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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 62. Convenzione di moratoria 1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile , e' efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni ((sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria)) del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti;
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria;
c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione; d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicita' dei dati aziendali, l'idoneita' della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).
3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' essere proposta opposizione avanti al tribunale ((individuato ai sensi dell'articolo 27)) . ((Se sono proposte piu' opposizioni il tribunale procede alla loro riunione.)) 6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.
7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni ((sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria)) del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti;
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria;
c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione; d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicita' dei dati aziendali, l'idoneita' della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).
3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' essere proposta opposizione avanti al tribunale ((individuato ai sensi dell'articolo 27)) . ((Se sono proposte piu' opposizioni il tribunale procede alla loro riunione.)) 6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.
7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.
Commentari • 15
- 1. La Convenzione Di Moratoria Blocca Il Leasing?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 23 settembre 2026 · 3.66226
[…] La convenzione di moratoria è lo strumento previsto dall'articolo 62 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che permette a un imprenditore di concordare con i propri creditori una disciplina provvisoria degli effetti della crisi — tipicamente una dilazione delle scadenze e una sospensione delle azioni esecutive — e, a certe condizioni, di estendere quegli effetti anche ai creditori che non hanno firmato, in deroga ai principi generali sul contratto (artt. 1372 e 1411 c.c.). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 151
- 1. Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 191Provvedimento: […] - con comunicazione del 23.10.2023, Parte_1 chiedeva all'opposta di avviare una trattativa finalizzata alla conclusione di una convenzione di moratoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D.Lgs.vo n. 14/2019 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), indicando sia le ragioni che avevano determinato una situazione di difficoltà temporanea, riconducibili ad una verifica fiscale che aveva esposto la società a gravose sanzioni, sia tempi e modi di rientro coerenti con i flussi generati dalla prosecuzione della propria attività d'impresa, con salvaguardia dell'avviamento e dei livelli occupazionali (docc. 3, 3 bis e 3 ter);Leggi di più...
- art. 54 Codice della Crisi·
- provvisoria esecutorietà·
- composizione negoziata della crisi·
- misure protettive·
- risoluzione contratto·
- art. 648 c.p.c.·
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