Articolo 18 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 17Articolo 19
Versione
12 maggio 1963
Art. 18. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, accerta-
te nell'esercizio finanziario 1941-42, per la
competenza propria dell'esercizio medesimo,
sono stabilite in ............................ L. 90.470.196,45 delle quali furono pagate .................... " 43.144.257,91
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 47.325.938,51
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963