Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 31/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2693\2023 R.G. avente ad oggetto:
Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito , e vertente
T R A
) rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. PACIARONI PIERO, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
) rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._1
dall' avv.to SALVATORI ROSSELLA, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
27.2.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Avverso il decreto ingiuntivo 847\23 con cui ha Controparte_1 chiesto alla società il pagamento della Controparte_2 complessiva somma di € 3.333,33 oltre interessi, spese e onorari, per
il mancato pagamento della quota parte pari a 2/3 del canone di locazione commerciale, per l'anno in corso, da corrispondersi entro agosto 2023, dell'immobile sito in Potenza Picena alla via Gramsci snc, l'ingiunta ha proposto rituale e tempestiva opposizione sostenendo che, in base all'accordo integrativo del 31.7.2022, il canone doveva essere pagato, non più ad agosto 2023, ma entro il 31 dicembre, per cui il credito non era scaduto ad ottobre 2023 epoca in cui il ha azionato la domanda monitoria. CP_1
L'opposizione verte sullo slittamento di 4 mesi del termine di pagamento di un contratto di locazione ad uso commerciale registrato il 29/06/2020, in virtù di un successivo contratto integrativo registrato, dopo la morte della usufruttuaria affittante l'immobile Persona_1
e dante causa del . CP_1
Il sostiene che la data certa nell'accordo integrativo è stata CP_1 conferita solo con la registrazione, avvenuta, tuttavia, dopo la morte della e quindi dopo cessazione dell'usufrutto in questione, per Per_2 cui, ai sensi del citato art. 999 c.c., deve considerarsi privo di efficacia nei confronti di esso (com)proprietario.
L'assunto non è condivisibile in quanto la validità della scrittura privata integrativa non dipende dalla registrazione ma dalla sua stipula che, pacificamente, è anteriore al decesso (evento che conferisce data certa allo scritto).
Se è vero che alla data di deposito del ricorso monitorio il non CP_1 disponeva dell'atto integrativo che posticipava il pagamento al 31.12
(atto solo annunciato dall'opponente fino al 10.10.2023 ma messo a disposizione del e ad avvenuta notifica del decreto e del Pt_2 contestuale;
v. pec del 25/10/2023) è anche vero che, superata la fase monitoria, adesso va verificata la fondatezza della domanda di pagamento e la stessa è sicuramente fondata, ancorchè abbia ragione l'opponente sul differimento al 31.12 del pagamento.
Non è invece ammissibile la domanda di compensazione con l'asserivo controcredito avanzata per la prima volta dall'affittuaria, odierna opponente, con la memoria nr. 1 ex art. 171 ter cpc opponente
2 Nr. 2693\2023 R.G.
(questa la domanda: “verificato che la ditta opponente nel corso dell'anno 2023 ha speso la somma di euro 3.660,00 per lavori di manutenzione straordinaria effettuati e che in base all'accordo integrativo pattuito con la scrittura privata del 31.7.2022 la ditta opponente ha diritto a detrarre tale somma dal canone di locazione di euro 5.000,00 annui, dichiarare che per l'anno 2023 spetta a
[...]
la somma di euro 868,80”). CP_1
La domanda riconvenzionale non è giustificata dalle difese di parte opposta per cui è tardiva e quindi inammissibile.
Spese compensate in quanto il non è stato posto nelle CP_1 condizioni di apprendere l'esistenza dell'atto integrativo di differimento al 31 dicembre, e quindi formalmente aveva ragione ad attivarsi con il ricorso monitorio anche se, nei fatti, aveva torto non essendo il credito maturato ad ottobre 2023; di contro è inammissibile la riconvenzionale dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo 847\23.
Dichiara inammissibile la domanda di compensazione formulata dall'opponente con la prima memoria ex art. 171 ter cpc.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Macerata, il 31/03/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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