Articolo 7 della Legge 16 febbraio 1974, n. 57
Articolo 6Articolo 8
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17 marzo 1974
Art. 7.
L'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 luglio 1973:

"Art. 38. - Al personale di macchina utilizzato in mansioni di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.
Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione compete, nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico".
Entrata in vigore il 17 marzo 1974
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