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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Luisa Bettio - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 3354/2024 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1
nei confronti di
, CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazioni degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: così come precisate all'udienza del 08.01.2025.
“I procuratori delle parti chiedono quindi la ricezione di dette condizioni da parte del collegio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03.07.2024 instaurava il presente giudizio al fine di sentir dichiarata Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con . Dall'unione coniugale CP_1
nascevano il 20.01.1996, maggiorenne economicamente autosufficiente, e il Per_1 Per_2
27.08.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il ricorrente riportava che era intervenuto il decreto n. 10082/2019 del 23.12.2019 del Tribunale di
Padova, il quale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Il sig. , in particolare, chiedeva: “1) , maggiorenne ma non economicamente Pt_1 Per_2
autosufficiente, sarà mantenuta in via diretta da ciascun genitore presso il quale si troverà e per i periodi di permanenza presso lo stesso;
le spese straordinarie, invece, saranno sostenute in via esclusiva dal SI. ; l'assegno unico universale, se dovuto, sarà percepito dal SI. Parte_1
presso il quale ha collocamento prevalente e residenza anagrafica;
le Parte_1 Per_2
detrazioni per figlia a carico spetteranno integralmente al SI. . 2) nulla sarà dovuto Parte_1 a titolo di mantenimento alla SI.ra , economicamente indipendente. 3) concedersi al CP_1
ricorrente libero rilascio e rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi anche per
l'espatrio.”
Si costituiva il 07.01.2025 aderendo alle conclusioni del ricorrente. CP_1
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza del 08.01.2025 in cui il G.D. dott.ssa Chiara
Ilaria Bitozzi dava atto della costituzione della resistente e della sua adesione alle conclusioni del ricorrente. Le parti, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni come in premessa e il G.D. tratteneva la causa in decisione.
***
Ciò premesso, la domanda può trovare accoglimento.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con decreto 10082/2019 del Tribunale di
Padova del 23.12.2019 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regime di mantenimento della figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nata dalla loro unione, nonché al Per_2
regolamento dei reciproci interessi.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse della figlia, nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei coniugi, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti nn. 1 e 2 delle condizioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto agli altri accordi enunciati ai punti nn. 1 (quanto all'assegno unico e alle detrazioni per la figlia) e 3, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o respinta,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11.09.1993 da Pt_1
e , trascritto nel registro atti di matrimonio al n. 73, parte II, serie A, dell'anno
[...] CP_1
1993 del Comune di Cittadella (PD);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3) prende atto dei punti nn. 1 e 2 delle condizioni congiunte di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova il 9.01.25
Il presidente est. dr.ssa Chiara Ilaria Bitozzi