TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pesaro
Lavoro
N.R.G. 190/2025
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 18/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti Parte_1
RECCIA ACHILLE
RICORRENTE contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari a norma dell'art. 417 bis, cpc;
RESISTENTE
MOTIVIDI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2025 l'istante ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze del in qualità di docente a tempo determinato con contratto di CP_2
supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 e di non aver goduto per intero dei giorni di ferie maturati. Ha chiesto la condanna del al pagamento di € 2.884,61, a titolo di CP_2
indennità sostitutiva dei 65,08 giorni di ferie maturate e non godute. Parte ricorrente ha richiamato l'orientamento espresso da Cass. 16715/2024, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55,
l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche..”.
Il si è opposto al ricorso per le ragioni che saranno esposte. CP_2
***
Il d.l. 95/2012, (conv. con L. 07.08.2012, n. 135), all'art. 5, comma 8, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente
Pag. 2 di 9 disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
La fruizione delle ferie per i pubblici dipendenti è quindi non solo un diritto ma anche un dovere e le ferie non godute non sono monetizzabili, neppure alla fine del rapporto di lavoro. Il rigore della previsione è stato temperato dalla Corte
Costituzionale, che ha reputato il divieto di monetizzazione alla cessazione del rapporto di lavoro non applicabile quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia (Corte cost. n.
95/2016).
Per il personale scolastico vale una disciplina speciale, introdotta con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54-56. Il comma 54, applicabile indifferentemente per il personale docente di ruolo e a tempo determinato, prevede che “ Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Per questo personale è quindi direttamente la legge a stabilire l'ambito temporale entro il quale le ferie vanno godute, costituito dai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con la sola eccezione di sei giorni fruibili anche in altri periodi, purchè “a costo zero”.
La legge n. 228/2012, con il comma 55, ha poi introdotto una previsione che, in deroga alla regola generale di non monetizzazione delle ferire non godute, prevede che l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, “non si
Pag. 3 di 9 applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.».
Per ben comprendere l'attuale regime è utile considerare che in precedenza il diritto alle ferie del personale scolastico era interamente definito dal CCNL
2006/2009 del 29.11.2017. La regola era che le ferie dovessero godersi nel periodo di sospensione delle attività didattiche e non nel periodo di sospensione delle lezioni. Questa regola, prevista dall'art. 13 del CCNL, condizionava il godimento delle ferie alla sospensione delle lezioni e di ogni altra attività didattica. Era possibile godere delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni solo per 6 giorni e senza oneri aggiuntivi per la scuola.
Il personale precario, invece, poteva godere delle ferie non solo nei periodi di sospensione delle attività didattiche (art. 19, comma, 1), ma anche nel periodo di sospensione delle lezioni, ordinariamente interdetto al personale di ruolo. Questa possibilità non poteva però essere imposta al docente precario perché l'art. 19, c.
2, prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria”.
Si comprende pertanto come l'art. 54, della legge 228/2012, nel prevedere attualmente che tutto il personale scolastico fruisce delle ferie nei giorni di
“sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative” ha esteso per il personale di ruolo il periodo in cui può godere delle ferie, eliminando la precedente condizione ostativa costituita dall'impossibilità di goderne nei periodi sola sospensione delle lezioni.
Pag. 4 di 9 Per il personale precario la modifica normativa non ha inciso sul periodo di possibile godimento delle ferie, che già comprendeva il periodo di sospensione delle lezioni. Ha invece inciso sul regime di mera facoltatività, potendo ora essere loro imposto di godere le ferie anche in detto periodo.
In sostanza, il regime temporale di godimento delle ferie è stato reso omogeneo per tutto il personale, di ruolo e a termine.
Resta una rilevante differenza quanto alla monetizzazione delle ferie non godute.
Mentre per il personale di ruolo (e quello precario impegnato per tutto l'anno scolastico, fino al 30/08) non è possibile monetizzarle, per quello a termine (al
30 giugno), la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La monetizzazione dei giorni di ferie non goduti non è però assicurata incondizionatamente, ma solo nella misura della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui era possibile al personale godere delle ferie.
Se i riferimenti normativi in base ai quali decidere la pretesa della ricorrente fossero esclusivamente quelli sopra descritti, il ricorso dovrebbe respingersi.
Infatti, la differenza tra i giorni di ferie spettanti all'istante e i giorni in cui era consentito al personale che, come la ricorrente, ha lavorato sulla base di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno di ogni anno, è negativa (vedi conteggio articolato dal MIM nella memoria di costituzione).
La legge 228/2012, come si è già spiegato, non ha modificato per il personale precario (fino al 30 giugno) il periodo nel quale era ed è possibile fruire delle ferie, condizionato solo alla sospensione delle lezioni e non anche delle altre
Pag. 5 di 9 attività didattiche. Quindi la ricorrente, poteva astrattamente godere delle ferie anche dopo l'8/10 giugno e fino al 30 giugno.
La ricorrente coglie però nel segno con la seconda argomentazione proposta, che eccepisce l'incompatibilità della regola che esclude la monetizzazione con l'ordinamento comunitario e segnatamente con l'art. 7, della Direttiva
2003/88/CE e dell'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Rilevano al riguardo le pronunce della Corte di Giustizia dell'UE, C-648/2016 e
C-218/2022, nonché la pronuncia della Corte di Cassazione n. 14268/2022.
Come rilevato da quest'ultimo giudice, “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”. Considerazioni avvalorate anche dalla recente sentenza della
Corte di Cassazione n. 16715/2024.
Il sistema congegnato dal legislatore, consentendo la monetizzazione delle ferie non godute nei limiti indicati (differenza tra ferie spettanti e giorni in cui è
Pag. 6 di 9 consentito goderne) si presta effettivamente a censure del tipo di quelle esaminate dalla Corte di Giustizia.
Se alla fine del periodo contrattuale il docente a TD non ha goduto di tutti i giorni di ferie spettanti e questi sono di numero inferiore ai giorni nei quali egli poteva astrattamente goderne, il docente perde sia il diritto di godere delle ferie maturate, poiché il rapporto di lavoro è ormai cessato, che il diritto al loro equivalente monetario.
Questo effetto si produce automaticamente, se il docente non chiede le ferie e il dirigente non provvede d'ufficio.
A contrastare con l'ordinamento comunitario non è tanto la previsione della perdita del diritto alle ferie e alla monetizzazione in sé considerata.
Secondo la giurisprudenza comunitaria infatti, le condizioni di esercizio del diritto alle ferie possono essere congegnate dagli Stati in modo che comprendono “finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto” poiché ciò può essere funzionale all'obiettivo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria (v. punto 39, C-218/2022)
La perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità, in base all'art. 5, comma 8, della d.l. 95/2012, si produce in ragione della sola astratta possibilità di fruirne
(saldo pari o positivo della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie) e indipendentemente da qualunque sforzo di diligente programmazione da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, un tale effetto non può conseguire alla mera inerzia del lavoratore nel richiedere le ferie e del datore ad assegnarle.
Pag. 7 di 9 Secondo quanto a più riprese statuito dalla Corte di Giustizia, la perdita del diritto alle ferie e alla sua monetizzazione non può prodursi se prima il datore di lavoro “in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva2003/88” si sia assicurato
“concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.” (C-218/22, par. 49).
Insomma, il principio di autoresponsabilità a cui la resistente fa riferimento, opera a condizione che il datore di lavoro abbia responsabilmente programmato le ferie dei propri dipendenti avvisandoli delle conseguenze del loro mancato godimento. Ciò che nel caso in esame non risulta dimostrato.
Per le ragioni esposte la domanda è accolta.
Le spese di lite sono poste in capo a parte resistente e liquidate in complessivi €
1128,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di € 2.884,61, oltre accessori di legge.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida come in parte motiva.
Pag. 8 di 9 Pesaro li 18.04.2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 9 di 9
Lavoro
N.R.G. 190/2025
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 18/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti Parte_1
RECCIA ACHILLE
RICORRENTE contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari a norma dell'art. 417 bis, cpc;
RESISTENTE
MOTIVIDI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2025 l'istante ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze del in qualità di docente a tempo determinato con contratto di CP_2
supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 e di non aver goduto per intero dei giorni di ferie maturati. Ha chiesto la condanna del al pagamento di € 2.884,61, a titolo di CP_2
indennità sostitutiva dei 65,08 giorni di ferie maturate e non godute. Parte ricorrente ha richiamato l'orientamento espresso da Cass. 16715/2024, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55,
l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche..”.
Il si è opposto al ricorso per le ragioni che saranno esposte. CP_2
***
Il d.l. 95/2012, (conv. con L. 07.08.2012, n. 135), all'art. 5, comma 8, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente
Pag. 2 di 9 disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
La fruizione delle ferie per i pubblici dipendenti è quindi non solo un diritto ma anche un dovere e le ferie non godute non sono monetizzabili, neppure alla fine del rapporto di lavoro. Il rigore della previsione è stato temperato dalla Corte
Costituzionale, che ha reputato il divieto di monetizzazione alla cessazione del rapporto di lavoro non applicabile quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia (Corte cost. n.
95/2016).
Per il personale scolastico vale una disciplina speciale, introdotta con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54-56. Il comma 54, applicabile indifferentemente per il personale docente di ruolo e a tempo determinato, prevede che “ Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Per questo personale è quindi direttamente la legge a stabilire l'ambito temporale entro il quale le ferie vanno godute, costituito dai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con la sola eccezione di sei giorni fruibili anche in altri periodi, purchè “a costo zero”.
La legge n. 228/2012, con il comma 55, ha poi introdotto una previsione che, in deroga alla regola generale di non monetizzazione delle ferire non godute, prevede che l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, “non si
Pag. 3 di 9 applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.».
Per ben comprendere l'attuale regime è utile considerare che in precedenza il diritto alle ferie del personale scolastico era interamente definito dal CCNL
2006/2009 del 29.11.2017. La regola era che le ferie dovessero godersi nel periodo di sospensione delle attività didattiche e non nel periodo di sospensione delle lezioni. Questa regola, prevista dall'art. 13 del CCNL, condizionava il godimento delle ferie alla sospensione delle lezioni e di ogni altra attività didattica. Era possibile godere delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni solo per 6 giorni e senza oneri aggiuntivi per la scuola.
Il personale precario, invece, poteva godere delle ferie non solo nei periodi di sospensione delle attività didattiche (art. 19, comma, 1), ma anche nel periodo di sospensione delle lezioni, ordinariamente interdetto al personale di ruolo. Questa possibilità non poteva però essere imposta al docente precario perché l'art. 19, c.
2, prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria”.
Si comprende pertanto come l'art. 54, della legge 228/2012, nel prevedere attualmente che tutto il personale scolastico fruisce delle ferie nei giorni di
“sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative” ha esteso per il personale di ruolo il periodo in cui può godere delle ferie, eliminando la precedente condizione ostativa costituita dall'impossibilità di goderne nei periodi sola sospensione delle lezioni.
Pag. 4 di 9 Per il personale precario la modifica normativa non ha inciso sul periodo di possibile godimento delle ferie, che già comprendeva il periodo di sospensione delle lezioni. Ha invece inciso sul regime di mera facoltatività, potendo ora essere loro imposto di godere le ferie anche in detto periodo.
In sostanza, il regime temporale di godimento delle ferie è stato reso omogeneo per tutto il personale, di ruolo e a termine.
Resta una rilevante differenza quanto alla monetizzazione delle ferie non godute.
Mentre per il personale di ruolo (e quello precario impegnato per tutto l'anno scolastico, fino al 30/08) non è possibile monetizzarle, per quello a termine (al
30 giugno), la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La monetizzazione dei giorni di ferie non goduti non è però assicurata incondizionatamente, ma solo nella misura della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui era possibile al personale godere delle ferie.
Se i riferimenti normativi in base ai quali decidere la pretesa della ricorrente fossero esclusivamente quelli sopra descritti, il ricorso dovrebbe respingersi.
Infatti, la differenza tra i giorni di ferie spettanti all'istante e i giorni in cui era consentito al personale che, come la ricorrente, ha lavorato sulla base di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno di ogni anno, è negativa (vedi conteggio articolato dal MIM nella memoria di costituzione).
La legge 228/2012, come si è già spiegato, non ha modificato per il personale precario (fino al 30 giugno) il periodo nel quale era ed è possibile fruire delle ferie, condizionato solo alla sospensione delle lezioni e non anche delle altre
Pag. 5 di 9 attività didattiche. Quindi la ricorrente, poteva astrattamente godere delle ferie anche dopo l'8/10 giugno e fino al 30 giugno.
La ricorrente coglie però nel segno con la seconda argomentazione proposta, che eccepisce l'incompatibilità della regola che esclude la monetizzazione con l'ordinamento comunitario e segnatamente con l'art. 7, della Direttiva
2003/88/CE e dell'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Rilevano al riguardo le pronunce della Corte di Giustizia dell'UE, C-648/2016 e
C-218/2022, nonché la pronuncia della Corte di Cassazione n. 14268/2022.
Come rilevato da quest'ultimo giudice, “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”. Considerazioni avvalorate anche dalla recente sentenza della
Corte di Cassazione n. 16715/2024.
Il sistema congegnato dal legislatore, consentendo la monetizzazione delle ferie non godute nei limiti indicati (differenza tra ferie spettanti e giorni in cui è
Pag. 6 di 9 consentito goderne) si presta effettivamente a censure del tipo di quelle esaminate dalla Corte di Giustizia.
Se alla fine del periodo contrattuale il docente a TD non ha goduto di tutti i giorni di ferie spettanti e questi sono di numero inferiore ai giorni nei quali egli poteva astrattamente goderne, il docente perde sia il diritto di godere delle ferie maturate, poiché il rapporto di lavoro è ormai cessato, che il diritto al loro equivalente monetario.
Questo effetto si produce automaticamente, se il docente non chiede le ferie e il dirigente non provvede d'ufficio.
A contrastare con l'ordinamento comunitario non è tanto la previsione della perdita del diritto alle ferie e alla monetizzazione in sé considerata.
Secondo la giurisprudenza comunitaria infatti, le condizioni di esercizio del diritto alle ferie possono essere congegnate dagli Stati in modo che comprendono “finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto” poiché ciò può essere funzionale all'obiettivo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria (v. punto 39, C-218/2022)
La perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità, in base all'art. 5, comma 8, della d.l. 95/2012, si produce in ragione della sola astratta possibilità di fruirne
(saldo pari o positivo della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie) e indipendentemente da qualunque sforzo di diligente programmazione da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, un tale effetto non può conseguire alla mera inerzia del lavoratore nel richiedere le ferie e del datore ad assegnarle.
Pag. 7 di 9 Secondo quanto a più riprese statuito dalla Corte di Giustizia, la perdita del diritto alle ferie e alla sua monetizzazione non può prodursi se prima il datore di lavoro “in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva2003/88” si sia assicurato
“concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.” (C-218/22, par. 49).
Insomma, il principio di autoresponsabilità a cui la resistente fa riferimento, opera a condizione che il datore di lavoro abbia responsabilmente programmato le ferie dei propri dipendenti avvisandoli delle conseguenze del loro mancato godimento. Ciò che nel caso in esame non risulta dimostrato.
Per le ragioni esposte la domanda è accolta.
Le spese di lite sono poste in capo a parte resistente e liquidate in complessivi €
1128,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di € 2.884,61, oltre accessori di legge.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida come in parte motiva.
Pag. 8 di 9 Pesaro li 18.04.2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 9 di 9