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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2894/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2894/2022 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv.to TENORE GAETANO elettivamente domiciliato in Piazza
Garavaglia, 1 27100 Pavia
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to Paola Goffredi elettivamente domiciliato in Oleggio (NO), Via del Moro n. 77
CONVENUTI
e contro
(C.F. ) CP_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv.to Anna Carmela Del Sorbo del Foro di Novara elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara (NO) Via Cerruti 17
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI ATTORE
Voglia codesto Illustrissimo Tribunale-in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
1. dichiarare e inadempienti all'obbligo di Controparte_1 Controparte_2
pagamento del prezzo che avrebbero dovuto pagare, mediante accollo di mutuo, ad
[...]
in forza dell'atto di assegnazione a rogito Notaio di Monza, Parte_1 Per_1
rep. n. 6397 – racc. n. 4703, trascritto nei RR. In data 20.7.2015, ai nn. 9140 di reg. gen. e
6968 di reg. part. e, per l'effetto
2. condannare e al pagamento, in solido, a Controparte_1 Controparte_2 favore del , della somma di € 151.813,28, oltre interessi di mora (art. 1284.4 Parte_1
c.c.) dalla domanda al saldo
Con vittoria di spese
CONCLUSIONI CONVENUTI
Piaccia al Tribunale di Pavia Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso:
In via pregiudiziale: disporre la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. per le motivazioni tutte contenute negli atti di causa depositati;
Nel merito: accertate le circostanze di cui alla narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'azione svolta da controparte , e per l'effetto dichiarare che nulla e' Parte_1
dovuto dagli odierni convenuti al , per le circostanze tutte contenute Parte_1
negli atti di causa depositati. Respingersi in toto pertanto le domande avverse perche' infondate sia in fatto che in diritto
In via subordinata: e nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda in via principale formulata, accertate le circostanze di cui alla narrativa, ricevuta l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo SI.ra , in atti generalizzata, dichiarare CP_3 quest'ultima obbligata a manlevare e tenere indenni i convenuti e Controparte_1
da tutte le somme che essi dovessero essere eventualmente chiamati a Controparte_2
pagare in favore di parte attrice, con condanna diretta della SI.ra a versare le somme CP_3
dovute direttamente al in luogo dei convenuti e e/o con Parte_1 CP_2 CP_1
condanna a rifondere ai convenuti e quanto questi saranno eventualmente CP_2 CP_1
pagina 2 di 14 tenuti a pagare a parte attrice.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: si chiede sin da ora termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: rilevato che il terzo chiamato , regolarmente citato in Persona_2
giudizio, è deceduto in data 28.12.2022, prima della sua costituzione, assumere in punto ogni e più opportuna decisione di Legge e di rito;
in via pregiudiziale: disporre la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c per le motivazioni di cui in narrativa;
in via principale: respingere le domande avversarie per tutti i motivi esposti in narrativa e comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto, assolvendo la SI.ra da CP_3
ogni pretesa;
in denegato subordine: qualora venisse dichiarata la responsabilità della SI.ra , CP_3
condannarla al pagamento di quanto dovuto in proporzione alla propria quota solidale.
Con riserva di formulare domande, eccezioni e modificazione dei mezzi istruttori, di produrre nuovi documenti e richiedere nuovi mezzi istruttori e integrare quelli formulati all'esito del comportamento processuale delle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento conviene in giudizio T_
e deducendo: Controparte_1 Controparte_2
che (oggi in fallimento) nel 2010 aveva chiesto ed ottenuto Parte_1 dalla a.r.l. un mutuo fondiario edilizio per € Controparte_4
2.700.000,00, volto a procurargli la liquidità necessaria per un intervento edificatorio sito nel Comune di Oleggio;
che l'intervento edilizio si tradusse nella edificazione di un complesso residenziale e di dieci villette a schiera;
che il 9 gennaio 2015 mutuante e mutuatario convenivano di suddividere in quote sulle pagina 3 di 14 unità immobiliari di Via Lanca (n. 13 lotti) una parte del mutuo posta in ammortamento con relativo frazionamento dell'ipoteca a garanzia;
che in data 14.07.2015 la società assegnava ai coniugi e , previa T_ CP_1 CP_2
loro ammissione in cooperativa, uno degli appartamenti siti in Via Lanca (Foglio 56, part. 594, sub 13-17) sul quale sussisteva una quota del mutuo frazionato;
che il prezzo della assegnazione era pari ad € 161.200,00, di cui € 6.200,00 già pagati, ed €
155.000,00 da corrispondersi mediante accollo della quota capitale del mutuo fondiario;
che in data 31.01.2017 il suddetto immobile veniva a sua volta rivenduto dai convenuti e ai coniugi e al prezzo di € 155.421,06 (ovvero il prezzo CP_1 CP_2 CP_3 Per_2
che i coniugi e avrebbero dovuto ancora corrispondere in ragione CP_1 CP_2 dell'accollo del mutuo), anch'esso da corrispondere mediante accollo del mutuo originario;
che dopo alcuni versamenti le rate del mutuo fondiario non venivano più corrisposte;
che sia l'assegnazione ai coniugi – , sia la rivendita operata da questi CP_1 CP_2
ultimi ai SInori – prevedevano come modalità di pagamento quella CP_3 Per_2 dell'accollo da parte degli acquirenti della parte del mutuo dovuto dai venditori (ed in origine da ) a a.r.l.; T_ Controparte_4 che alla data del 22.6.2018 il residuo debito ammontava a € 151.813,28 in linea capitale;
che in esito all'intervenuto fallimento della società , la quale cessionaria T_ CP_5
dei crediti, aveva richiesto ed ottenuto la ammissione allo stato passivo del fallimento per l'importo di € 160.979,06; che il fatto che il patto di accollo sottoscritto dai SInori e in sede di CP_1 CP_2
assegnazione non sia stato adempiuto abilita la curatela a richiedere il pagamento del prezzo non versato;
tutto quanto ciò premesso conviene i predetti in giudizio instando per la condanna al pagamento dell'importo di € 151.813,28, pari al prezzo che questi avrebbero dovuto versare alla società fallita.
Nel giudizio così incardinato si costituiscono i convenuti contestando la domanda avversaria e chiedendone la reiezione.
Gli stessi deducono:
pagina 4 di 14 di aver effettivamente acquistato l'immobile dalla e successivamente rivenduto lo T_
stesso al prezzo indicato dalla attrice;
di avere regolarmente corrisposto le rate di mutuo per tutto il tempo in cui rimasero proprietari dell'immobile ; di aver venduto in data 31.01.2017 l'immobile ai coniugi e , Persona_2 CP_3 per la somma di € 155.421,06; di non aver ricevuto somma alcuna da tale vendita, in quanto il prezzo fu calcolato sulla base del residuo del mutuo, oggetto dell'accollo, posto che gli acquirenti si impegnavano al pagamento dello stesso;
che l'accollo inserito nei due atti di compravendita era un accollo interno e senza liberazione del precedente venditore;
che per tal motivo si è creata una catena composta da tre debitori, due dei quali sconosciuti all'Istituto mutuante, vale a dire la , oggi fallita, i coniugi , e i T_ Controparte_6
coniugi CP_7
che la materia è regolata dall'art. 1273 c.c. per cui l'adesione del creditore all'accollo non era necessaria essendo l'accollo perfettamente valido ed efficace senza il consenso del creditore;
che nei confronti del debitore originario risponde la contraente , mentre nei T_
rapporti interni sia che i coniugi e i coniugi risultano T_ CP_1 CP_7
essere obbligati in solido per il pagamento della quota di debito;
che la azione del fallimento era inammissibile, in quanto dal rogito notarile si evince che nessuna somma avrebbe dovuto essere corrisposta dai convenuti direttamente alla Società
, oltre a quella già corrisposta (€ 6.200,00=), in quanto il pagamento avrebbe dovuto T_
essere effettuato direttamente nei confronti della Banca Popolare di Milano Soc. Coop a r.l., in dipendenza di contratto di Mutuo Fondiario/Edilizio in data 07.05.2010; che per tal motivo il non possiede alcun tipo di legittimazione a chiedere Parte_1
giudizialmente il pagamento di un prezzo che per accordo delle parti avrebbe dovuto essere pagato con una diversa modalità; instano pertanto per la chiamata in causa dei due acquirenti dell'immobile, chiedendo, per pagina 5 di 14 la ipotesi di accoglimento della domanda, di dichiarare questi ultimi obbligati a manlevare e tenere indenni i convenuti da tutte le somme che essi dovrebbero essere eventualmente chiamati a pagare in favore di parte attrice, con condanna diretta al versamento.
Inoltre, rilevando la pendenza di procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile predetto, instano per la sospensione della procedura.
Disposto lo spostamento di udienza per la chiamata dei terzi, si costituisce la sola
[...]
, deducendo: CP_3
che in data 28.12.2022 il terzo chiamato regolarmente citato era Persona_2
deceduto; che, effettivamente, pendeva procedura esecutiva relativamente all'immobile; che con la vendita dell'immobile il debito del nei confronti dell'Istituto Parte_1
mutuante verrebbe a diminuire;
in punto di diritto deduce che unica debitrice nei confronti della banca mutuante sia la T_
[... ; che la azione esecutiva della banca era stata eseguita nei suoi confronti non già quale debitrice , ma ai sensi dell'art. 603 c.p.c.; che la società non poteva richiedere il pagamento del mutuo in quanto gli accollanti avrebbero dovuto, in virtù dell'accollo, pagare il mutuo direttamente al Banco Popolare di
Milano soc. coop. s.rl., unico destinatario dei pagamenti e unico creditore, per cui T_
non ha alcuna legittimazione a chiedere ai condebitori in solido il pagamento della somma rivendicata dal creditore e ad essa richiesto.
Rileva, in ogni caso, di non essere stata informata che l'accollo del mutuo non fosse liberatorio per i precedenti debitori, ritenendo trattarsi di una tipica ipotesi di compravendita in cui il debitore subentra ad un altro in un contratto di mutuo con conseguente liberazione del venditore da qualsiasi onere;
di non avere minimamente idea del fatto che la sorte dei precedenti debitori rimanesse strettamente connessa alla loro;
pagina 6 di 14 di essere rimasti in attesa di ricevere le richieste di pagamento delle rate da parte dell'Istituto Mutuante;
di non essere poi stati in grado di sostenere costi a seguito dei problemi di salute del coniuge;
di aver comunque cercato un accordo con l'istituto mutuante, non intervenuto.
Interrotto e poi riassunto il processo;
acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 19.4.2024 con concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
La causa veniva peraltro rimessa sul ruolo in quanto dagli scritti delle parti emergeva che l'immobile, a seguito del pignoramento ex art. 602 c.p.c., era stato aggiudicato in data
22.6.2023 al prezzo di € 119.000,00, con conseguente pagamento di parte del prezzo pattuito tramite accollo, con conseguente riduzione del debito;
per tal motivo si richiedeva alle parti di precisare i pagamenti, invitandole, nel contempo, alla definizione in via conciliativa, che non interveniva.
La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione alla udienza dell'11.12.2025.
***
La società in fallimento insta per la condanna degli acquirenti al pagamento del saldo prezzo.
Difatti la stessa, rilevando che il saldo del prezzo doveva essere tramite accollo di mutuo, insta per il pagamento della parte di mutuo non versata.
Tale essendo la domanda svolta, occorre dare atto che i fatti oggetto di causa sono pacifici e non contestati fra le parti.
Pacifico, infatti, il primo trasferimento della proprietà dell'immobile da ai SInori T_
e e pacifico, altresì, il successivo passaggio del bene a i coniugi CP_1 CP_2 CP_8
[...]
Inoltre, è pacifica la interruzione dei pagamenti da parte degli ultimi acquirenti, il cui ammontare in punto capitale di € 151.813,28, emerge dai documenti prodotti dal fallimento, doc. 10 (estratto certificato ex art. 50 TUB quota insoluta mutuo) e doc. 11 (domanda di ammissione al passivo del fallimento della cessionaria dei crediti . CP_5
pagina 7 di 14 Tali essendo i fatti, per i quali la istruttoria è risultata essere documentale, occorre procedere alla disamina delle domande e delle eccezioni.
La domanda del fallimento si fonda, sostanzialmente, sull'adempimento dell'obbligo contrattuale assunto, a suo tempo, nei suoi confronti, dai primi acquirenti e CP_1
. CP_2
Assume, infatti, che i convenuti hanno acquistato l'immobile versando un minimo importo in contanti ed accollandosi l'onere di procedere al pagamento delle rate di mutuo;
il mancato pagamento delle dette rate comporta, quindi, il loro inadempimento.
Parte convenuta e parte chiamata ritengono, invece, la inammissibilità della domanda, rilevando che si è di fronte alla fattispecie di cui all'art. 1273 c.c., in cui si prevede che il pagamento avvenga tramite accollo interno;
che permane quindi unica debitrice nei confronti della banca;
T_
che ciò comporti il suo diritto a richiedere loro il pagamento del prezzo solo una volta adempiuto ed estinto il debito verso la banca ex art. 1299 c.c.; che essendo pacifico il mancato pagamento, comprovato dalla avvenuta ammissione al passivo, la domanda del fallimento doveva ritenersi inammissibile.
Osserva il giudicante come, nel caso di specie sia indubbio il duplice accollo del debito, senza liberazione del debitore principale, che comporta che il creditore Controparte_4
, nonché i successivi cessionari abbiano avuto quale unico contraddittore contraente
[...]
la società oggi fallita.
La circostanza peraltro viene comprovata dal fatto che la cessionaria ha agito nei CP_5
confronti della SInora in virtù della ipoteca presente sull'immobile, con esecuzione CP_3
contro il terzo proprietario, pur non vantando nei suoi confronti un titolo esecutivo
(posseduto, infatti, nei confronti del , in virtù del mutuo sottoscritto con questi. Parte_1
Tale impostazione però non rileva ai fini della posizione dei convenuti e del diritto della a pretendere il pagamento del prezzo. T_
Come emerge dalla lettura dell'atto di compravendita, la , proprietaria del bene, ha T_
venduto lo stesso, ottenendo, quale corrispettivo, l'importo di € 6.200,00 e l'accollo del debito;
l'accollo del debito, quindi, costituisce modalità di pagamento del prezzo e libera,
pagina 8 di 14 conseguentemente, l'acquirente, nel momento in cui il debito viene estinto.
La società in fallimento ha pertanto instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'esatto adempimento e non già in via di regresso.
Sotto questo profilo, quindi, la azione è ammissibile e correttamente instaurata.
Nel merito, la azione è fondata nei termini che verranno precisati.
Come già evidenziato dal sottoscritto giudice nel provvedimento di rimessione sul ruolo, la Suprema Corte ha precisato che: “Nel contratto di compravendita, se è stabilito che il compratore paghi una parte del prezzo specificatamente indicato accollandosi un debito del venditore, quest'ultimo negozio costituisce modalità di adempimento del primo, e pertanto quegli, se ha estinto il debito dell'alienante pagando una somma minore del previsto, non adempie al suo obbligo corrispettivo al trasferimento del bene finché, conformemente al principio di buona fede, non gli corrisponde la differenza del prezzo pattuito” (Sez. 2, Sentenza n. 8442 del 25/08/1998).
L'inadempimento dei convenuti sussiste, quindi, con riferimento al minor importo versato ad estinzione del debito accollato.
Ciò premesso, si tratta di quantificare l'importo dovuto.
Parte convenuta e chiamata hanno dedotto la pendenza di procedura esecutiva promossa dalla rilevano, quindi, che il ricavato della vendita debba essere detratto dal dovuto. CP_4
Il fallimento, al contrario, ritiene detta richiesta priva di fondamento.
Assume, infatti, che il diritto dell'alienante al pagamento del prezzo non è il diritto del creditore ipotecario alla restituzione del mutuo;
rileva, quindi che l'acquirente è tenuto a pagare l'intero prezzo, trattandosi del prezzo che avrebbero dovuto pagare alla fallita;
che la somma che il creditore iscritto ha ricavato dalla vendita dell'immobile in sede esecutiva sarà da portare in detrazione dal credito fatto valere nei confronti della massa dei creditori del fallimento, ma questo avverrà solo in sede di riparto, dopo che il Parte_1 abbia, con l'accoglimento della domanda, ricevuto la somma che avrebbe dovuto ricevere la fallita.
Non condivide il giudicante il detto ragionamento, per le stesse motivazioni per le quali si è
pagina 9 di 14 poc'anzi ritenuto l'inadempimento dei primi acquirenti.
I SInori e , infatti, si sono impegnati a pagare il residuo importo capitale CP_1 CP_2 dovuto, detratto l'acconto, e l'impegno lo hanno assunto tramite accollo del debito.
E' pertanto al debito residuo che occorre fare riferimento per calcolare il quantum non corrisposto a titolo di prezzo.
Il fallimento, in citazione, nel calcolare l'importo dovuto, ha indicato lo stesso nel totale relativo al debito residuo (€145.136,86) e alle somme dovute per capitale relativamente alle rate scadute e non pagate (€ 6.676,42).
Posto che il fallimento chiede il pagamento del prezzo non versato e che detto pagamento corrisponde con il residuo dovuto per il mutuo, non è possibile considerare lo stesso alla data della ammissione allo stato passivo, considerato che il debito accollato si è nelle more ridotto per effetto della esecuzione forzata.
La stessa società infatti, non potrà richiedere al fallimento gli importi già CP_5
incassati dalla procedura esecutiva, come del resto la detta società ha già preannunciato in sede di ammissione, nella quale si riservava la procedura esecutiva nei confronti di terzi con riserva di riduzione degli importi all'esito.
Il fallimento ha, infatti, diritto ad ottenere la sola quota parte di prezzo non incassata;
posto che il pagamento del prezzo doveva eseguirsi tramite accollo del debito, la somma ancora dovuta è da determinarsi sulla base del debito residuo (che la aveva nei confronti T_
della non ancora ad oggi estinto in punto capitale. CP_4
Orbene, detto importo era pari a € 151.813,28 alla data della domanda;
da tale importo deve essere detratto quanto versato nelle more, a titolo di rimborso del capitale.
Per tal motivo è stata disposta la rimessione sul ruolo, essendo emerso che l'immobile era stato venduto a € 119.000,00 ed apparendo necessario verificare quale quota era andata ad estinzione del debito;
in occasione della udienza è emerso che la società ha ottenuto ex art. 41 TUB l'importo di € 100.000; il fallimento non si è attivato per conoscere dalla suo creditore, quale importo questa imputava a titolo di capitale;
CP_5
solo con note depositate nelle more del deposito della presente sentenza, parte ha CP_3
depositato il progetto di riparto del delegato.
pagina 10 di 14 Il deposito è stato effettuato senza però presentare istanza di rimessione in termini, fatto che pertanto non consente al giudicante di tenere conto della detta tardiva produzione.
Considerato, quindi che i costi della procedura esecutiva possono ritenersi ammontare a circa € 15.000,00 (considerati i costi di stima, di delega, di custodia, di pubblicità) deve presumersi che la residua quota sia andata ad intaccare il credito in punto capitale.
Ritiene il giudicante di dover imputare l'intero importo a capitale in assenza di indicazione alcuna.
Si rileva che questo giudice ben conosce la previsione di cui all'art. 1194, comma II, c.c., secondo il quale “Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”; peraltro, in assenza di indicazioni svolte dal creditore principale, che non è in CP_5
causa, e di indicazioni offerte dal debitore, cioè dal fallimento, titolare del rapporto di mutuo, appare ben difficile imputare differentemente il detto importo, posto che appare ben difficile individuare la sussistenza di interessi in assenza di indicazioni sul saggio (non offerte da parte attrice, anche se ricavabili dal contratto) e soprattutto in assenza di indicazioni sulla decorrenza.
Imputato l'intero importo a capitale, imputazione che si ritiene corretta anche alla luce della domanda svolta dal fallimento, che in citazione ha richiesto il solo pagamento dell'importo residuo a titolo di capitale, confermando che gli interessi permangono a suo carico, si ottiene il debito residuo di € 47.813,28 ottenuto sottraendo a € 151.813,28 l'importo di €
104.000,00.
Parte attrice insta anche per il pagamento degli interessi di mora, sull'importo dovuto, richiedendo la applicazione di cui all'art. 1284, 4 comma c.c.
La detta norma, come noto, prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Posto che dalla lettura dell'atto di assegnazione emerge il solo mero accollo del mutuo, senza indicazione della applicazione, per la ipotesi di inadempimento, del tasso ivi previsto,
pagina 11 di 14 si applica la previsione invocata dal fallimento.
I convenuti e sono pertanto tenuti al pagamento, in favore del fallimento, CP_1 CP_2
dell'importo come sopra indicato, oltre interessi dalla data della domanda.
Con riferimento alla domanda svolta dai convenuti nei confronti della chiamata , si CP_3
rileva.
In sede di comparsa, i convenuti si limitavano a richiedere la chiamata dei terzi per la loro condanna alla manleva/garanzia.
In sede di precisazione delle conclusioni, la domanda viene così modificata:
“ricevuta l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo SI.ra , in causa CP_3 del terzo SI.ra , in atti generalizzata, dichiarare quest'ultima obbligata a CP_3
manlevare e tenere indenni i convenuti e da tutte le Controparte_1 Controparte_2
somme che essi dovessero essere eventualmente chiamati a pagare in favore di parte attrice, con condanna diretta della SI.ra a versare le somme dovute direttamente al CP_3
in luogo dei convenuti e e/o con condanna a rifondere ai Parte_1 CP_2 CP_1
convenuti e quanto questi saranno eventualmente tenuti a pagare a parte CP_2 CP_1
attrice”.
Appare evidente la novità della richiesta di versamento diretto delle somme in favore del fallimento;
detta domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
Quanto alla manleva, si osserva.
La stessa si fonda sulle medesime considerazioni per le quali è stata accolta la domanda del fallimento.
Nel contratto intercorso tra e , si legge “Il prezzo viene Parte_2 CP_9
interamente regolato mediante accollo da parte dei venditori alla parte acquirente che accetta, del pagamento del residuo debito capitale, oltre interessi e accessori, alla data odierna di essi venditori nei confronti della Controparte_10 con sede in ”.
[...] CP_4
E' evidente che la quota di debito accollata e non estinta non è stata corrisposta, per cui sotto tale profilo deve essere accolta la domanda di manleva avanzata.
La condanna viene subordinata al pagamento di quanto eventualmente versato dai pagina 12 di 14 convenuti al fallimento, come richiesto in sede di domanda.
Appaiono irrilevanti tutte le considerazioni svolte dalla in ordine alla mancata CP_3
immediata comprensione del subentro ed in ordine al mancato pagamento dei ratei, anche connesso allo stato di salute del coniuge;
sotto tale profilo il giudicante ben comprende la situazione di grave crisi in cui si sono venuti a trovare i coniugi chiamati;
peraltro la interruzione del pagamento delle rate di mutuo, senza la contemporanea valutazione delle conseguenze ben più gravi cui vi si va incontro, non consente di diversamente valutare la posizione della chiamata, atteso che è il suo comportamento che ha portato alla condanna degli odierni convenuti.
Quanto alle spese di giudizio, si ritiene che l'accoglimento della domanda del fallimento in misura ridotta rispetto alle iniziali richieste, giustifichi la parziale compensazione delle spese fra fallimento e convenuti;
si evidenzia, in particolare, che il mantenimento della domanda nei termini iniziali, pur connessa al debito nei confronti della anche quando il debito nei confronti di CP_5
questa si era notevolmente abbattuto, non ha consentito di portare avanti particolari soluzioni conciliative, da questo giudice tentate fin dalla prima udienza, definizione conciliativa che ci si auspica avvenga anche in una eventuale sede esecutiva.
Rimangono a carico dei convenuti, atteso l'accoglimento della domanda, le spese relative alla parte non oggetto di compensazione.
Anche con riferimento alla posizione della terza chiamata, in considerazione del fatto che la condanna nei suoi confronti è meramente eventuale e subordinata ai pagamenti effettuati dai convenuti, si ritiene di compensare per metà le spese, poste a carico della chiamata per la parte residua.
Le spese si liquidano come da dispositivo e tenuto conto del parametro relativo all'importo riconosciuto e non di quello richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile, perché tardiva, la domanda di parte convenuta nei confronti della pagina 13 di 14 terza chiamata di versamento diretto al fallimento;
respinge la eccezione di inammissibilità della domanda attorea svolta da parte convenuta e chiamata;
in parziale accoglimento della domanda svolta dal Controparte_11 accerta e dichiara l'inadempimento di e all'obbligo di Controparte_1 Controparte_2
pagamento del prezzo, da pagare mediante accollo del mutuo;
per l'effetto, condanna e al pagamento, in solido, a Controparte_1 Controparte_2
favore del , della somma residua di detto mutuo, pari a € 47.813,28, oltre Parte_1
interessi ex art. 1284, IV comma c.c., dalla domanda 15.6.2022, al saldo.
In accoglimento della domanda svolta dai convenuti e Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di , condanna la stessa a manlevare e tenere indenni i convenuti CP_3
da tutte le somme che essi dovessero essere eventualmente chiamati a pagare in favore del
Fallimento attoreo a titolo di pagamento del mutuo.
Condanna altresì la parte convenuta e a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_2
parte attrice la metà delle spese di lite, che liquida (detta Controparte_11
metà) in € 3.808,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a. e oltre alla rifusione, per intero, delle spese anticipate per € 759,00 e € 27,00.
Compensa fra le parti la residua metà.
Condanna altresì la parte chiamata a rimborsare alla parte convenuta CP_3 CP_1
e la metà delle spese di lite, che liquida (detta metà) in €
[...] Controparte_2
3.808,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Compensa fra le parti la residua metà.
Pavia, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2894/2022 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv.to TENORE GAETANO elettivamente domiciliato in Piazza
Garavaglia, 1 27100 Pavia
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to Paola Goffredi elettivamente domiciliato in Oleggio (NO), Via del Moro n. 77
CONVENUTI
e contro
(C.F. ) CP_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv.to Anna Carmela Del Sorbo del Foro di Novara elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara (NO) Via Cerruti 17
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI ATTORE
Voglia codesto Illustrissimo Tribunale-in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
1. dichiarare e inadempienti all'obbligo di Controparte_1 Controparte_2
pagamento del prezzo che avrebbero dovuto pagare, mediante accollo di mutuo, ad
[...]
in forza dell'atto di assegnazione a rogito Notaio di Monza, Parte_1 Per_1
rep. n. 6397 – racc. n. 4703, trascritto nei RR. In data 20.7.2015, ai nn. 9140 di reg. gen. e
6968 di reg. part. e, per l'effetto
2. condannare e al pagamento, in solido, a Controparte_1 Controparte_2 favore del , della somma di € 151.813,28, oltre interessi di mora (art. 1284.4 Parte_1
c.c.) dalla domanda al saldo
Con vittoria di spese
CONCLUSIONI CONVENUTI
Piaccia al Tribunale di Pavia Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso:
In via pregiudiziale: disporre la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. per le motivazioni tutte contenute negli atti di causa depositati;
Nel merito: accertate le circostanze di cui alla narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'azione svolta da controparte , e per l'effetto dichiarare che nulla e' Parte_1
dovuto dagli odierni convenuti al , per le circostanze tutte contenute Parte_1
negli atti di causa depositati. Respingersi in toto pertanto le domande avverse perche' infondate sia in fatto che in diritto
In via subordinata: e nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda in via principale formulata, accertate le circostanze di cui alla narrativa, ricevuta l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo SI.ra , in atti generalizzata, dichiarare CP_3 quest'ultima obbligata a manlevare e tenere indenni i convenuti e Controparte_1
da tutte le somme che essi dovessero essere eventualmente chiamati a Controparte_2
pagare in favore di parte attrice, con condanna diretta della SI.ra a versare le somme CP_3
dovute direttamente al in luogo dei convenuti e e/o con Parte_1 CP_2 CP_1
condanna a rifondere ai convenuti e quanto questi saranno eventualmente CP_2 CP_1
pagina 2 di 14 tenuti a pagare a parte attrice.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: si chiede sin da ora termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: rilevato che il terzo chiamato , regolarmente citato in Persona_2
giudizio, è deceduto in data 28.12.2022, prima della sua costituzione, assumere in punto ogni e più opportuna decisione di Legge e di rito;
in via pregiudiziale: disporre la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c per le motivazioni di cui in narrativa;
in via principale: respingere le domande avversarie per tutti i motivi esposti in narrativa e comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto, assolvendo la SI.ra da CP_3
ogni pretesa;
in denegato subordine: qualora venisse dichiarata la responsabilità della SI.ra , CP_3
condannarla al pagamento di quanto dovuto in proporzione alla propria quota solidale.
Con riserva di formulare domande, eccezioni e modificazione dei mezzi istruttori, di produrre nuovi documenti e richiedere nuovi mezzi istruttori e integrare quelli formulati all'esito del comportamento processuale delle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento conviene in giudizio T_
e deducendo: Controparte_1 Controparte_2
che (oggi in fallimento) nel 2010 aveva chiesto ed ottenuto Parte_1 dalla a.r.l. un mutuo fondiario edilizio per € Controparte_4
2.700.000,00, volto a procurargli la liquidità necessaria per un intervento edificatorio sito nel Comune di Oleggio;
che l'intervento edilizio si tradusse nella edificazione di un complesso residenziale e di dieci villette a schiera;
che il 9 gennaio 2015 mutuante e mutuatario convenivano di suddividere in quote sulle pagina 3 di 14 unità immobiliari di Via Lanca (n. 13 lotti) una parte del mutuo posta in ammortamento con relativo frazionamento dell'ipoteca a garanzia;
che in data 14.07.2015 la società assegnava ai coniugi e , previa T_ CP_1 CP_2
loro ammissione in cooperativa, uno degli appartamenti siti in Via Lanca (Foglio 56, part. 594, sub 13-17) sul quale sussisteva una quota del mutuo frazionato;
che il prezzo della assegnazione era pari ad € 161.200,00, di cui € 6.200,00 già pagati, ed €
155.000,00 da corrispondersi mediante accollo della quota capitale del mutuo fondiario;
che in data 31.01.2017 il suddetto immobile veniva a sua volta rivenduto dai convenuti e ai coniugi e al prezzo di € 155.421,06 (ovvero il prezzo CP_1 CP_2 CP_3 Per_2
che i coniugi e avrebbero dovuto ancora corrispondere in ragione CP_1 CP_2 dell'accollo del mutuo), anch'esso da corrispondere mediante accollo del mutuo originario;
che dopo alcuni versamenti le rate del mutuo fondiario non venivano più corrisposte;
che sia l'assegnazione ai coniugi – , sia la rivendita operata da questi CP_1 CP_2
ultimi ai SInori – prevedevano come modalità di pagamento quella CP_3 Per_2 dell'accollo da parte degli acquirenti della parte del mutuo dovuto dai venditori (ed in origine da ) a a.r.l.; T_ Controparte_4 che alla data del 22.6.2018 il residuo debito ammontava a € 151.813,28 in linea capitale;
che in esito all'intervenuto fallimento della società , la quale cessionaria T_ CP_5
dei crediti, aveva richiesto ed ottenuto la ammissione allo stato passivo del fallimento per l'importo di € 160.979,06; che il fatto che il patto di accollo sottoscritto dai SInori e in sede di CP_1 CP_2
assegnazione non sia stato adempiuto abilita la curatela a richiedere il pagamento del prezzo non versato;
tutto quanto ciò premesso conviene i predetti in giudizio instando per la condanna al pagamento dell'importo di € 151.813,28, pari al prezzo che questi avrebbero dovuto versare alla società fallita.
Nel giudizio così incardinato si costituiscono i convenuti contestando la domanda avversaria e chiedendone la reiezione.
Gli stessi deducono:
pagina 4 di 14 di aver effettivamente acquistato l'immobile dalla e successivamente rivenduto lo T_
stesso al prezzo indicato dalla attrice;
di avere regolarmente corrisposto le rate di mutuo per tutto il tempo in cui rimasero proprietari dell'immobile ; di aver venduto in data 31.01.2017 l'immobile ai coniugi e , Persona_2 CP_3 per la somma di € 155.421,06; di non aver ricevuto somma alcuna da tale vendita, in quanto il prezzo fu calcolato sulla base del residuo del mutuo, oggetto dell'accollo, posto che gli acquirenti si impegnavano al pagamento dello stesso;
che l'accollo inserito nei due atti di compravendita era un accollo interno e senza liberazione del precedente venditore;
che per tal motivo si è creata una catena composta da tre debitori, due dei quali sconosciuti all'Istituto mutuante, vale a dire la , oggi fallita, i coniugi , e i T_ Controparte_6
coniugi CP_7
che la materia è regolata dall'art. 1273 c.c. per cui l'adesione del creditore all'accollo non era necessaria essendo l'accollo perfettamente valido ed efficace senza il consenso del creditore;
che nei confronti del debitore originario risponde la contraente , mentre nei T_
rapporti interni sia che i coniugi e i coniugi risultano T_ CP_1 CP_7
essere obbligati in solido per il pagamento della quota di debito;
che la azione del fallimento era inammissibile, in quanto dal rogito notarile si evince che nessuna somma avrebbe dovuto essere corrisposta dai convenuti direttamente alla Società
, oltre a quella già corrisposta (€ 6.200,00=), in quanto il pagamento avrebbe dovuto T_
essere effettuato direttamente nei confronti della Banca Popolare di Milano Soc. Coop a r.l., in dipendenza di contratto di Mutuo Fondiario/Edilizio in data 07.05.2010; che per tal motivo il non possiede alcun tipo di legittimazione a chiedere Parte_1
giudizialmente il pagamento di un prezzo che per accordo delle parti avrebbe dovuto essere pagato con una diversa modalità; instano pertanto per la chiamata in causa dei due acquirenti dell'immobile, chiedendo, per pagina 5 di 14 la ipotesi di accoglimento della domanda, di dichiarare questi ultimi obbligati a manlevare e tenere indenni i convenuti da tutte le somme che essi dovrebbero essere eventualmente chiamati a pagare in favore di parte attrice, con condanna diretta al versamento.
Inoltre, rilevando la pendenza di procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile predetto, instano per la sospensione della procedura.
Disposto lo spostamento di udienza per la chiamata dei terzi, si costituisce la sola
[...]
, deducendo: CP_3
che in data 28.12.2022 il terzo chiamato regolarmente citato era Persona_2
deceduto; che, effettivamente, pendeva procedura esecutiva relativamente all'immobile; che con la vendita dell'immobile il debito del nei confronti dell'Istituto Parte_1
mutuante verrebbe a diminuire;
in punto di diritto deduce che unica debitrice nei confronti della banca mutuante sia la T_
[... ; che la azione esecutiva della banca era stata eseguita nei suoi confronti non già quale debitrice , ma ai sensi dell'art. 603 c.p.c.; che la società non poteva richiedere il pagamento del mutuo in quanto gli accollanti avrebbero dovuto, in virtù dell'accollo, pagare il mutuo direttamente al Banco Popolare di
Milano soc. coop. s.rl., unico destinatario dei pagamenti e unico creditore, per cui T_
non ha alcuna legittimazione a chiedere ai condebitori in solido il pagamento della somma rivendicata dal creditore e ad essa richiesto.
Rileva, in ogni caso, di non essere stata informata che l'accollo del mutuo non fosse liberatorio per i precedenti debitori, ritenendo trattarsi di una tipica ipotesi di compravendita in cui il debitore subentra ad un altro in un contratto di mutuo con conseguente liberazione del venditore da qualsiasi onere;
di non avere minimamente idea del fatto che la sorte dei precedenti debitori rimanesse strettamente connessa alla loro;
pagina 6 di 14 di essere rimasti in attesa di ricevere le richieste di pagamento delle rate da parte dell'Istituto Mutuante;
di non essere poi stati in grado di sostenere costi a seguito dei problemi di salute del coniuge;
di aver comunque cercato un accordo con l'istituto mutuante, non intervenuto.
Interrotto e poi riassunto il processo;
acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 19.4.2024 con concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
La causa veniva peraltro rimessa sul ruolo in quanto dagli scritti delle parti emergeva che l'immobile, a seguito del pignoramento ex art. 602 c.p.c., era stato aggiudicato in data
22.6.2023 al prezzo di € 119.000,00, con conseguente pagamento di parte del prezzo pattuito tramite accollo, con conseguente riduzione del debito;
per tal motivo si richiedeva alle parti di precisare i pagamenti, invitandole, nel contempo, alla definizione in via conciliativa, che non interveniva.
La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione alla udienza dell'11.12.2025.
***
La società in fallimento insta per la condanna degli acquirenti al pagamento del saldo prezzo.
Difatti la stessa, rilevando che il saldo del prezzo doveva essere tramite accollo di mutuo, insta per il pagamento della parte di mutuo non versata.
Tale essendo la domanda svolta, occorre dare atto che i fatti oggetto di causa sono pacifici e non contestati fra le parti.
Pacifico, infatti, il primo trasferimento della proprietà dell'immobile da ai SInori T_
e e pacifico, altresì, il successivo passaggio del bene a i coniugi CP_1 CP_2 CP_8
[...]
Inoltre, è pacifica la interruzione dei pagamenti da parte degli ultimi acquirenti, il cui ammontare in punto capitale di € 151.813,28, emerge dai documenti prodotti dal fallimento, doc. 10 (estratto certificato ex art. 50 TUB quota insoluta mutuo) e doc. 11 (domanda di ammissione al passivo del fallimento della cessionaria dei crediti . CP_5
pagina 7 di 14 Tali essendo i fatti, per i quali la istruttoria è risultata essere documentale, occorre procedere alla disamina delle domande e delle eccezioni.
La domanda del fallimento si fonda, sostanzialmente, sull'adempimento dell'obbligo contrattuale assunto, a suo tempo, nei suoi confronti, dai primi acquirenti e CP_1
. CP_2
Assume, infatti, che i convenuti hanno acquistato l'immobile versando un minimo importo in contanti ed accollandosi l'onere di procedere al pagamento delle rate di mutuo;
il mancato pagamento delle dette rate comporta, quindi, il loro inadempimento.
Parte convenuta e parte chiamata ritengono, invece, la inammissibilità della domanda, rilevando che si è di fronte alla fattispecie di cui all'art. 1273 c.c., in cui si prevede che il pagamento avvenga tramite accollo interno;
che permane quindi unica debitrice nei confronti della banca;
T_
che ciò comporti il suo diritto a richiedere loro il pagamento del prezzo solo una volta adempiuto ed estinto il debito verso la banca ex art. 1299 c.c.; che essendo pacifico il mancato pagamento, comprovato dalla avvenuta ammissione al passivo, la domanda del fallimento doveva ritenersi inammissibile.
Osserva il giudicante come, nel caso di specie sia indubbio il duplice accollo del debito, senza liberazione del debitore principale, che comporta che il creditore Controparte_4
, nonché i successivi cessionari abbiano avuto quale unico contraddittore contraente
[...]
la società oggi fallita.
La circostanza peraltro viene comprovata dal fatto che la cessionaria ha agito nei CP_5
confronti della SInora in virtù della ipoteca presente sull'immobile, con esecuzione CP_3
contro il terzo proprietario, pur non vantando nei suoi confronti un titolo esecutivo
(posseduto, infatti, nei confronti del , in virtù del mutuo sottoscritto con questi. Parte_1
Tale impostazione però non rileva ai fini della posizione dei convenuti e del diritto della a pretendere il pagamento del prezzo. T_
Come emerge dalla lettura dell'atto di compravendita, la , proprietaria del bene, ha T_
venduto lo stesso, ottenendo, quale corrispettivo, l'importo di € 6.200,00 e l'accollo del debito;
l'accollo del debito, quindi, costituisce modalità di pagamento del prezzo e libera,
pagina 8 di 14 conseguentemente, l'acquirente, nel momento in cui il debito viene estinto.
La società in fallimento ha pertanto instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'esatto adempimento e non già in via di regresso.
Sotto questo profilo, quindi, la azione è ammissibile e correttamente instaurata.
Nel merito, la azione è fondata nei termini che verranno precisati.
Come già evidenziato dal sottoscritto giudice nel provvedimento di rimessione sul ruolo, la Suprema Corte ha precisato che: “Nel contratto di compravendita, se è stabilito che il compratore paghi una parte del prezzo specificatamente indicato accollandosi un debito del venditore, quest'ultimo negozio costituisce modalità di adempimento del primo, e pertanto quegli, se ha estinto il debito dell'alienante pagando una somma minore del previsto, non adempie al suo obbligo corrispettivo al trasferimento del bene finché, conformemente al principio di buona fede, non gli corrisponde la differenza del prezzo pattuito” (Sez. 2, Sentenza n. 8442 del 25/08/1998).
L'inadempimento dei convenuti sussiste, quindi, con riferimento al minor importo versato ad estinzione del debito accollato.
Ciò premesso, si tratta di quantificare l'importo dovuto.
Parte convenuta e chiamata hanno dedotto la pendenza di procedura esecutiva promossa dalla rilevano, quindi, che il ricavato della vendita debba essere detratto dal dovuto. CP_4
Il fallimento, al contrario, ritiene detta richiesta priva di fondamento.
Assume, infatti, che il diritto dell'alienante al pagamento del prezzo non è il diritto del creditore ipotecario alla restituzione del mutuo;
rileva, quindi che l'acquirente è tenuto a pagare l'intero prezzo, trattandosi del prezzo che avrebbero dovuto pagare alla fallita;
che la somma che il creditore iscritto ha ricavato dalla vendita dell'immobile in sede esecutiva sarà da portare in detrazione dal credito fatto valere nei confronti della massa dei creditori del fallimento, ma questo avverrà solo in sede di riparto, dopo che il Parte_1 abbia, con l'accoglimento della domanda, ricevuto la somma che avrebbe dovuto ricevere la fallita.
Non condivide il giudicante il detto ragionamento, per le stesse motivazioni per le quali si è
pagina 9 di 14 poc'anzi ritenuto l'inadempimento dei primi acquirenti.
I SInori e , infatti, si sono impegnati a pagare il residuo importo capitale CP_1 CP_2 dovuto, detratto l'acconto, e l'impegno lo hanno assunto tramite accollo del debito.
E' pertanto al debito residuo che occorre fare riferimento per calcolare il quantum non corrisposto a titolo di prezzo.
Il fallimento, in citazione, nel calcolare l'importo dovuto, ha indicato lo stesso nel totale relativo al debito residuo (€145.136,86) e alle somme dovute per capitale relativamente alle rate scadute e non pagate (€ 6.676,42).
Posto che il fallimento chiede il pagamento del prezzo non versato e che detto pagamento corrisponde con il residuo dovuto per il mutuo, non è possibile considerare lo stesso alla data della ammissione allo stato passivo, considerato che il debito accollato si è nelle more ridotto per effetto della esecuzione forzata.
La stessa società infatti, non potrà richiedere al fallimento gli importi già CP_5
incassati dalla procedura esecutiva, come del resto la detta società ha già preannunciato in sede di ammissione, nella quale si riservava la procedura esecutiva nei confronti di terzi con riserva di riduzione degli importi all'esito.
Il fallimento ha, infatti, diritto ad ottenere la sola quota parte di prezzo non incassata;
posto che il pagamento del prezzo doveva eseguirsi tramite accollo del debito, la somma ancora dovuta è da determinarsi sulla base del debito residuo (che la aveva nei confronti T_
della non ancora ad oggi estinto in punto capitale. CP_4
Orbene, detto importo era pari a € 151.813,28 alla data della domanda;
da tale importo deve essere detratto quanto versato nelle more, a titolo di rimborso del capitale.
Per tal motivo è stata disposta la rimessione sul ruolo, essendo emerso che l'immobile era stato venduto a € 119.000,00 ed apparendo necessario verificare quale quota era andata ad estinzione del debito;
in occasione della udienza è emerso che la società ha ottenuto ex art. 41 TUB l'importo di € 100.000; il fallimento non si è attivato per conoscere dalla suo creditore, quale importo questa imputava a titolo di capitale;
CP_5
solo con note depositate nelle more del deposito della presente sentenza, parte ha CP_3
depositato il progetto di riparto del delegato.
pagina 10 di 14 Il deposito è stato effettuato senza però presentare istanza di rimessione in termini, fatto che pertanto non consente al giudicante di tenere conto della detta tardiva produzione.
Considerato, quindi che i costi della procedura esecutiva possono ritenersi ammontare a circa € 15.000,00 (considerati i costi di stima, di delega, di custodia, di pubblicità) deve presumersi che la residua quota sia andata ad intaccare il credito in punto capitale.
Ritiene il giudicante di dover imputare l'intero importo a capitale in assenza di indicazione alcuna.
Si rileva che questo giudice ben conosce la previsione di cui all'art. 1194, comma II, c.c., secondo il quale “Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”; peraltro, in assenza di indicazioni svolte dal creditore principale, che non è in CP_5
causa, e di indicazioni offerte dal debitore, cioè dal fallimento, titolare del rapporto di mutuo, appare ben difficile imputare differentemente il detto importo, posto che appare ben difficile individuare la sussistenza di interessi in assenza di indicazioni sul saggio (non offerte da parte attrice, anche se ricavabili dal contratto) e soprattutto in assenza di indicazioni sulla decorrenza.
Imputato l'intero importo a capitale, imputazione che si ritiene corretta anche alla luce della domanda svolta dal fallimento, che in citazione ha richiesto il solo pagamento dell'importo residuo a titolo di capitale, confermando che gli interessi permangono a suo carico, si ottiene il debito residuo di € 47.813,28 ottenuto sottraendo a € 151.813,28 l'importo di €
104.000,00.
Parte attrice insta anche per il pagamento degli interessi di mora, sull'importo dovuto, richiedendo la applicazione di cui all'art. 1284, 4 comma c.c.
La detta norma, come noto, prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Posto che dalla lettura dell'atto di assegnazione emerge il solo mero accollo del mutuo, senza indicazione della applicazione, per la ipotesi di inadempimento, del tasso ivi previsto,
pagina 11 di 14 si applica la previsione invocata dal fallimento.
I convenuti e sono pertanto tenuti al pagamento, in favore del fallimento, CP_1 CP_2
dell'importo come sopra indicato, oltre interessi dalla data della domanda.
Con riferimento alla domanda svolta dai convenuti nei confronti della chiamata , si CP_3
rileva.
In sede di comparsa, i convenuti si limitavano a richiedere la chiamata dei terzi per la loro condanna alla manleva/garanzia.
In sede di precisazione delle conclusioni, la domanda viene così modificata:
“ricevuta l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo SI.ra , in causa CP_3 del terzo SI.ra , in atti generalizzata, dichiarare quest'ultima obbligata a CP_3
manlevare e tenere indenni i convenuti e da tutte le Controparte_1 Controparte_2
somme che essi dovessero essere eventualmente chiamati a pagare in favore di parte attrice, con condanna diretta della SI.ra a versare le somme dovute direttamente al CP_3
in luogo dei convenuti e e/o con condanna a rifondere ai Parte_1 CP_2 CP_1
convenuti e quanto questi saranno eventualmente tenuti a pagare a parte CP_2 CP_1
attrice”.
Appare evidente la novità della richiesta di versamento diretto delle somme in favore del fallimento;
detta domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
Quanto alla manleva, si osserva.
La stessa si fonda sulle medesime considerazioni per le quali è stata accolta la domanda del fallimento.
Nel contratto intercorso tra e , si legge “Il prezzo viene Parte_2 CP_9
interamente regolato mediante accollo da parte dei venditori alla parte acquirente che accetta, del pagamento del residuo debito capitale, oltre interessi e accessori, alla data odierna di essi venditori nei confronti della Controparte_10 con sede in ”.
[...] CP_4
E' evidente che la quota di debito accollata e non estinta non è stata corrisposta, per cui sotto tale profilo deve essere accolta la domanda di manleva avanzata.
La condanna viene subordinata al pagamento di quanto eventualmente versato dai pagina 12 di 14 convenuti al fallimento, come richiesto in sede di domanda.
Appaiono irrilevanti tutte le considerazioni svolte dalla in ordine alla mancata CP_3
immediata comprensione del subentro ed in ordine al mancato pagamento dei ratei, anche connesso allo stato di salute del coniuge;
sotto tale profilo il giudicante ben comprende la situazione di grave crisi in cui si sono venuti a trovare i coniugi chiamati;
peraltro la interruzione del pagamento delle rate di mutuo, senza la contemporanea valutazione delle conseguenze ben più gravi cui vi si va incontro, non consente di diversamente valutare la posizione della chiamata, atteso che è il suo comportamento che ha portato alla condanna degli odierni convenuti.
Quanto alle spese di giudizio, si ritiene che l'accoglimento della domanda del fallimento in misura ridotta rispetto alle iniziali richieste, giustifichi la parziale compensazione delle spese fra fallimento e convenuti;
si evidenzia, in particolare, che il mantenimento della domanda nei termini iniziali, pur connessa al debito nei confronti della anche quando il debito nei confronti di CP_5
questa si era notevolmente abbattuto, non ha consentito di portare avanti particolari soluzioni conciliative, da questo giudice tentate fin dalla prima udienza, definizione conciliativa che ci si auspica avvenga anche in una eventuale sede esecutiva.
Rimangono a carico dei convenuti, atteso l'accoglimento della domanda, le spese relative alla parte non oggetto di compensazione.
Anche con riferimento alla posizione della terza chiamata, in considerazione del fatto che la condanna nei suoi confronti è meramente eventuale e subordinata ai pagamenti effettuati dai convenuti, si ritiene di compensare per metà le spese, poste a carico della chiamata per la parte residua.
Le spese si liquidano come da dispositivo e tenuto conto del parametro relativo all'importo riconosciuto e non di quello richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile, perché tardiva, la domanda di parte convenuta nei confronti della pagina 13 di 14 terza chiamata di versamento diretto al fallimento;
respinge la eccezione di inammissibilità della domanda attorea svolta da parte convenuta e chiamata;
in parziale accoglimento della domanda svolta dal Controparte_11 accerta e dichiara l'inadempimento di e all'obbligo di Controparte_1 Controparte_2
pagamento del prezzo, da pagare mediante accollo del mutuo;
per l'effetto, condanna e al pagamento, in solido, a Controparte_1 Controparte_2
favore del , della somma residua di detto mutuo, pari a € 47.813,28, oltre Parte_1
interessi ex art. 1284, IV comma c.c., dalla domanda 15.6.2022, al saldo.
In accoglimento della domanda svolta dai convenuti e Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di , condanna la stessa a manlevare e tenere indenni i convenuti CP_3
da tutte le somme che essi dovessero essere eventualmente chiamati a pagare in favore del
Fallimento attoreo a titolo di pagamento del mutuo.
Condanna altresì la parte convenuta e a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_2
parte attrice la metà delle spese di lite, che liquida (detta Controparte_11
metà) in € 3.808,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a. e oltre alla rifusione, per intero, delle spese anticipate per € 759,00 e € 27,00.
Compensa fra le parti la residua metà.
Condanna altresì la parte chiamata a rimborsare alla parte convenuta CP_3 CP_1
e la metà delle spese di lite, che liquida (detta metà) in €
[...] Controparte_2
3.808,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Compensa fra le parti la residua metà.
Pavia, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
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