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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 26145/2024, avente ad oggetto il ricorso ex artt. 170 D.P.R.
115/2002, 15 d.l.vo n. 150/2011 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.3.2024, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) in proprio e quale esercente C.F._2 Parte_3 C.F._3 la potestà sui minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._4 Parte_4
(C.F. ) C.F._5
con il patrocinio degli avv. Gianluca Giammatteo e Anna Di Meo, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTI
contro
(C.F. , _1 C.F._6
con il patrocinio degli avv. Anna Maria Barbante e Mario Cicchetti, giusta procura in allegato alla memoria di costituzione e
(C.F. , CP_2 C.F._7
con il patrocinio degli avv. Bianca Maria D'Ugo e Rita Colleluori, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
RESISTENTI
e
C.F. Controparte_3 P.IVA_1 pagina 1 di 6 in persona del direttore generale dott. Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: impugnazione di decreto di liquidazione dei compensi del CTU.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi degli art. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lvo 150/2011, , Parte_1 Pt_2
ed , in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori
[...] Parte_3 [...]
e hanno chiesto la riforma del decreto di liquidazione del compenso Persona_1 Parte_4 del CTU emesso dal Tribunale di Roma, sez. XIII, in data 3.6.2024, nell'ambito del procedimento r.g.
n. 60078/2021, con cui era stato liquidato in favore del prof. e del prof. _1 CP_2 la somma di € 6.855,14 ciascuno, oltre iva se dovuta, detratto l'acconto se già versato, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la revoca del decreto, con liquidazione del compenso in misura congrua ed equa e comunque inferiore rispetto all'importo già liquidato.
A fondamento del ricorso hanno dedotto: - che nell'ambito del procedimento n. 60078/21 dai medesimi introdotto era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio ed erano stati nominati i prof. e _1
; - che in un primo momento il termine per il deposito della relazione era stato fissato CP_2 al 15.6.2023; - che in effetti le operazioni peritali erano state iniziate soltanto in data 25.7.2023; - che non era stata mai richiesta esplicitamente una proroga del termine da parte dei CTU;
- che comunque il Giudice aveva fissato nuovo termine fino al 10.12.2023 per il deposito della relazione finale;
- che era stata richiesta un proroga del termine con istanza formulata da parte del dott. ; - che tale _1 proroga era stata concessa, indicazione della data del 31.1.2024 per la comunicazione della bozza, del 15.2.2024 per la formulazione delle osservazioni e dell'1.3.2024 per il deposito della relazione finale;
- che tuttavia. in data 14.2.2024, prima ancora della scadenza del termine per le osservazioni i
CTU avevano depositato la relazione;
- che essendo stata rilevata tale circostanza, il Giudice aveva fissato ulteriori termini e all'udienza del 18.4.2024 aveva intimato il deposito della relazione entro il
20.5.2024; - che la relazione era stata depositata in data 24.4.2024 accompagnata da istanza di liquidazione per l'importo di € 8.680,74 per ciascuno dei professionisti;
- che in data 3.6.2024 era stato emesso il decreto di liquidazione impugnato per l'importo di € 6.855,14 per ciascuno;
- che il decreto avrebbe dovuto essere revocato in quanto non aveva tenuto conto della circostanza che la consulenza era stata depositata oltre il termine assegnato in assenza di proroghe;
- che si sarebbe dovuta fare applicazione della previsione di cui all'art. 52 II comma d.p.r. 115/2002; - che si sarebbe dovuto adeguatamente valutare il numero di vacazioni richieste, non essendo stati redatti ulteriori verbale delle operazioni peritali, successivi al primi;
- che peraltro nel decreto era stata applicata la maggiorazione ai sensi dell'art. 52 I comma d.p.r. 115/2002 senza esplicitare la relativa motivazione;
-
pagina 2 di 6 che in particolare non erano stati esposti i motivi in base ai quali la prestazione si doveva ritenere di eccezionale complessità; - che quindi sussistevano i presupposti per la revoca del provvedimento, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. A tal _1 fine ha dedotto: - che l'ordinanza con cui era stato fissato il termine per il deposito della relazione al
15.6.2023 non era stata comunicata ai CTU;
- che le operazioni avevano avuto inizio il 25.7.2023 ma era stato necessario integrare la documentazione prodotta;
- che era stata rappresentata la complessità tecnica dell'attività da svolgere ed era stata richiesta la proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale;
- che i ritardi rispetto alla originaria tempistica erano stati determinati da disguidi di cancelleria e da esigenze rappresentate dalle parti processuali;
- che comunque i nuovi termini erano stati disposti dal Giudice;
- che quindi non si sarebbe dovuto dare luogo alla riduzione degli onorari;
- che il provvedimento impugnato non poteva ritenersi carente rispetto alla motivazione relativa all'applicazione della maggiorazione per la particolare complessità; - che quindi il decreto avrebbe dovuto essere integralmente confermato.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo: - che CP_2 non vi era stato alcun ritardo imputabile nella redazione della relazione;
- che il decreto di liquidazione era stato congruamente motivato anche in ordine alla complessità dell'indagine demandata.
È stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato.
Dopo il deposito di note conclusive, il procedimento è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con la presente opposizione i ricorrenti hanno inteso contestare l'ammontare dell'importo liquidato ai
CTU nell'ambito del procedimento n. 60078/2021 tenutosi di fronte al Tribunale di Roma.
Deve ricordarsi che la liquidazione oggetto di opposizione è stata effettuata in applicazione del criterio delle vacazioni, non ritenendosi che l'indagine svolta potesse essere qualificata quale mero parere medico legale e che tale profilo non è stato tuttavia oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti: questi ultimi hanno invece lamentato in primo luogo l'omessa considerazione della circostanza che la relazione sarebbe stata depositata oltre il termine fissato, con conseguente necessità di applicare la riduzione di cui all'art. 52 II comma d.p.r. 115/2002 e la necessità di una adeguata valutazione del numero delle vacazioni liquidabili ed, in secondo luogo, il raddoppio della somma riconosciuta come compenso in applicazione dell'art. 52 I comma del medesimo d.p.r. in assenza di motivazione e del relativo presupposto.
Va premesso in via generale, quanto alla natura delle contestazioni ammissibili in sede di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al CTU, che è costante l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui il Giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia pagina 3 di 6 rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36396 del
24/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 7499 del 30/03/2006).
La prima contestazione effettuata dai ricorrenti attiene al dedotto deposito della relazione oltre il termine fissato, senza che sia stata in concreto richiesta e concessa la relativa proroga.
Dall'esame del contenuto del fascicolo relativo al procedimento a quo, emergono, quanto alle scansioni temporali le seguenti circostanze:
a. in data 16.2.2023, a seguito della nomina dei CTU sono stati fissati i termini per l'inizio delle operazioni peritali entro il 15.3.2023 e per il deposito della relazione finale al 15.6.2023;
b. effettivamente le operazioni peritali hanno avuto inizio soltanto in data 25.7.2023;
c. all'udienza del 21.9.2023, si è dato atto del mancato deposito della relazione e sono stati assegnati ulteriori termini fino al 15.11.2023 per l'invio della bozza, fino al 25.11.2023 per le osservazioni e fino al 10.12.2023 per il deposito della relazione finale;
d. in data 15.11.2023, il prof. ha proposto istanza di proroga del termine di sessanta giorni;
_1
e. in data 14.12.2023, il Giudice ha adottato un provvedimento in cui, preso atto dell'accordata proroga delle operazioni peritali, ha fissato ulteriore termine ai CTU per comunicazione della bozza entro il 31.1.2024, per le osservazioni fino al 15.2.2024 e per il deposito della relazione finale fino all'1.3.2024;
f. in data 14.2.2024, i CTU hanno provveduto al deposito della relazione, senza attendere il decorso del termine per le osservazioni delle parti;
g. in data 21.3.2024, il Giudice ha preso atto della circostanza di cui al capo precedente, fissando termini ai CTU per rispondere alle osservazioni delle parti fino al 10.4.2024;
h. in data 18.4.2024, il Giudice ha dato atto del mancato deposito della relazione peritale, fissando termine ai CTU per il deposito della relazione finale entro il 4.6.2024;
i. in data 24.4.2024, i CTU hanno provveduto al deposito della relazione finale e dell'istanza di liquidazione dei compensi.
Da quanto esposto emerge la circostanza che il termine finale per il deposito della relazione era stato prorogato dal Giudice fino all'1.3.2024 a seguito di specifica istanza formulata dai CTU, mentre i pagina 4 di 6 successivi termini fissati sono stati individuati al solo fine acceleratorio della definizione del procedimento, per ottenere che i professionisti completassero l'attività commissionata.
Per vero, tuttavia, tale circostanza appare essere stata adeguatamente considerata nel provvedimento oggetto di opposizione, nel quale dal punto di vista temporale è stato considerato il periodo che va dal
25.7.2023 al 14.2.2024, entro il termine prorogato all'1.3.2024 con provvedimento del 14.12.2023, con la conseguenza che è stata già effettuata corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 52 II comma d.p.r. 115/2002, non essendo state considerate come maturate vacazioni relative al periodo successivo al 14.2.2024.
Rimangono quindi da valutare i profili relativi alla congruità della liquidazione effettuata con riguardo al numero di vacazioni liquidate e all'applicazione del raddoppio.
Quanto al primo profilo, ricordato che una vacazione equivale a due ore di lavoro e che non possono essere riconosciute più di quattro vacazioni per ogni giornata lavorativa, ai sensi dell'art. 4 legge 319 del 1980, tenuto conto della circostanza che le operazioni peritali sono iniziate il 25.7.2023 e che la relazione avrebbe dovuto essere depositata entro l'1.3.2024, il riconoscimento di n. 600 vacazioni, pari a 1.200,00 ore di lavoro, non appare congruo, dovendosene invece riconoscere un più limitato numero individuabile in 450, non avendo peraltro i CTU documentato lo svolgimento in prosieguo delle operazioni peritali con la redazione di ulteriori verbali successivi al primo.
In ordine alla somma da liquidare per ogni vacazione deve rilevarsi che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 6/2025, pubblicata il 12/02/2025 sulla G.U. n. 7 1° serie speciale corte cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione, con la conseguenza che dovrà riconoscersi per tutte le vacazioni il maggior importo di € 14,68.
In relazione all'applicazione della maggiorazione ai sensi dell'art. 52 d.p.r. 115/2002, deve osservarsi che nel provvedimento impugnato non vengono esplicati gli elementi dai quali far derivare la valutazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà dell'incarico affidato. Dall'esame della relazione si evince che l'attività è stata svolta dai tecnici mediante esame della documentazione prodotta, essendosi trattato di valutare la conformità della condotta tenuta dai sanitari della Eurosanità
s.p.a. alle buone pratiche dell'epoca in relazione all'omesso svolgimento di ulteriori approfondimenti diagnostici, che una buona parte dell'elaborato è dedicato alla ricostruzione della storia clinica della paziente, riportando gli estratti di referti e cartelle cliniche (fino a pag. 27 dell'elaborato) mentre la discussione medico legale è svolta nelle successive pagine dell'elaborato fino alla pag. 44. Neppure negli atti difensivi dei CTU nell'ambito del presente procedimento sono stati evidenziati ed esplicati particolari motivi di complessità dell'indagine. Non emerge pertanto il presupposto dell'impiego degli pagina 5 di 6 ausiliari in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà
(cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017), con la conseguenza che deve escludersi l'applicazione del raddoppio.
Deve quindi, in accoglimento dell'opposizione, revocarsi il provvedimento impugnato e liquidarsi in favore di ciascuno dei CTU la somma € 4.624,00 (ottenuta in relazione alla somma di € 6.606,00 pari a 450 vacazioni, con applicazione dell'aumento del 40% per l'incarico collegiale pari ad € 2.624,40 da ripartirsi tra i due professionisti).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
accoglie l'opposizione per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore di ciascuno CTU prof. e prof. la somma di € 4.624,00 a titolo di onorario, oltre accessori _1 CP_2 se dovuti, fermo per il resto il contenuto del provvedimento impugnato;
condanna i resistenti al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 5.3.2025 Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 26145/2024, avente ad oggetto il ricorso ex artt. 170 D.P.R.
115/2002, 15 d.l.vo n. 150/2011 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.3.2024, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) in proprio e quale esercente C.F._2 Parte_3 C.F._3 la potestà sui minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._4 Parte_4
(C.F. ) C.F._5
con il patrocinio degli avv. Gianluca Giammatteo e Anna Di Meo, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTI
contro
(C.F. , _1 C.F._6
con il patrocinio degli avv. Anna Maria Barbante e Mario Cicchetti, giusta procura in allegato alla memoria di costituzione e
(C.F. , CP_2 C.F._7
con il patrocinio degli avv. Bianca Maria D'Ugo e Rita Colleluori, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
RESISTENTI
e
C.F. Controparte_3 P.IVA_1 pagina 1 di 6 in persona del direttore generale dott. Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: impugnazione di decreto di liquidazione dei compensi del CTU.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi degli art. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lvo 150/2011, , Parte_1 Pt_2
ed , in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori
[...] Parte_3 [...]
e hanno chiesto la riforma del decreto di liquidazione del compenso Persona_1 Parte_4 del CTU emesso dal Tribunale di Roma, sez. XIII, in data 3.6.2024, nell'ambito del procedimento r.g.
n. 60078/2021, con cui era stato liquidato in favore del prof. e del prof. _1 CP_2 la somma di € 6.855,14 ciascuno, oltre iva se dovuta, detratto l'acconto se già versato, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la revoca del decreto, con liquidazione del compenso in misura congrua ed equa e comunque inferiore rispetto all'importo già liquidato.
A fondamento del ricorso hanno dedotto: - che nell'ambito del procedimento n. 60078/21 dai medesimi introdotto era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio ed erano stati nominati i prof. e _1
; - che in un primo momento il termine per il deposito della relazione era stato fissato CP_2 al 15.6.2023; - che in effetti le operazioni peritali erano state iniziate soltanto in data 25.7.2023; - che non era stata mai richiesta esplicitamente una proroga del termine da parte dei CTU;
- che comunque il Giudice aveva fissato nuovo termine fino al 10.12.2023 per il deposito della relazione finale;
- che era stata richiesta un proroga del termine con istanza formulata da parte del dott. ; - che tale _1 proroga era stata concessa, indicazione della data del 31.1.2024 per la comunicazione della bozza, del 15.2.2024 per la formulazione delle osservazioni e dell'1.3.2024 per il deposito della relazione finale;
- che tuttavia. in data 14.2.2024, prima ancora della scadenza del termine per le osservazioni i
CTU avevano depositato la relazione;
- che essendo stata rilevata tale circostanza, il Giudice aveva fissato ulteriori termini e all'udienza del 18.4.2024 aveva intimato il deposito della relazione entro il
20.5.2024; - che la relazione era stata depositata in data 24.4.2024 accompagnata da istanza di liquidazione per l'importo di € 8.680,74 per ciascuno dei professionisti;
- che in data 3.6.2024 era stato emesso il decreto di liquidazione impugnato per l'importo di € 6.855,14 per ciascuno;
- che il decreto avrebbe dovuto essere revocato in quanto non aveva tenuto conto della circostanza che la consulenza era stata depositata oltre il termine assegnato in assenza di proroghe;
- che si sarebbe dovuta fare applicazione della previsione di cui all'art. 52 II comma d.p.r. 115/2002; - che si sarebbe dovuto adeguatamente valutare il numero di vacazioni richieste, non essendo stati redatti ulteriori verbale delle operazioni peritali, successivi al primi;
- che peraltro nel decreto era stata applicata la maggiorazione ai sensi dell'art. 52 I comma d.p.r. 115/2002 senza esplicitare la relativa motivazione;
-
pagina 2 di 6 che in particolare non erano stati esposti i motivi in base ai quali la prestazione si doveva ritenere di eccezionale complessità; - che quindi sussistevano i presupposti per la revoca del provvedimento, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. A tal _1 fine ha dedotto: - che l'ordinanza con cui era stato fissato il termine per il deposito della relazione al
15.6.2023 non era stata comunicata ai CTU;
- che le operazioni avevano avuto inizio il 25.7.2023 ma era stato necessario integrare la documentazione prodotta;
- che era stata rappresentata la complessità tecnica dell'attività da svolgere ed era stata richiesta la proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale;
- che i ritardi rispetto alla originaria tempistica erano stati determinati da disguidi di cancelleria e da esigenze rappresentate dalle parti processuali;
- che comunque i nuovi termini erano stati disposti dal Giudice;
- che quindi non si sarebbe dovuto dare luogo alla riduzione degli onorari;
- che il provvedimento impugnato non poteva ritenersi carente rispetto alla motivazione relativa all'applicazione della maggiorazione per la particolare complessità; - che quindi il decreto avrebbe dovuto essere integralmente confermato.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo: - che CP_2 non vi era stato alcun ritardo imputabile nella redazione della relazione;
- che il decreto di liquidazione era stato congruamente motivato anche in ordine alla complessità dell'indagine demandata.
È stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato.
Dopo il deposito di note conclusive, il procedimento è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con la presente opposizione i ricorrenti hanno inteso contestare l'ammontare dell'importo liquidato ai
CTU nell'ambito del procedimento n. 60078/2021 tenutosi di fronte al Tribunale di Roma.
Deve ricordarsi che la liquidazione oggetto di opposizione è stata effettuata in applicazione del criterio delle vacazioni, non ritenendosi che l'indagine svolta potesse essere qualificata quale mero parere medico legale e che tale profilo non è stato tuttavia oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti: questi ultimi hanno invece lamentato in primo luogo l'omessa considerazione della circostanza che la relazione sarebbe stata depositata oltre il termine fissato, con conseguente necessità di applicare la riduzione di cui all'art. 52 II comma d.p.r. 115/2002 e la necessità di una adeguata valutazione del numero delle vacazioni liquidabili ed, in secondo luogo, il raddoppio della somma riconosciuta come compenso in applicazione dell'art. 52 I comma del medesimo d.p.r. in assenza di motivazione e del relativo presupposto.
Va premesso in via generale, quanto alla natura delle contestazioni ammissibili in sede di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al CTU, che è costante l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui il Giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia pagina 3 di 6 rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36396 del
24/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 7499 del 30/03/2006).
La prima contestazione effettuata dai ricorrenti attiene al dedotto deposito della relazione oltre il termine fissato, senza che sia stata in concreto richiesta e concessa la relativa proroga.
Dall'esame del contenuto del fascicolo relativo al procedimento a quo, emergono, quanto alle scansioni temporali le seguenti circostanze:
a. in data 16.2.2023, a seguito della nomina dei CTU sono stati fissati i termini per l'inizio delle operazioni peritali entro il 15.3.2023 e per il deposito della relazione finale al 15.6.2023;
b. effettivamente le operazioni peritali hanno avuto inizio soltanto in data 25.7.2023;
c. all'udienza del 21.9.2023, si è dato atto del mancato deposito della relazione e sono stati assegnati ulteriori termini fino al 15.11.2023 per l'invio della bozza, fino al 25.11.2023 per le osservazioni e fino al 10.12.2023 per il deposito della relazione finale;
d. in data 15.11.2023, il prof. ha proposto istanza di proroga del termine di sessanta giorni;
_1
e. in data 14.12.2023, il Giudice ha adottato un provvedimento in cui, preso atto dell'accordata proroga delle operazioni peritali, ha fissato ulteriore termine ai CTU per comunicazione della bozza entro il 31.1.2024, per le osservazioni fino al 15.2.2024 e per il deposito della relazione finale fino all'1.3.2024;
f. in data 14.2.2024, i CTU hanno provveduto al deposito della relazione, senza attendere il decorso del termine per le osservazioni delle parti;
g. in data 21.3.2024, il Giudice ha preso atto della circostanza di cui al capo precedente, fissando termini ai CTU per rispondere alle osservazioni delle parti fino al 10.4.2024;
h. in data 18.4.2024, il Giudice ha dato atto del mancato deposito della relazione peritale, fissando termine ai CTU per il deposito della relazione finale entro il 4.6.2024;
i. in data 24.4.2024, i CTU hanno provveduto al deposito della relazione finale e dell'istanza di liquidazione dei compensi.
Da quanto esposto emerge la circostanza che il termine finale per il deposito della relazione era stato prorogato dal Giudice fino all'1.3.2024 a seguito di specifica istanza formulata dai CTU, mentre i pagina 4 di 6 successivi termini fissati sono stati individuati al solo fine acceleratorio della definizione del procedimento, per ottenere che i professionisti completassero l'attività commissionata.
Per vero, tuttavia, tale circostanza appare essere stata adeguatamente considerata nel provvedimento oggetto di opposizione, nel quale dal punto di vista temporale è stato considerato il periodo che va dal
25.7.2023 al 14.2.2024, entro il termine prorogato all'1.3.2024 con provvedimento del 14.12.2023, con la conseguenza che è stata già effettuata corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 52 II comma d.p.r. 115/2002, non essendo state considerate come maturate vacazioni relative al periodo successivo al 14.2.2024.
Rimangono quindi da valutare i profili relativi alla congruità della liquidazione effettuata con riguardo al numero di vacazioni liquidate e all'applicazione del raddoppio.
Quanto al primo profilo, ricordato che una vacazione equivale a due ore di lavoro e che non possono essere riconosciute più di quattro vacazioni per ogni giornata lavorativa, ai sensi dell'art. 4 legge 319 del 1980, tenuto conto della circostanza che le operazioni peritali sono iniziate il 25.7.2023 e che la relazione avrebbe dovuto essere depositata entro l'1.3.2024, il riconoscimento di n. 600 vacazioni, pari a 1.200,00 ore di lavoro, non appare congruo, dovendosene invece riconoscere un più limitato numero individuabile in 450, non avendo peraltro i CTU documentato lo svolgimento in prosieguo delle operazioni peritali con la redazione di ulteriori verbali successivi al primo.
In ordine alla somma da liquidare per ogni vacazione deve rilevarsi che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 6/2025, pubblicata il 12/02/2025 sulla G.U. n. 7 1° serie speciale corte cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione, con la conseguenza che dovrà riconoscersi per tutte le vacazioni il maggior importo di € 14,68.
In relazione all'applicazione della maggiorazione ai sensi dell'art. 52 d.p.r. 115/2002, deve osservarsi che nel provvedimento impugnato non vengono esplicati gli elementi dai quali far derivare la valutazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà dell'incarico affidato. Dall'esame della relazione si evince che l'attività è stata svolta dai tecnici mediante esame della documentazione prodotta, essendosi trattato di valutare la conformità della condotta tenuta dai sanitari della Eurosanità
s.p.a. alle buone pratiche dell'epoca in relazione all'omesso svolgimento di ulteriori approfondimenti diagnostici, che una buona parte dell'elaborato è dedicato alla ricostruzione della storia clinica della paziente, riportando gli estratti di referti e cartelle cliniche (fino a pag. 27 dell'elaborato) mentre la discussione medico legale è svolta nelle successive pagine dell'elaborato fino alla pag. 44. Neppure negli atti difensivi dei CTU nell'ambito del presente procedimento sono stati evidenziati ed esplicati particolari motivi di complessità dell'indagine. Non emerge pertanto il presupposto dell'impiego degli pagina 5 di 6 ausiliari in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà
(cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017), con la conseguenza che deve escludersi l'applicazione del raddoppio.
Deve quindi, in accoglimento dell'opposizione, revocarsi il provvedimento impugnato e liquidarsi in favore di ciascuno dei CTU la somma € 4.624,00 (ottenuta in relazione alla somma di € 6.606,00 pari a 450 vacazioni, con applicazione dell'aumento del 40% per l'incarico collegiale pari ad € 2.624,40 da ripartirsi tra i due professionisti).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
accoglie l'opposizione per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore di ciascuno CTU prof. e prof. la somma di € 4.624,00 a titolo di onorario, oltre accessori _1 CP_2 se dovuti, fermo per il resto il contenuto del provvedimento impugnato;
condanna i resistenti al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 5.3.2025 Il Giudice
dott. Valeria Belli
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