CASS
Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2023, n. 30987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30987 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AV FA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2022 della Corte di appello di ON;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall'avvocato Francesco Scaloni, nell'interesse di NO MA, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società AY PA parte civile costituita, nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per la liquidazione delle spese e degli onorari della fase;
lette le due memorie dell'avvocato Guido Magnisi, difensore di FA AV, con le quale ha contestato sia la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, sia le conclusioni della parte civile, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30987 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di ON ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale, emessa nei confronti di FA AV per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. per la falsa deposizione resa il 10 maggio 2017 nella causa di lavoro tra la società AY PA e AT AR, suo agente, in cui aveva escluso di avere avuto rapporti con quest'ultimo e che AR avesse mai svolto attività lavorative per la società concorrente, NN BA PA, di cui lui era capoarea. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso FA AV, tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 372 cod. pen., con riguardo alla rilevanza e alla pertinenza della deposizione resa dall'imputato nel processo in ragione dell'avvenuta transazione stragiudiziale e della mancata acquisizione, da parte del giudice del lavoro, dei documenti, inclusa la querela, che la parte avversa intendeva produrre per dimostrare la falsità della dichiarazione del ricorrente. La Corte di appello, infatti, non ha tenuto conto che le affermazioni di AV, derivate da un capitolato di prova generico, non avevano apportato alcun contributo sull'ipotetico convincimento del giudice, tanto da non incidere sul funzionamento dell'attività giudiziaria. Il difensore rileva anche l'assoluta difformità tra il capo di imputazione e le domande e le risposte effettivamente resse, anche alla luce dell'interrogatorio di garanzia che le aveva chiarite, cosicché la sentenza si è basata su dati non veri, primo tra tutti che AV avesse detto di avere visto AR «una sola volta». Si contesta l'illogicità della pronuncia che ritenendo che le dichiarazioni dell'appellante avessero orientato le parti verso una soluzione transattiva, senza comprovarlo, non ha escluso anche la deviazione della decisione giurisdizionale, costitutiva del delitto contestato. Inoltre, la Corte di merito, nonostante risultasse documentalmente che AR avesse svolto il ruolo di semplice accompagnatore e non anche di rappresentante della MA Zebban, ha ravvisato un elemento di falsità, non oggetto della contestazione, che al contrario è decisivo per dimostrare la genuinità della dichiarazione del ricorrente: non conoscere l'accordo tra MA BA e la 2 ditta Medigrei, intestata alla compagna di AR, che aveva sostituito AV come agente per la Regione Marche. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 376 cod. pen. in quanto la sentenza della Corte di appello ha ritenuto la ritrattazione erroneamente incompleta, sebbene AV avesse reso ai carabinieri delegati una smentita netta, oltre che una correzione, della precedente deposizione resa in Tribunale. In ordine alle tempistiche è opportuno rilevare che la ritrattazione compiuta in sede penale esclude la punibilità della falsa testimonianza resa nel processo civile purché questa sia intervenuta prima che sulla domanda giudiziale sia stata pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile. Nella specie essa vale ancor di più in quanto intervenuta prima di una transazione stragiudiziale. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza della Corte di appello non ha argomentato sull' applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, pure richiesta con i motivi aggiunti (depositati il 2 novembre 2022), alla luce delle modifiche introdotte dal d. Igs. n. 150 del 2022 (cd Riforma Cartabia) che ne ha esteso l'ambito e di cui, nella specie ricorrono tutti i presupposti, di fatto e di diritto, con particolare riguardo alla definizione del procedimento con una transazione stragiudiziale e alla ritrattazione avvenuta in sede di interrogatorio di garanzia. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, cosicché non è stata accolta l'istanza di rinvio avanzata dal difensore del ricorrente che, peraltro, ha depositato due memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è reiterativo e volto a far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2.1. Il ricorrente ritiene l'inconfigurabilità del reato per irrilevanza della testimonianza resa da FA AV, da un lato perché il procedimento dinanzi al giudice del lavoro in cui questa era stata resa si era concluso con una transazione extragiudiziale, tanto da non avere influenzato il giudicante;
dall'altro lato perché il suo contenuto era stato sostanzialmente irrilevante. 3 Le censure, articolate in modo confuso, mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando, in gran parte, questioni già sollevate e ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, ancorata alle risultanze processuali. Nel condividere integralmente le conclusioni della decisione di primo grado, la Corte di appello di ON ha ricostruito la vicenda storico-fattuale, concernente il presupposto della falsa testimonianza, in base a numerose evidenze probatorie, in motivazione richiamate. 2.2. FA AV è stato condannato per avere reso falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento, dinanzi al giudice del lavoro per il recesso, per giusta causa, del rapporto di agenzia da parte dell'azienda AY nei confronti di AT AR per lo svolgimento di attività per la ditta concorrente MA BA PA. I giudici di appello hanno ritenuto che AV avesse reso dichiarazioni mendaci, rilevanti e pertinenti nel giudizio di lavoro in corso, allorché, quale capoarea della Farman BA PA, all'udienza del 10 maggio 2017 aveva dichiarato di non avere mai avuto alcun rapporto con AT AR e che quest'ultimo non avesse mai svolto attività per la società MA BA PA, tanto da apparire obiettivamente idonee a sostenere l'assenza di giusta causa di recesso per il mancato espletamento di attività professionali di AR con la ditta concorrente. Al contrario era risultato non solo che i due si fossero incontrati in due occasioni, ma soprattutto che nel verbale di gara per la fornitura di siringhe del 15 settembre 2015, allegato alla querela (pur non acquisita dal giudice del lavoro), era indicato che AV era in rappresentanza della MA BA PA «accompagnato dal sig. AR AT» e i due si erano recati insieme ad ON da Bologna. Si è trattato di una dichiarazione pertinente e rilevante, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, avuto riguardo sia all'afferenza dell'oggetto della testimonianza ai fatti che il processo era destinato ad accertare, sia all' efficacia probatoria della deposizione, avuto riguardo alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è stato consumato (Sez. 6, n. 37649 del 21/09/2021, Testa, Ry.282179), sia all'idoneità di condizionamento della decisione anche quando il giudice non risulti poi in concreto tratto in errore (Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, De Gennaro, Rv. 252627). Entrambi i giudici di merito, seguendo tale orientamento, hanno ritenuto la pertinenza e la rilevanza delle dichiarazioni rese dal ricorrente con un giudizio ex ante rispetto alle determinazioni che avrebbe dovuto prendere il giudice del lavoro, dunque, a prescindere sia dai provvedimenti assunti nel corso del procedimento (mancata acquisizione della querela e dei documenti provenienti dalla ricorrente 4 società AY, mancata trasmissione degli atti al Pm in sede per la falsa testimonianza di AV), sia dall'esito della causa, conclusasi con una transazione extragiudiziale. Infine, il giudizio sulla falsità impone di valutare la corrispondenza tra quello che viene dichiarato e quello che il testimone conosce e ricorda (Sez. 6, n. 37482 del 25/06/2014, Trojer, Rv. 26081), dato oggettivo sul quale si innesta la verifica dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, che richiede la coscienza e la volontà di deporre in difformità dal vero. Tali elementi sono stati individuati correttamente dalla Corte territoriale che, seguendo gli argomenti del giudice di primo grado, ha valorizzato le discrasie, le incongruenze e soprattutto le omissioni contenute nelle dichiarazioni rese dall'imputato dinanzi al Tribunale del lavoro, concernenti i tempi e i modi di conoscenza di AR. Alla luce di tali considerazioni è evidente l'infondatezza delle doglianze del ricorrente in quanto l'apparato argomentativo della sentenza ruota intorno alla ricostruzione del fatto derivante dagli elementi probatori valutati nel loro complesso, compresa quella che viene ritenuta una ritrattazione (vedi infra). Infatti, i giudici di merito hanno spiegato, con valutazione in fatto priva di illogicità manifesta e seguendo il consolidato orientamento di questa Corte sopra sinteticamente richiamato, le ragioni dell'integrazione del delitto contestato al ricorrente a fronte delle quali la difesa di AV sollecita una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, richiamando singoli fatti e confermando integralmente il contenuto dell'atto di appello. 3. Anche il secondo motivo è reiterativo e generico. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancata applicazione dell'esimente della ritrattazione di cui all'art. 376, comma secondo, cod. pen., salvo precisare, contraddittoriamente, che nell'interrogatorio AV avesse reso puntualizzazioni e chiarimenti. I giudici di merito, con argomenti logici, hanno ritenuto insussistente la menzionata causa di esclusione della punibilità della falsa testimonianza in quanto l'interrogatorio reso da AV ai carabinieri delegati, dopo avere ricevuto l'avviso di conclusione indagini del presente procedimento penale, era sostanzialmente una conferma delle precedenti dichiarazioni, eccetto quella relativa al dato, smentito documentalmente dal verbale allegato alla querela, della partecipazione insieme a AR alla gara pubblica del 15 settembre 2015. In sostanza è stata ritenuta l'assenza degli elementi costitutivi della ritrattazione ovverosia la smentita non equivoca del fatto oggetto della dichiarazione e la manifestazione del vero (Sez. 6, n. 9955 del 04/02/2016, Z., Rv. 266472). 5 /11 Si tratta di elementi da leggere in relazione alla finalità stessa della fattispecie di cui all'art. 372 cod. pen. ovverosia la tutela del normale ed efficace funzionamento dell'attività giudiziaria che non deve essere insidiato da falsità o reticenza dei testimoni. Nell'interrogatorio di garanzia AV aveva ribadito che AR avesse assunto il ruolo di semplice accompagnatore, e non di rappresentante, e che, secondo una sua soggettiva percezione, intendesse proporsi come suo collaboratore, pur non esternandolo. Si tratta di una dichiarazione che, di tutta evidenza, senza smentirla è volta a minimizzare le ricadute processuali di quanto rappresentato dinnanzi al giudice civile, per ciò solo priva dei requisiti della ritrattazione, tanto da rendere superflua la questione posta circa l'equivalenza tra sentenza definitiva pronunciata in sede civile e transazione extragiudiziale. 4. Il terzo motivo è fondato. Il ricorrente con i motivi aggiunti, depositati alla Corte di appello il 2 novembre 2022, aveva sollecitato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e comunque il rinvio del processo a dopo l'entrata in vigore della riforma contenuta nel d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. La citata causa di non punibilità, nel testo del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, vigente dal 30 dicembre 2022, nella sua nuova formulazione, che ne ha ampliato la portata (sia rispetto al limite edittale per reati puniti con pena detentiva non superiore nel «minimo a due anni»; sia della possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato) è applicabile ai reati commessi in epoca anteriore (ad eccezione di quelli elencati nella Convenzione di Istanbul), compreso quello di falsa testimonianza contestato al ricorrente, in quanto norma di diritto penale sostanziale più favorevole, ai sensi dell'art.2, comma quarto, cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594; Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv. 284241). La sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, ex art. 601, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in quanto i giudici di merito hanno già riconosciuto la sostanziale particolare tenuità del fatto valorizzando l'incensuratezza dell'imputato, tale da consentire una prognosi favorevole ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (pag. 5 della sentenza di primo grado), oltre che la condotta tenuta da AV con le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio «ritenute parzialmente ammissive ed utili» pur non tali da qualificarsi come «completa ritrattazione» (pag. 6 della sentenza di secondo grado), cui si aggiunge l'ulteriore elemento della transazione stragiudiziale avvenuta nel processo dinanzi al giudice del lavoro. 6 Reputa il Collegio che la pronuncia rescindente non necessiti di un rinvio al giudice di merito tenuto conto che, ai fini della sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non occorrono ulteriori accertamenti in fatto proprio alla luce degli elementi risultanti dalle sentenze di merito sopra esposti. 5. Dagli argomenti che precedono deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con conseguente revoca delle statuizione civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto. Revoca le statuizione civili. Così deciso il 14 giugno 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall'avvocato Francesco Scaloni, nell'interesse di NO MA, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società AY PA parte civile costituita, nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per la liquidazione delle spese e degli onorari della fase;
lette le due memorie dell'avvocato Guido Magnisi, difensore di FA AV, con le quale ha contestato sia la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, sia le conclusioni della parte civile, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30987 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di ON ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale, emessa nei confronti di FA AV per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. per la falsa deposizione resa il 10 maggio 2017 nella causa di lavoro tra la società AY PA e AT AR, suo agente, in cui aveva escluso di avere avuto rapporti con quest'ultimo e che AR avesse mai svolto attività lavorative per la società concorrente, NN BA PA, di cui lui era capoarea. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso FA AV, tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 372 cod. pen., con riguardo alla rilevanza e alla pertinenza della deposizione resa dall'imputato nel processo in ragione dell'avvenuta transazione stragiudiziale e della mancata acquisizione, da parte del giudice del lavoro, dei documenti, inclusa la querela, che la parte avversa intendeva produrre per dimostrare la falsità della dichiarazione del ricorrente. La Corte di appello, infatti, non ha tenuto conto che le affermazioni di AV, derivate da un capitolato di prova generico, non avevano apportato alcun contributo sull'ipotetico convincimento del giudice, tanto da non incidere sul funzionamento dell'attività giudiziaria. Il difensore rileva anche l'assoluta difformità tra il capo di imputazione e le domande e le risposte effettivamente resse, anche alla luce dell'interrogatorio di garanzia che le aveva chiarite, cosicché la sentenza si è basata su dati non veri, primo tra tutti che AV avesse detto di avere visto AR «una sola volta». Si contesta l'illogicità della pronuncia che ritenendo che le dichiarazioni dell'appellante avessero orientato le parti verso una soluzione transattiva, senza comprovarlo, non ha escluso anche la deviazione della decisione giurisdizionale, costitutiva del delitto contestato. Inoltre, la Corte di merito, nonostante risultasse documentalmente che AR avesse svolto il ruolo di semplice accompagnatore e non anche di rappresentante della MA Zebban, ha ravvisato un elemento di falsità, non oggetto della contestazione, che al contrario è decisivo per dimostrare la genuinità della dichiarazione del ricorrente: non conoscere l'accordo tra MA BA e la 2 ditta Medigrei, intestata alla compagna di AR, che aveva sostituito AV come agente per la Regione Marche. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 376 cod. pen. in quanto la sentenza della Corte di appello ha ritenuto la ritrattazione erroneamente incompleta, sebbene AV avesse reso ai carabinieri delegati una smentita netta, oltre che una correzione, della precedente deposizione resa in Tribunale. In ordine alle tempistiche è opportuno rilevare che la ritrattazione compiuta in sede penale esclude la punibilità della falsa testimonianza resa nel processo civile purché questa sia intervenuta prima che sulla domanda giudiziale sia stata pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile. Nella specie essa vale ancor di più in quanto intervenuta prima di una transazione stragiudiziale. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza della Corte di appello non ha argomentato sull' applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, pure richiesta con i motivi aggiunti (depositati il 2 novembre 2022), alla luce delle modifiche introdotte dal d. Igs. n. 150 del 2022 (cd Riforma Cartabia) che ne ha esteso l'ambito e di cui, nella specie ricorrono tutti i presupposti, di fatto e di diritto, con particolare riguardo alla definizione del procedimento con una transazione stragiudiziale e alla ritrattazione avvenuta in sede di interrogatorio di garanzia. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, cosicché non è stata accolta l'istanza di rinvio avanzata dal difensore del ricorrente che, peraltro, ha depositato due memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è reiterativo e volto a far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2.1. Il ricorrente ritiene l'inconfigurabilità del reato per irrilevanza della testimonianza resa da FA AV, da un lato perché il procedimento dinanzi al giudice del lavoro in cui questa era stata resa si era concluso con una transazione extragiudiziale, tanto da non avere influenzato il giudicante;
dall'altro lato perché il suo contenuto era stato sostanzialmente irrilevante. 3 Le censure, articolate in modo confuso, mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando, in gran parte, questioni già sollevate e ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, ancorata alle risultanze processuali. Nel condividere integralmente le conclusioni della decisione di primo grado, la Corte di appello di ON ha ricostruito la vicenda storico-fattuale, concernente il presupposto della falsa testimonianza, in base a numerose evidenze probatorie, in motivazione richiamate. 2.2. FA AV è stato condannato per avere reso falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento, dinanzi al giudice del lavoro per il recesso, per giusta causa, del rapporto di agenzia da parte dell'azienda AY nei confronti di AT AR per lo svolgimento di attività per la ditta concorrente MA BA PA. I giudici di appello hanno ritenuto che AV avesse reso dichiarazioni mendaci, rilevanti e pertinenti nel giudizio di lavoro in corso, allorché, quale capoarea della Farman BA PA, all'udienza del 10 maggio 2017 aveva dichiarato di non avere mai avuto alcun rapporto con AT AR e che quest'ultimo non avesse mai svolto attività per la società MA BA PA, tanto da apparire obiettivamente idonee a sostenere l'assenza di giusta causa di recesso per il mancato espletamento di attività professionali di AR con la ditta concorrente. Al contrario era risultato non solo che i due si fossero incontrati in due occasioni, ma soprattutto che nel verbale di gara per la fornitura di siringhe del 15 settembre 2015, allegato alla querela (pur non acquisita dal giudice del lavoro), era indicato che AV era in rappresentanza della MA BA PA «accompagnato dal sig. AR AT» e i due si erano recati insieme ad ON da Bologna. Si è trattato di una dichiarazione pertinente e rilevante, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, avuto riguardo sia all'afferenza dell'oggetto della testimonianza ai fatti che il processo era destinato ad accertare, sia all' efficacia probatoria della deposizione, avuto riguardo alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è stato consumato (Sez. 6, n. 37649 del 21/09/2021, Testa, Ry.282179), sia all'idoneità di condizionamento della decisione anche quando il giudice non risulti poi in concreto tratto in errore (Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, De Gennaro, Rv. 252627). Entrambi i giudici di merito, seguendo tale orientamento, hanno ritenuto la pertinenza e la rilevanza delle dichiarazioni rese dal ricorrente con un giudizio ex ante rispetto alle determinazioni che avrebbe dovuto prendere il giudice del lavoro, dunque, a prescindere sia dai provvedimenti assunti nel corso del procedimento (mancata acquisizione della querela e dei documenti provenienti dalla ricorrente 4 società AY, mancata trasmissione degli atti al Pm in sede per la falsa testimonianza di AV), sia dall'esito della causa, conclusasi con una transazione extragiudiziale. Infine, il giudizio sulla falsità impone di valutare la corrispondenza tra quello che viene dichiarato e quello che il testimone conosce e ricorda (Sez. 6, n. 37482 del 25/06/2014, Trojer, Rv. 26081), dato oggettivo sul quale si innesta la verifica dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, che richiede la coscienza e la volontà di deporre in difformità dal vero. Tali elementi sono stati individuati correttamente dalla Corte territoriale che, seguendo gli argomenti del giudice di primo grado, ha valorizzato le discrasie, le incongruenze e soprattutto le omissioni contenute nelle dichiarazioni rese dall'imputato dinanzi al Tribunale del lavoro, concernenti i tempi e i modi di conoscenza di AR. Alla luce di tali considerazioni è evidente l'infondatezza delle doglianze del ricorrente in quanto l'apparato argomentativo della sentenza ruota intorno alla ricostruzione del fatto derivante dagli elementi probatori valutati nel loro complesso, compresa quella che viene ritenuta una ritrattazione (vedi infra). Infatti, i giudici di merito hanno spiegato, con valutazione in fatto priva di illogicità manifesta e seguendo il consolidato orientamento di questa Corte sopra sinteticamente richiamato, le ragioni dell'integrazione del delitto contestato al ricorrente a fronte delle quali la difesa di AV sollecita una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, richiamando singoli fatti e confermando integralmente il contenuto dell'atto di appello. 3. Anche il secondo motivo è reiterativo e generico. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancata applicazione dell'esimente della ritrattazione di cui all'art. 376, comma secondo, cod. pen., salvo precisare, contraddittoriamente, che nell'interrogatorio AV avesse reso puntualizzazioni e chiarimenti. I giudici di merito, con argomenti logici, hanno ritenuto insussistente la menzionata causa di esclusione della punibilità della falsa testimonianza in quanto l'interrogatorio reso da AV ai carabinieri delegati, dopo avere ricevuto l'avviso di conclusione indagini del presente procedimento penale, era sostanzialmente una conferma delle precedenti dichiarazioni, eccetto quella relativa al dato, smentito documentalmente dal verbale allegato alla querela, della partecipazione insieme a AR alla gara pubblica del 15 settembre 2015. In sostanza è stata ritenuta l'assenza degli elementi costitutivi della ritrattazione ovverosia la smentita non equivoca del fatto oggetto della dichiarazione e la manifestazione del vero (Sez. 6, n. 9955 del 04/02/2016, Z., Rv. 266472). 5 /11 Si tratta di elementi da leggere in relazione alla finalità stessa della fattispecie di cui all'art. 372 cod. pen. ovverosia la tutela del normale ed efficace funzionamento dell'attività giudiziaria che non deve essere insidiato da falsità o reticenza dei testimoni. Nell'interrogatorio di garanzia AV aveva ribadito che AR avesse assunto il ruolo di semplice accompagnatore, e non di rappresentante, e che, secondo una sua soggettiva percezione, intendesse proporsi come suo collaboratore, pur non esternandolo. Si tratta di una dichiarazione che, di tutta evidenza, senza smentirla è volta a minimizzare le ricadute processuali di quanto rappresentato dinnanzi al giudice civile, per ciò solo priva dei requisiti della ritrattazione, tanto da rendere superflua la questione posta circa l'equivalenza tra sentenza definitiva pronunciata in sede civile e transazione extragiudiziale. 4. Il terzo motivo è fondato. Il ricorrente con i motivi aggiunti, depositati alla Corte di appello il 2 novembre 2022, aveva sollecitato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e comunque il rinvio del processo a dopo l'entrata in vigore della riforma contenuta nel d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. La citata causa di non punibilità, nel testo del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, vigente dal 30 dicembre 2022, nella sua nuova formulazione, che ne ha ampliato la portata (sia rispetto al limite edittale per reati puniti con pena detentiva non superiore nel «minimo a due anni»; sia della possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato) è applicabile ai reati commessi in epoca anteriore (ad eccezione di quelli elencati nella Convenzione di Istanbul), compreso quello di falsa testimonianza contestato al ricorrente, in quanto norma di diritto penale sostanziale più favorevole, ai sensi dell'art.2, comma quarto, cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594; Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv. 284241). La sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, ex art. 601, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in quanto i giudici di merito hanno già riconosciuto la sostanziale particolare tenuità del fatto valorizzando l'incensuratezza dell'imputato, tale da consentire una prognosi favorevole ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (pag. 5 della sentenza di primo grado), oltre che la condotta tenuta da AV con le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio «ritenute parzialmente ammissive ed utili» pur non tali da qualificarsi come «completa ritrattazione» (pag. 6 della sentenza di secondo grado), cui si aggiunge l'ulteriore elemento della transazione stragiudiziale avvenuta nel processo dinanzi al giudice del lavoro. 6 Reputa il Collegio che la pronuncia rescindente non necessiti di un rinvio al giudice di merito tenuto conto che, ai fini della sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non occorrono ulteriori accertamenti in fatto proprio alla luce degli elementi risultanti dalle sentenze di merito sopra esposti. 5. Dagli argomenti che precedono deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con conseguente revoca delle statuizione civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto. Revoca le statuizione civili. Così deciso il 14 giugno 2023