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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7837 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 26.05.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
TRA
C.F. ), elettivamente domiciliato in Acerra (Na) alla Via Parte_1 C.F._1
A. De Curtis n. 7, presso lo studio dell'avv. Giovanni Carlo Esposito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.05.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 11.07.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis. 49 c.p.c. depositato il 06.09.2023, il sig. premettendo che il Parte_1
19.12.1987 aveva contratto matrimonio in Napoli (Na) con la sig.ra e che Controparte_1 dall'unione coniugale in data 21.02.1992 era nato il figlio , ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, deduceva che: - l'affectio coniugalis era venuta meno per cause imputabili alla moglie, la quale si era sempre disinteressata del marito fino ad abbandonare la casa coniugale in data 04.07.2019, senza alcuna comunicazione ad esso ricorrente che si trovava costretto a denunciarne la scomparsa;
- in data 11.07.2019 esso ricorrente riusciva a mettersi in contatto con la sig.ra la quale comunicava di essere fuori città e di non voler rientrare a casa, tanto Controparte_1 che i coniugi da quella data non avevano più contatti e vivevano separati.
Per questi motivi
, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
- assegnarsi ad esso ricorrente la casa coniugale;
- nulla a titolo di mantenimento dei coniugi;
- decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Intervenuta la sentenza nr. 2752/2024 di separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 04.06.2024 e pubblicata in data 06.06.2024, la causa, giusta contestuale ordinanza, veniva rimessa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio dinanzi al Giudice delegato per l'udienza del 13.05.2025, poi rinviata d'ufficio al 26.05.2025.
Quivi, compariva solo il ricorrente, il quale confermava la volontà di non riconciliarsi e di voler divorziare senza alcuna statuizione accessoria e, pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata con sentenza nr. 2752/2024 di emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data
04.06.2024 e pubblicata in data 06.06.2024 passata in giudicato come da attestazione della
Cancelleria del 26.06.2025ed essendo decorsi i termini di legge dalla data di udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord (09.01.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio nulla statuisce atteso che parte ricorrente non avanzava alcuna istanza così come parte resistente che rimaneva contumace e che non vi sono figli minori.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.12.1987 in Napoli (Na), tra nato a [...] il Parte_1
18.05.1965, e , nata a [...] il [...] (atto n. 218, parte II, S. A, Sez. Controparte_1
O, anno 1987);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Napoli (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7837 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 26.05.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
TRA
C.F. ), elettivamente domiciliato in Acerra (Na) alla Via Parte_1 C.F._1
A. De Curtis n. 7, presso lo studio dell'avv. Giovanni Carlo Esposito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.05.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 11.07.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis. 49 c.p.c. depositato il 06.09.2023, il sig. premettendo che il Parte_1
19.12.1987 aveva contratto matrimonio in Napoli (Na) con la sig.ra e che Controparte_1 dall'unione coniugale in data 21.02.1992 era nato il figlio , ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, deduceva che: - l'affectio coniugalis era venuta meno per cause imputabili alla moglie, la quale si era sempre disinteressata del marito fino ad abbandonare la casa coniugale in data 04.07.2019, senza alcuna comunicazione ad esso ricorrente che si trovava costretto a denunciarne la scomparsa;
- in data 11.07.2019 esso ricorrente riusciva a mettersi in contatto con la sig.ra la quale comunicava di essere fuori città e di non voler rientrare a casa, tanto Controparte_1 che i coniugi da quella data non avevano più contatti e vivevano separati.
Per questi motivi
, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
- assegnarsi ad esso ricorrente la casa coniugale;
- nulla a titolo di mantenimento dei coniugi;
- decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Intervenuta la sentenza nr. 2752/2024 di separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 04.06.2024 e pubblicata in data 06.06.2024, la causa, giusta contestuale ordinanza, veniva rimessa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio dinanzi al Giudice delegato per l'udienza del 13.05.2025, poi rinviata d'ufficio al 26.05.2025.
Quivi, compariva solo il ricorrente, il quale confermava la volontà di non riconciliarsi e di voler divorziare senza alcuna statuizione accessoria e, pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata con sentenza nr. 2752/2024 di emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data
04.06.2024 e pubblicata in data 06.06.2024 passata in giudicato come da attestazione della
Cancelleria del 26.06.2025ed essendo decorsi i termini di legge dalla data di udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord (09.01.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio nulla statuisce atteso che parte ricorrente non avanzava alcuna istanza così come parte resistente che rimaneva contumace e che non vi sono figli minori.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.12.1987 in Napoli (Na), tra nato a [...] il Parte_1
18.05.1965, e , nata a [...] il [...] (atto n. 218, parte II, S. A, Sez. Controparte_1
O, anno 1987);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Napoli (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro