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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/11/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n.2408/25 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 23 ottobre 2025
TRA
, nato il giorno 19.01.1989 in AVELLINO e residente in [...]
PALMA CAMPANIA, C.F.: elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in PALMA CAMPANIA alla via ROMA n.285 presso lo studio degli avv.ti Pasquale LAURI e Francesca FRANCO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti versata RICORRENTE
E
Controparte_1
Controparte_2
[...] in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in alla via PONTE della MADDALENA n.55, presso l' CP_2 CP_2
rappresentati e difesi dal dirigente dott. Vincenzo ROMANO
[...]
RESISTENTI
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie non godute da docente precario;
condanna ai conseguenti emolumenti.
1 CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 28 aprile 2025 il sig.
[...] già docente precario di Scuola Secondaria di secondo grado, Parte_1 immesso in ruolo con decorrenza 1 settembre 2021, da ultimo in servizio presso l'I. S. “STRIANO TERZIGNO” di STRIANO, chiedeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale il suo diritto ad usufruire dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute al termine di ogni singolo rapporto di lavoro con il ministero dell'Istruzione con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al riconoscimento della somma totale di euro 2.373,92. Con vittoria di spese e diritti a distrarsi in favore dei difensori antistatari.
All'esito del compimento dell'iter notificatorio, si costituiva l'Amministrazione convenuta che resisteva, nel merito, alla pretesa ex adverso azionata di cui chiedeva il rigetto, da due diverse prospettive, per asserita infondatezza.
La causa, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 23/10/2025, preso atto delle conclusioni in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea, fondata nelle sue premesse giuridico/ermeneutiche, deve essere accolta alla luce del seguente iter argomentativo. La pretesa azionata concerne la monetizzazione delle ferie non godute dal docente precario di scuola secondaria di secondo grado
[...] nelle more immesso in ruolo, negli anni scolastici 2018-2019, Parte_1
2019-2020 e 2020-2021, in riferimento ai quali il rapporto di supplenza si era protratto, rispettivamente:
-- dal 4 ottobre 2018 al 30 giugno 2019, sulla base di otto diversi contratti;
-- dall'11 settembre 2019 al 30 giugno 2020;
-- dal 18 settembre 2020 al 30 giugno 2021.
2 Assume, nella buona sostanza, il ricorrente di vantare, per ognuna delle tre annualità indicate, un differenziale “feriale” dato dai giorni di ferie maturati e non goduti. Si legge nell'atto introduttivo di lite. Al fine di dirimere l'insorgente lite, il sig. , con messaggio Parte_1 di posta elettronica certificata, inviato al Controparte_1
in data 08/04/2025, chiedeva di ottenere il pagamento dell'indennità
[...] sostitutiva al godimento delle ferie, al termine di ogni singolo rapporto di lavoro con il . A tale richiesta non veniva dato alcun Controparte_1 riscontro dal . … In relazione ai fatti Controparte_1 esposti, deve censurarsi come vero e proprio inadempimento contrattuale (ex art. 1218 c.c.) la condotta dell'Ente pubblico che non si è in alcun modo premurato di garantire al ricorrente, in pendenza del rapporto di lavoro, una corretta, regolare e progressiva consumazione delle ferie maturate, consentendo alla ricorrente la giusta alternanza tra lavoro e riposo. … È quindi legittima la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento, purché, però, il docente che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il docente sia messo in condizione di esercitare tale diritto. A tal fine egli è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il docente sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo se necessario formalmente a farlo, e, nel contempo, informandolo in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire. E del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di simile periodo. L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.>
La premessa in fatto è pienamente documentata e l'apparato espositivo attoreo -in disparte quanto si preciserà in seguito- deve ritenersi impermeabile a qualsiasi dubbio circa i parametri di riferimento negozial- collettivi utilizzati per i conteggi in atti versati a sostegno delle rivendicazioni a causale “mancata fruizione delle ferie”. Causale che, nella prospettazione attorea, trova la sua fonte nelle clausole dispositive e negoziali disciplinanti l'istituto delle ferie, da interpretare,
3 secondo passaggi espositivi in ricorso appena accennati, alla luce delle direttive eurounitarie e dello stesso tracciato giuridico-ermeneutico
“interno” desumibile dagli interventi della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Assume, di contro, il resistente doversi planare su una CP_1 diversa chiave di lettura della regolamentazione delle ferie. Così sintetizzata nella memoria di costituzione. Pertanto, la circostanza che vengono in considerazione ipotesi che, comunque, di per sé, non sono oggettivamente in grado di impedire, in modo assoluto, la fruizione delle ferie da parte del dipendente, consente la sicura riconduzione delle stesse nell'ambito applicativo dell'art. 5, comma 8, della legge n. 135/2012, in coerenza con quella finalità perseguita di repressione degli abusi nel ricorso alla monetizzazione e di conseguente automatica riduzione della spesa. In sostanza, si ritiene che l'applicazione del divieto di monetizzazione trovi la sua giustificazione applicativa proprio nel comportamento attivo del dipendente nelle ipotesi considerate del dipendente, cui viene attribuito il significato di una sorta di presunta accettazione delle conseguenze che ne derivano dall'estinzione del rapporto, come la perdita delle ferie maturate e non godute;
non opererebbe, invece, in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. … Appare chiaro che se il docente, durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile godere delle ferie, formalmente non le richiede ma avrebbe potuto farlo queste giornate vengono comunque sottratte al monte ferie spettante.
… La Corte Costituzionale si è espressa sul punto con sent. n. 95/2016, chiarendo che il divieto di indennizzare le ferie vale soltanto in quei casi in cui il mancato godimento delle stesse è riconducibile a una scelta del lavoratore e in cui la cessazione consenta comunque di pianificare il godimento delle giornate ancora non fruite. Ai fini dell'eventuale monetizzazione delle ferie, dunque, non rileva se il dipendente le abbia o meno domandate, ma rileva solo l'astratta facoltà di fruirle.> (3)
Va subito richiamata la pregnanza della fattispecie de qua, caratterizzata da tre rapporti a termine, tutti protrattisi fino al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello di inizio della singola supplenza.
4 Trattasi, quindi, di rapporti che non prevedono un periodo finale dell'a.s. potenzialmente identificabile con la “sospensione delle lezioni”, per un verso, e la protrazione della disponibilità del docente nei confronti dell'Istituto scolastico, per altro verso (cfr. infra). In una tale situazione a maggior ragione l'Amministrazione -nella fattispecie de qua rimasta silente sul punto- avrebbe dovuto spiegare in che modo e in quali giorni il ricorrente avrebbe potuto godere delle ferie e, di conseguenza, quali sarebbero gli eventuali periodi da sottrarre a quelli individuati nell'atto introduttivo di lite.
E tuttavia l'assunto del muove, già in termini di impostazione CP_1 generale della questione, da un equivoco interpretativo ormai definitivamente superato -e chiarito- dalla Corte Regolatrice. Il cui tracciato ermeneutico può essere riassunto richiamando tre recenti, diverse pronunzie dei Giudici di legittimità, ulteriormente confermate da Cass. Sez. Lav., ordin. n.11968/2025. (4) <secondo la interpretazione sostenuta dal il d.l. n. 95 del 2012, cp_3 art. 5, comma 8, aveva disapplicato, a decorrere 7 luglio previsione ccnl comparto scuola 29 novembre 2007, 19, nella parte in cui consentiva al personale tempo determinato di non fruire delle ferie e monetizzarle. successivamente, l. 228 1, 56, disapplicato dall'1” settembre 2013 soltanto le norme contrattuali che erano già state disapplicate 95, relative alle indeterminato. infine, 55, introdotto una deroga generale divieto monetizzazione per supplenze brevi fino termine lezioni o attività didattiche ma limitatamente alla differenza tra i giorni
“spettanti” e quelli in cui era “consentito” fruire delle ferie. Rilevava, dunque, la possibilità di fruire delle ferie e non la effettiva fruizione sicché la indennità sostituiva era limitata alla differenza tra i giorni di ferie previsti dal contratto (spettanti) e quelli in cui nel periodo della supplenza vi era stata sospensione delle lezioni (in cui era consentito godere delle ferie). Il ricorso è infondato.
… Con l'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 54, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dal CCNL Scuola 2006/2009, art. 13, comma
5 9, ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013.
… Va peraltro precisato che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne- e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C- 684/16) nell'interpretare la Dir. N. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, … ha precisato che la Dir. N. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
… Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con
6 espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.14268/22 (5) <al riguardo, trova applicazione il principio affermato da cass., sez. l, n. 14268 del 5 maggio 2022, per quale docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante periodo sospensione lezioni diritto all'indennità sostitutiva, meno datore lavoro dimostri averlo inutilmente invitato goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, alle ed alla indennità quanto la normativa interna – e, particolare, l'art. 5, comma 8, d.l. 95 2012, come integrato dall'art. 1, 55, legge 228 2012 deve essere interpretata senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003 88 ce che, secondo precisato dalla corte giustizia, grande sezione (con sentenze 6 novembre 2018 cause riunite c- 569 16 e c-570 16, c-619 c-684 16), consente perdita automatica retribuite dell'indennità senza previa verifica lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal condizione esercitare effettivamente proprio prima cessazione rapporto lavoro.
… Il ricorso è accolto quanto ai motivi secondo e terzo, inammissibile il primo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie
7 retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. ordinanza n.13440/24. (6) <con il primo motivo la ricorrente>> -già docente precaria negli anni scolastici dal 2014 al 2017, con rapporti di supplenza protrattisi fino al 30 giugno- <lamenta la violazione e falsa applicazione … in quanto corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, base all'art. 5, comma 8, del d.l. n.92 2012, i docenti come lei fossero da considerare automaticamente ferie durante periodi di sospensione delle lezioni infatti, diversamente sostenuto dalla d'appello …, essa sarebbe rimasta a disposizione dell'istituto scolastico periodo compreso fra fine (di solito, l'8 giugno) il termine attività didattiche (che coincideva sempre con 30 giugno).
… Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n.228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale … . Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente o non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne -e, tra esse, l'art. 5, comma 8 d.l. n.95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.228 del 2012- in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
… Con specifico riferimento alla controversia in esame deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n.228/2012.
8 In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche …) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.16715/24. (7)
Dunque.
La questione è stata prevalentemente affrontata dai giudici di legittimità da una prospettiva ben precisa. Quella della possibilità, per il docente supplente, di usufruire delle ferie, o comunque di parte di esse, nel periodo che normalmente separa la fine delle lezioni - orientativamente prima decade di giugno- dalla fine delle attività didattiche -30 giugno. Nella sequela di pronunzie richiamate si valorizza, a tal proposito, il concetto di “sospensione delle lezioni”, collegandolo direttamente alla astratta possibilità, per il docente precario, di utilizzarlo per la fruizione delle ferie o almeno di parte di esse. Ciò non di meno, il preciso tracciato ermeneutico ha ineludibilmente una valenza generale, anche perché quelli della seconda e terza decade del mese di giugno non sono certamente gli unici periodi dell'anno scolastico di “sospensione delle lezioni”. Ragione per la quale, premessa la pacifica estensione della normativa sulle ferie del personale scolastico a tutte le categorie dei docenti precari, indipendentemente dalla tipologia del rapporto “negoziato” con l'Amministrazione (supplenza breve-supplenza fino al termine delle lezioni-supplenza fino al termine delle attività didattiche- supplenza fino all'esaurimento dell'a.s.); la questione posta dall'odierno ricorrente va risolta valorizzando il seguente scenario fattuale.
Per tutte le annualità in scrutinio l'istante ha prestato servizio, per contratto, fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno.
9 Consegue che già in astratto viene meno la possibilità di qualsiasi sottrazione più o meno automatica desunta dal periodo scolastico 10/30 giugno, a fronte, evidentemente, del diritto del docente ad usufruire per intero delle ferie previste dall'ordinamento. Deve, tuttavia, riprendersi e dipanare in estensione il concetto evocato in precedenza. In una perimetrazione generale della questione, e quindi al di là del -solo- mese di giugno, la convenuta avrebbe dovuto allegare il periodo, o i periodi, di sospensione delle lezioni da valorizzare per la detrazione e sollecitare l'eventuale accoglimento parziale della domanda, limitatamente al “residuo ferie”.
Ancora prima, tuttavia, la convenuta avrebbe dovuto, a fronte della mancanza di istanze di ferie provenienti dal docente, processualmente apprezzabile in termini di certezza stante la mancanza di repliche alla puntuale esposizione attorea, allegare e dimostrare che il dirigente scolastico aveva posto in essere tutte le iniziative necessarie e sufficienti per invitare l'insegnante a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni mettendolo sull'avviso delle conseguenze della mancata fruizione. In difetto di queste allegazioni la domanda attorea deve essere accolta.
Quanto alle “variabili” che interferiscono con la perimetrazione effettiva del “diritto alle ferie annuali”, non può il G.U.L. che prendere atto della situazione processuale. Caratterizzata dall'esauriente, ed in parte documentato, sforzo espositivo attoreo e dalla assoluta mancanza di obiezioni ad opera dell'Amministrazione resistente che nulla ha ritenuto di eccepire sul calcolo eseguito, ed esplicitato, dall'istante inerente i giorni di ferie da monetizzare. Così come nulla, la convenuta, ha eccepito sul moltiplicatore “retributivo” ex adverso valorizzato per quantificare il “dovuto”.
In argomento va -solo- segnalata l'anomalia costituita dalla mancata produzione, ad opera della parte a ciò interessata, del C.C.N.L. asserita fonte della retribuzione giornaliera evocata per il calcolo valorizzato in ricorso. A ciò aggiungasi che, a stretto rigore, il parametro di riferimento dovrebbe essere costituito dal trattamento retributivo in concreto riservato al docente, desumibile dai cedolini paga, a loro volta non prodotti dall'istante.
10 Se non che, dette lacune non possono essere rilevate di ufficio e tanto meno positivamente apprezzate dal G.U.L. nella misura in cui vanno ad incidere sul calcolo eseguito per la quantificazione del rivendicato, accettato dall'Amministrazione resistente senza alcuna riserva e/o obiezione. Di guisa che, lo stesso “notorio” inerente l'effettiva retribuzione giornaliera da busta paga di un docente di scuola secondaria di secondo grado negli anni in scrutinio, pari non ad euro 64,16, come sostenuto dall'istante, ma ad euro 60,69, finisce per restare irretito nelle
“conoscenze personali” del Giudice, seppure desunte dalla mole delle controversie similari che ormai da tempo impegnano gli uffici giudiziari. (8)
La seconda obiezione mossa dalla parte resistente concerne il dato della sopravvenuta immissione del docente nei ruoli organici dell'Amministrazione scolastica. Si legge nell'atto introduttivo di lite.
… risulta opportuno richiamare l'orientamento applicativo RAL 1809, con il quale l'ARAN ha chiarito che, all'atto della cessazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, con l'estinzione del rapporto di lavoro, vengono meno tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, aspettative, ecc.). Pertanto, nel caso in cui con il medesimo dipendente, già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, venga successivamente stipulato un diverso contratto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso non può fruire nell'ambito di questo delle ferie maturate nel precedente rapporto a termine. In questo caso, quindi, il precedente rapporto di lavoro si estingue, con la conseguenza del venir meno di tutte le situazioni soggettive che in esso trovavano il proprio fondamento. Pertanto, le ferie maturate e non fruite nell'ambito del precedente rapporto di lavoro ormai cessato, non potranno essere trasportate e fruite nell'ambito del nuovo rapporto di lavoro. Conseguentemente il dipendente sarebbe tenuto a godere delle eventuali ferie residue che abbia maturato entro la scadenza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.>
Evidente si manifesta il corto circuito logico e giuridico che si annida in un tale assunto. La cessazione del rapporto a termine costituisce la premessa della questione da risolvere.
11 Se fosse valido l'iter argomentativo della convenuta l'intera impalcatura ermeneutica sopra sintetizzata risulterebbe eretta sul nulla, pacifico dovendosi ritenere che il dato della successiva immissione in ruolo del docente non interferisce affatto con il problema realmente indicato dal M.I.M. Che è quello della cessazione del singolo rapporto di supplenza. Ed invero, non sembra seriamente discutibile che ogni rapporto a tempo determinato ha una sua autonoma configurazione, delimitata appunto dall'arco temporale di riferimento. Conclusasi una determinata supplenza, quella successiva nulla ha a che vedere con la prima in termini di singola fattispecie. E lo stesso è a dirsi, per evidenti motivi speculari, per la supplenza cui segue l'immissione in ruolo. Ragione per la quale l'assunto del sfocerebbe nell'impossibilità CP_1 di reclamare il diritto all'indennità di ferie. Sempre ed in ogni caso.
In realtà, l'equivoco di fondo che vulnera l'obiezione della convenuta è palese. Il problema da risolvere non consiste nel trasportare il residuo-ferie da un rapporto, ormai cessato, ad un altro, ma nel diritto all'indennizzo per le ferie non godute. E la soluzione, a ben vedere, muove proprio dalla
“definitività” della situazione fattuale, non essendo più possibile recuperare il mancato godimento delle ferie. (9)
In definitiva. In mancanza -ripetesi- di qualsivoglia rilievo critico proveniente dal M.I.M., deve ritenersi accertato il diritto del docente alla Parte_1 monetizzazione di giorni 11 di ferie non godute nell'a.s. 2018-2019 (22,5 complessive meno 14 di sospensione “regionale” più 3 per festività soppresse); di giorni 13 di ferie non godute nell'a.s. 2019-2020 e nell'a.s. 2020-2021 (24 complessive meno 14 di sospensione “regionale” più 3 per festività soppresse. Specularmente va ritenuta processualmente pacifica inter partes l'operata individuazione della retribuzione giornaliera per ciascun anno di riferimento. Consegue che l'istante ha diritto a vedersi corrispondere dall'Amministrazione scolastica l'importo di euro 2.373,92 all'esito del seguente calcolo algebrico:
-- giorni complessivi di ferie non godute = 37;
12 -- retribuzione giornaliera utilizzata per tutte e tre le annualità = euro 64,16;
-- dovuto pari a 64,16 x 37 = 2.373,92 euro.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza con quantificazione proporzionata all'importo in rivendicazione, alla natura prettamente documentale dell'istruttoria e alla immediatezza dell'epilogo decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti del Parte_1 [...]
ogni diversa Controparte_4 eccezione, istanza e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla indennità sostitutiva delle ferie non godute nei tre anni scolastici dedotti in giudizio;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al conseguente pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 2.373,92, oltre accessori come per Legge a decorrere dalla notifica della diffida stragiudiziale, intervenuta l'8 aprile 2025 e fino al soddisfo;
4) condanna la resistente Amministrazione a rifondere a controparte, e per essa ai procuratori dichiaratisi antistatari, le spese di lite che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.450,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_5
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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