Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Decreto collegiale 27 dicembre 2021
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02206/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01452/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Elisabetta Granieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento prot. - -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Cosenza, ha disposto la revoca della patente di guida, nonché di ogni altra patente di cui è titolare il ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. CO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Prefetto della Provincia di Cosenza ha revocato la patente di guida ed ogni altro titolo di idoneità alla guida di cui egli è titolare, deducendo, in diritto, i seguenti motivi:
1.1. “ Violazione degli artt. 3 L. 241/90 e 120 D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della Strada - Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché per difetto, manifesta illogicità ed inesistenza dei presupposti ”;
1.2. “ Violazione dell’art 3, 4, 16 e 35 della Costituzione – Eccesso di potere – Violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione ”.
2. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sostenendo la infondatezza del ricorso.
3. Con ordinanza n.-OMISSIS-, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare formulata con il ricorso.
4. All’udienza di merito straordinaria del 14 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ciò premesso, il ricorso è infondato.
6. Il provvedimento gravato è stato adottato dal Prefetto a seguito dell’applicazione a carico del ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, da parte del Tribunale di -OMISSIS- , Sezione misure di prevenzione e, quindi, ai sensi dell’art.120 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, il quale, al comma 2, dispone che se, successivamente al rilascio della patente di guida, intervengono le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1, fra le quali è compresa la sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione, il Prefetto può provvedere alla revoca della patente di guida.
7. Contestando la legittimità della misura prefettizia, il ricorrente, con il primo motivo, lamenta la mancanza di congrua motivazione in ordine all’assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo, ricordando come, a seguito dell’intervento della Corte di Cassazione con la sentenza n.24 del 2020 – che ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 2 dell’art.120 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, nella parte in cui dispone che il Prefetto “ provvede ” alla revoca, anziché “ può provvedere ” – la revoca della patente di guida non possa più conseguire automaticamente alla adozione di una misura di prevenzione, dovendo il Prefetto operare una valutazione discrezionale e motivata sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura.
Il ricorrente, in particolare, sostiene che, nel caso di specie, il Prefetto non abbia operato alcuna valutazione, ma si sia limitato a prendere atto dell’intervento della decisione del giudice penale.
7.1. Il motivo è infondato.
Come, invero, già rilevato in sede cautelare, nel decreto n. -OMISSIS-, di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, posto a base del provvedimento prefettizio impugnato, il Tribunale Penale di -OMISSIS- ha svolto un’analitica disamina dei profili di fatto, oltre che dei risvolti giuridici, posti a base dell’applicazione della misura di prevenzione a carico dell’odierno ricorrente – “ rilevando in particolare come questi annoverasse una condanna per percosse aggravate del -OMISSIS-, una condanna per detenzione di arma clandestina e illegittima detenzione di arma comune da sparo del -OMISSIS-, una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti per ricettazione e violazione dell’art. 23 l. n. 110/1975, nonché carichi pendenti per procedimenti in corso per lesioni personali in concorso commesso nell’anno 2011, danneggiamento seguito da incendio commesso nel 2016, minacce e lesioni aggravate in concorso commesse nel 2017, estorsione aggravata e ricettazione commesse nel 2019, nonché ancora sottoposizione ad avviso orale di P.S. il -OMISSIS- e nonostante ciò avesse proseguito a porre in essere attività delittuosa -nel caso di specie resistenza a pubblico ufficiale il -OMISSIS-e arresto in flagranza per estorsione il -OMISSIS- ” – e ritenuto da tali numerose circostanze la sussistenza di un indice eloquente di complessiva pericolosità sociale e inclinazione a commettere reati contro la persona e il patrimonio.
Per parte sua, l’Autorità di pubblica sicurezza non si è limitata al mero richiamo del provvedimento penale ma lo ha fatto proprio, per concludere che, alla luce degli elementi rilevati dall’Autorità Giudiziaria, l’odierno ricorrente non fornisca affidamento circa i requisiti morali per il possesso del titolo di guida, nel senso che la disponibilità del titolo medesimo possa agevolare la reiterazione di condotte delittuose analoghe a quelle già poste in essere.
Il Prefetto, in particolare, ha rilevato che il giudice penale, con il riferito decreto, “ ha dichiarato attuale la pericolosità sociale ” del ricorrente, ritenendo “ eloquente, acclarata e attuale [la] pericolosità del soggetto proposto e la particolare inclinazione a commettere reati contro la persona e contro il patrimonio ”, e, sulla base di ciò, ha espresso il giudizio di mancanza, in capo al predetto, di “ affidamento alcuno sotto il profilo dei requisiti morali richiesti per il possesso o il mantenimento della patente di guida e che la disponibilità del titolo medesimo può agevolare la reiterazione di condotte delittuose analoghe a quelle già poste in essere ”.
Il provvedimento risulta pertanto frutto di un corretto esercizio della discrezionalità tecnica attribuita alla amministrazione procedente ed è altresì sufficientemente motivato in ordine agli elementi di fatto idonei a far ritenere che il possesso del documento da parte del destinatario rappresenti una situazione di reale pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico.
8. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità, giacché il provvedimento gravato “ comporta un immediato ed irreparabile pregiudizio per il diritto di circolazione tutelato dall’art. 16 Cost. ”, pregiudicando lo svolgimento dell’attività lavorativa ed il sostentamento della famiglia.
8.1. Anche tale motivo è infondato.
Come infatti condivisibilmente rilevato dalla difesa erariale, la Corte Costituzionale già con sentenza n. 427 del 2000 ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 120 citato nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida ai soggetti che sono sottoposti a misura di prevenzione, escludendo che la disposizione violi il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e il diritto al lavoro di cui all’art. 35 Cost.
In particolare, il Giudice delle Leggi ha affermato che la scelta di far prevalere l’esigenza di prevenzione dei reati “costituisce una valutazione di merito legislativo, non di legittimità costituzionale, non solo perché tra la guida personale dell'automezzo e l'esercizio del diritto al lavoro non c'è un rapporto di condizionamento assoluto, ma anche perché il diritto al lavoro può essere modellato dal legislatore per tenere ragionevolmente conto di altre esigenze costituzionalmente rilevanti, come, per l'appunto, quelle della prevenzione dei reati che danno luogo alla misura della sorveglianza speciale: una misura che necessariamente incide sulla libertà di movimento (sentenza n. 193 del 1997) e si applica a persone già avvisate dal Questore a norma dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, la cui pericolosità per la sicurezza pubblica, alla stregua degli artt. 1 e 3 della stessa legge, è particolarmente elevata” .
9. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite dell’amministrazione resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso “da remoto” nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
CO IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IC | VO RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.