Art. 4.
Per il controllo sull'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 sono attribuite ai militari della Guardia di finanza le stesse facolta' loro conferite dalla legge doganale, nell'ambito della zona di vigilanza doganale marittima, per l'accesso a bordo.
Per il controllo sull'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 sono attribuite ai militari della Guardia di finanza le stesse facolta' loro conferite dalla legge doganale, nell'ambito della zona di vigilanza doganale marittima, per l'accesso a bordo.