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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/01/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 6049/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Bisogno, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Mancino, giusta CP_1 C.F._2
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM in sede.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il 5.12.2022 il ricorrente dato atto: di aver contratto matrimonio con la resistente il 07.01.2003 nel Comune di Nocera Superiore (atto trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.2, P. I, anno 2003); che dall'unione coniugale sono nati i figli (il 20.11.2001), (il 30.12.2004) ed Per_1 PE Per_3
(l'11.06.2011); che con sentenza n. 1400/2017, pubblicata il 22.09.2017, il Tribunale di Nocera
Inferiore dichiarava la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate;
che a far data dalla pronuncia di separazione personale i coniugi non si sono più riconciliati;
che, quanto alle condizioni patrimoniali del tenuto conto della nascita nell'anno 2016 del figlio e nell'anno Pt_1 Per_4
2020 della piccola avuti dalla relazione con la IG.ra , il medesimo ha Per_5 Controparte_2
dovuto accendere svariati prestiti ed a stipulare un contratto di locazione per la nuova sede familiare sostenendo un canone di locazione di € 425,00 mensili;
che la resistente non si è mai data CP_1 alla ricerca di un'occupazione, inoltre percepisce dall'anno 2019, il reddito di cittadinanza, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto il 07.01.2003, tra il IG. e la Parte_1 IG.ra ; 2) confermare le condizioni di cui alla separazione fatta eccezione per la parte CP_1 relativa alle condizioni economiche;
3) conseguentemente, ridurre l'assegno di mantenimento per i figli , e da € 500,00 ad almeno € 400,00; 4) dichiarare che alcun assegno Per_1 PE Per_3 divorzile è da riconoscersi alla IG.ra anche perché la stessa, dalla data della CP_1 separazione, non si è mai data alla ricerca di una stabile occupazione. Con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 26.6.2023 si è costituita la CP_1
quale, dato atto che la figlia è studentessa universitaria al 3° anno di architettura presso la Per_3
Federico II di Napoli, che il figlio frequenta l'ultimo anno delle superiori, mentre la piccola PE
di12 anni, affetta da patologia cardiaca, ha bisogno di assistenza e cure mediche, ha Per_3 evidenziato la sussistenza di circostanze volte all'incremento dell'importo dovuto da controparte a titolo di mantenimento per la prole;
che essa resistente, portatrice di una grave patologia agli occhi, certificata ed invalidante, nonostante sia regolarmente iscritta al centro per l'impiego, non ha ricevuto alcuna domanda di lavoro, ha chiesto al Tribunale “…previa statuizione relativa alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e conferma di tutte le diverse condizioni di cui alla separazione dei coniugi, dichiari tenuto il IG. a versare alla IG.ra Parte_1 CP_1
un assegno di mantenimento per i tre figli maggiore e comunque non inferiore a €. 500,00, sempre con il già disposto versamento diretto a carico del datore di lavoro, oltre al diritto, quale genitore collocatario, al 100% dell'assegno unico per i figli, e oltre il 50% di ogni spesa straordinaria. Dichiari il diritto della IG.ra all'assegno divorzile a carico del IG. CP_1 Parte_1 nella misura non inferiore a €. 200,00. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
All'udienza presidenziale del 26.6.2023, autorizzati i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto e confermate le pattuizioni di cui alla separazione consensuale, il giudizio è stato rinviato innanzi al giudice istruttore all'udienza del 4.4.2024. Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, stante la richiesta di pronuncia sullo stato formulata dalle parti, è stato rinviato, per la formale rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 9.1.2025, con successiva rimessione al Collegio per la decisione, giusta ordinanza del 22.1.2025.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Il Collegio riscontra che vi sono le condizioni per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dalla data della pronuncia di separazione n. 1400/2017 del 22.9.2017 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore
è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970 per l'ammissibilità della domanda;
inoltre, la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Dunque, alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio, deve reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò solo, non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria non definitiva di scioglimento del matrimonio civile, disponendosi con separata ordinanza la prosecuzione del processo per la definizione delle altre questioni.
Si provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo dell'istruttoria.
Il governo delle spese processuali è rimesso alla decisione definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile fra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) sposatisi il 7/1/2003; CP_1 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nocera Superiore per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.2, P. I, anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune); dispone l'inserimento telematico di copia della presente sentenza nel relativo fascicolo telematico;
provvede al prosieguo della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di conIGlio del 23.1.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 6049/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Bisogno, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Mancino, giusta CP_1 C.F._2
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM in sede.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il 5.12.2022 il ricorrente dato atto: di aver contratto matrimonio con la resistente il 07.01.2003 nel Comune di Nocera Superiore (atto trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.2, P. I, anno 2003); che dall'unione coniugale sono nati i figli (il 20.11.2001), (il 30.12.2004) ed Per_1 PE Per_3
(l'11.06.2011); che con sentenza n. 1400/2017, pubblicata il 22.09.2017, il Tribunale di Nocera
Inferiore dichiarava la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate;
che a far data dalla pronuncia di separazione personale i coniugi non si sono più riconciliati;
che, quanto alle condizioni patrimoniali del tenuto conto della nascita nell'anno 2016 del figlio e nell'anno Pt_1 Per_4
2020 della piccola avuti dalla relazione con la IG.ra , il medesimo ha Per_5 Controparte_2
dovuto accendere svariati prestiti ed a stipulare un contratto di locazione per la nuova sede familiare sostenendo un canone di locazione di € 425,00 mensili;
che la resistente non si è mai data CP_1 alla ricerca di un'occupazione, inoltre percepisce dall'anno 2019, il reddito di cittadinanza, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto il 07.01.2003, tra il IG. e la Parte_1 IG.ra ; 2) confermare le condizioni di cui alla separazione fatta eccezione per la parte CP_1 relativa alle condizioni economiche;
3) conseguentemente, ridurre l'assegno di mantenimento per i figli , e da € 500,00 ad almeno € 400,00; 4) dichiarare che alcun assegno Per_1 PE Per_3 divorzile è da riconoscersi alla IG.ra anche perché la stessa, dalla data della CP_1 separazione, non si è mai data alla ricerca di una stabile occupazione. Con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 26.6.2023 si è costituita la CP_1
quale, dato atto che la figlia è studentessa universitaria al 3° anno di architettura presso la Per_3
Federico II di Napoli, che il figlio frequenta l'ultimo anno delle superiori, mentre la piccola PE
di12 anni, affetta da patologia cardiaca, ha bisogno di assistenza e cure mediche, ha Per_3 evidenziato la sussistenza di circostanze volte all'incremento dell'importo dovuto da controparte a titolo di mantenimento per la prole;
che essa resistente, portatrice di una grave patologia agli occhi, certificata ed invalidante, nonostante sia regolarmente iscritta al centro per l'impiego, non ha ricevuto alcuna domanda di lavoro, ha chiesto al Tribunale “…previa statuizione relativa alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e conferma di tutte le diverse condizioni di cui alla separazione dei coniugi, dichiari tenuto il IG. a versare alla IG.ra Parte_1 CP_1
un assegno di mantenimento per i tre figli maggiore e comunque non inferiore a €. 500,00, sempre con il già disposto versamento diretto a carico del datore di lavoro, oltre al diritto, quale genitore collocatario, al 100% dell'assegno unico per i figli, e oltre il 50% di ogni spesa straordinaria. Dichiari il diritto della IG.ra all'assegno divorzile a carico del IG. CP_1 Parte_1 nella misura non inferiore a €. 200,00. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
All'udienza presidenziale del 26.6.2023, autorizzati i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto e confermate le pattuizioni di cui alla separazione consensuale, il giudizio è stato rinviato innanzi al giudice istruttore all'udienza del 4.4.2024. Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, stante la richiesta di pronuncia sullo stato formulata dalle parti, è stato rinviato, per la formale rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 9.1.2025, con successiva rimessione al Collegio per la decisione, giusta ordinanza del 22.1.2025.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Il Collegio riscontra che vi sono le condizioni per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dalla data della pronuncia di separazione n. 1400/2017 del 22.9.2017 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore
è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970 per l'ammissibilità della domanda;
inoltre, la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Dunque, alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio, deve reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò solo, non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria non definitiva di scioglimento del matrimonio civile, disponendosi con separata ordinanza la prosecuzione del processo per la definizione delle altre questioni.
Si provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo dell'istruttoria.
Il governo delle spese processuali è rimesso alla decisione definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile fra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) sposatisi il 7/1/2003; CP_1 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nocera Superiore per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.2, P. I, anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune); dispone l'inserimento telematico di copia della presente sentenza nel relativo fascicolo telematico;
provvede al prosieguo della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di conIGlio del 23.1.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire