Articolo 4 della Legge 26 luglio 1978, n. 417
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 agosto 1978
Art. 4.
Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche del rientro, lo consenta e la localita' della missione non disti, dalla sede di servizio, piu' di novanta minuti di viaggio, con il mezzo piu' veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
Entrata in vigore il 22 agosto 1978
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