Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/02/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Terza Sezione
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/11/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1913/2022 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1
), con l'avv. Roberto Gorio – attore P.IVA_1
contro
:
, IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO Controparte_1
TEMPORE (C.F. ) – convenuto contumace P.IVA_2
con l'intervento di
C.F. ), con l'avv. Stefano Cuzzetti – intervenuto CP_2 P.IVA_3
e con l'intervento di
(P.IVA ), con l'avv. Antonio Alessandro Nolli – CP_3 P.IVA_4
intervenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso. Parte attrice Parte_1
: in via principale: dichiararsi la inesistenza e/o nullità della delibera
[...]
assembleare 21.01.2022, ovvero pronunciarsi l'annullamento della stessa nel suo pagina 1 di 7
in via subordinata: dichiararsi la nullità ovvero annullarsi la delibera assembleare 21.01.2022 del laddove viene deliberato “di Controparte_1
autorizzare Energy Green alla posa di un distributore automatico di composizione floreali nella posizione proposta”; in ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi;
in via subordinata istruttoria: in via di estremo subordine, laddove il G.I. ritenesse necessario procedere all'accertamento, anche in questa causa, dello stato dei luoghi, benché già accertato dalla CTU redatta nella causa parallela fra le stesse parti (causa n. 8476/2022 RG avente ad oggetto l'impugnazione della delibera 24.06.2022), si chiede l'ammissione di CTU sui quesiti indicati nelle note di trattazione scritta 31.10.2023 (relative all'ud.
6.11.2023).
Parte intervenuta : - in via principale e nel merito, dichiararsi, per CP_2
tutti i motivi dedotti, la inesistenza e/o nullità della delibera assembleare
21.01.2022 del , ovvero pronunciarsi l'annullamento nel Controparte_1
suo complesso;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
Parte intervenuta - in via preliminare, dichiarare ammissibile CP_3
l'intervento volontario spiegato da - in via principale, nel merito, CP_3
a dichiararsi per i motivi in narrativa l'inesistenza e/o nullità della delibera assembleare 21.01.2022 ovvero pronunciarsi l'annullamento della stessa nel suo complesso. Ritenuta pertanto Agricar parte del condominio, in via sussidiaria, determinarsi le quote di appartenenza al condominio da identificarsi in CP_1
via esclusiva nelle proprietà di cui al sub. 19-20 (vano scale) e sub. 23 (locale caldaia); - in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.”
pagina 2 di 7 FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/02/2022 gli odierni attori convenivano in giudizio il per la prima udienza del Controparte_4
09/06/2022, per ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'annullabilità e/o dell'inefficacia della delibera condominiale del 27/11/2021, per non essere stati ritualmente convocati. Si costituiva ritualmente il convenuto CP_1
resistendo in giudizio e chiedendo il rigetto di tutte le domande di parte attrice.
Dopo la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI°
c.p.c., all'esito di rinvii richiesti dalle parti sia per un tentativo di conciliazione che per il deposito di CTU svolta in giudizio parallelo analogo, il giudizio veniva ritenuto di natura documentale per cui veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/11/2024, in cui il giudizio veniva trattenuto per la decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa attrice insiste nell'accoglimento della propria domanda evidenziando la non corretta convocazione. Aderisce alla medesima domanda la CP_2
ribadendo la propria qualità di condòmina, eccependo la propria mancata convocazione.
La difesa intervenuta aderisce alla domanda di annullamento della CP_3
delibera impugnata, ma contesta la qualifica di condòmino in capo all'intervenuta
. Il convenuto, invece, dopo la notifica dell'atto CP_2 CP_1
introduttivo è rimasto contumace, senza nulla dedurre o eccepire in proposito.
La questione principale e nodo gordiano della controversia in oggetto, dunque, involge la qualifica di condòmina o meno in capo alla , sinora CP_2
esclusa dalla compagine condominiale.
pagina 3 di 7 La difesa intervenuta concorda sulla parziale presenza della CP_3 CP_2
quale condòmina, ma non con riferimento al magazzino interrato, assumendo che lo stesso non ha accesso diretto al condominio.
Orbene, il Geom. nel giudizio parallelo R.G. n. 8476/2022, per il cui CP_5
deposito peritale le parti hanno chiesto plurimi rinvii, in qualità di C.T.U. ha riconosciuto come appartenente al Condominio anche la proprietà , CP_2
accertando, così, la qualità di condòmina in capo alla suddetta società intervenuta.
Infatti, il citato elaborato peritale prodotto in atti, cui si rimanda, individua l'entità del fabbricato condominiale, inserendovi anche il contestato subalterno n.
24, del piano interrato.
In tema di condominio negli edifici, oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., è quella porzione di terreno su cui viene a poggiare l'intero stabile, cioè la parte infima di questo, esistente sotto il piano cantinato più basso, per cui i vani scantinati possono presumersi comuni non in quanto facenti parte del «suolo su cui sorge l'edificio» ma solo se ed in quanto non risultino obiettivamente destinati ad un uso e godimento esclusivo di una proprietà privata.
Nell'affermare il suddetto principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comunione nel caso di un locale seminterrato comunicante, attraverso una botola, unicamente con un negozio sito al piano terreno, sicché per la sua struttura non poteva considerarsi tra le parti dell'edificio necessarie all'uso comune ovvero tra le cose destinate ad un servizio o al godimento comune, bensì destinato ad uso esclusivo di quel negozio.(Cass. civ., sez. III, 17 agosto 1990, n. 8376).
In tema di condominio, è noto che l'art. 1117 c.c. contiene un'elencazione solo esemplificativa e non tassativa dei beni che si presumono comuni poiché sono tali pagina 4 di 7 anche quelli aventi un'oggettiva e concreta destinazione al servizio comune, salvo che risulti diversamente dal titolo, mentre, al contrario, tale presunzione non opera con riguardo a beni che, per le proprie caratteristiche strutturali, devono ritenersi destinati oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1680 del 29 gennaio 2015).
Infatti, il suolo su cui sorge l'edificio attribuito, a norma dell'art. 1117 c.c., n. 1, in proprietà comune ai condomini, è costituito dalla porzione di terreno sulla quale poggia l'intero edificio e, quindi, la parte infima di esso (Cass., Sez. 2^, 22 marzo 1996, n. 2496). Il suolo non è configurato dalla superficie a livello del piano di campagna, ma dalla porzione di terreno su cui viene ad insistere l'intero fabbricato e, più specificamente, dalla parte inferiore di esso, con la conseguenza che i condomini sono comproprietari non della superficie a livello di piano di campagna la quale, solitamente, a causa dello sbancamento e della costruzione del fabbricato, è venuta a mancare – bensì del tratto di terreno sito in profondità, sottostante cioè al piano di campagna del fabbricato, sulla quale posano le fondamenta della costruzione. Se un edificio dispone di più piani interrati in cui sono presenti box e cantine, il suolo è il piano si cui poggia l'ultimo piano interrato al di sotto del quale vi saranno le fondazioni, solo sotto le fondazioni c'è il sottosuolo.
Per quanto sopra esposto, nel momento in cui si accerta la sussistenza di un condòmino sinora estromesso dalle assemblee condominiali, è evidente l'invalidità della deliberazione condominiale impugnata, poiché assunta senza aver convocato tutti i condòmini.
Invece, l'ulteriore domanda della difesa di determinare singole CP_3
proprietà condominiali, rappresentando una situazione della proprietà di CP_2
all'interno del Condominio diversa da quella individuata dal CTU, non può
[...]
pagina 5 di 7 trovare ingresso, in quanto non ricorrono gli estremi di un intervento autonomo ai sensi dell'art.105 c.p.c. che può essere promosso da un terzo quando egli intende
“far valere, nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”.
Sotto tale profilo quest'ulteriore domanda è inammissibile, poiché l'oggetto del giudizio in trattazione è l'impugnazione della delibera condominiale del
21/01/2022, e non sussiste “un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”, come richiamato dall'art. 105 c.p.c. (Cass.
SS.UU. Sent. n. 10264/2009).
Infatti, nella fattispecie, il petitum introdotto in giudizio è l'annullamento della delibera condominiale impugnata e la causa petendi si rinviene nell'omessa convocazione di un condòmino, elidendo, così, ogni possibile rilevanza dell'ulteriore domanda formulata dalla società con il disposto dell'art. CP_3
105 c.p.c., la quale involgendo l'esatta determinazione di singole proprietà condominiali deve coinvolgere anche gli altri condòmini interessati.
In ogni caso, è evidente la natura condominiale della e CP_2
conseguentemente, si accoglie la domanda di annullamento della delibera impugnata, mentre il dovrà provvedere ad effettuare le modifiche CP_1
necessarie per adeguarsi alle risultanze dell'elaborato del Geom. Persona_1
resa nel parallelo giudizio 8476/202 R.G. del Tribunale di Brescia.
Con riferimento alle spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Infatti, tutte le parti intervenute in giudizio hanno insistito e concluso in principalità per l'annullamento della delibera impugnata e, pertanto, non sussiste soccombenza di alcuna parte sulla domanda principale. Anche con riferimento al convenuto e rimasto CP_1
contumace, si rileva come lo stesso non abbia resistito in giudizio,
pagina 6 di 7 sostanzialmente rimettendosi alla decisione del Tribunale e, nel caso di specie, non si può non sottolineare la natura tecnica della questione sottesa in giudizio, decisa a seguito di un elaborato peritale appena menzionato, il quale giustifica il ricorso all'intervento giudiziale. Infatti, nel caso di specie la consulenza tecnica richiesta, per la sua peculiare natura, è stata utilizzata per accertare questioni d'interesse comune a tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Annulla la delibera assembleare impugnata del del Controparte_1
21/01/2022 e compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in data 20 febbraio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Brescia. il Giudice
Dott. Antonio Cocchia
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