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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1236/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2051/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Sede 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11701/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 687345 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7339/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 16.03.2025, il geom Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 11701, depositata il 17.07.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli Sez. 29 con la quale veniva rigettato il ricorso proposto avverso il preavviso di iscrizione di fermo , notificato a mezzo pec il
7.12 2023, emesso dalla SO.G.E.T. SpA, fondato sull'avviso d accertamento IMU 2013,mai notificatogli e relativo ad immobili di immobili non di sua proprietà, ad eccezione di quelli censiti al f daticatastali_1, per i quali, in proprio e non nella qualità di erede del defunto genitore, aveva provveduto a pagare l'Imu 2013 .
Opponeva la illegittimità della sentenza la quale ,pur a voler ritenere notificato il presupposto avviso di accertamento , aveva omesso ogni valutazione in relazione ai vizi propri dell'atto impugnato;
per non aver adottato l'autotutela obbligatoria ,ai sensi dell'art.10 quater L.212/00 per palese errore sul presupposto e per errore di persona;
perché non avente natura solidale l'obbligazione ereditaria dei tributi locali;
perché erroneamente notificata la ingiunzione n.23619 ,presupposta al preavviso di fermo in quanto non notificata collettivamente ed impersonalmente agli eredi di Nominativo_1 presso l'ultimo domicilio del defunto;
perché non assolto l'onere probatorio incombente all'ente impositore, attesa la carenza di legittimazione sostanziale passiva dell'appellante.
Si costituiva la Soget la quale eccepiva la inammissibilità di motivi nuovi in grado di appello. Escluso, infatti, l'eccepito difetto di legittimazione passiva ,tutti i restanti motivi non erano stati proposti in primo grado;
inammissibile,altresì il gravame, per difetto di motivi specifici;
nel merito riaffermava la intervenuta notifica di svariati atti presupposti, segnatamente : l' accertamento IMU 2013 ; numero due ingiunzioni di pagamento;
il pignoramento presso terzi;
il sollecito di pagamento, tutti definitivi per mancata impugnazione , ad esclusione del pignoramento presso terzi in relazione al quale e sulla scorta dell'avvenuta notifica degli atti sottesi, era intervenuta sentenza di rigetto della CGT di I Grado di
Napoli n. 10767/2024 Depositava, inoltre , la sentenza di rigetto del fermo amministrativo ,nel frattempo ,intervenuta ed avverso la quale pendeva appello nonché sentenza di questa Corte di Giustizia di II Grado, depositata il 13.10.25 con la quale rigettato il gravame avverso l'atto di pignoramento ad avente ad oggetto l'IMU 2012.
Con memorie ritualmente depositate , l'appellante replicava all'affermata titolarità passiva sostenuta dalla resistente , atteso che dalle visure catastali emergeva che i beni contestati non fossero catastalmente intestati a lui.
Alla pubblica udienza del 02.12.2025 , sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova evidenziare che la controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
Sulla scorta di tale premessa di carattere sistematico ,il ricorso non può trovare accoglimento non omettendo di rilevare ,in via pregiudiziale in rito, la inammissibilità di domande nuove nel presente grado.
Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d. lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo;
i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado.
Si ha, quindi, domanda nuova per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio
Per le medesime ragioni , le irregolarità procedurali relative alla validità dell'atto impositivo dovevano essere sollevate sin dal primo grado,non trattandosi di mere argomentazioni difensive, ma allegazione di specifiche cause di invalidità dell'atto impositivo mai prima dedotte.
Nel caso di specie ,le censure prospettate dall'appellante in relazione a vizi propri dell'atto impugnato non sono state eccepite quale motivo di ricorso nel grado pregresso e,perciò , qui non possono trovare ingresso.
Il primo e quarto motivo di gravame la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza (seppure sotto profili differenti) alla questione della inoppugnabilità del preavviso di fermo in presenza di notifica degli atti presupposti ,sono infondati .
Quando l'accertamento, - nella specie relativo all'omesso versamento IMU 2013 , notificato il 14.11.2018 all'odierno appellante che ne ha sottoscritto la ricevuta di consegna e la successiva ingiunzione di pagamento n. 23619 presupposta al preavviso impugnato, notificata il 22.2.2023 all'indirizzo pec dell'appellante - non siano stati opposti, il giudicato cosi' formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validita' del rapporto corrente “inter partes” e sulla misura dell'imposta pretesa , ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione.
Corollario è che il preavviso di fermo successivamente emesso non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo,restando sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti al merito dell' atto impositivo presupposto.
Ne consegue che non possono qui trovare ingresso i vizi denunciati dall'appellante originariamente nell'atto introduttivo e neppure quelli successivi introdotti con il gravame peraltro nuovi ,non potendo essi risolversi nella illustrazione di una argomentazione e/o di eccezioni in replica e ,neppure in fatti idonei a determinare un allargamento della cognizione, in quanto la loro indagine si estenderebbe al merito qui precluso .
L'appello ,perciò , è infondato e va rigettato,restando assorbita nella statuizione che precede ogni altra infondata istanza .
Le spese,come liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello, confermando il rigetto dell'originario ricorso Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado,liquidate complessivamente in Euro 470,00 oltre accessori
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2051/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Sede 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11701/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 687345 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7339/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 16.03.2025, il geom Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 11701, depositata il 17.07.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli Sez. 29 con la quale veniva rigettato il ricorso proposto avverso il preavviso di iscrizione di fermo , notificato a mezzo pec il
7.12 2023, emesso dalla SO.G.E.T. SpA, fondato sull'avviso d accertamento IMU 2013,mai notificatogli e relativo ad immobili di immobili non di sua proprietà, ad eccezione di quelli censiti al f daticatastali_1, per i quali, in proprio e non nella qualità di erede del defunto genitore, aveva provveduto a pagare l'Imu 2013 .
Opponeva la illegittimità della sentenza la quale ,pur a voler ritenere notificato il presupposto avviso di accertamento , aveva omesso ogni valutazione in relazione ai vizi propri dell'atto impugnato;
per non aver adottato l'autotutela obbligatoria ,ai sensi dell'art.10 quater L.212/00 per palese errore sul presupposto e per errore di persona;
perché non avente natura solidale l'obbligazione ereditaria dei tributi locali;
perché erroneamente notificata la ingiunzione n.23619 ,presupposta al preavviso di fermo in quanto non notificata collettivamente ed impersonalmente agli eredi di Nominativo_1 presso l'ultimo domicilio del defunto;
perché non assolto l'onere probatorio incombente all'ente impositore, attesa la carenza di legittimazione sostanziale passiva dell'appellante.
Si costituiva la Soget la quale eccepiva la inammissibilità di motivi nuovi in grado di appello. Escluso, infatti, l'eccepito difetto di legittimazione passiva ,tutti i restanti motivi non erano stati proposti in primo grado;
inammissibile,altresì il gravame, per difetto di motivi specifici;
nel merito riaffermava la intervenuta notifica di svariati atti presupposti, segnatamente : l' accertamento IMU 2013 ; numero due ingiunzioni di pagamento;
il pignoramento presso terzi;
il sollecito di pagamento, tutti definitivi per mancata impugnazione , ad esclusione del pignoramento presso terzi in relazione al quale e sulla scorta dell'avvenuta notifica degli atti sottesi, era intervenuta sentenza di rigetto della CGT di I Grado di
Napoli n. 10767/2024 Depositava, inoltre , la sentenza di rigetto del fermo amministrativo ,nel frattempo ,intervenuta ed avverso la quale pendeva appello nonché sentenza di questa Corte di Giustizia di II Grado, depositata il 13.10.25 con la quale rigettato il gravame avverso l'atto di pignoramento ad avente ad oggetto l'IMU 2012.
Con memorie ritualmente depositate , l'appellante replicava all'affermata titolarità passiva sostenuta dalla resistente , atteso che dalle visure catastali emergeva che i beni contestati non fossero catastalmente intestati a lui.
Alla pubblica udienza del 02.12.2025 , sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova evidenziare che la controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
Sulla scorta di tale premessa di carattere sistematico ,il ricorso non può trovare accoglimento non omettendo di rilevare ,in via pregiudiziale in rito, la inammissibilità di domande nuove nel presente grado.
Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d. lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo;
i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado.
Si ha, quindi, domanda nuova per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio
Per le medesime ragioni , le irregolarità procedurali relative alla validità dell'atto impositivo dovevano essere sollevate sin dal primo grado,non trattandosi di mere argomentazioni difensive, ma allegazione di specifiche cause di invalidità dell'atto impositivo mai prima dedotte.
Nel caso di specie ,le censure prospettate dall'appellante in relazione a vizi propri dell'atto impugnato non sono state eccepite quale motivo di ricorso nel grado pregresso e,perciò , qui non possono trovare ingresso.
Il primo e quarto motivo di gravame la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza (seppure sotto profili differenti) alla questione della inoppugnabilità del preavviso di fermo in presenza di notifica degli atti presupposti ,sono infondati .
Quando l'accertamento, - nella specie relativo all'omesso versamento IMU 2013 , notificato il 14.11.2018 all'odierno appellante che ne ha sottoscritto la ricevuta di consegna e la successiva ingiunzione di pagamento n. 23619 presupposta al preavviso impugnato, notificata il 22.2.2023 all'indirizzo pec dell'appellante - non siano stati opposti, il giudicato cosi' formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validita' del rapporto corrente “inter partes” e sulla misura dell'imposta pretesa , ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione.
Corollario è che il preavviso di fermo successivamente emesso non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo,restando sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti al merito dell' atto impositivo presupposto.
Ne consegue che non possono qui trovare ingresso i vizi denunciati dall'appellante originariamente nell'atto introduttivo e neppure quelli successivi introdotti con il gravame peraltro nuovi ,non potendo essi risolversi nella illustrazione di una argomentazione e/o di eccezioni in replica e ,neppure in fatti idonei a determinare un allargamento della cognizione, in quanto la loro indagine si estenderebbe al merito qui precluso .
L'appello ,perciò , è infondato e va rigettato,restando assorbita nella statuizione che precede ogni altra infondata istanza .
Le spese,come liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello, confermando il rigetto dell'originario ricorso Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado,liquidate complessivamente in Euro 470,00 oltre accessori