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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/07/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BELLUNO
N. R.G. 680/2018
Il Tribunale di Belluno, nella seguente composizione collegiale:
Dott. Umberto GIACOMELLI Presidente
Dott.ssa Irene COLLADET Giudice
Dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito nella camera di conIGlio del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 680/2028 R.G., promossa da:
, (C.F. ), nata a Treviglio (BG) in [...] 14 gennaio Parte_1 C.F._1
1991, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Daniela Staropoli del foro di Monza, con domicilio digitale come da PEC dei registri Giustizia
RICORRENTE contro
, (C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...]2, rappresentato e difeso dall'avv. CO
ZA del foro di Napoli, con domicilio digitale come da PEC dei registri Pt_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Causa iscritta a ruolo in data 1.6.2018 al n. 680/2018 di R.G. e decisa in Camera di ConIGlio il giorno 10 luglio 2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“⦁ Confermarsi l'affido condiviso dei minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre IG. . Controparte_1
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative ai figli ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo nel precipuo interesse di entrambi i figli, garantendo reciprocamente una tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la loro salute e istruzione, impegnandosi entrambi i genitori ad adottare congiuntamente ogni decisione rispetto alle stesse, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
⦁ Garantire il diritto di visita della madre, IG.ra , secondo le modalità già Parte_1 concordemente stabilite ed in uso tra le Parti, di seguito esplicitate: a fine settimana alterni di norma dal venerdì pomeriggio, dal termine delle lezioni scolastiche, fino alla domenica pomeriggio, secondo le proprie disponibilità economiche.
Restano salvi eventuali diversi migliori accordi che le Parti decideranno di adottare concordemente nell'interesse dei figli.
⦁ I figli di norma alterneranno i periodi delle vacanze di Natale e Pasqua con i rispettivi genitori, salvo diversi accordi tra gli stessi secondo il seguente schema
⦁ Festività natalizie: i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 23 al
30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio.
⦁ Festività Pasquali: i minori trascorreranno ad anni alterni con entrambi i genitori le vacanze di Pasqua.
Tutte le festività di calendario e/o periodi di vacanza scolastica (es ponti) verranno gestite secondo la regola dell'alternanza;
⦁ Vacanze estive: ad anni alterni i minori trascorreranno con ciascun genitore il periodo dalla fine dell'anno scolastico fino al 31 luglio con un genitore e dal 01 agosto fino all'inizio dell'anno scolastico con l'altro.
⦁ In caso di modifica, anche parziale, degli orari e delle modalità di visita sopra esposti, entrambe le parti si impegnano reciprocamente a fornire congruo avviso;
restano salvi eventuali diversi migliori accordi che le Parti decideranno di adottare concordemente nell'interesse dei figli
⦁ La IG.ra s'impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_1
e , l'importo mensile complessivo di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni Per_1 Per_2 mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nella misura del 100%. La IG.ra acconsente a che il IG. continui a percepire in via esclusiva le Pt_1 CP_1 somme di cui all'assegno unico. Nell'eventualità in cui, per disposizioni legislative o per altro motivo, l'assegno unico dovesse essere revocato e/o decurtato, la IG.ra i impegna Pt_1
a versare a titolo contributo al mantenimento ordinario, in aggiunta a quanto già previsto,
l'ulteriore somma di €. 400,00 (euro trecento/00) mensili e così per complessivi €. 500,00 mensili.
In ipotesi di decurtazione anche parziale dell'importo di cui all'assegno unico liquidato al
IG. dall'INPS, la IG.ra si impegna a rifondere la corrispondente somma CP_1 Pt_1 sino al raggiungimento dell'importo massimo di € 500,00 mensili, importo che sarà considerato quale assegno di mantenimento per i due figli da corrispondersi dalla IG.ra al IG. Pt_1 CP_1 ⦁ Ciascun genitore si farà carico, nella misura del 50%, delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Belluno che le Parti dichiarano di ben conoscere ed approvare.
Le detrazioni fiscali verranno beneficiate in via esclusiva e quindi al 100% dal IG.
[...]
CP_1
⦁ Le spese di Ctu si intendono integralmente compensate tra le Parti.
Le spese legali anticipate dal IG. e già corrisposte in parte da quest'ultimo Controparte_1 al suo difensore Avv. CO ZA per il presente giudizio, sono state quantificate e concordate in complessivi €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) comprensivi di oneri di legge, avendo accordato il IG. alla IG.ra una riduzione Controparte_1 Parte_1 rispetto quanto prevedono i Parametri Forensi vigenti per compensi da liquidarsi in favore del suo difensore Avv. CO ZA per il presente giudizio, anche in considerazione della sua durata e complessità; tanto è stato concesso e ridotto dal IG. Controparte_1 onde consentire alla IG.ra di avere maggiori possibilità economiche e Parte_1 consentire così alla IG.ra di far visita con maggior frequenza ai propri figli in Pt_1
Tambre; tali spese e competenze, quantificate e ridotte in complessivi € 2.500,00, verranno sostenute in via esclusiva dalla IG.ra e corrisposte direttamente all'Avv. Parte_1
CO ZA mediante pagamento del totale ripartito in n. 5 rate mensili consecutive da €. 500,00 (Euro cinquecento/00) ciascuna, scadenti il giorno venti di ogni mese a decorrere dal 20.06.2025 sino al saldo, ed in ogni caso da pagarsi entro e non oltre il
20.10.2025”.
Conclusioni adesive del Pubblico Ministero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.6.2018, , classe 1991, occupata nel tempo in Parte_1 vari impieghi di operaia o impiegata, ha adito questo Tribunale per ottenere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il resistente in data 6.9.2014, atto trascritto in p.te II serie A n. 2, dei pubblici registri di stato civile del Comune di Tambre.
Con il ricorso, la IG.ra ha chiesto al Tribunale anche di determinare il regime di Pt_1 affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei figli minori nati dalla coppia:
, nato il [...], e , nata il [...]. Per_1 Per_2
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha allegato e documentato che la coppia si
è separata consensualmente con accordo omologato in data 26 luglio 2017, nel quale è stato previsto il trasferimento della madre nell'attuale luogo di residenza a Cornate d'Adda (MB), stabilendo che i figli continuassero a vivere nella casa familiare a Tambre, luogo di residenza del padre.
I coniugi si erano inoltre accordati per il versamento da parte del IG. di un CP_1 assegno di € 500,00 per il mantenimento della IG.ra la quale a sua volta si è Pt_1 impegnata a contribuire al mantenimento dei figli con il versamento della somma di € 100,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso per divorzio, la ricorrente ha però dedotto il mutamento in pejus della propria situazione patrimoniale, ma anche il fallimento del regime di collocamento e frequentazione stabilito al momento della separazione, vuoi per l'eccessiva distanza dei minori dalla madre, vuoi per il controverso rapporto con il marito, riferendogli manifestazioni di gelosia sentimentale a ogni visita con i bambini.
Ha quindi chiesto il collocamento dei figli presso la residenza materna, con diritto di visita del padre due pomeriggi alla settimana e permanenza a fine settimana alternati, oltre alle festività sempre alternate fra i due genitori, domandando anche l'obbligo del padre di contribuire, al mantenimento ordinario dei minori, con la somma di € 300,00 mensili oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, e al mantenimento della moglie con la somma di € 500,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Il IGnor , ricorrente nella causa n. 703/2018 R.G. a questa riunita, si è Controparte_1 costituito nel presente giudizio in data 16.08.2018, aderendo alla domanda relativa alla pronuncia sullo status avanzata dalla ricorrente, ma opponendosi alle richieste di natura economica della IGnora n merito all'assegno di mantenimento in favore della stessa Pt_1
e allo spostamento dei figli, e , con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2 residenza materna.
Il resistente ha in particolare evidenziato come i minori abbiano avuto la stessa residenza a
Tambre, sin dalla nascita, essendo pregiudizievole lo sradicamento di due bambini, rispettivamente di sei e quattro anni, dal loro contesto sociale e familiare ormai di riferimento.
Una volta pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 169/2022 del 12.04.2022, la causa è stata istruita documentalmente per l'accertamento delle ulteriori domande di parte, con consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare, nella contrapposizione delle rispettive posizioni delle parti, il miglior regime di affidamento, collocamento e frequentazione dei minori, tenuto anche conto della notevole distanza di abitazione della madre rispetto alla residenza del padre e dei bambini.
All'esito dell'indagine, la consulente, valorizzando l'opportunità di mantenere il regime di affidamento condiviso, ha dato prevalenza all'eIGenza di continuità e stabilità dei minori, suggerendo di mantenerne il loro collocamento presso la residenza del padre.
In data 24.2.2024 è stato esperito un ultimo tentativo di conciliazione dal giudice istruttore subentrato nella causa, conciliazione che le parti hanno pregevolmente raggiunto con la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di entrare nel merito delle domande congiunte delle parti, va confermata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata in data 12.4.2022 e nel frattempo divenuta definitiva.
Il Tribunale ritiene poi di accogliere le condizioni concordate dalle parti, valorizzando anzitutto l'impegno da esse dimostrato alla definizione congiunta della controversia, nell'interesse superiore dei minori.
E infatti le conclusioni delle parti, che si presentano peraltro in linea con le indicazioni del c.t.u., sono, a parere del Tribunale, idonee a rispettare le principali eIGenze dei minori – oggi in età preadolescenziale – assicurando loro continuità e stabilità nel luogo di residenza e nella rete familiare e sociale nella quale sono da tempo inseriti;
senza tuttavia trascurare l'essenziale legame con l'altro genitore non collocatario e la corrispettiva rete familiare.
Non pare di ostacolo all'accoglimento delle condizioni di divorzio concordate dalle parti nemmeno il contributo al mantenimento ordinario dei minori, fissato in misura minima in capo alla madre, in quanto esso rispecchia la diversa capacità economica dei due genitori, bilanciata dal riconoscimento in capo al IG. dell'intero importo percepito a titolo CP_1 di assegno unico universale per la famiglia e dall'impegno assunto dalla ricorrente ad un maggiore contributo al mutamento delle condizioni economiche attuali.
Le spese, infine, vanno liquidate come da accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
CONFERMA la sentenza n. 169/2022 emessa da questo Tribunale in data 12.4.2022;
PRENDE ATTO delle seguenti condizioni di divorzio e di definizione del presente giudizio, come concordate dalle parti:
““⦁ Confermarsi l'affido condiviso dei minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre IG. . Controparte_1
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative ai figli ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo nel precipuo interesse di entrambi i figli, garantendo reciprocamente una tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la loro salute e istruzione, impegnandosi entrambi i genitori ad adottare congiuntamente ogni decisione rispetto alle stesse, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
⦁ Garantire il diritto di visita della madre, IG.ra , secondo le modalità già Parte_1 concordemente stabilite ed in uso tra le Parti, di seguito esplicitate: a fine settimana alterni di norma dal venerdì pomeriggio, dal termine delle lezioni scolastiche, fino alla domenica pomeriggio, secondo le proprie disponibilità economiche.
Restano salvi eventuali diversi migliori accordi che le Parti decideranno di adottare concordemente nell'interesse dei figli.
⦁ I figli di norma alterneranno i periodi delle vacanze di Natale e Pasqua con i rispettivi genitori, salvo diversi accordi tra gli stessi secondo il seguente schema
⦁ Festività natalizie: i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 23 al
30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio.
⦁ Festività Pasquali: i minori trascorreranno ad anni alterni con entrambi i genitori le vacanze di Pasqua.
Tutte le festività di calendario e/o periodi di vacanza scolastica (es ponti) verranno gestite secondo la regola dell'alternanza;
⦁ Vacanze estive: ad anni alterni i minori trascorreranno con ciascun genitore il periodo dalla fine dell'anno scolastico fino al 31 luglio con un genitore e dal 01 agosto fino all'inizio dell'anno scolastico con l'altro.
⦁ In caso di modifica, anche parziale, degli orari e delle modalità di visita sopra esposti, entrambe le parti si impegnano reciprocamente a fornire congruo avviso;
restano salvi eventuali diversi migliori accordi che le Parti decideranno di adottare concordemente nell'interesse dei figli
⦁ La IG.ra s'impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_1
e , l'importo mensile complessivo di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni Per_1 Per_2 mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nella misura del 100%. La IG.ra acconsente a che il IG. continui a percepire in via esclusiva le Pt_1 CP_1 somme di cui all'assegno unico. Nell'eventualità in cui, per disposizioni legislative o per altro motivo, l'assegno unico dovesse essere revocato e/o decurtato, la IG.ra i impegna Pt_1
a versare a titolo contributo al mantenimento ordinario, in aggiunta a quanto già previsto,
l'ulteriore somma di €. 400,00 (euro trecento/00) mensili e così per complessivi €. 500,00 mensili.
In ipotesi di decurtazione anche parziale dell'importo di cui all'assegno unico liquidato al
IG. dall'INPS, la IG.ra si impegna a rifondere la corrispondente somma CP_1 Pt_1 sino al raggiungimento dell'importo massimo di € 500,00 mensili, importo che sarà considerato quale assegno di mantenimento per i due figli da corrispondersi dalla IG.ra al IG. Pt_1 CP_1
⦁ Ciascun genitore si farà carico, nella misura del 50%, delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Belluno che le Parti dichiarano di ben conoscere ed approvare.
Le detrazioni fiscali verranno beneficiate in via esclusiva e quindi al 100% dal IG.
[...]
CP_1 ⦁ Le spese di Ctu si intendono integralmente compensate tra le Parti.
Le spese legali anticipate dal IG. e già corrisposte in parte da quest'ultimo Controparte_1 al suo difensore Avv. CO ZA per il presente giudizio, sono state quantificate e concordate in complessivi €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) comprensivi di oneri di legge, avendo accordato il IG. alla IG.ra una riduzione Controparte_1 Parte_1 rispetto quanto prevedono i Parametri Forensi vigenti per compensi da liquidarsi in favore del suo difensore Avv. CO ZA per il presente giudizio, anche in considerazione della sua durata e complessità; tanto è stato concesso e ridotto dal IG. Controparte_1 onde consentire alla IG.ra di avere maggiori possibilità economiche e Parte_1 consentire così alla IG.ra di far visita con maggior frequenza ai propri figli in Pt_1
Tambre; tali spese e competenze, quantificate e ridotte in complessivi € 2.500,00, verranno sostenute in via esclusiva dalla IG.ra e corrisposte direttamente all'Avv. Parte_1
CO ZA mediante pagamento del totale ripartito in n. 5 rate mensili consecutive da €. 500,00 (Euro cinquecento/00) ciascuna, scadenti il giorno venti di ogni mese a decorrere dal 20.06.2025 sino al saldo, ed in ogni caso da pagarsi entro e non oltre il
20.10.2025”
Così deciso a Belluno nella Camera di ConIGlio del 10 luglio 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL. dott. Umberto Giacomelli dott.ssa Gersa Gerbi