Versione
22 agosto 1978
22 agosto 1978
Art. 4.
Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche del rientro, lo consenta e la localita' della missione non disti, dalla sede di servizio, piu' di novanta minuti di viaggio, con il mezzo piu' veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche del rientro, lo consenta e la localita' della missione non disti, dalla sede di servizio, piu' di novanta minuti di viaggio, con il mezzo piu' veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
Giurisprudenza • 9
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 15/05/2019, n. 62Provvedimento: […] Detta previsione viene altresì riproposta con identica formulazione nell'art. 4 della legge n. 417 del 26/7/1978 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali). […] Alla stregua delle chiare previsioni recate dall'art. 2 della legge n. 836/1973 e dall'art. 4 della legge n. 417/1978, il dipendente pubblico (o il dirigente) che si rechi in trasferta in presenza di queste condizioni è tenuto a rientrare ogni giorno nella sede (in questo caso principale) di servizio: e, giova ricordarlo, la regola opera anche in caso di missione che si ripete in più giornate.Leggi di più...
- art. 4 legge 417/1978·
- danno erariale·
- art. 2 legge 836/1973·
- autocertificazione·
- responsabilità amministrativo-contabile·
- autonomia dirigenziale·
- CCNL dirigenza·
- procedimento disciplinare·
- spese di missione·
- giudizio contabile