CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3718/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004072490 NO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6237/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 08/07/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 14/07/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90040724 90/000, notificata il 24/06/2025, fondata sulle due seguenti sottostanti
Cartelle di Pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 100 2014 00166401 38 000, asseritamente notificata in data 12/12/2014, relativa al mancato pagamento del Diritto Annuale CCIAA per l'anno 2011, per un importo pari ad € 179,99;
2. Cartella di pagamento n. 100 2019 00218054 84 000, asseritamente notificata in data 15/10/2019, relativa al mancato pagamento Diritto Annuale CCIAA per l'anno 2015, per un importo pari ad € 103,80;
per un totale di € 283,79.
Ilricorrente ha impugnato il predetto atto impositivo eccependo:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai state notificate le Cartelle di Pagamento ivi richiamate;
- Intervenuta Decadenza della potestà accertatrice e Prescrizione del presunto debito, essendo spirato il termine quinquennale previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dei Procuratori costituiti, dichiaratosi antistatari.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di legittimare l'Intimazione di Pagamento impugnata, Agenzia Entrate Riscossione, regolarmente evocata nel giudizio, avrebbe dovuto produrre la documentazione comprovante la regolare e tempestiva notificazione degli atti sottostanti all'Intimazione di Pagamento oggetto del giudizio.
Attesa la contumacia del Concessionario alcuna prova documentale è stata versata in atti, con conseguente accoglimento del ricorso ed annullamento degli atti sottesi per intervenuta prescrizione.
All'accoglimento del ricorso segue la soccombenza delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 150,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore dei Procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Salerno, 19/12/2025 Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3718/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004072490 NO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6237/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 08/07/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 14/07/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90040724 90/000, notificata il 24/06/2025, fondata sulle due seguenti sottostanti
Cartelle di Pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 100 2014 00166401 38 000, asseritamente notificata in data 12/12/2014, relativa al mancato pagamento del Diritto Annuale CCIAA per l'anno 2011, per un importo pari ad € 179,99;
2. Cartella di pagamento n. 100 2019 00218054 84 000, asseritamente notificata in data 15/10/2019, relativa al mancato pagamento Diritto Annuale CCIAA per l'anno 2015, per un importo pari ad € 103,80;
per un totale di € 283,79.
Ilricorrente ha impugnato il predetto atto impositivo eccependo:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai state notificate le Cartelle di Pagamento ivi richiamate;
- Intervenuta Decadenza della potestà accertatrice e Prescrizione del presunto debito, essendo spirato il termine quinquennale previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dei Procuratori costituiti, dichiaratosi antistatari.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di legittimare l'Intimazione di Pagamento impugnata, Agenzia Entrate Riscossione, regolarmente evocata nel giudizio, avrebbe dovuto produrre la documentazione comprovante la regolare e tempestiva notificazione degli atti sottostanti all'Intimazione di Pagamento oggetto del giudizio.
Attesa la contumacia del Concessionario alcuna prova documentale è stata versata in atti, con conseguente accoglimento del ricorso ed annullamento degli atti sottesi per intervenuta prescrizione.
All'accoglimento del ricorso segue la soccombenza delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 150,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore dei Procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Salerno, 19/12/2025 Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)