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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2025, n. 12621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12621 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1646 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. ROSSIGNOLI MARCO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 16.1.2025, la società ricorrente, ha dedotto: che in data
18.12.2024 riceveva la notifica del verbale unico di accertamento n. 2023000359/DDL con il quale le si contestava di aver denunciato, dal luglio 2022, le posizioni contributive di tutti i propri dipendenti giornalisti utilizzando erroneamente i minimali retributivi previsti dal
CC I- / SI - applicabile alle sole imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché alle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali -, anziché i minimali previsti dal
CNLG SI-FI, applicabile invece alle emittenti radiotelevisiva nazionale;
che pertanto con detto verbale, l' ricalcolava i contributi dovuti dal 1/2019 al 12/2024, quantificando CP_1
il credito comprensivo di somme aggiuntive in € 52.158,16; che sulla scorta di detto verbale, l' con nota del 18.12.2024 diffidava la società al pagamento di tale importo. CP_1
Precisato di essere la società titolare del fornitore di servizi di media audiovisivi denominato “ ” abilitato ad operare nell'ambito locale delle province di Rieti Pt_1 CP_1
e Frosinone, con programmazione diffusa in simulcast mediante piattaforma trasmissiva web e precisato altresì che le trasmissioni via web di non rappresentano Pt_1
“ritrasmissione di emittenti nazionali” bensì rappresentano (come per la quasi totalità delle tv locali) ritrasmissione in simulcast di programmi di una emittente locale, la società ricorrente ha dedotto la corretta applicazione ai propri cinque dipendenti giornalisti del
CC I- e SI e non quello stipulato tra SI e FI (Federazione Italiana
Editori Giornali) che invece si applica ai giornalisti dipendenti degli editori di quotidiani, di periodici, delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici,
l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali.
Sulla scorta di tali deduzioni, la società ha chiesto accertarsi l'inesistenza del credito contributivo vantato dall' CP_1
2 Tempestivamente costituitosi in giudizio l' ha contestato l'avversa domanda, CP_1
deducendo che (nella sostanza), poiché i programmi d'informazione giornalistica vengono trasmessi da non solo sul digitale terrestre, dove sono visibili solo nella regione Pt_1
Lazio, ma anche contemporaneamente in streaming, dove sono visibili a chiunque, in qualunque parte del mondo si colleghi ad internet, la predetta emittente radiotelevisiva non può più essere considerata una semplice emittente radiotelevisiva locale, bensì una vera e propria emittente nazionale.
Rilevando dunque l'erronea applicazione del CC I- ha dedotto il diritto dell' al ricalcolo dei contributi sulla scorta del minimale contributivo e CP_1 dell'applicazione del CC SI-FI, con conseguente rigetto della domanda attorea.
1.I fatti di causa sono pacifici fra le parti.
In particolare, è pacifico che la società ricorrente è titolare dell'emittente televisiva abilitata ad operare nell'ambito locale delle province di Rieti e Frosinone, Pt_1 CP_1 con programmazione diffusa in simulcast mediante piattaforma trasmissiva web (cosi detto
“streaming”).
La società applica ai propri giornalisti dipendenti il CC I-, riservato alle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali.
L' pur non contestando che tale contratto sia il più rappresentativo del settore CP_1
radiotelevisivo locale, deduce invece che la società ricorrente non avrebbe carattere locale, bensì nazionale, in quanto diffonde i propri programmi non solo localmente, ma anche in streaming, via web, e dunque sarebbe visibile ed accessibile agli utenti su tutto il territorio nazionale ed anche oltre. Sulla scorta di tali premesse, l'ente previdenziale pretende la maggiore contribuzione dovuta in forza del CC SI-FI, pacificamente applicato dalle imprese di diffusione a carattere nazionale, sulla scorta del principio del minimale contributivo.
2.Così posta la questione, si osserva che la tesi dell' non è condivisibile. CP_1
3 Il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 e s.m.i. – TUSMA prevede testualmente: “Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che diffondono in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità”).
L'art. 14 del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 295/23/CONS pubblicata sul sito web della stessa Agcom in data 1° dicembre 2023, consultabile all'indirizzo web:
prevede del pari che: “Ai fornitori di servizi Email_1 di media audiovisivi o radiofonici titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media su rete digitale terrestre o satellitare e ai fornitori di servizi radiofonici titolari di concessione su rete terrestre in tecnica analogica, è consentita senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi al , la trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea CP_2 su altri mezzi di comunicazione elettronica, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.” E per ritrasmissione semi-simultanea si intende quella “ritardata di non più di qualche minuto”.
E' incontestato e risulta altresì documentalmente che la ha regolarmente Parte_1
provveduto sia alla notifica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e, per conoscenza all'Agcom, ai sensi del sopracitato art. 14, comma 1 della delibera Agcom n.
295/23/CONS, sia alla comunicazione al ROC – Registro degli Operatori di Comunicazione delle trasmissioni mediante piattaforma trasmissiva web, quale simulcast delle trasmissioni televisive locali digitali terrestri – DTT nell'ambito locale delle province di Rieti e CP_1
Frosinone.
Le trasmissioni via web di non rappresentano, dunque, salvo diversa prova Pt_1
non fornita nel caso di specie dall' ritrasmissione di emittenti nazionali bensì CP_1 ritrasmissioni in simulcast (streaming) dei programmi dell'emittente locale.
4 Come infatti dedotto dalla società, , nel momento in cui, utilizzando le Pt_1
nuove tecnologie, diffonde anche su altre piattaforme (come la diffusione online attraverso lo streaming via internet) contenuti diffusi localmente non perda la connotazione esclusiva di emittente locale, in quanto la diffusione simulcast non rappresenta una nuova e diversa offerta editoriale, ma una semplice ritrasmissione tecnica su altre piattaforme (come internet) di contenuti diffusi in ambito locale.
E del resto, non è contestato che l'attività redazionale dei cinque giornalisti indicati nel verbale di accertamento unico oggetto di causa viene realizzata esclusivamente nell'ambito dell'attività della tv locale.
Ne segue che l'utilizzo della tecnologia streaming non può valere di per sé a trasformare il carattere locale dell'emittente in nazionale.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi l'infondatezza della pretesa contributiva dell' CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 52.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza della pretesa contributiva dell' di cui al verbale unico di accertamento n. 2023000359/DDL ed alla diffida ad CP_1
adempiere datata 18.12.2024; condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 6.580,00 oltre rimborso CP_1
spese generali al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 7.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1646 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. ROSSIGNOLI MARCO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 16.1.2025, la società ricorrente, ha dedotto: che in data
18.12.2024 riceveva la notifica del verbale unico di accertamento n. 2023000359/DDL con il quale le si contestava di aver denunciato, dal luglio 2022, le posizioni contributive di tutti i propri dipendenti giornalisti utilizzando erroneamente i minimali retributivi previsti dal
CC I- / SI - applicabile alle sole imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché alle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali -, anziché i minimali previsti dal
CNLG SI-FI, applicabile invece alle emittenti radiotelevisiva nazionale;
che pertanto con detto verbale, l' ricalcolava i contributi dovuti dal 1/2019 al 12/2024, quantificando CP_1
il credito comprensivo di somme aggiuntive in € 52.158,16; che sulla scorta di detto verbale, l' con nota del 18.12.2024 diffidava la società al pagamento di tale importo. CP_1
Precisato di essere la società titolare del fornitore di servizi di media audiovisivi denominato “ ” abilitato ad operare nell'ambito locale delle province di Rieti Pt_1 CP_1
e Frosinone, con programmazione diffusa in simulcast mediante piattaforma trasmissiva web e precisato altresì che le trasmissioni via web di non rappresentano Pt_1
“ritrasmissione di emittenti nazionali” bensì rappresentano (come per la quasi totalità delle tv locali) ritrasmissione in simulcast di programmi di una emittente locale, la società ricorrente ha dedotto la corretta applicazione ai propri cinque dipendenti giornalisti del
CC I- e SI e non quello stipulato tra SI e FI (Federazione Italiana
Editori Giornali) che invece si applica ai giornalisti dipendenti degli editori di quotidiani, di periodici, delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici,
l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali.
Sulla scorta di tali deduzioni, la società ha chiesto accertarsi l'inesistenza del credito contributivo vantato dall' CP_1
2 Tempestivamente costituitosi in giudizio l' ha contestato l'avversa domanda, CP_1
deducendo che (nella sostanza), poiché i programmi d'informazione giornalistica vengono trasmessi da non solo sul digitale terrestre, dove sono visibili solo nella regione Pt_1
Lazio, ma anche contemporaneamente in streaming, dove sono visibili a chiunque, in qualunque parte del mondo si colleghi ad internet, la predetta emittente radiotelevisiva non può più essere considerata una semplice emittente radiotelevisiva locale, bensì una vera e propria emittente nazionale.
Rilevando dunque l'erronea applicazione del CC I- ha dedotto il diritto dell' al ricalcolo dei contributi sulla scorta del minimale contributivo e CP_1 dell'applicazione del CC SI-FI, con conseguente rigetto della domanda attorea.
1.I fatti di causa sono pacifici fra le parti.
In particolare, è pacifico che la società ricorrente è titolare dell'emittente televisiva abilitata ad operare nell'ambito locale delle province di Rieti e Frosinone, Pt_1 CP_1 con programmazione diffusa in simulcast mediante piattaforma trasmissiva web (cosi detto
“streaming”).
La società applica ai propri giornalisti dipendenti il CC I-, riservato alle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali.
L' pur non contestando che tale contratto sia il più rappresentativo del settore CP_1
radiotelevisivo locale, deduce invece che la società ricorrente non avrebbe carattere locale, bensì nazionale, in quanto diffonde i propri programmi non solo localmente, ma anche in streaming, via web, e dunque sarebbe visibile ed accessibile agli utenti su tutto il territorio nazionale ed anche oltre. Sulla scorta di tali premesse, l'ente previdenziale pretende la maggiore contribuzione dovuta in forza del CC SI-FI, pacificamente applicato dalle imprese di diffusione a carattere nazionale, sulla scorta del principio del minimale contributivo.
2.Così posta la questione, si osserva che la tesi dell' non è condivisibile. CP_1
3 Il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 e s.m.i. – TUSMA prevede testualmente: “Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che diffondono in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità”).
L'art. 14 del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 295/23/CONS pubblicata sul sito web della stessa Agcom in data 1° dicembre 2023, consultabile all'indirizzo web:
prevede del pari che: “Ai fornitori di servizi Email_1 di media audiovisivi o radiofonici titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media su rete digitale terrestre o satellitare e ai fornitori di servizi radiofonici titolari di concessione su rete terrestre in tecnica analogica, è consentita senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi al , la trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea CP_2 su altri mezzi di comunicazione elettronica, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.” E per ritrasmissione semi-simultanea si intende quella “ritardata di non più di qualche minuto”.
E' incontestato e risulta altresì documentalmente che la ha regolarmente Parte_1
provveduto sia alla notifica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e, per conoscenza all'Agcom, ai sensi del sopracitato art. 14, comma 1 della delibera Agcom n.
295/23/CONS, sia alla comunicazione al ROC – Registro degli Operatori di Comunicazione delle trasmissioni mediante piattaforma trasmissiva web, quale simulcast delle trasmissioni televisive locali digitali terrestri – DTT nell'ambito locale delle province di Rieti e CP_1
Frosinone.
Le trasmissioni via web di non rappresentano, dunque, salvo diversa prova Pt_1
non fornita nel caso di specie dall' ritrasmissione di emittenti nazionali bensì CP_1 ritrasmissioni in simulcast (streaming) dei programmi dell'emittente locale.
4 Come infatti dedotto dalla società, , nel momento in cui, utilizzando le Pt_1
nuove tecnologie, diffonde anche su altre piattaforme (come la diffusione online attraverso lo streaming via internet) contenuti diffusi localmente non perda la connotazione esclusiva di emittente locale, in quanto la diffusione simulcast non rappresenta una nuova e diversa offerta editoriale, ma una semplice ritrasmissione tecnica su altre piattaforme (come internet) di contenuti diffusi in ambito locale.
E del resto, non è contestato che l'attività redazionale dei cinque giornalisti indicati nel verbale di accertamento unico oggetto di causa viene realizzata esclusivamente nell'ambito dell'attività della tv locale.
Ne segue che l'utilizzo della tecnologia streaming non può valere di per sé a trasformare il carattere locale dell'emittente in nazionale.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi l'infondatezza della pretesa contributiva dell' CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 52.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza della pretesa contributiva dell' di cui al verbale unico di accertamento n. 2023000359/DDL ed alla diffida ad CP_1
adempiere datata 18.12.2024; condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 6.580,00 oltre rimborso CP_1
spese generali al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 7.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
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