Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00684/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2026, proposto dal signor MO DD, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Amat di San Filippo e Roberto Zedda, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato MOtta Garbati, nonché
nei confronti
del signor MA MA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Comune di Cagliari – Ufficio Assunzioni, trasmessa in data 11 febbraio 2026, con la quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di riserva di cui all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40 del 2017; della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per n. 22 posti di Istruttore Tecnico Geometra, approvata con determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2025, nella parte in cui non riconosce il diritto alla riserva ex art. 18 e, conseguentemente, non lo colloca nella posizione spettantegli; della determinazione dirigenziale n. 117 del 12 dicembre 2026, con la quale sono state disposte n. 16 assunzioni con decorrenza variamente dal 16 gennaio 2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra i soggetti da assumere in virtù della riserva di legge; della determinazione dirigenziale n. 201 del 15 gennaio 2026, con la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria a seguito di rinuncia/differimento, nella parte in cui non contempla il diritto del ricorrente; del bando di concorso pubblico per n. 22 posti di Istruttore Tecnico Geometra (pubblicato in data 1 agosto 2025), segnatamente degli artt. 4.2 e 11, nella parte in cui prevedono che la mancata dichiarazione del titolo di riserva nella domanda telematica equivalga a rinuncia definitiva e non consenta la rettifica di errore materiale su titolo sostanzialmente posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi – per quanto occorra – i verbali della Commissione e gli atti di formazione e approvazione della graduatoria, nella parte in cui recepiscono e applicano le suddette clausole in senso rigidamente formalistico, nonché
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva ex art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40 del 2017 e alla conseguente collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito, con i conseguenti effetti giuridici (ed economici, nei limiti che verranno precisati nelle conclusioni definitive).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Vista la memoria depositata dal Comune di Cagliari in data 10 aprile 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il Pres. IU AR e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Considerato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione (riportandola a verbale) ai difensori presenti delle parti in causa;
Considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 2 marzo 2026 e depositato il successivo 25 marzo 2026 il signor MO DD ha impugnato la nota del Comune di Cagliari – Ufficio Assunzioni, trasmessa in data 11 febbraio 2026, con la quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di riserva di cui all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40 del 2017 nel concorso pubblico per n. 22 posti di Istruttore Tecnico Geometra, conclusosi con la graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2025, anch’essa impugnata.
Il ricorrente espone, in fatto, di aver partecipato al citato concorso che prevedeva la riserva di n. 3 posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile ai sensi dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40 del 2017.
Il ricorrente è in possesso, sin dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, del titolo di riserva (Servizio Civile Nazionale svolto dal 2 novembre 2005 al 1° novembre 2006) nell’ambito di progetto presentato e realizzato dal Comune di Cagliari – Assessorato alle Politiche Sociali – quale ente attuatore. In sede di compilazione telematica della domanda, per mero errore materiale (cd. “errore di click”), ha però selezionava “NO” alla sezione relativa alla riserva dei posti; il 19 dicembre 2025 ha segnalato tempestivamente l’errore all’Ufficio Assunzioni, allegando l’attestato di servizio civile relativo a progetto presentato e gestito dal Comune di Cagliari, ma non ha avuto alcun riscontro. Nella graduatoria finale, approvata con determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2025, il ricorrente si è collocato al 39° posto perché non è stato considerata la riserva.
2. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40 del 2017. Violazione della normativa sulla riserva. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza, sproporzione, ingiustizia grave e manifesta.
Il diniego opposto dal Comune si fonda su una lettura rigidamente formalistica della lex specialis, che qualifica la mancata indicazione, nella domanda di partecipazione al concorso, del titolo come rinuncia a far valere la riserva.
b) l’illegittimità della clausola della lex specialis (artt. 4.2 e 11), relativa alla “rinuncia automatica”, ove non se ne dia una interpretazione costituzionalmente orientata.
L’Amministrazione ha trasformato un mero “errore di click” in una rinuncia definitiva al beneficio della riserva, applicando le clausole del bando (artt. 4.2 e 11) in modo rigidamente formalistico e automatico, così travisando l’effettiva volontà del candidato e la funzione sostanziale della previsione.
c) Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per automatismo e sviamento. Ingiustizia grave e manifesta.
Escludere dal beneficio un soggetto titolare della riserva per un mero errore di compilazione significa perseguire un formalismo fine a sé stesso, in contrasto con l’interesse pubblico alla corretta applicazione della normativa sulle riserve.
d) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, l. n. 241 del 1990. Difetto di istruttoria e violazione del dovere di acquisizione d’ufficio di atti detenuti o comunque nella disponibilità dall’Amministrazione.
È documentato che il servizio civile è stato svolto nell’ambito di progetto presentato dal Comune di Cagliari – Assessorato alle Politiche Sociali – e da questo gestito quale ente attuatore. Ne consegue che il Comune di Cagliari non era soggetto estraneo rispetto alla formazione del titolo, bensì parte integrante del procedimento amministrativo che ne ha determinato il rilascio, sicché deteneva agli atti copia della relativa documentazione.
e) Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e mancata considerazione della tempestività della rettifica.
Illegittimamente il diniego opposto in data 11 febbraio 2026 dal Comune di Cagliari a prendere atto del titolo di riservista del ricorrente non valorizza la segnalazione dell’errore di click effettuata prima dell’approvazione della graduatoria finale.
f) Illegittimità delle clausole del bando nella parte in cui equiparano l’omessa selezione telematica alla rinuncia definitiva alla riserva – violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento – illegittimità derivata degli atti applicativi.
In via subordinata, è illegittimo il bando nella parte in cui equipara l’omessa selezione telematica del titolo di riserva a rinuncia definitiva e irrevocabile, senza consentire la rettifica di errore materiale su titolo pacificamente posseduto alla data utile.
3. Si è costituto in giudizio il Comune di Cagliari, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
4. Non si è costituito in giudizio il signor MA MA, ultimo candidato assunti per effetto dello scorrimento della graduatoria disposta con determinazione dirigenziale n. 201 del 15 gennaio 2026.
7. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’impugnata sentenza del Tar, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione (riportandola a verbale) ai difensori presenti delle parti in causa.
Il ricorso è fondato, in applicazione della costante giurisprudenza intervenuta sulla questione della valutabilità dei titoli di riserva non indicati nella domanda di partecipazione al concorso ma trasmessi prima della formazione della graduatoria.
A tale conclusione si perviene alla luce della ratio di tali titoli, che è di valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti in pregresse esperienze e invogliare i giovani, e del momento della correlativa valutazione che, al pari dei titoli di preferenza, non sono, infatti, resi oggetto di esame da parte della Commissione giudicatrice, bensì sono considerati solo successivamente allo svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito (Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2025, n. 8336). Tale circostanza rende, ad avviso del Collegio, non condivisibile le conclusioni alle quali è pervenuto un recente arresto del giudice di appello (sez. V, 9 aprile 2026, n. 2846) che supera le numerose pronunce che ammettono il deposito del titolo dopo la presentazione della domanda purchè prima della formulazione della graduatoria, affermando che tale possibilità lederebbe la par condicio tra i concorrenti. Ed invero, la circostanza che i titoli in questione non impingono sulla valutazione del merito del concorrente ma solo sulla formazione della graduatoria sulla base di un titolo posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione non porta, ad avviso del Collegio, a violare la parità tra i concorrenti.
Tale conclusione trova conforto in un recente arresto del Giudice delle leggi (Corte. cost. 9 ottobre 2025, n. 145), che ha chiarito che “la partecipazione al concorso dei beneficiari della quota di riserva non è condizionata alla manifestazione di un’opzione. Il concorso pubblico si configura, infatti, come un unico procedimento, al quale i beneficiari accedono previa domanda ordinaria; essi partecipano alle prove previste in condizioni di parità con gli altri concorrenti, e del loro diritto alla riserva si tiene conto al momento della redazione della graduatoria finale dei vincitori, nel quale, se del caso, essi sono preferiti ai concorrenti esterni che hanno ottenuto un punteggio migliore”.
Ulteriore riprova della possibilità di comunicare i titoli che danno diritto alla riserva in un momento successivo alla domanda è nell’art. 16, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento richiamato nel preambolo del bando di concorso), secondo cui “L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda”. Tale previsione è riprodotta nel Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Cagliari 25 marzo 2024, n. 55 e l’Amministrazione non ha richiamato, nei propri scritti difensivi, il successivo Regolamento 29 luglio 2025, n. 162 per confortare la previsione del bando.
Nel caso all’esame del Collegio, peraltro, il ricorrente, avvedutosi dell’errore compiuto nella compilazione telematica della domanda, selezionando “NO” alla sezione relativa alla riserva dei posti, il 19 dicembre 2025 – e, quindi, prima della formulazione della graduatoria finale, approvata con determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2025, ha segnalato l’errore all’Ufficio Assunzioni, allegando l’attestato di servizio civile relativo al progetto presentato e gestito dal Comune di Cagliari; in data 11 febbraio 2026 il Comune ha comunicato al ricorrente che il bando di concorso precludeva la possibilità di valutare titoli di riserva presentati successivamente alla domanda.
2. Il ricorrente, consapevole che la mancata valutazione del titolo di riserva consegue ad una espressa preclusione contenuta nel bando, lo ha impugnato nella parte in cui (segnatamente degli artt. 4.2 e 11) prevede che la mancata dichiarazione del titolo di riserva nella domanda telematica equivalga a rinuncia definitiva e non consenta la rettifica di errore materiale su titolo sostanzialmente posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Il bando è, in parte qua, illegittimo per le argomentazioni riportate sub 1, perchè fa gravare sul candidato un onere che non è relativo alla fase delle prove concorsuali ma alla formazione della graduatoria finale, e ciò in evidente contrasto con le caratteristiche proprie dei titoli di riserva. Si tratta, quindi, di un aggravio procedimentale, previsto a pena di preclusione della possibilità di avvalersi del beneficio della riserva, ingiustificato atteso che la circostanza che tali titoli non possono essere valutati prima della formazione della graduatoria rende evidente come la loro considerazione non è suscettibile di arrecare alcuna violazione al principio della par condicio tra i candidati (Cons. St., sez. VII, 3 dicembre 2024, n. 9667 con riferimento ai titoli di preferenza ma con argomentazioni estensibili al caso all’esame del Collegio).
3. In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto devono essere annullate a) le clausole del bando di concorso, pubblicato in data 1 agosto 2025, (artt. 4.2 e 11) nella parte in cui prevedono che la mancata dichiarazione del titolo di riserva nella domanda telematica equivalga a rinuncia definitiva; b) la nota del Comune di Cagliari – Ufficio Assunzioni, trasmessa in data 11 febbraio 2026, con la quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di riserva di cui all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40 del 2017; c) la graduatoria di merito, approvata con determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2025, per quanto di interesse, nella parte in cui il ricorrente vi risulta inserito senza alcuna considerazione del titolo di riserva posseduto. In esecuzione della presente decisione e nel rispetto del relativo vincolo conformativo, l’Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del candidato, prendendo in considerazione, ai fini della concessione della riserva, il titolo indicato in data 19 dicembre 2025 e, nulla ostando, riformulando coerentemente, in parte qua, la graduatoria concorsuale.
4. Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla: a) le clausole (artt. 4.2 e 11) del bando di concorso pubblico per n. 22 posti di Istruttore Tecnico Geometra, pubblicato in data 1° agosto 2025, nei sensi di cui in motivazione; b) la nota del Comune di Cagliari – Ufficio Assunzioni, trasmessa in data 11 febbraio 2026, con la quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di riserva di cui all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40 del 2017; c) la graduatoria di merito, approvata con determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2025, per quanto di interesse, nella parte in cui il ricorrente vi risulta inserito senza alcuna considerazione del titolo di riserva posseduto.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU AR, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IU AR |
IL SEGRETARIO