori. […] Stante quanto sopra riferito si ritiene che i nonni ed il loro contesto familiare non siano favorevoli ad accogliere e crescere i nipoti in quanto appare elevato il rischio che si ripropongano le medesime dinamiche disfunzionali fonte di pregiudizio per e per i suoi figli”. Pt_1
Dopo aver dato atto che il 21 febbraio 2025 questi erano stati sentiti dal Giudice onorario delegato, dichiarandosi disponibili ad accogliere il minore senza tuttavia chiarire come si sarebbero occupati dello stesso, il Tribunale ha comunque ritenuto che i nonni materni non apparivano idonee figure vicarianti rispetto ai genitori, non avendo tutelato in passato lo stesso, quando questi e i suoi fratelli avevano assistito alle scene di violenza domestica poste in essere dal padre nei confronti della madre e avvenute presso la loro abitazione, né apparendo all'attualità tali, “non avendo mostrato alcuna criticizzazione delle difficoltà del nucleo di origine ed anzi minimizzandole e ritenendo di poter adeguatamente assolvere, anche con l'aiuto dei figli conviventi (una dei quali ancora minorenne) al compito di cura di un bambino gravemente traumatizzato come ”. Per_1
Quanto allo stato del minore7, una relazione dei servizi sociali del 27 gennaio 2025 ha evidenziato che dopo la separazione dalla madre “A. ha incrementato notevolmente le sue capacità cognitive nei primi mesi in comunità la capacità attentive e relazionale era infatti piuttosto bassa e la ripetitività dei gesti ha fatto sì che venisse richiesta una valutazione neuropsichiatrica per un sospetto autismo. La valutazione di sviluppo è stata svolta dalla Dott.ssa presso la UONPIA di Via Cherasco Per_11
7, ed è stata suddivisa in tre incontri (26/07-O3/09-04/O9). Al termine di questi è stato escluso un 7 V. pp. 12-14 sentenza impugnata. 8 disturbo dello spettro autistico ma è stato rilevato un ritardo globale dello sviluppo, importante soprattutto nell'area del linguaggio, associato a comportamento caratterizzato da inibizione e diffidenza nella relazione. Sulla base di queste considerazioni, è stato consigliato un percorso di terapia psicomotoria come sostegno allo sviluppo. […] All'interno del gruppo classe, A. appare essere ben inserito e accetta di buon grado ogni proposta e transizione di esperienza. Al momento continua a frequentare l'asilo per un tempo ridotto (9 - 13), così da rendere il momento del riposo pomeridiano maggiormente agevole. Il minore ha poi cominciato ad esprimere maggiormente le sue emozioni, facendo capire all'adulto cosa gli è gradito e cosa no. Durante la visita neuropsichiatrica è stato fatto un approfondimento linguistico poiché nel momento Per dell'inserimento, la capacità espressiva di risultava essere un po' carenziale. Nonostante la capacità di far comprendere i suoi bisogni primari fosse molto sviluppata, ora il minore sta arricchendo il suo vocabolario quotidianamente e inizia anche a manifestare nuove emozioni. Anche in riferimento alla sfera relazionale e affettiva, A. ad oggi appare come un bambino introverso e interessato all'ambiente circostante ma che necessita ancora di tempo per consolidare i rapporti con le figure di riferimento. Rispetto al suo primo periodo di inserimento, ora A. si affida maggiormente all'adulto, richiama l'attenzione e accetta di buon grado momenti di cura, coccole e di contatto fisico. Ad oggi, anche facendo riferimento alla valutazione di sviluppo, appare evidente come il minore abbia bisogno di esclusività affettiva e di poter essere inserito all'interno di un nucleo familiare con adulti di riferimento stabili che possano svolgere con lui un ruolo genitoriale. In riferimento al ritmo sonno/veglia, A. ha mostrato di avere alcune difficolta a mantenere un sonno continuativo per tutta la durata della notte. […] A partire da metà settembre, il bambino tende a dormire in maniera continuativa tranne dopo gli incontri in Spazio Neutro, poiché rimane piuttosto agitate. Questi, infatti, avvengono ogni venti giorni e A. e i fratelli incontrano la mamma per un'ora. Il minore non ha raggiunto il controllo sfinterico ma per quanto riguarda le autonomie di base, comincia a volersi vestire da solo. […] A. si alimenta ora in modo adeguato, con dieta più ricca e varia, utilizza a volte le posate, altrimenti tende a mangiare con le mani, prende tranquillamente il bicchiere dell'acqua, non si fa più imboccare. Per quanto riguarda l'area ludica, il minore sta esplorando nuovi giochi: inizialmente, infatti, usava solo macchinine e costruzioni mentre ora tende a variare gli oggetti con cui interagisce. Non sempre utilizza delle modalità adeguate con i pari ma lo si fa sempre riflettere rispetto a come si devono chiedere gli oggetti se qualcun altro li sta utilizzando”: in tale relazione si manifestò inoltre la necessità che il bambino svolgesse attività di supporto psicomotorio. Con relazione del 17 aprile 2025 i Servizi Sociali hanno comunicato che la nel corso di un Pt_1 colloquio avvenuto in data 14 aprile 2025 avesse chiesto esplicitamente di “lasciare andare
” così da poter realizzare la necessità del bambino di poter avere un papà e una mamma, Per_1 manifestando il desiderio di poter mantenere i rapporti con il figlio anche dopo l'inserimento in un nuovo nucleo familiare. Pertanto, i Servizi, anche alla luce delle dichiarazioni materne, hanno concluso rilevando la necessità di individuare figure adulte di riferimento con cui il bambino possa intraprendere relazioni funzionali di carattere esclusivo, atteso che il percorso comunitario non risulta più conforme ai bisogni evolutivi e di cura dello stesso. Quanto alla relazione madre-minore (dandosi atto che quelli con padre e nonni materni si erano interrotti a causa della mancata criticizzazione delle problematiche che avevano portato all'allontanamento del minore), il riferimento del Tribunale è alla relazione dei Servizi Sociali del 22 aprile 2025, che denuncia l'assenza di alcun coinvolgimento emotivo tra madre e bimbo e in cui
9 si legge: è sempre parso sereno e tranquillo nell'incontrare la mamma in Spazio Per_1
Neutro, seppur non è parso riconoscere tale figura come genitore e non la cerchi come “mamma” come fanno invece e Ha quasi sempre giocato in autonomia ed in silenzio, CP_4 CP_2 condividendo con la sig.ra ed i fratelli solo il momento della merenda, portata dal genitore. Per_1
La madre ha sempre fatto un po' fatica ad approcciarsi al piccolo, specialmente nel periodo più recente delle visite, in cui era nella fase conclusiva della quarta gravidanza, in quanto ha spesso riportato stanchezza ed affaticamento generale, limitando alcuni movimenti anche nel gioco…”; inoltre la madre: “ha chiesto all'operatrice di poter essere aiutata a “coinvolgerli maggiormente tutti insieme” perché sembra essersi resa conto di fare fatica a gestire un incontro con tutti e tre assieme. A tal proposito, è riuscita a riflettere con la scrivente sul fatto che fatica a orientare l'attenzione su tutti e tre i bambini e che spesso le capita di confondere i nomi di e CP_2
”; tale distanza emotiva sarebbe emersa anche dal contenuto del verbale di audizione Per_1 dell'8 maggio 2025, nel corpo del quale la madre ha ritenuto che un futuro migliore per il minore fosse presso un'altra famiglia, pur manifestando la propria volontà di vederlo. Ripercorrendo quindi gli orientamenti pretori in tema di stato di abbandono, il Tribunale ha evidenziato la sussistenza dello stesso quanto ad evidenziando la grave carenza Persona_1 nella cura del minore dimostrata da entrambi i genitori e l'inidoneità dei nonni materni a fare da figure vicarianti, secondo quanto sopra descritto. Ha inoltre ritenuto insussistenti i presupposti per mantenere dei legami con la famiglia di origine, inidonea nel lungo periodo o comunque con tempistiche compatibili con le esigenze di crescita del minore, a farsi carico di . Per_1
Pertanto, acquisiti, infine, i pareri ex art. 15 l. n. 184/1983 dell'Ente Tutore e del PM – tutti favorevoli alla dichiarazione di adottabilità del minore- il Tribunale per i Minorenni di Milano con la sentenza n. 381/2025 emessa in data 28.05.2025 e pubblicata in data 9 giugno 2025 dichiarava lo stato di adottabilità di nato a [...], il [...], Persona_1 confermava la sospensione di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, confermava quale tutore provvisorio del minore il Comune di Milano nella persona del sindaco pro- tempore, disponeva l'interruzione dei rapporti tra il minore ed i genitori e i familiari, disponeva che il tutore provvedesse al collocamento del minore presso idonea famiglia individuata dal Tribunale.
2. Il Giudizio di appello. 2.1 Contro tale sentenza ha proposto appello ai sensi dell'art. 17 l 4 maggio 1983 n. 184
[...]
madre del minore che, dopo aver ripercorso lo svolgimento del giudizio in Parte_1 primo grado, ha eccepito i seguenti motivi di appello. Con il primo motivo di appello, ha lamentato l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di stato di abbandono e quindi della conseguente declaratoria di adottabilità. Pur non negando la delicata situazione familiare, lo stato del minore, come ricostruito sulla base delle relazioni dei servizi sociali, non sarebbe apparso talmente grave da legittimare tale pronuncia, in quanto non vi era quella trascuratezza della madre ritenuta così grave dal Tribunale. Si è dedotto che le difficoltà del piccolo non fossero dovute alla trascuratezza del nucleo Per_1 familiare di origine materna, il quale, pur con le difficoltà esistenti, si era sempre occupato delle sorti del bambino, tanto che questo all'ingresso in comunità, pur non negandosi le sue difficoltà relazionali con gli adulti, appariva curato e ben nutrito, segno incontrovertibile di accudimento da parte del nucleo familiare tutto.
10 Non ha negato che vi fossero delle carenze relazionali tra madre e bambino, ma ha affermato che tali carenze erano da leggere alla luce della storia dell'appellante, che ha subito un vissuto di abbandono da parte della madre e l'eccessiva severità del padre, vissuto che l'ha portata a instaurare relazioni abusanti tra cui quella con il da cui, però, aveva avuto il coraggio di CP_2 distaccarsi, arrivando finalmente a denunciarlo, e iniziando un percorso, anche terapeutico, necessitato anche dalle successive diagnosi di disturbi psicologiche che non sarebbe stato adeguatamente valorizzato dai Servizi Sociali e dal Tribunale, che non avrebbe valorizzato la capacità dell'appellante di lavorare su sé stessa e quindi le sue potenzialità genitoriali. Il lavoro posto in essere per il recupero delle proprie capacità genitoriali si sarebbe quindi dovuto realizzare anche nell'ottica della corretta valutazione del ruolo della dichiarazione di adottabilità, da identificarsi come extrema ratio rispetto a un percorso di recupero della figura genitoriale che permettesse di tutelare il diritto del minore a vivere nel proprio nucleo familiare di origine e, in tale ottica, si sarebbe dovuto valorizzare il percorso sia terapeutico sia (per quanto ancora incompiuto) di inserimento nel mondo del lavoro svolto dalla , elemento da cui dedurre che essa Parte_1 avesse comunque messo quale priorità della propria agenda di vita i propri figli, circostanze anche esse trascurate dal Tribunale in prime cure, che non avrebbe valorizzato il positivo percorso svolto, valorizzando solo gli aspetti negativi della vicenda offerta alla sua cognizione. Avrebbe ulteriormente errato il Tribunale a ritenere che l'allontanamento dal percorso comunitario fosse da ricostruire come un abbandono del minore da parte della madre, circostanza non verificatasi in quanto ella si era sempre e comunque interessata delle sorti del figlio;
l'abbandono del percorso comunitario, da un lato andava letto alla luce della soggezione della stessa al rapporto maltrattante con il dall'altro nell'imposizione di una regolamentazione rigida della CP_2 propria vita comunitaria, che aveva riaperto le ferite dell'appellante dovute al rapporto con la madre e infine nelle sue stesse patologie psicologiche, che avrebbero portato la stessa ad abbandonare il percorso comunitario, dopo peraltro aver esposto agli assistenti sociali la propria decisione e concordando tale decisione in modo da non turbare la serenità dei figli e quindi tale decisione sarebbe stata da intendersi nel loro interesse. Inoltre, nell'operare le proprie valutazioni sulle figure genitoriali, il Tribunale avrebbe errato nel sovrapporre la figura dell'appellante a quella del dal quale ha nuovamente ribadito CP_2 di essersi definitivamente distaccata;
quest'ultimo non solo si sarebbe caratterizzato per l'agito violento sopra detto, posto in essere anche in presenza dei figli, ma si sarebbe del tutto disinteressato al minore, differentemente dalla madre che, invece, per come sopra sottolineato, si sarebbe messa in gioco per recuperare il proprio ruolo genitoriale, come emergerebbe dalla relazione del servizio sociale dell'aprile 2025 in cui si sottolinea una maggiore consapevolezza dell'appellante delle necessità del figlio, anche da ultimo comprendendo le necessità di questi di vivere in un nucleo familiare sereno. Tuttavia, tale determinazione non era da intendersi quale un
“consenso” all'adozione puro e semplice, avendo ella interesse a recuperare il proprio ruolo materno, nella convinzione di poterci arrivare nel tempo, e quindi il consenso sarebbe stato subordinato a un'irreversibile impossibilità e non come erroneamente interpretato dal Tribunale come disinteresse alle sorti di . Persona_1
Con il secondo motivo di gravame, si è lamentata l'assenza di motivazione in merito alla possibilità di predisporre un percorso a sostegno della genitorialità per la madre del minore. Ha infatti lamentato che, pur correttamente ritenendo l'adozione l'extrema ratio, il Tribunale non avesse considerato che l'interesse dello stesso sarebbe stato adeguatamente perseguito mediante un
11 affidamento a un nucleo familiare stabile, mediante un percorso genitoriale che permettesse il riavvicinamento tra madre e figlio, percorso proposto anche dalla madre che, si era detta favorevole a un inserimento temporaneo del figlio in nucleo stabile nell'attesa di poter iniziare ella stessa un percorso di recupero della propria genitorialità. Tale possibilità non fu valutata nemmeno dai Servizi Sociali competenti che non immaginarono alcun percorso di affidamento etero-familiare e ciò in contrasto con le ultime relazioni sopra citate che denunciavano una certa consapevolezza in capo all'appellante della propria figura genitoriale;
tale sarebbe dovuto essere il percorso alternativo alla dichiarazione di adottabilità, cui si sarebbero dovuti delegare i servizi sociali, le cui carenze, sub specie di mancata prospettazione di alternativi percorsi all'appellante sarebbero refluiti in una carenza motivazionale. In tale ottica, quindi, si è chiesta la riforma del provvedimento impugnato in punto di dichiarazione di adottabilità, valutando se potesse corrispondere all'interesse del minore e della madre, un progetto connotato dalla predisposizione di interventi di supporto alla genitorialità della madre e di collocamento del minore, nelle more, in affido etero-familiare. Con il terzo motivo di gravame, si è lamentata l'erronea valutazione sulla mancata sussistenza di legami significativi con il nucleo familiare di origine quale presupposto per l'interruzione dei rapporti tra questo e il minore. Tra le richieste dell'appellante, infatti, vi era anche quella di far sì che il piccolo Persona_1 potesse mantenere i rapporti non solo con sé ma con il nucleo familiare d'origine (e primi tra tutti i fratelli), citando quegli orientamenti pretori che davano la stura a tale possibilità, pur in assenza di espressa previsione di legge. Tale richiesta sarebbe stata rigettata con motivazione ritenuta apodittica, basandosi sull'assenza di legami significativi tra il minore e la famiglia di origine, assenza che tuttavia doveva riguardarsi alla luce della tenerissima età di , ancora incapace di formalizzare legami affettivi di rilievo, Per_1 soprattutto alla luce della mancata familiarità con la madre, vista solo ogni 15-20 giorni in spazio neutro, incontri che comunque si sarebbero caratterizzati per una certa affettività della madre nei confronti del figlio, con cui condivideva momenti di gioco e di merenda. Allo stesso modo si lamentava la mancata valutazione dei rapporti con i fratelli, alla luce della circostanza per cui i tre minori avessero vissuto insieme l'esperienza comunitaria, esperienza non valorizzata dal Tribunale che avrebbe errato sul punto. Ha quindi chiesto la riforma del provvedimento impugnato nei termini di cui sopra. 2.2. Con Decreto di citazione in appello datato 22 luglio 2025 il Presidente dell'intestata Sezione ha fissato udienza ordinando la notifica del ricorso introduttivo alle controparti. 2.3. Con comparsa depositata in data 15 settembre 2025, si è costituito in giudizio l'
[...]
nella persona dell'Avv. Laura De Rui, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata e, dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di prime cure e lo stato del minore a seguito dell'interruzione dei rapporti con la madre, avendo questi recuperato i propri disagi psicologici e avendo iniziato un percorso preadottivo positivo, rilevando: a. La sussistenza dei presupposti legali per la dichiarazione dello stato di abbandono e l'adeguata valutazione del Tribunale per i Minorenni, evidenziando che la madre, signora , aveva Parte_1 avuto diverse possibilità di effettuare percorsi di sostegno alla genitorialità ma avesse dimostrato una mancanza di volontà di seguire un percorso di recupero e l'inadeguatezza delle sue capacità genitoriali. L'appellante, infatti, durante i mesi trascorsi in comunità si era mostrata totalmente incapace di seguire le regole comunitarie e rispettare i divieti imposti tanto che fu trovata in
12 possesso di un telefono cellulare sul quale furono rinvenute numerose chiamate e videochiamate con l'ex compagno (denunciato dalla donna per maltrattamenti). Durante i pochi mesi di percorso comunitario della donna è emerso che il rapporto affettivo tra la donna e il piccolo fosse
Per_1 pressoché inesistente, caratterizzato da comportamenti inadeguati della madre e da uno stato di sofferenza importante del bambino, tanto che dal momento in cui è stato collocato in
Per_1 comunità senza la madre ha avuto progressi evidenti in tutte le aree di sviluppo. Inoltre, anche durante gli incontri madre- figlio in Spazio Neutro, attivati dopo l'abbandono della comunità, la madre non si mostrò interessata a lavorare sulle proprie fragilità e a costruire delle solide capacità genitoriali. Inoltre, si sono sottolineate le evidenti manchevolezze in tema di accudimento della prole da parte della madre e del suo nucleo familiare, sottolineando come dalle relazioni dei servizi sociali in atti la casa di residenza dei minori (presso i genitori della madre) si presentasse sporca e malsana, come sia che i suoi fratelli, al momento dell'ingresso in comunità,
Per_1 presentassero vesciche non curate all'interno della bocca, e ricordando come i tre minori avessero assistito all'agito violento del nei confronti della . Pertanto, ha concluso, la
Per_1 Per_1 Parte_1
non è stata in grado di maturare alcuna consapevolezza dei pregiudizi causati al figlio
[...] attraverso i propri comportamenti non essendo riuscita a cogliere le opportunità di crescita che le sono state offerte dai Servizi e mostrando la totale mancanza di interesse per il figlio. b. L'assenza di legami significativi con il nucleo familiare d'origine in quanto il padre di non si è mai mostrato realmente in grado di comprendere il significato del procedimento Per_1 non aderendo ad alcun progetto proposto e rendendosi di fatto irreperibile;
i nonni materni, seppure hanno dichiarato la loro disponibilità ad accogliere il nipote presso la loro famiglia, si sono mostrati totalmente confusi e inconsapevoli rispetto alle motivazioni che hanno indotto i Servizi a richiedere l'apertura del procedimento di adottabilità, minimizzando i fatti e negando ogni forma di accusa mossa nei loro confronti;
il rapporto di con i fratelli è pressoché inesistente considerato Per_1 che né durante il periodo passato in comunità (peraltro minimo essendo stati poco dopo i tre fratelli collocati in due comunità diverse) né successivamente al collocamento in famiglia preadottiva, il minore li ha mai cercati spontaneamente. Pertanto, è evidente che l'interruzione del rapporto tra e i fratelli non causerebbe allo stesso alcun pregiudizio, considerato che non esiste tra Per_1 loro alcun rapporto affettivo consolidato. c. La mancanza di presupposti per pronunciare sentenza di “adozione aperta”, in quanto le tappe di sviluppo cognitivo e psicomotorio di si sono concretizzate durante la sua permanenza in Per_1
Comunità, grazie al sostegno degli operatori e non della madre, la quale non è mai risultata adeguata nei suoi confronti, tant'è che il bambino non ha sviluppato alcun attaccamento verso la figura materna se non “evitante e indifferenziato”; pertanto la totale assenza di un legame con entrambi i genitori giustifica una pronuncia di adozione piena, risultando il mantenimento di un rapporto pregiudizievole;
infine, ha rilevato che ha stabilito in poco tempo un legame Per_1 con la famiglia adottiva presso la quale si trova collocato dal 9 luglio 2025. 2.4. Con comparsa depositata in data 16 settembre 2025 si è costituito in giudizio il Curatore Speciale del minore, nella persona dell'Avv. Giovanna Basileo, che ha chiesto la conferma della decisione impugnata. Il Curatore ha evidenziato la correttezza e l'adeguata motivazione della decisione di prime cure, sottolineando che dalle valutazioni rese dai professionisti nel corso del giudizio, emerge con chiarezza che: entrambi i genitori sono inadeguati ad assumere le funzioni genitoriali in relazione al piccolo , in particolare la madre risulta incapace di farsi carico Per_1 da sola della gestione totale dei quattro figli minori considerate le sue difficoltà cognitive e
13 intellettive e la scarsa consapevolezza dei propri limiti, considerato che la stessa dopo aver abbandonato la comunità dove era stata collocata con i figli, ha intrattenuto un'altra relazione dalla quale ha avuto un quarto figlio e che il padre non ha alcun legame significativo con il minore non essendosi mai presentato neppure agli incontri con i Servizi Sociali. Non esistono per la minore neppure figure vicarianti di riferimento;
tale ultimo ruolo non può essere ricoperto neppure dai nonni materni, i quali si sono ricordati del nipote solo dopo essere stati spronati dal Per_1
Servizio Sociale, tanto che durante i colloqui con gli operatori, nonostante abbiano coabitato con il minore e la madre per quasi due anni, non sono stati in grado di esplicare le difficoltà che avevano avuto nell'accudire il nipote, tantomeno un eventuale progetto di vita futuro con lo stesso. 2.5 In data 19 settembre 2025 è pervenuta una relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Milano, datata 17 settembre 2025 nella quale si legge che gli operatori hanno incontrato in tre diverse occasioni (il 19 giugno, il 1° luglio e il 3 settembre) durante le quali hanno Per_1 avuto modo di constatare un progressivo miglioramento del minore. Durante l'incontro del 1° luglio 2025 è stato avviato il percorso di conoscenza tra e la coppia adottiva, dopo un primo Per_1 periodo di “osservazione”, il bambino ha coinvolto la coppia nel gioco consentendo di avvicinarlo e avere un contatto fisico;
visti gli esiti positivi degli incontri e i rimandi sereni del bambino, in data 9 luglio 2025 è stato inserito nella famiglia adottiva, ove appare bene integrato e mostra di Per_1 affidarsi e richiedere supporto sia alla madre che al padre adottivi. I Servizi hanno incontrato anche la madre biologica del minore che dopo aver manifestato risentimento per la decisione del Tribunale incolpando i Servizi Sociali di non averla supportata a sufficienza nella ricerca di un alloggio migliore e un'attività lavorativa, ha comunicato la decisione del suo legale, avv. Pizzi, di impugnare la sentenza. In conclusione, i Servizi hanno riferito che l'inserimento in famiglia adottiva di sta consentendo al bambino di “sperimentare la costruzione di un attaccamento solido Per_1 con due figure genitoriali di riferimento”. In allegato si trova la relazione di aggiornamento della Comunità ospitante il minore, ove si legge che lo stesso ha subito accolto con entusiasmo il progetto di adozione, infatti, a causa di due dimissioni avvenute all'interno della sua comunità, il minore aveva iniziato a verbalizzare la volontà di una mamma rendendo molto più agevole la sua preparazione al tema dell'adozione tramite narrazioni e racconti;
nonostante il carattere spesso chiuso che il piccolo ha dimostrato di avere in molteplici occasioni, ha subito mostrato interesse nei confronti della famiglia adottiva. Nei giorni successivi all'incontro “il minore si è lasciato completamente andare: si percepisce il suo stato di tranquillità e si denota maggior ricerca di contatto nei confronti dei genitori (…) al momento delle dimissioni è felice, si affida alla famiglia e saluta gli educatori con Per_1 serenità e gioia”. Si trova inoltre la relazione di aggiornamento del centro adozioni sul collocamento di Per_1 presso la famiglia adottiva, nella quale si legge che in seguito ad una visita domiciliare e a dei colloqui psico-sociali con la coppia, avvenuti sempre in presenza del minore “i coniugi si sono mostrati da subito premurosi, attenti, affettivi e accoglienti con il bambino nonché molto contenti di poter esercitare un ruolo genitoriale nei suoi confronti. Durante la visita domiciliare si è potuto osservare che i coniugi abbiano sin da subito ben organizzato l'ambiente domestico, rendendolo adeguato ai bisogni del figlio, predisponendo una sua cameretta e spazi di gioco attrezzati con materiali ludici consoni alla sua età (…) Durante l'incontro presso il domicilio dei coniugi
si è mostrato a proprio agio negli spazi domestici e sereno nelle interazioni con i Per_1 coniugi, rassicurato dalla loro presenza costante”.
14 All'udienza del 1° ottobre 2025, valutata la regolarità del contraddittorio e sentite le parti e il Procuratore Generale, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione. Ritiene questa Corte che la decisione impugnata sia immune da censure in fatto e diritto e, pertanto, pienamente condivisibile e da confermarsi. Valga premettere qualche breve cenno in punto di diritto. Nato nell'antico diritto romano, come istituto finalizzato a consentire a chi non aveva figli di trasmettere il proprio nomen e le proprie sostanze per via successoria (e come tale vigente nella disciplina dell'adozione delle persone maggiori di età previsto dal Titolo VIII del Libro I del Codice Civile agli artt. 291 e ss.) l'istituto dell'adozione dei minorenni, originariamente introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 5 giugno 1967 n. 431 che inserì nel codice civile gli articoli 413bis e ss. c.c. introducendo la c.d. “adozione speciale”, fu poi completamente riformato dalla vigente legge
4 maggio 1983 n. 184 (c.d. legge adozioni) che ha abrogato le disposizioni da ultimo citate introducendo una disciplina organica dell'adozione minorile, oggetto di diverse novelle legislative da ultimo con legge n. 149/2001 e con legge 219/2012 e relativo D.lgs. n. 154/2013. Il primo articolo della citata legge denuncia le finalità della legge suddetta, laddove al primo comma dispone che il minore abbia diritto a vivere nella propria famiglia, disponendo al comma secondo che le mere condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia, prevedendo a tale disposizione (nonché al successivo comma 3) che in tali casi debbano essere disposti interventi a sostegno da parte degli enti pubblici tra cui Stato, Regioni e Comuni. Solo nel caso in cui la situazione familiare non sia altrimenti recuperabile, il quarto comma dispone l'applicazione degli istituti previsti dalla detta legge, ossia affidamento familiare e adozione. I presupposti di tali istituti sono quindi o l'inesistenza in vita di genitori biologici del minore (o quantomeno che siano ignoti) o la perpetrazione da parte di questi di comportamenti (attivi o omissivi) che lo privino della dovuta assistenza materiale o morale. La protezione del minore in situazione di vulnerabilità si fonda quindi su un sistema binario in cui la misura che qui interessa, l'adozione, costituisce la misura da attivare quando l'affidamento o altri strumenti di supporto familiare o provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale si dimostrino inutili o non percorribili nel caso concreto;
la residualità dell'istituto si coglie dalla circostanza per cui l'art. 27 della legge sull'adozione descrive quali conseguenze sulla vita del minore l'estinzione del precedente status filiationis e la perdita di qualsivoglia rapporto con la famiglia d'origine, salvo quanto si dirà infra sulla c.d. “adozione mite”. L'adozione è consentita solamente nei confronti dei minori dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni del distretto in cui si trovano ed è su tale istituto, regolato dal Capo II del Titolo II della legge 4 maggio 1983 n. 184 che sarà oggetto di ricostruzione in questa sede. A norma del primo comma dell'art. 8 della legge sulle adozioni sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni “i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio”. Si tratta quindi di una situazione che dovrà non necessariamente ritenersi irreversibile, ma tale però da non esaurirsi rapidamente, ponendosi quindi in contrasto con l'armonica crescita del minore e che non sia evitabile anche con l'intervento dei parenti del minore stesso diversi dai genitori, da
15 individuarsi, in virtù del disposto di cui all'art. 9 co. 4 della legge adozione nei parenti entro il quarto grado del minore. In altri termini, la dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184/1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento;
il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali;
tale prognosi dovrà inoltre tenere conto della compatibilità temporale di tale recupero con il diritto del minore di crescere in un ambiente familiare stabile e armonioso8.
Ne consegue che lo stato di abbandono non sussiste, innanzitutto, ove la cura del minore sia assicurata da uno dei genitori o dagli altri parenti entro il quarto grado tenuti a provvedervi, acquisendo rilevanza prioritaria, in tal senso, la famiglia parentale;
in tale ultima ipotesi, tuttavia, non può dirsi escluso lo stato di abbandono in conseguenza della disponibilità di prendersi cura di lui manifestata dai parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro e i minori, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti non traumatiche per questi ultimi, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della sua personalità9.
La situazione di abbandono dovrà pertanto essere accertata mediante un'indagine rigorosa che individui i vari fattori che portino a riconoscerla e pertanto non sarà legata a una mera valutazione dell'inidoneità dei genitori del minore ove non si accompagni l'ulteriore positivo accertamento in merito ai danni gravi e irreversibili che tale incapacità abbia provocato o sia idonea a provocare all'equilibrata crescita psico-fisica del minore10; in tale contesto, non occorre che i genitori manifestino una precisa volontà di abbandonare il figlio, essendo sufficiente che assumano una condotta commissiva e omissiva inconciliabile con i doveri di cui all'art. 147 c.c., evidenziando così un'incapacità di allevare ed educare il minore tale da pregiudicarne l'equilibrio psico-fisico11.
Per espressa previsione legislativa di cui all'art. 8 co. 3 della legge sulle adozioni, inoltre, non sussiste la causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis, e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice. La sola assistenza materiale, non accompagnata anche da un adeguato sostegno morale, non vale a escludere lo stato di abbandono, essendo in ogni caso necessario accertare che l'ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato e armonioso sviluppo della personalità del minore;
la nozione di assistenza contemplata dal legislatore, infatti, non può essere intesa in termini meramente quantitativi, implicando una valutazione anche qualitativa delle funzioni genitoriali, in termini di adeguatezza e idoneità all'esercizio del ruolo parentale12.
Lo stato di abbandono può inoltre risultare indipendente da una responsabilità dei genitori strettamente intesa: oltre all'ipotesi dell'indigenza economica, che per espressa previsione di legge non può fungere da presupposto per valutare sussistenti i presupposti dello stato di abbandono, esso potrà anche dipendere da uno stato derivante da gravi ragioni di salute degli stessi o da gravi carenze intellettive che non permetta loro di prestare assistenza al minore13.
Come esposto, l'adozione comporta la rescissione di qualsivoglia legame tra la famiglia biologica e il minore, cui si sostituisce un nuovo status filiationis. A tale modello legale si è sovrapposto nel tempo un nuovo modello di adozione, di natura pretoria ma che trova il suo addentellato normativo nell'art. 44 lett. d) della legge sull'adozione, la cosiddetta adozione mite o aperta. Quest'ultima, infatti, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti a differenza dell'adozione legittimante che presuppone uno stato di abbandono nei termini sopra descritti14.
La Suprema Corte ha chiarito che sussiste una sorta di “incompatibilità” tra la dichiarazione dello stato di adottabilità e l'adozione c.d. “mite”, atteso che il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184/1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione “mite”, ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione “piena” (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. Ne consegue che nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44 lett. d) l. n. 184/198315. Tanto chiarito in diritto e così riassunto quanto emerso nel corso del giudizio di prime cure, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata sia meritevole di integrale conferma. Ritiene questa Corte, infatti, che sia stato pienamente provato lo stato di abbandono del minore che fonda la dichiarazione dello stato di adottabilità. Persona_1
Già al momento dell'inserimento nella struttura protetta dell'odierna appellante unitamente ai suoi tre figli emergeva quello stato di abbandono non solo e non tanto materiale ma anche “morale” in cui versava il piccolo (così come i suoi tre fratelli). Persona_1
Già la prima relazione dei servizi sociali del , quella spedita il 4 agosto 2023, Controparte_1 denunciava la mancanza di consapevolezza della rispetto al suo ruolo genitoriale, Parte_1 essendosi pervenuti a un primo approccio con i servizi sociali solo a seguito delle condotte violente poste in essere dal padre del piccolo e assistite dallo stesso e dagli altri due suoi Persona_1 fratelli uterini;
anche le condizioni di contesto apparivano tutt'altro che consone alla presenza di minori di tenera età: la madre viveva infatti presso la casa dei propri genitori, in una stanza a lei riservata e ai suoi figli, casa che appariva molto sporca e trascurata, con una stanza che si presentava “non molto grande, ingombra di vestiti e oggetti in una situazione di visibile degrado”; nella successiva relazione del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASST dell'Ospedale Niguarda del 22 gennaio 2025 tale abitazione appariva così: “presenta un solo ambiente adibito a spazio comune ovvero una sala da pranzo con cucina, questa si presenta poco organizzata e trascurata nell'igiene, le restanti stanze sono camera del padre, camera del fratello, camera della sorella che dorme con la madre e camera della sig.ra , un solo bagno. In casa vivono anche 5 cani di Per_1 taglia piccola, uno di questi è del compagno della madre (che non vive con loro) e proprio per questo motivo pare che nessuno si occupi di portarlo fuori”. Anche le condizioni di salute del minore e dei suoi fratellini apparivano tutt'altro che ottimali, presentando gli stessi delle vesciche non curate all'interno della bocca, come emerge dalla relazione dei servizi sociali del 5 settembre 2023, relazione dalla quale si evince, altresì, il disinteresse della madre per i bambini e il suo essere ancora centrata sul suo rapporto con il come CP_2 emerge dalle relazioni sopra citate che denunciano i persistenti contatti con lo stesso anche durante il suo percorso comunitario, avendolo visto e contattato telefonicamente più volte, vedendosi anche presso la precedente abitazione16.
Non depone sicuramente a favore della madre odierna appellante anche il suo comportamento tenuto all'interno dello spazio comunitario, che pacificamente denuncia quel disinteresse nei confronti dei figli (e del piccolo , per quanto qui di interesse). Persona_1
Ciò risulta importante anche in merito all'infondatezza non solo del primo ma anche del secondo motivo di gravame: alla risulta essere stata fornita la massima assistenza al fine di Parte_1 iniziare un percorso di genitorialità ed è del tutto infondato il vizio “operativo” o la mancanza di predisposizione di progetti di sostegno che poi sarebbe refluito nella motivazione della sentenza impugnata in parte qua. Quel che emerge, infatti, è che l'odierna appellante avrebbe fin dal primo momento mostrato la più totale insofferenza alle regole comunitarie e all'inserimento in una struttura che, da un lato, aveva la funzione di fungere da strumento protettivo rispetto alle violenze subite, dall'altro di permetterle di recuperare il suo rapporto con i figli. Fin dal primo approccio con la comunità questa si è dimostrata lamentosa e insofferente al rispetto delle regole comunitarie, manifestando comportamenti immaturi e talvolta rabbiosi sia nei confronti delle operatrici della struttura che delle altre ospiti17, manifestando “attacchi di panico, crisi di pianto e di agitazione psicomotoria, agiti autoaggressivi, che in alcune occasioni sono avvenuti anche davanti ai bambini”18, comportamenti proseguiti con numerosi episodi di natura autolesiva e manifestando la propria volontà di lasciare la comunità, preparando più volte i propri bagagli19, circostanza questa, come poi effettivamente avvenuta, nel febbraio 2024, quando la donna lasciò il percorso comunitario abbandonando i propri figli nella struttura, con le modalità sopra chiarite. Anche tale comportamento, piuttosto che denotare un allegato amore per i figli, denota semmai il totale disinteresse verso gli stessi e denuncia ancor più palesemente quello stato di abbandono in cui la donna ha lasciato i figli e la mancata consapevolezza rispetto al suo ruolo genitoriale. Peraltro, anche i pochi mesi di percorso comunitario hanno dimostrato la totale inadeguatezza dell'odierna appellante nel fornire al minore un adeguato supporto materiale e morale;
sentiti all'udienza del 19 giugno 2024 dal Tribunale per i Minorenni così i servizi sociali descrivevano il piccolo dall'ingresso ai suoi primi mesi in comunità con la madre e al successivo Persona_1 miglioramento delle sue condizioni di salute, anche a seguito dell'allontanamento della stessa e del diradarsi dei suoi rapporti con la madre: “quando è arrivato in Comunità era molto spaventato, quasi terrorizzato. Per un giorno intero non ha né mangiato né bevuto niente. Per i primi 15 giorni non ha interagito con nessuno. Stava fermo in un angolo e guardava serio serio senza dire né fare nulla. Non riusciva nemmeno a mangiare da solo, era magrolino e un po' sottopeso, non riusciva quasi ad alzare le braccia come se non avesse tono muscolare. Apriva la bocca a fatica, bisognava fare come con i neonati per farlo mangiare e deglutiva piano piano il cibo dopo essere stato imboccato. Non interagiva con nessuno: era come non avesse emozioni. Non cercava mai il contatto con noi. Non piangeva nemmeno mai di giorno, non ha mai pianto una volta nemmeno quando si è tirato una piccola antenna sul viso che deve avergli fatto parecchio male. Piangeva invece tutta la notte, si svegliava di continuo, ogni ora, per tutta la notte. Piangeva anche mentre dormiva: aveva un sonno molto agitato. Ora si sveglia solo un paio di notti stringendo un pupazzo che gli abbiamo regalato e che tiene nel lettino con lui. Inizia un po' a sorridere. Tiene il cucchiaino in mano e beve da solo, riesce a portare in autonomia il cibo alla bocca e mangia un po' di tutto. Ora mangia tutto volentieri, tiene da solo la forchettina. Ha preso un po' di peso. Insomma, per noi è migliorato tantissimo. Quando si sveglia ora inizia a sorriderci. I primi giorni quando lo mettevamo a letto stava fermo e rigido, ora invece poggia la testolina sulla spalla dell'educatrice che lo sta mettendo a letto. Nel momento del gioco capita talvolta che sia aggressivo stringendo le guance del compagno di giochi come gli desse dei pizzicotti, lo ha fatto anche con Talvolta ora inizia anche ad offendersi e a piangere se viene rimproverato, cose CP_2 che prima non faceva mai. Urla sempre, fa dei versi urlando, non parla, comunque dice pochissime parole. Indica con il dito anche l'acqua. Quando è tornato dall'incontro con la mamma era tranquillissimo quasi non fosse successo nulla e le operatrici di SN ci hanno detto che sembrava non l'avesse riconosciuta”, miglioramenti che risultano anche dalla relazione del 25 marzo 2024 a firma dell'Educatrice di comunità Miriam Fimiani. Tornando al secondo motivo di gravame, in tale contesto sopra descritto, il Servizio Sociale competente e le strutture dell'ASST hanno fornito totale supporto sia socioassistenziale che di natura terapeutica, al fine di permetterle di ricostruire le proprie capacità genitoriali. La relazione psichiatrica datata 21 ottobre 2024, già sopra citata, infatti, oltre alla diagnosi di disturbo borderline e di deficit cognitivo, e che evidenziava una personalità ambivalente rispetto ai figli, immatura, con una prognosi tutt'altro che positiva in merito alla possibilità della Parte_1
di seguire un percorso psicologico e/o di psicoterapia, in quanto la stessa si dimostrava
[...]
“instabile, impulsiva, dominata da spinte verso i suoi bisogni primari. È sola, scarsamente capace di inserirsi in relazioni d'aiuto e poco continuativa nel dedicarsi a impegni di tipo lavorativo”, aveva comunque indicato un percorso di natura terapeutica che permettesse all'appellante di recuperare le proprie possibilità genitoriali.
19 Allo stesso modo, come emerge dalla relazione dei servizi sociali datata 26 luglio 2024, nonostante il supporto dato alla donna per regolarizzare la sua vita anche attraverso un'attività lavorativa, questa si è dimostrata del tutto incostante e incapace di svolgere con regolarità un lavoro. Dopo l'abbandono della comunità ove conviveva con i figli, di cui si è detto, il servizio sociale ha inoltre organizzato degli incontri in spazio neutro affinché la stessa potesse vedere i figli, ma, anche in tale frangente, la donna si è dimostrata del tutto incapace di costruire con il figlio Persona_1 qualsivoglia rapporto relazionale adeguato: sul punto valga solo ricordare le sopra citate
[...] relazioni dei servizi sociali del 29 novembre 2024 e la citata relazione del personale del Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale Niguarda, dalle quali emerge da un lato che la non fosse in grado di comprendere i bisogni del figlio, imponendogli giochi che lo Per_1 infastidivano, dall'altro come quest'ultimo non la riconoscesse come madre, mai appellandola così e come tali incontri si ripercuotessero negativamente sul minore, dato che dopo gli stessi tendeva a non dormire continuativamente. Per_1
In tale quadro, caratterizzato da una trascuratezza non solo materiale, stante lo stato di salute del minore all'ingresso in comunità, se non gravissimo dal punto di vista fisico allarmante dal punto di vista psicologico, essendo emersa un'evidente difficoltà del minore a rapportarsi con le figure adulte e in generale con gli altri, oltre che a ritardi nel linguaggio che avevano fatto pensare, in un primo momento, a un disturbo dello spettro autistico, diagnosi fortunatamente superata anche alla luce dei progressi del bambino durante i mesi comunitari, tutti i servizi coinvolti hanno concordato per la necessità che il piccolo venga collocato presso altro nucleo familiare che Persona_1 sia idoneo a garantirgli un sereno contesto ove possa crescere20.
Non da ultimo fu la stessa odierna appellante che, come risulta dalla citata relazione dei servizi sociali del 17 aprile 2025 aveva espresso la volontà di “lasciare andare” il bambino, in modo che avesse un nucleo familiare idoneo alle sue esigenze, preferendo concentrare le proprie attenzioni sul fratellino . Per_14
Traendo quindi le somme da quanto sopra detto, emerge chiaramente lo stato di abbandono del minore, la cui sussistenza ritenuta dal Tribunale per i minorenni deve ritenersi condivisibile. Il bambino, infatti, è vissuto in un contesto del tutto non accudente, con una madre pacificamente inidonea a percepirne i bisogni e le difficoltà e che ha pacificamente anteposto le proprie necessità a quelle dei figli minori, e in particolar modo del piccolo come emerge dal Persona_1 rapporto mantenuto nei primi tempi del collocamento con il padre di che Persona_1 pacificamente l'aveva ripetutamente aggredita nel corso della relazione anche davanti ai figli e dalle circostanze relative all'abbandono della comunità ove era originariamente collocata con i figli, avendo anteposto la sua insofferenza alle regole al rapporto con i figli, che è risultata incapace di costruire un rapporto relazionale sereno con lo stesso e che non si è dimostrata accudente. Non rileva in questa sede il passato dell'odierna appellante: non si dubita qui della circostanza che essa possa avere avuto un passato travagliato, frutto anche di traumi infantili, né che non nutra un sincero amore verso i propri figli, né infine che questa non abbia manifestato un qualche conato di resipiscenza rispetto a tale passato;
quel che rileva in questa sede è l'idoneità di tale figura genitoriale a garantire al minore un contesto tale da escludere lo stato di abbandono e, in subordine, di valutare se la sue capacità di recupero siano tali da far ritenere la decisione in merito all'adottabilità esorbitante rispetto alle misure di protezione meno estreme che potrebbero essere adottate in favore del minore (quali affido familiare o adozione “mite”). Orbene, i limiti personologici sopra più volte evidenziati e il, quantomeno, altalenante percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali, che allo stato, nonostante quanto esposto in atto di appello, risulta del tutto embrionale e che nessun frutto appare aver dato, non essendo stato provato alcunché di quanto esposto in merito al recupero sia delle proprie fragilità psicologiche sia in merito a una assunta maturità in merito al proprio rapporto con i figli e alla possibilità di fornire loro un contesto tale che permetta loro di vivere in un ambiente che non ne comprometta lo sviluppo psicofisico, non permette di ritenere che un eventuale recupero della funzione genitoriale avvenga in tempi brevi o comunque compatibili con le necessità del minore di crescere in un contesto che gli permetta il corretto sviluppo psicofisico. Se quanto sopra detto permette di ritenere infondati i primi due motivi di gravame, deve aggiungersi qualche ulteriore cenno in merito alle figure parentali diverse rispetto a quella della madre, al fine di vagliarne l'inidoneità alla cura del minore, valutazioni che rilevano sia ai sensi dell'art. 8 della legge sulle adozioni sia quanto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la c.d. adozione mite, oggetto del terzo motivo di gravame. Del tutto inidonea è la figura del padre, su cui basta rilevare come il che non si è CP_2 fatto minimamente remora di un agito violento nei confronti della anche in presenza del Per_1 figlio minore in passato, si sia totalmente disinteressato dello stesso, come emergente, da ultimo, nella più volte citata relazione dei servizi sociali del 17 aprile 2025. Le ulteriori relazioni dell'8 febbraio 2024 e del 19 aprile 2024, già sopra citate, delineano la figura di un padre totalmente disinteressato al figlio, di cui non conosce alcunché, nemmeno la data di nascita e che si è dimostrato indisponibile a seguire un percorso di disintossicazione dall'alcool, dipendenza questa che ha avuto la sua eziologia sul suo agito violento, e che pertanto risulta del tutto inadeguato a garantire un ambiente di crescita sano al minore, oltre ad aver influito il suo agito nella immanentizzazione di quello stato di abbandono ove il piccolo ha vissuto i Persona_1 primi mesi della sua esistenza. Né tantomeno possono essere figuri vicarianti i nonni materni del minore. Valga qui ricordare la valutazione, trasfusa nella sentenza impugnata, fatta dalle operatrici dei servizi sociali del di Milano nelle relazioni già più volte citate dell'8 febbraio 2024 e dell'8 CP_1 novembre 2024, dalle quali emerge, come compendiato dal Tribunale e già sopra evidenziato, come né la nonna materna né il nonno materno siano figure che siano in grado di tutelare il bambino, non essendolo stato in passato, ove si ricordi che presso la loro abitazione erano avvenuti gli episodi di violenza assistita dal minore e dai suoi fratelli, né apparendo gli stessi in grado di farlo in futuro. Valga qui rammentare come i nonni non conoscevano nemmeno il nome del bambino né la sua data di nascita, non hanno chiarito in che modo se ne sarebbero presi cura (se non delegando parte dell'attività di cura alla loro figlia di sedici anni che comunque rimaneva presso la sua abitazione) e, nonostante sottolineino le dette relazioni le buone intenzioni dei genitori dell'odierna appellante, a tali buoni intenzioni non appaiono accompagnarsi concreti gesti atti a dimostrare la loro idoneità a garantire al minore, altamente traumatizzato stante il clima di violenza a cui ha assistito in tenerissima età e lo stato di abbandono morale, affettivo e materiale sopra descritto, uno spazio sereno ove poter serenamente crescere. Né tantomeno sussistono legami con gli altri fratelli: stante l'inserimento in comunità quando il piccolo aveva da poco compiuto un anno, questi non ha maturato un rapporto Persona_1
21 significativo con nessuno di essi, come si evince sia dalle relazioni sopra citate sia da quella del 28 marzo 2024, dalla quale emerge come nemmeno la sorella maggiore avesse consapevolezza Per_16 dell'esistenza del fratellino;
quanto alla madre si rinvia a quanto sopra detto in merito al mancato riconoscimento da parte del minore dell'appellante come figura genitoriale. Da tanto detto emerge come l'allontanamento del minore dalla famiglia biologica non possa costituire alcun grave pregiudizio allo stesso. Ciò risulta rilevante anche ai fini della richiesta relativa alla disposizione di un'adozione mite. Al di là degli orientamenti pretori sopra citati in merito all'incompatibilità tra il procedimento di adozione legittimante e quello di adozione “mite”, che peraltro non è via percorribile nel caso in cui, come in quello presente, si sia acclarata la sussistenza dello stato di abbandono, valga qui rilevare che qualsivoglia valutazione in merito esorbita dalla competenza di questa Corte, sicché già per tali motivi il terzo motivo di appello deve ritenersi infondato. In ogni caso alle medesime conclusioni si giunge anche secondo altro ordine di considerazioni: la valutazione circa la possibilità di mantenere legami con la famiglia di origine implica un giudizio positivo circa l'opportunità della loro presenza dei genitori biologici (e degli altri membri del nucleo parentale biologico) nella vita del minore, in considerazione dell'affetto e dell'interesse da essi dimostrato nei confronti del minore, ma, nella specie, la mancanza di situazioni di vita stabili e di un progetto condiviso da parte dei genitori, il disinteresse da parte del padre, la palese inidoneità affettiva e di accudimento da parte della madre e dei nonni materni e l'assenza di legami con i fratelli ostano alla possibilità di mantenere legami significativi tra i membri della famiglia biologica e il minore. Per di più, occorre ribadire, che gli eventuali e ipotetici tempi di madre e nonni materni collidono con le esigenze di crescita di che sono attuali e concrete e necessitano Persona_1 di attenzioni e accudimento costanti che questi, allo stato, non sono in grado di offrire. Pertanto, la conservazione di legami con la famiglia di origine costituirebbe una scelta non adeguata al preminente interesse del minore. Per tutte le ragioni esposte l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata. Stante l'oggetto del procedimento, relativo a diritti indisponibili, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, anche ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. come risultante a seguito della declaratoria di cui a Corte Costituzionale sentenza n. 77/del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunciando sul procedimento di appello iscritto al n. 659/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso depositato il 7 luglio 2025 da avverso la sentenza n. n. 381/2025 R.S. pronunciata Parte_1 dal Tribunale per i minorenni di Milano all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2025, pubblicata il 9 giugno 2025, a definizione del procedimento n. 4203/2024 R.G. avente a oggetto la dichiarazione dello stato di adottabilità di , nato a [...] il Persona_1
20.05.2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 1° ottobre 2025. Il Consigliere Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Dott. Fabio Laurenzi
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Elezione di domicilio e conferimento mandato difensivo giusta procura datata 23 giugno 2025, in atti. 2 Elezione di domicilio e nomina difensore di fiducia giusta procura datata 29 luglio 2025 in atti. 3 Nomina curatore speciale giusto Decreto da ultimo del 31 luglio 2024; ammissione al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 9 ottobre 2025
1 4 V. pp.
5-6 della stessa.
3 5 Si vedano le pagine 7 e ss. della citata sentenza.
5 6 V. pp. 10-12 della sentenza impugnata.
7 8 V. Cass. Civ. sez. I, 14/09/2021, n.24717, Cass. Civ. sez. I, 30/06/2022, n.20948 e Cass. Civ. sez. I, 27/09/2017, n.22589. 9 V. Cass. Civ. sez. I, 25/01/2021, n.1475 e Cass. Civ. SS.UU., 17/11/2021, n.35110 10 V. Cass. Civ. sez. I, 17/02/2021, n.4220, Cass. Civ. sez. I, 27/03/2018, n.7559, Cass. Civ. sez. I, 31/10/2019, n.28207 e Cass. Civ. sez. I, 18/06/2012, n.9949. 11 V. Cass. Civ. sez. I, 17/09/2020, n.19326
16 12 Tra le tante Cass. Civ. sez. I, 14/02/2018, n.3594, Cass. Civ. sez. I, 26/01/2011, n.1837, Cass. Civ. sez. I, 10/08/2006, n.18113 e Cass. Civ. sez. I, 09/05/2002, n.6629 13 Tra le tante Cass. Civ. sez. I, 11/06/2019, n.15730. 14 Senza pretesa di completezza, sul punto si rinvia, limitatamente alle più recenti a Cass. Civ. sez. I, 23/06/2022, n.20322, Cass. Civ. sez. I, 07/05/2025, n.12032 e Cass. Civ. sez. I, 07/09/2025, n.24728 15 Ex multis Cass. Civ. sez. I, 19/03/2024, n.7302.
17 16 Sinteticamente, oltre a quanto sopra detto nel paragrafo relativo al processo di prime cure, si rinvia alla relazione del 20 gennaio 2024 dei Servizi Sociali del Comune di Milano. Per_ 17 V. relazione del 2 novembre 2023 a firma della responsabile della Comunità ove all'epoca era alloggiata con i figli, dottoressa Per_ 18 V. relazione del 20 dicembre 2023 a firma della responsabile della Comunità ove all'epoca era alloggiata con i figli, dottoressa Per_ 19 V. relazione del 20 gennaio 2024 a firma della responsabile della Comunità ove all'epoca era alloggiata con i figli, dottoressa
18 20 Tra le tante si rinvia alla relazione della dottoressa dell'1 aprile 2025 dell'Unità di Neuropsichiatria Infantile presso l'Ospedale Persona_15 Niguarda di Milano.
20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE V CIVILE La Corte d'Appello di Milano, Sezione V Civile composta dai seguenti magistrati:
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott. Lucio Marcantonio Consigliere
Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere Relatore ed Estensore Dott.ssa Susanna Galli Consigliere Onorario
Dott. Cosimo Parisi Consigliere Onorario Riunita nella Camera di Consiglio del 1° ottobre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 659/2025 R.G. V.G., discussa nella Camera di Consiglio del 1° ottobre 2025, introdotta con ricorso depositato il 7 luglio 2025 introdotta da: (C.F: ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Pizzi, presso il cui studio, sito in Milano, Via Demonte n. 4, ha eletto il suo domicilio, in qualità di madre del minore nato Persona_1 il 20.05.20221.
APPELLANTE nei confronti di
, nella persona del sindaco pro tempore del , Controparte_1 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura De Rui, presso il cui studio in Milano, Corso Lodi n. 5, risulta elettivamente domiciliato2
APPELLATO
nato in [...] il [...], nella qualità di padre del minore. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE E con l'intervento di:
, nato a [...] il [...], in persona del suo Curatore Persona_1 speciale pro tempore avv. Giovanna Basileo, con studio in Milano, via Moscova n. 18 – parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato3.
nato in [...], il [...] e Persona_2 Persona_3 nato in [...] il [...], nella qualità di nonni materni del minore costituitisi
[...] in primo grado con il patrocinio dell'avvocato Francesca Cunteri, non costituitisi in fase di appello. Procuratore Generale nella persona della dottoressa Luisa Russo. Oggetto: appello avverso la sentenza n. 381/2025 R.S. pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Milano all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2025, pubblicata il 9 giugno 2025, a definizione del procedimento n. 4203/2024 R.G. avente a oggetto la dichiarazione dello stato di adottabilità di , nato a [...] il [...] Persona_1
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 1° ottobre 2025, anche richiamando i propri precedenti atti introduttivi del presente giudizio di appello: Procuratore Generale: “conferma del provvedimento impugnato condividendo le motivazioni del Giudice di primo grado”. Parte appellante: richiamando le conclusioni del proprio ricorso introduttivo in cui si concludeva:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano Sezione Minori, - In via principale: revocare ed annullare la sentenza n. 381/2025 del Tribunale per i Minorenni di Milano, stante la assoluta assenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono e conseguente adottabilità del minore, nonché per mancata motivazione circa l'impossibilità di recupero delle capacità genitoriali della madre a fronte del proseguo di interventi di supporto, e per l'effetto disporre che il minore venga ricollocato presso la comunità protetta ospitante con affidamento all'Ente pronunciandosi per il proseguo del progetto di supporto alla madre del minore con attività di monitoraggio della stessa da parte dei Servizi Sociali incaricati ed il mantenimento dei rapporti madre figlio con incontri in Spazio Neutro;
- In subordine: revocare ed annullare la sentenza n. 381/2025 del Tribunale per i Minorenni di Milano per i motivi sopra esposti, e per l'effetto disporre l'avvio di un percorso di affido etero-familiare per il minore, con proseguo del progetto di supporto alla madre del minore e del monitoraggio della stessa da parte dei Servizi Sociali incaricati ed il mantenimento dei rapporti madre - figlio con incontri in Spazio Neutro;
- In ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di conferma della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, revocare ed annullare la sentenza n. 381/2025 del Tribunale per i Minorenni di Milano nella parte in cui dispone l'interruzione dei rapporti con la famiglia di origine e, per l'effetto autorizzare il mantenimento del rapporto del minore con la madre ed i fratelli”. Curatore speciale del Minore: dopo aver illustrato i motivi che hanno portato alla dichiarazione di adottabilità e lo stato del minore, richiamando l'atto di costituzione in appello ove si legge: “Chiede Pt_ all' a Corte adita - nel merito, di respingere l'appello proposto dalla madre del minore perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza gravata;
- di condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite”. Ente Tutore Comune di Milano: dopo aver illustrato i motivi che hanno portato alla dichiarazione di adottabilità e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato, ha richiamato l'atto di costituzione ove si legge: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale: - Rigettare interamente il ricorso di appello in oggetto della Signora e, per l'effetto confermare la sentenza n. 381/2025 emessa dal Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Milano in data 18 Maggio 2025 (R.G. 4203/2024 ADS) nell'interesse di ”. Persona_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.) 1) Il procedimento di prime cure. Con ricorso depositato in data 18 luglio 2024 il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano chiese l'apertura di procedimento ex artt. 8 ss. l. n.
2 184/1983 a tutela del minore assumendo che con decreto emesso nel Persona_1 procedimento n. 633/2023 il 22 giugno 2023 il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva convalidato il provvedimento ex art. 403 c.c., disponendo il collocamento in protezione del minore
, unitamente alla madre, al fratello e, successivamente, alla sorella Per_1 CP_3
con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale della madre e del padre CP_4 biologico di , a seguito della denuncia sporta dalla donna per il reato di maltrattamenti in Per_1 famiglia agiti dall'uomo ai suoi danni e assistiti dai figli;
con comunicazione del 30 gennaio 2024 i servizi sociali segnalarono che la donna si era allontanata volontariamente dalla comunità protetta, senza farvi più rientro e dichiarando di aver mantenuto i contatti con l'uomo, anche durante il suo collocamento comunitario;
il 5 febbraio 2024 quindi i tre minori furono collocati in una diversa Cont struttura secretata per soli infanti;
la madre, all'epoca in carico presso non si recava presso il Consultorio con regolarità ai colloqui stabiliti per il supporto alla genitorialità mentre incontrava i figli in spazio neutro ogni venti giorni, mentre il padre non appariva minimamente idoneo al ruolo genitoriale, non collaborava con i servizi sociali e minimizzava i propri agiti aggressivi Il ricorso del P.M. prese avvio dalla segnalazione effettuata a seguito del verbale di udienza del 19 aprile 2024 nell'ambito del citato, diverso procedimento “de potestate” relativo, oltre che alla tutela di , anche a quella dei suoi fratelli maggiori e (procedimento tuttora in Per_1 CP_2 CP_4 corso); nel corso dell'udienza infatti emergevano gravi elementi di rischio psico – evolutivo soprattutto per che, dopo essere stato collocato da solo in struttura a seguito Per_1 dell'abbandono del percorso comunitario della madre, veniva descritto dagli operatori come un bambino fortemente trascurato e traumatizzato nonché privo di alcun legame di attaccamento primario. Emesso decreto provvisorio in data 31 luglio 2024, con memoria del 30 ottobre 2024 si costituirono i nonni materni manifestando la loro disponibilità a prendersi cura di anche Per_1 in modo vicariante;
chiedevano infatti l'affidamento del minore anche previa attivazione di incontri con lui. Nel corso del giudizio vennero sentiti ex art. 12 l. n. 184/1983 sia i genitori che i nonni materni, come da verbali in atti, anche alla presenza del curatore speciale e dei rispettivi difensori. Pervenuti gli aggiornamenti e le ulteriori valutazioni richieste, il giudice relatore concedeva i termini per il deposito degli atti conclusivi e per i pareri, come per legge. La sentenza impugnata4 ricostruisce i prodromi che portarono al procedimento de potestate sopra detto, ricollegabili al comportamento del padre del minore, che si era Persona_4 reso responsabile di condotte penalmente rilevanti di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'odierna appellante, agiti avvenuti anche davanti ai figli, e che avevano portato all'applicazione da ultimo della misura della custodia cautelare in carcere ai danni del predetto;
alla cessazione di tale misura, nel marzo 2023, il era ritornato alla casa familiare, iniziando CP_2 nuovamente con le proprie condotte maltrattanti, tra cui se ne erano segnalate due poste in essere nell'aprile di quell'anno, una prima in cui questi minacciò l'odierna appellante con un coltello, prendendola anche a pugni e calci alla presenza dei figli e un'altra in cui a seguito delle percosse causate, essendo lei all'epoca in stato di gravidanza, le provocò un aborto spontaneo. Da ultimo, nel giugno 2023, a seguito di percosse e violenze la era stata portata presso il locale Parte_1 nosocomio Niguarda ove era stata curata con prognosi di giorni ventuno salvo complicazioni. Accertata la condizione di violenza assistita di e , a seguito delle CP_3 Persona_5 numerose condotte assunte dal padre di quest'ultimo, anche a seguito dell'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti, i minori venivano collocati, ex art. 403 c.c., con la madre in struttura comunitaria Con una prima relazione datata 8 febbraio 2024 i Servizi sociali rappresentarono che l'odierna appellante aveva manifestato una propria insofferenza alla prosecuzione del percorso comunitario, e aveva mantenuto i rapporti con il di cui esaltava le capacità genitoriali, continuando a Per_1 sentirlo mediante un telefono cellulare messole a disposizione da alcuni ospiti della struttura comunitaria ove si trovava e anche a vederlo;
la manifestazione sempre più insistente della volontà di lasciare la struttura, nonostante le fosse stato permesso di avere una stanza separata rispetto a quella dei figli (che in sede di colloquio con assistente sociale aveva verbalizzato di non voler più vedere), si tradusse nel febbraio di quell'anno nell'abbandono della comunità, con ritorno dell'odierna appellante presso la casa dei genitori, avvenuto il 2 febbraio 2024, previa interlocuzione con i servizi sociali;
poco dopo fu accertata una quarta gravidanza, con conseguente apertura di parallelo procedimento di tutela. A seguito di ulteriore istruttoria, nel verbale del 19 aprile 2024 relativo al già citato procedimento ex art. 403 c.c. che riguardava oltre che anche i suoi fratelli, i servizi sociali così Persona_1 relazionavano: “il minore quando è arrivato in Comunità era molto spaventato, quasi terrorizzato. Per un giorno intero non ha né mangiato né bevuto niente. Per i primi 15 giorni non ha interagito con nessuno. Stava fermo in un angolo e guardava serio serio senza dire né fare nulla. Non riusciva nemmeno a mangiare da solo, era magrolino e un po' sottopeso, non riusciva quasi ad alzare le braccia come se non avesse tono muscolare. Apriva la bocca a fatica, bisognava fare come con i neonati per farlo mangiare e deglutiva piano piano il cibo dopo essere stato imboccato. Non interagiva con nessuno: era come non avesse emozioni. Non cercava mai il contatto con noi. Non piangeva nemmeno mai di giorno, non ha mai pianto una volta nemmeno quando si è tirato una piccola antenna sul viso che deve avergli fatto parecchio male. Piangeva invece tutta la notte, si svegliava di continuo, ogni ora, per tutta la notte. Piangeva anche mentre dormiva: aveva un sonno molto agitato. Ora si sveglia solo un paio di notti stringendo un pupazzo che gli abbiamo regalato e che tiene nel lettino con lui. Inizia un po' a sorridere. Tiene il cucchiaino in mano e beve da solo, riesce a portare in autonomia il cibo alla bocca e mangia un po' di tutto. Ora mangia tutto volentieri, tiene da solo la forchettina. Ha preso un po' di peso. Insomma, per noi è migliorato tantissimo. Quando si sveglia ora inizia a sorriderci. I primi giorni quando lo mettevamo a letto stava fermo e rigido, ora invece poggia la testolina sulla spalla dell'educatrice che lo sta mettendo a letto. Nel momento del gioco capita talvolta che sia aggressivo stringendo le guance del compagno di giochi come gli desse dei pizzicotti, lo ha fatto anche con Talvolta ora inizia CP_2 anche ad offendersi e a piangere se viene rimproverato, cose che prima non faceva mai. Urla sempre, fa dei versi urlando, non parla, comunque dice pochissime parole. Indica con il dito anche l'acqua. Quando è tornato dall'incontro con la mamma era tranquillissimo quasi non fosse successo nulla e le operatrici di SN ci hanno detto che sembrava non l'avesse riconosciuta. La madre come quella che deve badare ai piccoli, le ha “affidato” la cura dei fratelli Parte_3 minori. Sono molto preoccupata soprattutto per che non ha sviluppato legami di Per_1 attaccamento. È come se questo bambino non fosse mai stato visto da nessuno. I nonni chiedono di
di “e di quell'altro” come se non avesse neanche un nome. È un bimbo CP_4 CP_2 Per_1
a grave rischio per la mancanza del legame di attaccamento primario. La madre ha parlato spontaneamente di “adozione”, ci ha riferito che il compagno le aveva suggerito questa strada, cioè di dare in adozione i figli che lei non poteva curare adeguatamente. Il padre di gli Per_1
4 ha fatto avere dei regali che erano dei vestiti ma di taglie molto inferiori (9 mesi: ha Per_1 due anni); lui non ricorda nemmeno la data di nascita del figlio. Non ha proprio in mente il figlio. Il padre di non si sta facendo valutare anche se era stato lui a contattare il Servizio Per_1
Sociale. Dovrebbe andare a fare i controlli al SERD ma non abbiamo ancora riscontri su questo. Pare lavori a Milano e viva qui ma non abbiamo dati precisi. La mamma è rimasta male per il fatto che non l'abbia riconosciuta in SN ma non si interroga su come stia il bambino, i suoi Per_1 pensieri sono tutti concentrati su sé stessa e non sui bambini”. Vista la grave situazione il Tribunale dispose la trasmissione degli atti al P.M. per le sue valutazioni e con Decreto del 31 luglio 2024, sospese la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominando quale Tutore il Comune di Milano, confermò la nomina dell'avv. Basileo quale Curatore speciale del minore e incaricò i Servizi Sociali del Comune di Milano Persona_1 di: mantenere l'attuale collocamento protetto del minore, di mantenere la regolamentazione dei rapporti genitori – minore anche a scopo osservativo, in Spazio Neutro, proseguire con la valutazione psico – diagnostica di entrambi i genitori con approfondimento circa la capacità genitoriale, il legame del minore con i genitori, la capacità protettiva dei genitori e l'eventuale recuperabilità delle carenze in tempi compatibili con le esigenze del minore, attivare/monitorare la presa in carico di entrambi i genitori presso i Servizi Specialistici territorialmente competenti (SERT – NOA – CPS – Consultorio Familiare), valutare gli eventuali familiari in grado di ricoprire funzioni genitoriali vicarianti e/o che hanno rapporti significativi con il minore. Nelle more il Pubblico Ministero depositò ricorso per la dichiarazione di adottabilità introduttiva del giudizio di prime cure conclusosi con la sentenza oggi appellata, di cui precedente decreto del 19 luglio 2024 del Tribunale per i Minorenni di Milano, con cui si era nominato Curatore speciale al minore e difensore d'ufficio a entrambi i genitori. Il Tribunale, quindi, ha motivato sull'inidoneità dei genitori biologici di Persona_6
Quanto al padre il riferimento è alla relazione dell'ASST del 14 giugno 2024 e alla relazione del 14 agosto 2024 dei Servizi Sociali del Comune di Milano che delineavano le gravi fragilità dell'uomo che si presentava come estremamente immaturo e vulnerabile, incapace di poter effettuare una qualsiasi forma di riflessione su di sé. Tali problematiche lo rendevano incapace di poter trasmettere al figlio tranquillità ed equilibrio emotivo. Nella prima delle due citate relazioni è possibile leggere:
“Ad oggi il signor si pone prevalentemente con una modalità proiettiva e di minimizzazione Per_1 degli eventi, pare inoltre poco critico rispetto a come il figlio possa vivere le relazioni familiari che ad oggi risultano decisamente disfunzionali. Nel corso del colloquio non è parso inoltre sintonico nell'accogliere le fatiche di e quindi non è parso competente nelle proprie funzioni Per_1 genitoriali. Non si è reso autenticamente conto che il proprio disagio negante impedisce di poter essere adeguato nel proprio ruolo paterno e rischia di divenire dannoso per il figlio stesso”, mentre nella seconda si sottolinea l'inidoneità al ruolo genitoriale, anche alla luce della totale incomprensione delle esigenze del figlio e della sua dipendenza da sostanze alcoliche. Quanto alla madre, innanzitutto la relazione dell'ASST del 22 gennaio 2025 delineava il quadro di una donna, nelle more tornata a vivere dai genitori, e nella quale si legge: “Nonostante riferisca di uscire saltuariamente con la sorella minore, anche per attività piacevoli quali shopping o andare a pranzo fuori, quando si trova da sola tende al ritiro sociale e all'inedia, faticando anche nella gestione quotidiana personale. Per quanto riguarda l'ambiente domestico, pur rientrando tra gli obiettivi la cura di quest'ultimo, la paziente riferisce di lasciare ancora svolgere tutte le faccende domestiche alla madre, sporadicamente si premura per fare le pulizie anche se in seguito manifesta dolori fisici a pancia e schiena e quelle poche volte in cui cucina dai suoi racconti sembra che venga fatto solo per sé stessa, raramente per tutta la famiglia. La casa presenta un solo ambiente adibito a spazio comune ovvero una sala da pranzo con cucina, questa si presenta poco organizzata e trascurata nell'igiene, le restanti stanze sono camera del padre, camera del fratello, camera della sorella che dorme con la madre e camera della sig.ra , un solo bagno. In casa Per_1 vivono anche 5 cani di taglia piccola, uno di questi e del compagno della madre (che non vive con loro) e proprio per questo motivo pare che nessuno si occupi di portarlo fuori contrariamente a quanto avviene invece con gli altri 4, la paziente giustifica questo dicendo che non è abituato a fare i bisogni fuori casa ma nella traversina. Risulta invece organizzata nella gestione della sua salute della quale si occupa con costanza, prenota in autonomia ed esegue le visite mediche necessarie, inoltre gestisce relativamente bene il controllo glicemico pur non seguendo un'adeguata dieta per il rischio diabetico. Dal punto di vista relazionale, dichiara di aver chiuso i rapporti con tutti i precedenti partner e di recente di aver messo fine anche alla relazione amichevole che voleva mantenere con il padre di ( ) poiché lo stesso le dice che non è interessato ad CP_2 Per_7 non considerandolo figlio suo, lei dispiaciuta di questo conseguentemente decide di CP_2 chiudere ogni tipo di comunicazione con lui. Sull'aspetto lavorativo presenta una grande motivazione ma si decide di riservarci in vista dell'imminente fine della gravidanza. Relativamente al tema della genitorialità la paziente riferisce di sentirsi in colpa per le sue difficoltà come madre, ma quando le si chiede di approfondire fatica a specificare e appare poco consapevole delle scelte operate e delle proprie modalità di azione. Anche rispetto alla nuova gravidanza si mostra ambivalente sul suo progetto di vita, tende a modificare la propria idea in base all'interlocutore, apparendo confusa e scarsamente consapevole dei dati di realtà. Il contesto familiare appare caotico, scarsamente supportivo, così come la rete sociale della paziente che appare molto ridotta”; dal punto di vista psichiatrico si sottolineava un quadro clinico caratterizzato da “scarse capacità di mentalizzare, scarsa progettualità, scarsa consapevolezza dei suoi limiti e scarso senso critico. Necessita di percorso educativo e assistenziale che la supporti nella quotidianità. Scarso supporto ricevuto dalla rete familiare allargata. Prescritto: citalopram 20 mg 1 cpr, Olanzapina 2,5 mg 1 cpr”, con diagnosi di “Deficit intellettivo lieve (Ql tot 52) in Disturbo di personalità emotivamente instabile” e concludevano nel senso che la madre “fatica a gestire la propria progettualità di vita;
non si riconoscono grandi possibilità di emancipazione l'equipe pone grossi dubbi sulla sua capacità di farsi carico da sola della gestione totale dei quattro figli minori considerate le sue difficoltà cognitive, intellettive e personologiche e la scarsissima consapevolezza dei propri limiti”. Conclusioni simili erano state riportate da una precedente relazione del 24 ottobre 2024 dei professionisti psichiatri e psicologi dell'ASST da cui emerge un atteggiamento rivendicativo nei confronti dei figli, senza tuttavia alcuna rivisitazione del proprio comportamento nei confronti dei figli e delle proprie manchevolezze, senza dimostrare alcun indice di rivisitazione del proprio agito, come emergerebbe anche dalle vicende relative alla nuova gravidanza della donna, che denuncerebbe un atteggiamento di natura impulsiva, denotati anche dal continuo cambiamento di idea in merito all'eventuale interruzione volontaria della gravidanza. Sul punto tale relazione denuncia che, in merito all'odierna appellante, questa a seguito di valutazione psichiatrica emergesse come “persistentemente poco capace di valutare in modo consapevole e critico le sue difficolta e limitazioni nel gestirsi in autonomia e tanto più nel doversi occupare di figli minori. Si dimostra, instabile, impulsiva, dominata da spinte verso i suoi bisogni
6 primari. È sola, scarsamente capace di inserirsi in relazioni d'aiuto e poco continuativa nel dedicarsi a impegni di tipo lavorativo”. Quanto ai rapporti con il figlio minore, il Tribunale rammentava la relazione dei servizi sociali del Comune di Milano datata 2 dicembre 2024 in cui si legge: “nel corso degli incontri più recenti, la sig.ra è stata maggiormente con il figlio minore , senza però riuscire a creare Per_1 Per_1 un clima relazionale e ludico adeguato ad esempio, è più volte accaduto che accortasi che il piccolo non gradiva che gli facesse vedere o che lo toccasse con un giochino a forma di ragno, continuava a presentarglielo ridendo, pensando fosse divertente, non vedendo che invece
si scansava dicendo apertamente “no!"”. Per_1
Da tali carenze il Tribunale ha concluso ritenendo gravi le carenze genitoriali della e del Per_8
e non recuperabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore. Per_1
Quanto ai nonni materni di dalla già citata relazione dell'8 febbraio 2024 dei Persona_9
Servizi Sociali del Comune di Milano emergeva che, mentre la nonna dello stesso, la
[...]
apparisse seriamente preoccupata della sorella maggiore di Persona_3 Persona_1
quanto ai fratelli minori avessero poche informazioni, arrivando perfino a non ricordare il CP_4 nome di , non ricordando entrambi i nonni nemmeno la sua data di nascita. Per_1
Il Tribunale ha citato poi ulteriore relazione del 14 agosto 2024, successiva all'apertura del procedimento in prime cure, in cui è possibile leggere “la Scrivente condivideva con i genitori della sig.ra i contenuti del nuovo provvedimento aperto in tutela di . Appresa la Per_1 Per_1 notizia, la sig.ra chiedeva informazioni circa la nipote ("sì, ma come Persona_3 CP_4 sta?"). Si precisa, inoltre, che durante tutto l'incontro la signora palesava una chiara confusione circa i nipoti maschi, sostenendo dietro sollecito della Scrivente che fosse “il secondo Per_1 bambino” e riferendosi ad come “il terzo” o “l'altro”, senza mai nominarlo. In suddetta CP_2 sede, i nonni dei minori non riuscivano a porsi in una posizione di riflessione rispetto ai propri agiti e a quelli della figlia, imputando all'operatrice le cause dell'attuale situazione ("se deve venire a tutti questi colloqui come fa a lavorare?”, "le hai fatto venire la depressione perché l'hai messa in comunità", “non togliete i figli ai drogati, li levate a mia figlia che fa tutto quello che deve fare. lo gliel'ho detto di non mettersi in mano all'assistenza sociale", "tu ci chiami a venire e poi scrivi tutto")”. Ulteriore relazione, non citata in sentenza, è quella dell'8 novembre 2024, riguardante sempre i nonni materni da cui emergeva la difficoltà degli stessi di comprendere la gravità della situazione. Nonostante essi si fossero dichiarati disponibili ad accogliere presso la loro famiglia il nipote senza avere contezza della motivazione che indusse i Servizi a richiedere l'apertura
Per_1 dell'adottabilità del bambino e nonostante le loro buone intenzioni non sono apparsi consapevoli delle specifiche esigenze emotive di un bambino dell'età di e pertanto non risultavano
Per_1 idonei all'accoglienza e alla crescita del nipote in quanto si sarebbero potute riproporre nei suoi confronti le medesime dinamiche disfunzionali già avvenute in passato. Ulteriore relazione, valorizzata in sentenza, è quella del 24 gennaio 2025, in cui è possibile leggere: sui nonni materni: “Da subito si è riscontrata la loro difficoltà nel comprendere la gravità della situazione, il pregiudizio di e l'incapacità di accettare il senso del progetto sia per il
Per_1 minore, attualmente collocato presso una comunità, ma separatamente dai suoi fratelli. Dichiarano la disponibilità ad accogliere presso la loro famiglia il nipote , ma senza aver la
Per_1 consapevolezza della motivazione che ha indotto i Servizi a richiedere l'apertura dell'adottabilità e senza nemmeno averne mai parlato con la figlia , madre del minore, a causa della relazione Pt_1 farraginosa con lei, caratterizzata da comunicazioni difficili e poco produttive, intervallate da lunghi silenzi, risultato di allontanamenti ricorrenti della figlia in seguito a comportamenti Pt_1 espulsivi da parte dei suoi genitori. I signori , pur accompagnati dalle scriventi nel Per_1 ripercorrere gli eventi che hanno portato all'attuale situazione di , non riescono a Per_1 comprendere che la disfunzionalità dei rapporti familiari non depone a favore della creazione di un ambiente stabile e sicuro per il bambino, adeguato al soddisfacimento dei suoi bisogni psicoevolutivi. Nonostante le buone intenzioni, i nonni non paiono essere consapevoli delle specifiche esigenze emotive di un bambino di due anni e mezzo che ha subito un'esperienza traumatica, tanto che propongono di coinvolgere la figlia di sedici anni nel farsi carico del Per_10 nipotino in loro assenza per motivi di lavoro. Pur evidenziando loro la necessità per di Per_1 dover vivere una relazione diadica privilegiata e sicura per sopperire al trauma pregresso, entrambi bypassano quanto valutato dagli approfondimenti, focalizzando l'attenzione sulla bontà della loro modalità educativa che non prevede un'unica figura di riferimento bensì l'interscambiabilità del cargiver. Le loro motivazioni alla disponibilità paiono essere mosse pin dal desiderio inconscio di riparare a errori del passato o di dimostrare il proprio valore come genitori. Pur guidati in una riflessione più approfondita in merito agli aspetti disfunzionali del loro sistema familiare entrambi hanno mantenuto una modalità acritica minimizzante e negante e sono parsi disorientati rispetto agli elementi di pregiudizio evidenziati. Nessuno dei due nonni è parso in grado di comprendere e significare la chiara fragilità della figlia , connessa ad una Pt_1 vulnerabilità personologica di cui la stessa risulta a tratti consapevole e per la quale sta svolgendo Cont un percorso presso il servizio In modo riduttivo e acritico si soffermano sul narrare che la figlia è sempre stata oppositiva alle regole senza intravedere la necessità di comprenderne la motivazione ma limitandosi ad attribuire la responsabilità degli attriti alla figlia senza peraltro mettere in discussione il loro operato come genitori. […] Stante quanto sopra riferito si ritiene che i nonni ed il loro contesto familiare non siano favorevoli ad accogliere e crescere i nipoti in quanto appare elevato il rischio che si ripropongano le medesime dinamiche disfunzionali fonte di pregiudizio per e per i suoi figli”. Pt_1
Dopo aver dato atto che il 21 febbraio 2025 questi erano stati sentiti dal Giudice onorario delegato, dichiarandosi disponibili ad accogliere il minore senza tuttavia chiarire come si sarebbero occupati dello stesso, il Tribunale ha comunque ritenuto che i nonni materni non apparivano idonee figure vicarianti rispetto ai genitori, non avendo tutelato in passato lo stesso, quando questi e i suoi fratelli avevano assistito alle scene di violenza domestica poste in essere dal padre nei confronti della madre e avvenute presso la loro abitazione, né apparendo all'attualità tali, “non avendo mostrato alcuna criticizzazione delle difficoltà del nucleo di origine ed anzi minimizzandole e ritenendo di poter adeguatamente assolvere, anche con l'aiuto dei figli conviventi (una dei quali ancora minorenne) al compito di cura di un bambino gravemente traumatizzato come ”. Per_1
Quanto allo stato del minore7, una relazione dei servizi sociali del 27 gennaio 2025 ha evidenziato che dopo la separazione dalla madre “A. ha incrementato notevolmente le sue capacità cognitive nei primi mesi in comunità la capacità attentive e relazionale era infatti piuttosto bassa e la ripetitività dei gesti ha fatto sì che venisse richiesta una valutazione neuropsichiatrica per un sospetto autismo. La valutazione di sviluppo è stata svolta dalla Dott.ssa presso la UONPIA di Via Cherasco Per_11
7, ed è stata suddivisa in tre incontri (26/07-O3/09-04/O9). Al termine di questi è stato escluso un 7 V. pp. 12-14 sentenza impugnata. 8 disturbo dello spettro autistico ma è stato rilevato un ritardo globale dello sviluppo, importante soprattutto nell'area del linguaggio, associato a comportamento caratterizzato da inibizione e diffidenza nella relazione. Sulla base di queste considerazioni, è stato consigliato un percorso di terapia psicomotoria come sostegno allo sviluppo. […] All'interno del gruppo classe, A. appare essere ben inserito e accetta di buon grado ogni proposta e transizione di esperienza. Al momento continua a frequentare l'asilo per un tempo ridotto (9 - 13), così da rendere il momento del riposo pomeridiano maggiormente agevole. Il minore ha poi cominciato ad esprimere maggiormente le sue emozioni, facendo capire all'adulto cosa gli è gradito e cosa no. Durante la visita neuropsichiatrica è stato fatto un approfondimento linguistico poiché nel momento Per dell'inserimento, la capacità espressiva di risultava essere un po' carenziale. Nonostante la capacità di far comprendere i suoi bisogni primari fosse molto sviluppata, ora il minore sta arricchendo il suo vocabolario quotidianamente e inizia anche a manifestare nuove emozioni. Anche in riferimento alla sfera relazionale e affettiva, A. ad oggi appare come un bambino introverso e interessato all'ambiente circostante ma che necessita ancora di tempo per consolidare i rapporti con le figure di riferimento. Rispetto al suo primo periodo di inserimento, ora A. si affida maggiormente all'adulto, richiama l'attenzione e accetta di buon grado momenti di cura, coccole e di contatto fisico. Ad oggi, anche facendo riferimento alla valutazione di sviluppo, appare evidente come il minore abbia bisogno di esclusività affettiva e di poter essere inserito all'interno di un nucleo familiare con adulti di riferimento stabili che possano svolgere con lui un ruolo genitoriale. In riferimento al ritmo sonno/veglia, A. ha mostrato di avere alcune difficolta a mantenere un sonno continuativo per tutta la durata della notte. […] A partire da metà settembre, il bambino tende a dormire in maniera continuativa tranne dopo gli incontri in Spazio Neutro, poiché rimane piuttosto agitate. Questi, infatti, avvengono ogni venti giorni e A. e i fratelli incontrano la mamma per un'ora. Il minore non ha raggiunto il controllo sfinterico ma per quanto riguarda le autonomie di base, comincia a volersi vestire da solo. […] A. si alimenta ora in modo adeguato, con dieta più ricca e varia, utilizza a volte le posate, altrimenti tende a mangiare con le mani, prende tranquillamente il bicchiere dell'acqua, non si fa più imboccare. Per quanto riguarda l'area ludica, il minore sta esplorando nuovi giochi: inizialmente, infatti, usava solo macchinine e costruzioni mentre ora tende a variare gli oggetti con cui interagisce. Non sempre utilizza delle modalità adeguate con i pari ma lo si fa sempre riflettere rispetto a come si devono chiedere gli oggetti se qualcun altro li sta utilizzando”: in tale relazione si manifestò inoltre la necessità che il bambino svolgesse attività di supporto psicomotorio. Con relazione del 17 aprile 2025 i Servizi Sociali hanno comunicato che la nel corso di un Pt_1 colloquio avvenuto in data 14 aprile 2025 avesse chiesto esplicitamente di “lasciare andare
” così da poter realizzare la necessità del bambino di poter avere un papà e una mamma, Per_1 manifestando il desiderio di poter mantenere i rapporti con il figlio anche dopo l'inserimento in un nuovo nucleo familiare. Pertanto, i Servizi, anche alla luce delle dichiarazioni materne, hanno concluso rilevando la necessità di individuare figure adulte di riferimento con cui il bambino possa intraprendere relazioni funzionali di carattere esclusivo, atteso che il percorso comunitario non risulta più conforme ai bisogni evolutivi e di cura dello stesso. Quanto alla relazione madre-minore (dandosi atto che quelli con padre e nonni materni si erano interrotti a causa della mancata criticizzazione delle problematiche che avevano portato all'allontanamento del minore), il riferimento del Tribunale è alla relazione dei Servizi Sociali del 22 aprile 2025, che denuncia l'assenza di alcun coinvolgimento emotivo tra madre e bimbo e in cui
9 si legge: è sempre parso sereno e tranquillo nell'incontrare la mamma in Spazio Per_1
Neutro, seppur non è parso riconoscere tale figura come genitore e non la cerchi come “mamma” come fanno invece e Ha quasi sempre giocato in autonomia ed in silenzio, CP_4 CP_2 condividendo con la sig.ra ed i fratelli solo il momento della merenda, portata dal genitore. Per_1
La madre ha sempre fatto un po' fatica ad approcciarsi al piccolo, specialmente nel periodo più recente delle visite, in cui era nella fase conclusiva della quarta gravidanza, in quanto ha spesso riportato stanchezza ed affaticamento generale, limitando alcuni movimenti anche nel gioco…”; inoltre la madre: “ha chiesto all'operatrice di poter essere aiutata a “coinvolgerli maggiormente tutti insieme” perché sembra essersi resa conto di fare fatica a gestire un incontro con tutti e tre assieme. A tal proposito, è riuscita a riflettere con la scrivente sul fatto che fatica a orientare l'attenzione su tutti e tre i bambini e che spesso le capita di confondere i nomi di e CP_2
”; tale distanza emotiva sarebbe emersa anche dal contenuto del verbale di audizione Per_1 dell'8 maggio 2025, nel corpo del quale la madre ha ritenuto che un futuro migliore per il minore fosse presso un'altra famiglia, pur manifestando la propria volontà di vederlo. Ripercorrendo quindi gli orientamenti pretori in tema di stato di abbandono, il Tribunale ha evidenziato la sussistenza dello stesso quanto ad evidenziando la grave carenza Persona_1 nella cura del minore dimostrata da entrambi i genitori e l'inidoneità dei nonni materni a fare da figure vicarianti, secondo quanto sopra descritto. Ha inoltre ritenuto insussistenti i presupposti per mantenere dei legami con la famiglia di origine, inidonea nel lungo periodo o comunque con tempistiche compatibili con le esigenze di crescita del minore, a farsi carico di . Per_1
Pertanto, acquisiti, infine, i pareri ex art. 15 l. n. 184/1983 dell'Ente Tutore e del PM – tutti favorevoli alla dichiarazione di adottabilità del minore- il Tribunale per i Minorenni di Milano con la sentenza n. 381/2025 emessa in data 28.05.2025 e pubblicata in data 9 giugno 2025 dichiarava lo stato di adottabilità di nato a [...], il [...], Persona_1 confermava la sospensione di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, confermava quale tutore provvisorio del minore il Comune di Milano nella persona del sindaco pro- tempore, disponeva l'interruzione dei rapporti tra il minore ed i genitori e i familiari, disponeva che il tutore provvedesse al collocamento del minore presso idonea famiglia individuata dal Tribunale.
2. Il Giudizio di appello. 2.1 Contro tale sentenza ha proposto appello ai sensi dell'art. 17 l 4 maggio 1983 n. 184
[...]
madre del minore che, dopo aver ripercorso lo svolgimento del giudizio in Parte_1 primo grado, ha eccepito i seguenti motivi di appello. Con il primo motivo di appello, ha lamentato l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di stato di abbandono e quindi della conseguente declaratoria di adottabilità. Pur non negando la delicata situazione familiare, lo stato del minore, come ricostruito sulla base delle relazioni dei servizi sociali, non sarebbe apparso talmente grave da legittimare tale pronuncia, in quanto non vi era quella trascuratezza della madre ritenuta così grave dal Tribunale. Si è dedotto che le difficoltà del piccolo non fossero dovute alla trascuratezza del nucleo Per_1 familiare di origine materna, il quale, pur con le difficoltà esistenti, si era sempre occupato delle sorti del bambino, tanto che questo all'ingresso in comunità, pur non negandosi le sue difficoltà relazionali con gli adulti, appariva curato e ben nutrito, segno incontrovertibile di accudimento da parte del nucleo familiare tutto.
10 Non ha negato che vi fossero delle carenze relazionali tra madre e bambino, ma ha affermato che tali carenze erano da leggere alla luce della storia dell'appellante, che ha subito un vissuto di abbandono da parte della madre e l'eccessiva severità del padre, vissuto che l'ha portata a instaurare relazioni abusanti tra cui quella con il da cui, però, aveva avuto il coraggio di CP_2 distaccarsi, arrivando finalmente a denunciarlo, e iniziando un percorso, anche terapeutico, necessitato anche dalle successive diagnosi di disturbi psicologiche che non sarebbe stato adeguatamente valorizzato dai Servizi Sociali e dal Tribunale, che non avrebbe valorizzato la capacità dell'appellante di lavorare su sé stessa e quindi le sue potenzialità genitoriali. Il lavoro posto in essere per il recupero delle proprie capacità genitoriali si sarebbe quindi dovuto realizzare anche nell'ottica della corretta valutazione del ruolo della dichiarazione di adottabilità, da identificarsi come extrema ratio rispetto a un percorso di recupero della figura genitoriale che permettesse di tutelare il diritto del minore a vivere nel proprio nucleo familiare di origine e, in tale ottica, si sarebbe dovuto valorizzare il percorso sia terapeutico sia (per quanto ancora incompiuto) di inserimento nel mondo del lavoro svolto dalla , elemento da cui dedurre che essa Parte_1 avesse comunque messo quale priorità della propria agenda di vita i propri figli, circostanze anche esse trascurate dal Tribunale in prime cure, che non avrebbe valorizzato il positivo percorso svolto, valorizzando solo gli aspetti negativi della vicenda offerta alla sua cognizione. Avrebbe ulteriormente errato il Tribunale a ritenere che l'allontanamento dal percorso comunitario fosse da ricostruire come un abbandono del minore da parte della madre, circostanza non verificatasi in quanto ella si era sempre e comunque interessata delle sorti del figlio;
l'abbandono del percorso comunitario, da un lato andava letto alla luce della soggezione della stessa al rapporto maltrattante con il dall'altro nell'imposizione di una regolamentazione rigida della CP_2 propria vita comunitaria, che aveva riaperto le ferite dell'appellante dovute al rapporto con la madre e infine nelle sue stesse patologie psicologiche, che avrebbero portato la stessa ad abbandonare il percorso comunitario, dopo peraltro aver esposto agli assistenti sociali la propria decisione e concordando tale decisione in modo da non turbare la serenità dei figli e quindi tale decisione sarebbe stata da intendersi nel loro interesse. Inoltre, nell'operare le proprie valutazioni sulle figure genitoriali, il Tribunale avrebbe errato nel sovrapporre la figura dell'appellante a quella del dal quale ha nuovamente ribadito CP_2 di essersi definitivamente distaccata;
quest'ultimo non solo si sarebbe caratterizzato per l'agito violento sopra detto, posto in essere anche in presenza dei figli, ma si sarebbe del tutto disinteressato al minore, differentemente dalla madre che, invece, per come sopra sottolineato, si sarebbe messa in gioco per recuperare il proprio ruolo genitoriale, come emergerebbe dalla relazione del servizio sociale dell'aprile 2025 in cui si sottolinea una maggiore consapevolezza dell'appellante delle necessità del figlio, anche da ultimo comprendendo le necessità di questi di vivere in un nucleo familiare sereno. Tuttavia, tale determinazione non era da intendersi quale un
“consenso” all'adozione puro e semplice, avendo ella interesse a recuperare il proprio ruolo materno, nella convinzione di poterci arrivare nel tempo, e quindi il consenso sarebbe stato subordinato a un'irreversibile impossibilità e non come erroneamente interpretato dal Tribunale come disinteresse alle sorti di . Persona_1
Con il secondo motivo di gravame, si è lamentata l'assenza di motivazione in merito alla possibilità di predisporre un percorso a sostegno della genitorialità per la madre del minore. Ha infatti lamentato che, pur correttamente ritenendo l'adozione l'extrema ratio, il Tribunale non avesse considerato che l'interesse dello stesso sarebbe stato adeguatamente perseguito mediante un
11 affidamento a un nucleo familiare stabile, mediante un percorso genitoriale che permettesse il riavvicinamento tra madre e figlio, percorso proposto anche dalla madre che, si era detta favorevole a un inserimento temporaneo del figlio in nucleo stabile nell'attesa di poter iniziare ella stessa un percorso di recupero della propria genitorialità. Tale possibilità non fu valutata nemmeno dai Servizi Sociali competenti che non immaginarono alcun percorso di affidamento etero-familiare e ciò in contrasto con le ultime relazioni sopra citate che denunciavano una certa consapevolezza in capo all'appellante della propria figura genitoriale;
tale sarebbe dovuto essere il percorso alternativo alla dichiarazione di adottabilità, cui si sarebbero dovuti delegare i servizi sociali, le cui carenze, sub specie di mancata prospettazione di alternativi percorsi all'appellante sarebbero refluiti in una carenza motivazionale. In tale ottica, quindi, si è chiesta la riforma del provvedimento impugnato in punto di dichiarazione di adottabilità, valutando se potesse corrispondere all'interesse del minore e della madre, un progetto connotato dalla predisposizione di interventi di supporto alla genitorialità della madre e di collocamento del minore, nelle more, in affido etero-familiare. Con il terzo motivo di gravame, si è lamentata l'erronea valutazione sulla mancata sussistenza di legami significativi con il nucleo familiare di origine quale presupposto per l'interruzione dei rapporti tra questo e il minore. Tra le richieste dell'appellante, infatti, vi era anche quella di far sì che il piccolo Persona_1 potesse mantenere i rapporti non solo con sé ma con il nucleo familiare d'origine (e primi tra tutti i fratelli), citando quegli orientamenti pretori che davano la stura a tale possibilità, pur in assenza di espressa previsione di legge. Tale richiesta sarebbe stata rigettata con motivazione ritenuta apodittica, basandosi sull'assenza di legami significativi tra il minore e la famiglia di origine, assenza che tuttavia doveva riguardarsi alla luce della tenerissima età di , ancora incapace di formalizzare legami affettivi di rilievo, Per_1 soprattutto alla luce della mancata familiarità con la madre, vista solo ogni 15-20 giorni in spazio neutro, incontri che comunque si sarebbero caratterizzati per una certa affettività della madre nei confronti del figlio, con cui condivideva momenti di gioco e di merenda. Allo stesso modo si lamentava la mancata valutazione dei rapporti con i fratelli, alla luce della circostanza per cui i tre minori avessero vissuto insieme l'esperienza comunitaria, esperienza non valorizzata dal Tribunale che avrebbe errato sul punto. Ha quindi chiesto la riforma del provvedimento impugnato nei termini di cui sopra. 2.2. Con Decreto di citazione in appello datato 22 luglio 2025 il Presidente dell'intestata Sezione ha fissato udienza ordinando la notifica del ricorso introduttivo alle controparti. 2.3. Con comparsa depositata in data 15 settembre 2025, si è costituito in giudizio l'
[...]
nella persona dell'Avv. Laura De Rui, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata e, dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di prime cure e lo stato del minore a seguito dell'interruzione dei rapporti con la madre, avendo questi recuperato i propri disagi psicologici e avendo iniziato un percorso preadottivo positivo, rilevando: a. La sussistenza dei presupposti legali per la dichiarazione dello stato di abbandono e l'adeguata valutazione del Tribunale per i Minorenni, evidenziando che la madre, signora , aveva Parte_1 avuto diverse possibilità di effettuare percorsi di sostegno alla genitorialità ma avesse dimostrato una mancanza di volontà di seguire un percorso di recupero e l'inadeguatezza delle sue capacità genitoriali. L'appellante, infatti, durante i mesi trascorsi in comunità si era mostrata totalmente incapace di seguire le regole comunitarie e rispettare i divieti imposti tanto che fu trovata in
12 possesso di un telefono cellulare sul quale furono rinvenute numerose chiamate e videochiamate con l'ex compagno (denunciato dalla donna per maltrattamenti). Durante i pochi mesi di percorso comunitario della donna è emerso che il rapporto affettivo tra la donna e il piccolo fosse
Per_1 pressoché inesistente, caratterizzato da comportamenti inadeguati della madre e da uno stato di sofferenza importante del bambino, tanto che dal momento in cui è stato collocato in
Per_1 comunità senza la madre ha avuto progressi evidenti in tutte le aree di sviluppo. Inoltre, anche durante gli incontri madre- figlio in Spazio Neutro, attivati dopo l'abbandono della comunità, la madre non si mostrò interessata a lavorare sulle proprie fragilità e a costruire delle solide capacità genitoriali. Inoltre, si sono sottolineate le evidenti manchevolezze in tema di accudimento della prole da parte della madre e del suo nucleo familiare, sottolineando come dalle relazioni dei servizi sociali in atti la casa di residenza dei minori (presso i genitori della madre) si presentasse sporca e malsana, come sia che i suoi fratelli, al momento dell'ingresso in comunità,
Per_1 presentassero vesciche non curate all'interno della bocca, e ricordando come i tre minori avessero assistito all'agito violento del nei confronti della . Pertanto, ha concluso, la
Per_1 Per_1 Parte_1
non è stata in grado di maturare alcuna consapevolezza dei pregiudizi causati al figlio
[...] attraverso i propri comportamenti non essendo riuscita a cogliere le opportunità di crescita che le sono state offerte dai Servizi e mostrando la totale mancanza di interesse per il figlio. b. L'assenza di legami significativi con il nucleo familiare d'origine in quanto il padre di non si è mai mostrato realmente in grado di comprendere il significato del procedimento Per_1 non aderendo ad alcun progetto proposto e rendendosi di fatto irreperibile;
i nonni materni, seppure hanno dichiarato la loro disponibilità ad accogliere il nipote presso la loro famiglia, si sono mostrati totalmente confusi e inconsapevoli rispetto alle motivazioni che hanno indotto i Servizi a richiedere l'apertura del procedimento di adottabilità, minimizzando i fatti e negando ogni forma di accusa mossa nei loro confronti;
il rapporto di con i fratelli è pressoché inesistente considerato Per_1 che né durante il periodo passato in comunità (peraltro minimo essendo stati poco dopo i tre fratelli collocati in due comunità diverse) né successivamente al collocamento in famiglia preadottiva, il minore li ha mai cercati spontaneamente. Pertanto, è evidente che l'interruzione del rapporto tra e i fratelli non causerebbe allo stesso alcun pregiudizio, considerato che non esiste tra Per_1 loro alcun rapporto affettivo consolidato. c. La mancanza di presupposti per pronunciare sentenza di “adozione aperta”, in quanto le tappe di sviluppo cognitivo e psicomotorio di si sono concretizzate durante la sua permanenza in Per_1
Comunità, grazie al sostegno degli operatori e non della madre, la quale non è mai risultata adeguata nei suoi confronti, tant'è che il bambino non ha sviluppato alcun attaccamento verso la figura materna se non “evitante e indifferenziato”; pertanto la totale assenza di un legame con entrambi i genitori giustifica una pronuncia di adozione piena, risultando il mantenimento di un rapporto pregiudizievole;
infine, ha rilevato che ha stabilito in poco tempo un legame Per_1 con la famiglia adottiva presso la quale si trova collocato dal 9 luglio 2025. 2.4. Con comparsa depositata in data 16 settembre 2025 si è costituito in giudizio il Curatore Speciale del minore, nella persona dell'Avv. Giovanna Basileo, che ha chiesto la conferma della decisione impugnata. Il Curatore ha evidenziato la correttezza e l'adeguata motivazione della decisione di prime cure, sottolineando che dalle valutazioni rese dai professionisti nel corso del giudizio, emerge con chiarezza che: entrambi i genitori sono inadeguati ad assumere le funzioni genitoriali in relazione al piccolo , in particolare la madre risulta incapace di farsi carico Per_1 da sola della gestione totale dei quattro figli minori considerate le sue difficoltà cognitive e
13 intellettive e la scarsa consapevolezza dei propri limiti, considerato che la stessa dopo aver abbandonato la comunità dove era stata collocata con i figli, ha intrattenuto un'altra relazione dalla quale ha avuto un quarto figlio e che il padre non ha alcun legame significativo con il minore non essendosi mai presentato neppure agli incontri con i Servizi Sociali. Non esistono per la minore neppure figure vicarianti di riferimento;
tale ultimo ruolo non può essere ricoperto neppure dai nonni materni, i quali si sono ricordati del nipote solo dopo essere stati spronati dal Per_1
Servizio Sociale, tanto che durante i colloqui con gli operatori, nonostante abbiano coabitato con il minore e la madre per quasi due anni, non sono stati in grado di esplicare le difficoltà che avevano avuto nell'accudire il nipote, tantomeno un eventuale progetto di vita futuro con lo stesso. 2.5 In data 19 settembre 2025 è pervenuta una relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Milano, datata 17 settembre 2025 nella quale si legge che gli operatori hanno incontrato in tre diverse occasioni (il 19 giugno, il 1° luglio e il 3 settembre) durante le quali hanno Per_1 avuto modo di constatare un progressivo miglioramento del minore. Durante l'incontro del 1° luglio 2025 è stato avviato il percorso di conoscenza tra e la coppia adottiva, dopo un primo Per_1 periodo di “osservazione”, il bambino ha coinvolto la coppia nel gioco consentendo di avvicinarlo e avere un contatto fisico;
visti gli esiti positivi degli incontri e i rimandi sereni del bambino, in data 9 luglio 2025 è stato inserito nella famiglia adottiva, ove appare bene integrato e mostra di Per_1 affidarsi e richiedere supporto sia alla madre che al padre adottivi. I Servizi hanno incontrato anche la madre biologica del minore che dopo aver manifestato risentimento per la decisione del Tribunale incolpando i Servizi Sociali di non averla supportata a sufficienza nella ricerca di un alloggio migliore e un'attività lavorativa, ha comunicato la decisione del suo legale, avv. Pizzi, di impugnare la sentenza. In conclusione, i Servizi hanno riferito che l'inserimento in famiglia adottiva di sta consentendo al bambino di “sperimentare la costruzione di un attaccamento solido Per_1 con due figure genitoriali di riferimento”. In allegato si trova la relazione di aggiornamento della Comunità ospitante il minore, ove si legge che lo stesso ha subito accolto con entusiasmo il progetto di adozione, infatti, a causa di due dimissioni avvenute all'interno della sua comunità, il minore aveva iniziato a verbalizzare la volontà di una mamma rendendo molto più agevole la sua preparazione al tema dell'adozione tramite narrazioni e racconti;
nonostante il carattere spesso chiuso che il piccolo ha dimostrato di avere in molteplici occasioni, ha subito mostrato interesse nei confronti della famiglia adottiva. Nei giorni successivi all'incontro “il minore si è lasciato completamente andare: si percepisce il suo stato di tranquillità e si denota maggior ricerca di contatto nei confronti dei genitori (…) al momento delle dimissioni è felice, si affida alla famiglia e saluta gli educatori con Per_1 serenità e gioia”. Si trova inoltre la relazione di aggiornamento del centro adozioni sul collocamento di Per_1 presso la famiglia adottiva, nella quale si legge che in seguito ad una visita domiciliare e a dei colloqui psico-sociali con la coppia, avvenuti sempre in presenza del minore “i coniugi si sono mostrati da subito premurosi, attenti, affettivi e accoglienti con il bambino nonché molto contenti di poter esercitare un ruolo genitoriale nei suoi confronti. Durante la visita domiciliare si è potuto osservare che i coniugi abbiano sin da subito ben organizzato l'ambiente domestico, rendendolo adeguato ai bisogni del figlio, predisponendo una sua cameretta e spazi di gioco attrezzati con materiali ludici consoni alla sua età (…) Durante l'incontro presso il domicilio dei coniugi
si è mostrato a proprio agio negli spazi domestici e sereno nelle interazioni con i Per_1 coniugi, rassicurato dalla loro presenza costante”.
14 All'udienza del 1° ottobre 2025, valutata la regolarità del contraddittorio e sentite le parti e il Procuratore Generale, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione. Ritiene questa Corte che la decisione impugnata sia immune da censure in fatto e diritto e, pertanto, pienamente condivisibile e da confermarsi. Valga premettere qualche breve cenno in punto di diritto. Nato nell'antico diritto romano, come istituto finalizzato a consentire a chi non aveva figli di trasmettere il proprio nomen e le proprie sostanze per via successoria (e come tale vigente nella disciplina dell'adozione delle persone maggiori di età previsto dal Titolo VIII del Libro I del Codice Civile agli artt. 291 e ss.) l'istituto dell'adozione dei minorenni, originariamente introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 5 giugno 1967 n. 431 che inserì nel codice civile gli articoli 413bis e ss. c.c. introducendo la c.d. “adozione speciale”, fu poi completamente riformato dalla vigente legge
4 maggio 1983 n. 184 (c.d. legge adozioni) che ha abrogato le disposizioni da ultimo citate introducendo una disciplina organica dell'adozione minorile, oggetto di diverse novelle legislative da ultimo con legge n. 149/2001 e con legge 219/2012 e relativo D.lgs. n. 154/2013. Il primo articolo della citata legge denuncia le finalità della legge suddetta, laddove al primo comma dispone che il minore abbia diritto a vivere nella propria famiglia, disponendo al comma secondo che le mere condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia, prevedendo a tale disposizione (nonché al successivo comma 3) che in tali casi debbano essere disposti interventi a sostegno da parte degli enti pubblici tra cui Stato, Regioni e Comuni. Solo nel caso in cui la situazione familiare non sia altrimenti recuperabile, il quarto comma dispone l'applicazione degli istituti previsti dalla detta legge, ossia affidamento familiare e adozione. I presupposti di tali istituti sono quindi o l'inesistenza in vita di genitori biologici del minore (o quantomeno che siano ignoti) o la perpetrazione da parte di questi di comportamenti (attivi o omissivi) che lo privino della dovuta assistenza materiale o morale. La protezione del minore in situazione di vulnerabilità si fonda quindi su un sistema binario in cui la misura che qui interessa, l'adozione, costituisce la misura da attivare quando l'affidamento o altri strumenti di supporto familiare o provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale si dimostrino inutili o non percorribili nel caso concreto;
la residualità dell'istituto si coglie dalla circostanza per cui l'art. 27 della legge sull'adozione descrive quali conseguenze sulla vita del minore l'estinzione del precedente status filiationis e la perdita di qualsivoglia rapporto con la famiglia d'origine, salvo quanto si dirà infra sulla c.d. “adozione mite”. L'adozione è consentita solamente nei confronti dei minori dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni del distretto in cui si trovano ed è su tale istituto, regolato dal Capo II del Titolo II della legge 4 maggio 1983 n. 184 che sarà oggetto di ricostruzione in questa sede. A norma del primo comma dell'art. 8 della legge sulle adozioni sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni “i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio”. Si tratta quindi di una situazione che dovrà non necessariamente ritenersi irreversibile, ma tale però da non esaurirsi rapidamente, ponendosi quindi in contrasto con l'armonica crescita del minore e che non sia evitabile anche con l'intervento dei parenti del minore stesso diversi dai genitori, da
15 individuarsi, in virtù del disposto di cui all'art. 9 co. 4 della legge adozione nei parenti entro il quarto grado del minore. In altri termini, la dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184/1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento;
il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali;
tale prognosi dovrà inoltre tenere conto della compatibilità temporale di tale recupero con il diritto del minore di crescere in un ambiente familiare stabile e armonioso8.
Ne consegue che lo stato di abbandono non sussiste, innanzitutto, ove la cura del minore sia assicurata da uno dei genitori o dagli altri parenti entro il quarto grado tenuti a provvedervi, acquisendo rilevanza prioritaria, in tal senso, la famiglia parentale;
in tale ultima ipotesi, tuttavia, non può dirsi escluso lo stato di abbandono in conseguenza della disponibilità di prendersi cura di lui manifestata dai parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro e i minori, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti non traumatiche per questi ultimi, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della sua personalità9.
La situazione di abbandono dovrà pertanto essere accertata mediante un'indagine rigorosa che individui i vari fattori che portino a riconoscerla e pertanto non sarà legata a una mera valutazione dell'inidoneità dei genitori del minore ove non si accompagni l'ulteriore positivo accertamento in merito ai danni gravi e irreversibili che tale incapacità abbia provocato o sia idonea a provocare all'equilibrata crescita psico-fisica del minore10; in tale contesto, non occorre che i genitori manifestino una precisa volontà di abbandonare il figlio, essendo sufficiente che assumano una condotta commissiva e omissiva inconciliabile con i doveri di cui all'art. 147 c.c., evidenziando così un'incapacità di allevare ed educare il minore tale da pregiudicarne l'equilibrio psico-fisico11.
Per espressa previsione legislativa di cui all'art. 8 co. 3 della legge sulle adozioni, inoltre, non sussiste la causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis, e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice. La sola assistenza materiale, non accompagnata anche da un adeguato sostegno morale, non vale a escludere lo stato di abbandono, essendo in ogni caso necessario accertare che l'ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato e armonioso sviluppo della personalità del minore;
la nozione di assistenza contemplata dal legislatore, infatti, non può essere intesa in termini meramente quantitativi, implicando una valutazione anche qualitativa delle funzioni genitoriali, in termini di adeguatezza e idoneità all'esercizio del ruolo parentale12.
Lo stato di abbandono può inoltre risultare indipendente da una responsabilità dei genitori strettamente intesa: oltre all'ipotesi dell'indigenza economica, che per espressa previsione di legge non può fungere da presupposto per valutare sussistenti i presupposti dello stato di abbandono, esso potrà anche dipendere da uno stato derivante da gravi ragioni di salute degli stessi o da gravi carenze intellettive che non permetta loro di prestare assistenza al minore13.
Come esposto, l'adozione comporta la rescissione di qualsivoglia legame tra la famiglia biologica e il minore, cui si sostituisce un nuovo status filiationis. A tale modello legale si è sovrapposto nel tempo un nuovo modello di adozione, di natura pretoria ma che trova il suo addentellato normativo nell'art. 44 lett. d) della legge sull'adozione, la cosiddetta adozione mite o aperta. Quest'ultima, infatti, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti a differenza dell'adozione legittimante che presuppone uno stato di abbandono nei termini sopra descritti14.
La Suprema Corte ha chiarito che sussiste una sorta di “incompatibilità” tra la dichiarazione dello stato di adottabilità e l'adozione c.d. “mite”, atteso che il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184/1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione “mite”, ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione “piena” (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. Ne consegue che nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44 lett. d) l. n. 184/198315. Tanto chiarito in diritto e così riassunto quanto emerso nel corso del giudizio di prime cure, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata sia meritevole di integrale conferma. Ritiene questa Corte, infatti, che sia stato pienamente provato lo stato di abbandono del minore che fonda la dichiarazione dello stato di adottabilità. Persona_1
Già al momento dell'inserimento nella struttura protetta dell'odierna appellante unitamente ai suoi tre figli emergeva quello stato di abbandono non solo e non tanto materiale ma anche “morale” in cui versava il piccolo (così come i suoi tre fratelli). Persona_1
Già la prima relazione dei servizi sociali del , quella spedita il 4 agosto 2023, Controparte_1 denunciava la mancanza di consapevolezza della rispetto al suo ruolo genitoriale, Parte_1 essendosi pervenuti a un primo approccio con i servizi sociali solo a seguito delle condotte violente poste in essere dal padre del piccolo e assistite dallo stesso e dagli altri due suoi Persona_1 fratelli uterini;
anche le condizioni di contesto apparivano tutt'altro che consone alla presenza di minori di tenera età: la madre viveva infatti presso la casa dei propri genitori, in una stanza a lei riservata e ai suoi figli, casa che appariva molto sporca e trascurata, con una stanza che si presentava “non molto grande, ingombra di vestiti e oggetti in una situazione di visibile degrado”; nella successiva relazione del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASST dell'Ospedale Niguarda del 22 gennaio 2025 tale abitazione appariva così: “presenta un solo ambiente adibito a spazio comune ovvero una sala da pranzo con cucina, questa si presenta poco organizzata e trascurata nell'igiene, le restanti stanze sono camera del padre, camera del fratello, camera della sorella che dorme con la madre e camera della sig.ra , un solo bagno. In casa vivono anche 5 cani di Per_1 taglia piccola, uno di questi è del compagno della madre (che non vive con loro) e proprio per questo motivo pare che nessuno si occupi di portarlo fuori”. Anche le condizioni di salute del minore e dei suoi fratellini apparivano tutt'altro che ottimali, presentando gli stessi delle vesciche non curate all'interno della bocca, come emerge dalla relazione dei servizi sociali del 5 settembre 2023, relazione dalla quale si evince, altresì, il disinteresse della madre per i bambini e il suo essere ancora centrata sul suo rapporto con il come CP_2 emerge dalle relazioni sopra citate che denunciano i persistenti contatti con lo stesso anche durante il suo percorso comunitario, avendolo visto e contattato telefonicamente più volte, vedendosi anche presso la precedente abitazione16.
Non depone sicuramente a favore della madre odierna appellante anche il suo comportamento tenuto all'interno dello spazio comunitario, che pacificamente denuncia quel disinteresse nei confronti dei figli (e del piccolo , per quanto qui di interesse). Persona_1
Ciò risulta importante anche in merito all'infondatezza non solo del primo ma anche del secondo motivo di gravame: alla risulta essere stata fornita la massima assistenza al fine di Parte_1 iniziare un percorso di genitorialità ed è del tutto infondato il vizio “operativo” o la mancanza di predisposizione di progetti di sostegno che poi sarebbe refluito nella motivazione della sentenza impugnata in parte qua. Quel che emerge, infatti, è che l'odierna appellante avrebbe fin dal primo momento mostrato la più totale insofferenza alle regole comunitarie e all'inserimento in una struttura che, da un lato, aveva la funzione di fungere da strumento protettivo rispetto alle violenze subite, dall'altro di permetterle di recuperare il suo rapporto con i figli. Fin dal primo approccio con la comunità questa si è dimostrata lamentosa e insofferente al rispetto delle regole comunitarie, manifestando comportamenti immaturi e talvolta rabbiosi sia nei confronti delle operatrici della struttura che delle altre ospiti17, manifestando “attacchi di panico, crisi di pianto e di agitazione psicomotoria, agiti autoaggressivi, che in alcune occasioni sono avvenuti anche davanti ai bambini”18, comportamenti proseguiti con numerosi episodi di natura autolesiva e manifestando la propria volontà di lasciare la comunità, preparando più volte i propri bagagli19, circostanza questa, come poi effettivamente avvenuta, nel febbraio 2024, quando la donna lasciò il percorso comunitario abbandonando i propri figli nella struttura, con le modalità sopra chiarite. Anche tale comportamento, piuttosto che denotare un allegato amore per i figli, denota semmai il totale disinteresse verso gli stessi e denuncia ancor più palesemente quello stato di abbandono in cui la donna ha lasciato i figli e la mancata consapevolezza rispetto al suo ruolo genitoriale. Peraltro, anche i pochi mesi di percorso comunitario hanno dimostrato la totale inadeguatezza dell'odierna appellante nel fornire al minore un adeguato supporto materiale e morale;
sentiti all'udienza del 19 giugno 2024 dal Tribunale per i Minorenni così i servizi sociali descrivevano il piccolo dall'ingresso ai suoi primi mesi in comunità con la madre e al successivo Persona_1 miglioramento delle sue condizioni di salute, anche a seguito dell'allontanamento della stessa e del diradarsi dei suoi rapporti con la madre: “quando è arrivato in Comunità era molto spaventato, quasi terrorizzato. Per un giorno intero non ha né mangiato né bevuto niente. Per i primi 15 giorni non ha interagito con nessuno. Stava fermo in un angolo e guardava serio serio senza dire né fare nulla. Non riusciva nemmeno a mangiare da solo, era magrolino e un po' sottopeso, non riusciva quasi ad alzare le braccia come se non avesse tono muscolare. Apriva la bocca a fatica, bisognava fare come con i neonati per farlo mangiare e deglutiva piano piano il cibo dopo essere stato imboccato. Non interagiva con nessuno: era come non avesse emozioni. Non cercava mai il contatto con noi. Non piangeva nemmeno mai di giorno, non ha mai pianto una volta nemmeno quando si è tirato una piccola antenna sul viso che deve avergli fatto parecchio male. Piangeva invece tutta la notte, si svegliava di continuo, ogni ora, per tutta la notte. Piangeva anche mentre dormiva: aveva un sonno molto agitato. Ora si sveglia solo un paio di notti stringendo un pupazzo che gli abbiamo regalato e che tiene nel lettino con lui. Inizia un po' a sorridere. Tiene il cucchiaino in mano e beve da solo, riesce a portare in autonomia il cibo alla bocca e mangia un po' di tutto. Ora mangia tutto volentieri, tiene da solo la forchettina. Ha preso un po' di peso. Insomma, per noi è migliorato tantissimo. Quando si sveglia ora inizia a sorriderci. I primi giorni quando lo mettevamo a letto stava fermo e rigido, ora invece poggia la testolina sulla spalla dell'educatrice che lo sta mettendo a letto. Nel momento del gioco capita talvolta che sia aggressivo stringendo le guance del compagno di giochi come gli desse dei pizzicotti, lo ha fatto anche con Talvolta ora inizia anche ad offendersi e a piangere se viene rimproverato, cose CP_2 che prima non faceva mai. Urla sempre, fa dei versi urlando, non parla, comunque dice pochissime parole. Indica con il dito anche l'acqua. Quando è tornato dall'incontro con la mamma era tranquillissimo quasi non fosse successo nulla e le operatrici di SN ci hanno detto che sembrava non l'avesse riconosciuta”, miglioramenti che risultano anche dalla relazione del 25 marzo 2024 a firma dell'Educatrice di comunità Miriam Fimiani. Tornando al secondo motivo di gravame, in tale contesto sopra descritto, il Servizio Sociale competente e le strutture dell'ASST hanno fornito totale supporto sia socioassistenziale che di natura terapeutica, al fine di permetterle di ricostruire le proprie capacità genitoriali. La relazione psichiatrica datata 21 ottobre 2024, già sopra citata, infatti, oltre alla diagnosi di disturbo borderline e di deficit cognitivo, e che evidenziava una personalità ambivalente rispetto ai figli, immatura, con una prognosi tutt'altro che positiva in merito alla possibilità della Parte_1
di seguire un percorso psicologico e/o di psicoterapia, in quanto la stessa si dimostrava
[...]
“instabile, impulsiva, dominata da spinte verso i suoi bisogni primari. È sola, scarsamente capace di inserirsi in relazioni d'aiuto e poco continuativa nel dedicarsi a impegni di tipo lavorativo”, aveva comunque indicato un percorso di natura terapeutica che permettesse all'appellante di recuperare le proprie possibilità genitoriali.
19 Allo stesso modo, come emerge dalla relazione dei servizi sociali datata 26 luglio 2024, nonostante il supporto dato alla donna per regolarizzare la sua vita anche attraverso un'attività lavorativa, questa si è dimostrata del tutto incostante e incapace di svolgere con regolarità un lavoro. Dopo l'abbandono della comunità ove conviveva con i figli, di cui si è detto, il servizio sociale ha inoltre organizzato degli incontri in spazio neutro affinché la stessa potesse vedere i figli, ma, anche in tale frangente, la donna si è dimostrata del tutto incapace di costruire con il figlio Persona_1 qualsivoglia rapporto relazionale adeguato: sul punto valga solo ricordare le sopra citate
[...] relazioni dei servizi sociali del 29 novembre 2024 e la citata relazione del personale del Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale Niguarda, dalle quali emerge da un lato che la non fosse in grado di comprendere i bisogni del figlio, imponendogli giochi che lo Per_1 infastidivano, dall'altro come quest'ultimo non la riconoscesse come madre, mai appellandola così e come tali incontri si ripercuotessero negativamente sul minore, dato che dopo gli stessi tendeva a non dormire continuativamente. Per_1
In tale quadro, caratterizzato da una trascuratezza non solo materiale, stante lo stato di salute del minore all'ingresso in comunità, se non gravissimo dal punto di vista fisico allarmante dal punto di vista psicologico, essendo emersa un'evidente difficoltà del minore a rapportarsi con le figure adulte e in generale con gli altri, oltre che a ritardi nel linguaggio che avevano fatto pensare, in un primo momento, a un disturbo dello spettro autistico, diagnosi fortunatamente superata anche alla luce dei progressi del bambino durante i mesi comunitari, tutti i servizi coinvolti hanno concordato per la necessità che il piccolo venga collocato presso altro nucleo familiare che Persona_1 sia idoneo a garantirgli un sereno contesto ove possa crescere20.
Non da ultimo fu la stessa odierna appellante che, come risulta dalla citata relazione dei servizi sociali del 17 aprile 2025 aveva espresso la volontà di “lasciare andare” il bambino, in modo che avesse un nucleo familiare idoneo alle sue esigenze, preferendo concentrare le proprie attenzioni sul fratellino . Per_14
Traendo quindi le somme da quanto sopra detto, emerge chiaramente lo stato di abbandono del minore, la cui sussistenza ritenuta dal Tribunale per i minorenni deve ritenersi condivisibile. Il bambino, infatti, è vissuto in un contesto del tutto non accudente, con una madre pacificamente inidonea a percepirne i bisogni e le difficoltà e che ha pacificamente anteposto le proprie necessità a quelle dei figli minori, e in particolar modo del piccolo come emerge dal Persona_1 rapporto mantenuto nei primi tempi del collocamento con il padre di che Persona_1 pacificamente l'aveva ripetutamente aggredita nel corso della relazione anche davanti ai figli e dalle circostanze relative all'abbandono della comunità ove era originariamente collocata con i figli, avendo anteposto la sua insofferenza alle regole al rapporto con i figli, che è risultata incapace di costruire un rapporto relazionale sereno con lo stesso e che non si è dimostrata accudente. Non rileva in questa sede il passato dell'odierna appellante: non si dubita qui della circostanza che essa possa avere avuto un passato travagliato, frutto anche di traumi infantili, né che non nutra un sincero amore verso i propri figli, né infine che questa non abbia manifestato un qualche conato di resipiscenza rispetto a tale passato;
quel che rileva in questa sede è l'idoneità di tale figura genitoriale a garantire al minore un contesto tale da escludere lo stato di abbandono e, in subordine, di valutare se la sue capacità di recupero siano tali da far ritenere la decisione in merito all'adottabilità esorbitante rispetto alle misure di protezione meno estreme che potrebbero essere adottate in favore del minore (quali affido familiare o adozione “mite”). Orbene, i limiti personologici sopra più volte evidenziati e il, quantomeno, altalenante percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali, che allo stato, nonostante quanto esposto in atto di appello, risulta del tutto embrionale e che nessun frutto appare aver dato, non essendo stato provato alcunché di quanto esposto in merito al recupero sia delle proprie fragilità psicologiche sia in merito a una assunta maturità in merito al proprio rapporto con i figli e alla possibilità di fornire loro un contesto tale che permetta loro di vivere in un ambiente che non ne comprometta lo sviluppo psicofisico, non permette di ritenere che un eventuale recupero della funzione genitoriale avvenga in tempi brevi o comunque compatibili con le necessità del minore di crescere in un contesto che gli permetta il corretto sviluppo psicofisico. Se quanto sopra detto permette di ritenere infondati i primi due motivi di gravame, deve aggiungersi qualche ulteriore cenno in merito alle figure parentali diverse rispetto a quella della madre, al fine di vagliarne l'inidoneità alla cura del minore, valutazioni che rilevano sia ai sensi dell'art. 8 della legge sulle adozioni sia quanto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la c.d. adozione mite, oggetto del terzo motivo di gravame. Del tutto inidonea è la figura del padre, su cui basta rilevare come il che non si è CP_2 fatto minimamente remora di un agito violento nei confronti della anche in presenza del Per_1 figlio minore in passato, si sia totalmente disinteressato dello stesso, come emergente, da ultimo, nella più volte citata relazione dei servizi sociali del 17 aprile 2025. Le ulteriori relazioni dell'8 febbraio 2024 e del 19 aprile 2024, già sopra citate, delineano la figura di un padre totalmente disinteressato al figlio, di cui non conosce alcunché, nemmeno la data di nascita e che si è dimostrato indisponibile a seguire un percorso di disintossicazione dall'alcool, dipendenza questa che ha avuto la sua eziologia sul suo agito violento, e che pertanto risulta del tutto inadeguato a garantire un ambiente di crescita sano al minore, oltre ad aver influito il suo agito nella immanentizzazione di quello stato di abbandono ove il piccolo ha vissuto i Persona_1 primi mesi della sua esistenza. Né tantomeno possono essere figuri vicarianti i nonni materni del minore. Valga qui ricordare la valutazione, trasfusa nella sentenza impugnata, fatta dalle operatrici dei servizi sociali del di Milano nelle relazioni già più volte citate dell'8 febbraio 2024 e dell'8 CP_1 novembre 2024, dalle quali emerge, come compendiato dal Tribunale e già sopra evidenziato, come né la nonna materna né il nonno materno siano figure che siano in grado di tutelare il bambino, non essendolo stato in passato, ove si ricordi che presso la loro abitazione erano avvenuti gli episodi di violenza assistita dal minore e dai suoi fratelli, né apparendo gli stessi in grado di farlo in futuro. Valga qui rammentare come i nonni non conoscevano nemmeno il nome del bambino né la sua data di nascita, non hanno chiarito in che modo se ne sarebbero presi cura (se non delegando parte dell'attività di cura alla loro figlia di sedici anni che comunque rimaneva presso la sua abitazione) e, nonostante sottolineino le dette relazioni le buone intenzioni dei genitori dell'odierna appellante, a tali buoni intenzioni non appaiono accompagnarsi concreti gesti atti a dimostrare la loro idoneità a garantire al minore, altamente traumatizzato stante il clima di violenza a cui ha assistito in tenerissima età e lo stato di abbandono morale, affettivo e materiale sopra descritto, uno spazio sereno ove poter serenamente crescere. Né tantomeno sussistono legami con gli altri fratelli: stante l'inserimento in comunità quando il piccolo aveva da poco compiuto un anno, questi non ha maturato un rapporto Persona_1
21 significativo con nessuno di essi, come si evince sia dalle relazioni sopra citate sia da quella del 28 marzo 2024, dalla quale emerge come nemmeno la sorella maggiore avesse consapevolezza Per_16 dell'esistenza del fratellino;
quanto alla madre si rinvia a quanto sopra detto in merito al mancato riconoscimento da parte del minore dell'appellante come figura genitoriale. Da tanto detto emerge come l'allontanamento del minore dalla famiglia biologica non possa costituire alcun grave pregiudizio allo stesso. Ciò risulta rilevante anche ai fini della richiesta relativa alla disposizione di un'adozione mite. Al di là degli orientamenti pretori sopra citati in merito all'incompatibilità tra il procedimento di adozione legittimante e quello di adozione “mite”, che peraltro non è via percorribile nel caso in cui, come in quello presente, si sia acclarata la sussistenza dello stato di abbandono, valga qui rilevare che qualsivoglia valutazione in merito esorbita dalla competenza di questa Corte, sicché già per tali motivi il terzo motivo di appello deve ritenersi infondato. In ogni caso alle medesime conclusioni si giunge anche secondo altro ordine di considerazioni: la valutazione circa la possibilità di mantenere legami con la famiglia di origine implica un giudizio positivo circa l'opportunità della loro presenza dei genitori biologici (e degli altri membri del nucleo parentale biologico) nella vita del minore, in considerazione dell'affetto e dell'interesse da essi dimostrato nei confronti del minore, ma, nella specie, la mancanza di situazioni di vita stabili e di un progetto condiviso da parte dei genitori, il disinteresse da parte del padre, la palese inidoneità affettiva e di accudimento da parte della madre e dei nonni materni e l'assenza di legami con i fratelli ostano alla possibilità di mantenere legami significativi tra i membri della famiglia biologica e il minore. Per di più, occorre ribadire, che gli eventuali e ipotetici tempi di madre e nonni materni collidono con le esigenze di crescita di che sono attuali e concrete e necessitano Persona_1 di attenzioni e accudimento costanti che questi, allo stato, non sono in grado di offrire. Pertanto, la conservazione di legami con la famiglia di origine costituirebbe una scelta non adeguata al preminente interesse del minore. Per tutte le ragioni esposte l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata. Stante l'oggetto del procedimento, relativo a diritti indisponibili, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, anche ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. come risultante a seguito della declaratoria di cui a Corte Costituzionale sentenza n. 77/del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunciando sul procedimento di appello iscritto al n. 659/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso depositato il 7 luglio 2025 da avverso la sentenza n. n. 381/2025 R.S. pronunciata Parte_1 dal Tribunale per i minorenni di Milano all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2025, pubblicata il 9 giugno 2025, a definizione del procedimento n. 4203/2024 R.G. avente a oggetto la dichiarazione dello stato di adottabilità di , nato a [...] il Persona_1
20.05.2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 1° ottobre 2025. Il Consigliere Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Dott. Fabio Laurenzi
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Elezione di domicilio e conferimento mandato difensivo giusta procura datata 23 giugno 2025, in atti. 2 Elezione di domicilio e nomina difensore di fiducia giusta procura datata 29 luglio 2025 in atti. 3 Nomina curatore speciale giusto Decreto da ultimo del 31 luglio 2024; ammissione al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 9 ottobre 2025
1 4 V. pp.
5-6 della stessa.
3 5 Si vedano le pagine 7 e ss. della citata sentenza.
5 6 V. pp. 10-12 della sentenza impugnata.
7 8 V. Cass. Civ. sez. I, 14/09/2021, n.24717, Cass. Civ. sez. I, 30/06/2022, n.20948 e Cass. Civ. sez. I, 27/09/2017, n.22589. 9 V. Cass. Civ. sez. I, 25/01/2021, n.1475 e Cass. Civ. SS.UU., 17/11/2021, n.35110 10 V. Cass. Civ. sez. I, 17/02/2021, n.4220, Cass. Civ. sez. I, 27/03/2018, n.7559, Cass. Civ. sez. I, 31/10/2019, n.28207 e Cass. Civ. sez. I, 18/06/2012, n.9949. 11 V. Cass. Civ. sez. I, 17/09/2020, n.19326
16 12 Tra le tante Cass. Civ. sez. I, 14/02/2018, n.3594, Cass. Civ. sez. I, 26/01/2011, n.1837, Cass. Civ. sez. I, 10/08/2006, n.18113 e Cass. Civ. sez. I, 09/05/2002, n.6629 13 Tra le tante Cass. Civ. sez. I, 11/06/2019, n.15730. 14 Senza pretesa di completezza, sul punto si rinvia, limitatamente alle più recenti a Cass. Civ. sez. I, 23/06/2022, n.20322, Cass. Civ. sez. I, 07/05/2025, n.12032 e Cass. Civ. sez. I, 07/09/2025, n.24728 15 Ex multis Cass. Civ. sez. I, 19/03/2024, n.7302.
17 16 Sinteticamente, oltre a quanto sopra detto nel paragrafo relativo al processo di prime cure, si rinvia alla relazione del 20 gennaio 2024 dei Servizi Sociali del Comune di Milano. Per_ 17 V. relazione del 2 novembre 2023 a firma della responsabile della Comunità ove all'epoca era alloggiata con i figli, dottoressa Per_ 18 V. relazione del 20 dicembre 2023 a firma della responsabile della Comunità ove all'epoca era alloggiata con i figli, dottoressa Per_ 19 V. relazione del 20 gennaio 2024 a firma della responsabile della Comunità ove all'epoca era alloggiata con i figli, dottoressa
18 20 Tra le tante si rinvia alla relazione della dottoressa dell'1 aprile 2025 dell'Unità di Neuropsichiatria Infantile presso l'Ospedale Persona_15 Niguarda di Milano.
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