TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15239/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15239/2021
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
promossa da:
appresentato e difeso dall'avv. CALCATERRA ANGELA, presso cui Parte_1
è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. CRIVELLARI MERIS, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate in data 22.11.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 26/11/2011.
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...], il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...].
Con ricorso depositato il 23/07/2021, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre l'addebito della separazione alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale e l'affidamento esclusivo dei due figli minori.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 personale, formulava le proprie difese e chiedeva l'affidamento condiviso dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, il rigetto della domanda di addebito della separazione, l'onore di un contributo al mantenimento dei figli e di un contributo al mantenimento in suo favore.
Esaminato il ricorso, il Presidente richiedeva ai Servizi Sociali ed al Servizio di psicologia di riferire sulla situazione socio-famigliare e psicologica del nucleo famigliare.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 23.12.2021, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, all'udienza dell'11.04.2022 l'avvocato di parte ricorrente chiedeva in via preliminare che venisse disposta CTU sulla capacità genitoriale delle parti;
richiesta a cui l'avvocato di parte resistente si associava.
Con ordinanza del 12.04.2022 il G.I, sulla base delle allegazioni delle parti, e del contenuto delle relazioni sociali depositate, accoglieva la richiesta congiunta delle parti di disporsi CTU sulle capacità genitoriali, disponendo altresì, contestualmente, la presa in carico e la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale e di N.P.I./Psicologia dell'Età Evolutiva.
I difensori delle parti nominavano i rispettivi CTP.
Con ordinanza del 10.01.2024 il G.I disponeva l'ascolto della minore , in ragione del Per_1 permanere del contrasto tra le parti quanto meno in punto collocazione dei minori.
La Consulenza Tecnica disposta dal Giudice e depositata in data 8.02.2023 evidenziava un'evoluzione positiva nella relazione tra il padre ed entrambi i figli da quando erano stati avviati gli interventi educativi e psicologici di supporto al nucleo, e indicava quale possibile soluzione di affidamento, un affido condiviso per i minori con collocazione presso il padre, figura capace di offrire adeguata attenzione e stabilità ai figli.
All'udienza del 23.09.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Con memoria conclusionale congiunta del 22.11.2024 le parti richiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte come depositate.
***
Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
AFFIDA le due figli minori congiuntamente a entrambi i genitori;
DISPONE che le figlie minori mantengano la residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione del padre. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà previo accordo con il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e/o ludiche dei minori e sempre nel rispetto della volontà dei figli. In ogni caso con le seguenti modalità:
-a settimane alterne il lunedì, mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola, con accompagnamento presso l'abitazione del padre entro le ore 21,00; in quella successiva il martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00, e dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 19,30 della domenica;
-durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 21 del 21 dicembre (o comunque dalla data di chiusura della scuola) sino al 29 dicembre, e dalle ore 21 del 29 dicembre fino alle ore 21 del 6 gennaio;
nel 2024 il primo periodo lo trascorreranno con il papà. I minori trascorreranno il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle ore 10,00 sino alle ore 19,00 con il genitore con il quale non trascorreranno la settimana di vacanza Natalizia;
-ad anni alterni il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta dalle ore 10.00 alle ore 21;
-durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutive da concordare con il padre entro il mese di maggio. ASSEGNA la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, al Sig. con i relativi Parte_2 arredi e pertinenze. La sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro il CP_1 31.12.2024. DISPONE che ciascuno dei coniugi provveda al mantenimento diretto dei figli quando li ha con sé, con riparto al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino che le parti dichiarano espressamente di conoscere. La richiesta di rimborso delle succitate spese da ciascuno anticipate dovrà essere inoltrata all'altro unitamente alla copia delle ricevute di pagamento entro il giorno 15 del mese successivo, e il pagamento dovrà essere eseguito entro i 10 giorni successivi. DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a rispettare le suindicate condizioni svolgendo appieno la responsabilità genitoriale sotto il profilo educativo e affettivo, con contestuale concreta assunzione da parte di ciascuno dell'onere di rispettare il ruolo dell'altro, e ciò nella piena consapevolezza che la realizzazione della bigenitorialità rappresenta presupposto imprescindibile per una crescita sana e serena dei propri figli minori, e comunque nel comune rispetto della volontà degli stessi. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori allorquando sono presso di loro. DÀ ATTO che entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare ulteriori pretese economiche l'una nei confronti dell'altra. DÀ ATTO che ai sensi dell'art. 3 lett. b) della L. 21.11.1967 n. 1185, così come novellati dall'art. 24 L. 3\2003, i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e ai sensi dell'art. 14 modificato dalla L. 20.11.2009 n. 166 autorizzano il rilascio del passaporto personale per i due figli minori. DÀ ATTO che per il presente procedimento ciascuna parte si farà carico del pagamento delle spese e delle competenze del proprio difensore. DISPONE che i Servizi Sociali e di NPI/ Psicologia Età evolutiva proseguano il monitoraggio dell'intero nucleo familiare come disposto dal Giudice sino a quando ne ravviseranno l'opportunità, e le modifiche eventualmente necessarie saranno adottate dai coniugi concordemente o, in caso di disaccordo, unicamente attraverso gli strumenti forniti dal codice civile e dal codice di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15239/2021
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
promossa da:
appresentato e difeso dall'avv. CALCATERRA ANGELA, presso cui Parte_1
è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. CRIVELLARI MERIS, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate in data 22.11.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 26/11/2011.
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...], il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...].
Con ricorso depositato il 23/07/2021, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre l'addebito della separazione alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale e l'affidamento esclusivo dei due figli minori.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 personale, formulava le proprie difese e chiedeva l'affidamento condiviso dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, il rigetto della domanda di addebito della separazione, l'onore di un contributo al mantenimento dei figli e di un contributo al mantenimento in suo favore.
Esaminato il ricorso, il Presidente richiedeva ai Servizi Sociali ed al Servizio di psicologia di riferire sulla situazione socio-famigliare e psicologica del nucleo famigliare.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 23.12.2021, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, all'udienza dell'11.04.2022 l'avvocato di parte ricorrente chiedeva in via preliminare che venisse disposta CTU sulla capacità genitoriale delle parti;
richiesta a cui l'avvocato di parte resistente si associava.
Con ordinanza del 12.04.2022 il G.I, sulla base delle allegazioni delle parti, e del contenuto delle relazioni sociali depositate, accoglieva la richiesta congiunta delle parti di disporsi CTU sulle capacità genitoriali, disponendo altresì, contestualmente, la presa in carico e la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale e di N.P.I./Psicologia dell'Età Evolutiva.
I difensori delle parti nominavano i rispettivi CTP.
Con ordinanza del 10.01.2024 il G.I disponeva l'ascolto della minore , in ragione del Per_1 permanere del contrasto tra le parti quanto meno in punto collocazione dei minori.
La Consulenza Tecnica disposta dal Giudice e depositata in data 8.02.2023 evidenziava un'evoluzione positiva nella relazione tra il padre ed entrambi i figli da quando erano stati avviati gli interventi educativi e psicologici di supporto al nucleo, e indicava quale possibile soluzione di affidamento, un affido condiviso per i minori con collocazione presso il padre, figura capace di offrire adeguata attenzione e stabilità ai figli.
All'udienza del 23.09.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Con memoria conclusionale congiunta del 22.11.2024 le parti richiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte come depositate.
***
Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
AFFIDA le due figli minori congiuntamente a entrambi i genitori;
DISPONE che le figlie minori mantengano la residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione del padre. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà previo accordo con il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e/o ludiche dei minori e sempre nel rispetto della volontà dei figli. In ogni caso con le seguenti modalità:
-a settimane alterne il lunedì, mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola, con accompagnamento presso l'abitazione del padre entro le ore 21,00; in quella successiva il martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00, e dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 19,30 della domenica;
-durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 21 del 21 dicembre (o comunque dalla data di chiusura della scuola) sino al 29 dicembre, e dalle ore 21 del 29 dicembre fino alle ore 21 del 6 gennaio;
nel 2024 il primo periodo lo trascorreranno con il papà. I minori trascorreranno il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle ore 10,00 sino alle ore 19,00 con il genitore con il quale non trascorreranno la settimana di vacanza Natalizia;
-ad anni alterni il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta dalle ore 10.00 alle ore 21;
-durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutive da concordare con il padre entro il mese di maggio. ASSEGNA la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, al Sig. con i relativi Parte_2 arredi e pertinenze. La sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro il CP_1 31.12.2024. DISPONE che ciascuno dei coniugi provveda al mantenimento diretto dei figli quando li ha con sé, con riparto al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino che le parti dichiarano espressamente di conoscere. La richiesta di rimborso delle succitate spese da ciascuno anticipate dovrà essere inoltrata all'altro unitamente alla copia delle ricevute di pagamento entro il giorno 15 del mese successivo, e il pagamento dovrà essere eseguito entro i 10 giorni successivi. DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a rispettare le suindicate condizioni svolgendo appieno la responsabilità genitoriale sotto il profilo educativo e affettivo, con contestuale concreta assunzione da parte di ciascuno dell'onere di rispettare il ruolo dell'altro, e ciò nella piena consapevolezza che la realizzazione della bigenitorialità rappresenta presupposto imprescindibile per una crescita sana e serena dei propri figli minori, e comunque nel comune rispetto della volontà degli stessi. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori allorquando sono presso di loro. DÀ ATTO che entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare ulteriori pretese economiche l'una nei confronti dell'altra. DÀ ATTO che ai sensi dell'art. 3 lett. b) della L. 21.11.1967 n. 1185, così come novellati dall'art. 24 L. 3\2003, i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e ai sensi dell'art. 14 modificato dalla L. 20.11.2009 n. 166 autorizzano il rilascio del passaporto personale per i due figli minori. DÀ ATTO che per il presente procedimento ciascuna parte si farà carico del pagamento delle spese e delle competenze del proprio difensore. DISPONE che i Servizi Sociali e di NPI/ Psicologia Età evolutiva proseguano il monitoraggio dell'intero nucleo familiare come disposto dal Giudice sino a quando ne ravviseranno l'opportunità, e le modifiche eventualmente necessarie saranno adottate dai coniugi concordemente o, in caso di disaccordo, unicamente attraverso gli strumenti forniti dal codice civile e dal codice di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.