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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 514/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 514/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. D'ALICANDRO MIRCO
e nato a [...] il Controparte_1
11/09/1972, assistito e difeso dall'avv. LUCCITTI GABRIELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 04/06/2000 Controparte_1
avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
114/2024 pubbl. il 17/04/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 04/06/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello pagina 2 di 7 Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2000 atto numero 33 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. entrambi i coniugi rinunciano all'erogazione di qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno verso l'altro, avendo redditi propri ed essendo economicamente autosufficienti;
2. i coniugi si danno reciprocamente atto che la proprietà della vettura Mini
Countryman tg. GD317PT acquistata dal sig. con finanziamento BMW CP_1
Group dell'8/3/2021 è già stata ceduta dopo l'omologa della separazione alla sig.ra in ossequio agli accordi all'epoca ripassati tra i coniugi;
Pt_1
3. il marito continuerà a pagare le rate del finanziamento di cui sopra fino alla sua estinzione nel marzo del 2025;
4. tutte le spese, le tasse, i costi per la manutenzione o riparazione, per il carburante,
l'assicurazione obbligatoria RCA, il bollo auto, i tagliandi della vettura, il cambio gomme e qualsivoglia onere comunque connesso alla vettura Mini Countryman tg.
GD317PT saranno interamente a carico della moglie a decorrere dal 1° febbraio
2025; dal 1 febbraio 2025 il marito, con il pieno accordo della moglie, non verserà più alcuna somma in favore della signora a titolo di mantenimento, né per Pt_1 il rimborso del canone di locazione dell'immobile condotto in locazione dalla Sig.ra né per le utenze, né per qualsivoglia altra ragione, fatta eccezione per Pt_1
quanto meglio disciplinato al successivo punto 5); quanto al contratto di locazione la sig.ra si impegna a comunicare al locatore il pagamento diretto ed Pt_1
esclusivo da parte della medesima dei relativi canoni e degli oneri connessi, ottenendo in tal senso la modifica dell'art. 3 (e inerenti) del predetto contratto di locazione del 13/1/2024.
5. il marito attribuisce alla moglie a titolo di una tantum e di riconoscimento per il contributo apportato dalla sig.ra alla conduzione della famiglia, la somma Pt_1 complessiva di €200.000,00, a cui detrarre i seguenti importi: - €1.100,00 già versato pagina 3 di 7 dal sig. a titolo di caparra per la locazione dell' immobile in cui la signora CP_1
abita; - €550,00 per altre anticipazioni effettuate sempre dal marito in favore della sig.ra - €25.000,00 già corrisposte dal a mezzo di tre bonifici Pt_1 CP_1 bancari eseguiti nel corso dell'anno 2024, per un importo residuo ed effettivamente da versare pari ad € 173.350,00 (centosettantatremilatrecentocinquanta/00) da liquidarsi con le seguenti modalità:
-€50.000 Il giorno successivo alla comunicazione della Cancelleria della riserva per decisione della causa in Tribunale
-€50.000 Entro il 30/06/2025
-€25.000 Entro il 30/08/2025
-€25.000 Entro il 30/10/2025
-€23.350 Entro il 30/12/2025
6. La sig.ra resterà esclusiva proprietaria del wallet elettronico “Swaggy” Pt_1
contenente Bitcoin 0,65 circa, già intestato in via esclusiva alla stessa, di cui la moglie detiene in via esclusiva le credenziali di accesso, avendole recuperate in data successiva alla separazione dei coniugi;
7. Il sig. corrisponderà, altresì, alla sig.ra 2,65 Bitcoin CP_1 Pt_1
(duevirgolasessantacinque), disponibili nel wallet Swaggy al medesimo intestato, di cui 0,336 Bitcoin (zerovirgolatrecentotrentasei) quale restituzione dei Bitcoin donati alla coppia dal padre della signora nel corso dell'anno 2023; Pt_1
8. Il versamento degli importi di cui al precedente punto 7) sarà eseguito con le seguenti modalità, nel rispetto dei limiti operativi, condivisi tra le parti, così come imposti, alla data odierna, dell'Exchange Swaggy nel quale sono residenti i wallet
Bitcoin intestati ai signori e n.1 (uno) Bitcoin, o comunque nei CP_1 Pt_1 limiti dell'importo massimo che sarà consentito per il trasferimento a tale data dall'Exchange Swaggy, il giorno successivo alla firma del ricorso da entrambe le parti;
n.1 (uno) Bitcoin, o comunque nei limiti dell'importo massimo che sarà
pagina 4 di 7 consentito per il trasferimento a tale data dall'Exchange Swaggy, entro e non oltre il
30 aprile 2025; n. 0,65 (zerosessantacinque/00) Bitcoin, o comunque nei limiti dell'importo massimo che sarà consentito per il trasferimento a tale data dall'Exchange Swaggy, entro e non oltre il 31 maggio 2025. Le parti concordano sin d'ora che ove i limiti imposti dall'Exchange per il trasferimento dei bit coin non consentissero il rispetto delle scadenze temporali innanzi previste, queste ultime si verranno rimodulate in ossequio ai diversi limiti e termini che saranno stabiliti, fermo restando l'importo complessivo dei 2,65 bit coin;
9. A fronte dell'accredito della somma totale di 2,65 Bitcoin nel proprio wallet
Swaggy, la signora dichiara libero il signor da qualsiasi ulteriore Pt_1 CP_1
obbligazione in ordine alla suddetta somma, assumendosi essa direttamente e personalmente l'onere ed il rischio di ottenere la conversione in euro ed il conseguente incasso, qualsiasi esso sia in termini di importo;
la sig.ra Pt_1
esonera espressamente il da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali CP_1
deprezzamenti che dovessero subire i Bitcoin oggetto di accordo, a fronte del quale nulla potrà essere preteso in capo al neppure nelle more CP_1
del completamento del trasferimento con le modalità di cui al precidente punto 8).
10. Le parti concordano, in ogni caso che, la fluttuazione del controvalore in valuta fiat (euro), di cui peraltro sono pienamente consapevoli, non avrà alcuna correlazione con il trasferimento della criptovaluta bitcoin, né potrà essere mai reciprocamente pretesa alcuna forma di compensazione in euro o denaro in ragione delle eventuali oscillazioni al ribasso per tutto il periodo di tempo necessario al completamento delle operazioni di trasferimento. Alla luce di quanto sopra le parti concordano altresì sul fatto che, nella ipotesi in cui per default, definitiva insolvenza dell'azienda SWAG
OU, proprietaria e gestore dell'Exchange Swaggy ove risiedono i wallet dei coniugi, nonché per definitiva inaccessibilità o non operatività della suddetta piattaforma, circostanze che il sig. dovrà documentare, non fosse possibile trasferire CP_1
pagina 5 di 7 alla la totalità dei 2,65 bitcoin, con le modalità di cui al precedente punto Pt_1
8), nessun importo, neppure a titolo equivalente, sarà dovuto alla predetta signora, in ragione dei predetti 2,65 Bitcoin, né alcun addebito potrà essere opposto al sig fermo restando il suo obbligo di pagamento secondo quanto stabilito al CP_1
punto 5;
11. la sig.ra conferma quanto già espressamente dichiarato in sede di Pt_1
separazione dei coniugi in ordine al fatto che nulla pretende dal sig. in CP_1
ragione della proprietà e dei diritti connessi alla titolarità delle quote della Y2
IC di Trivisonni M.& C. s.n.c., ad oggi cedute e non più di proprietà della stessa, nonché in ragione delle attività all'epoca poste in essere all'interno della società, risultando comunque definito il rapporto societario tra essi coniugi, con l'intervenuto contratto di cessione quote per notar rep. n. 88106 e Persona_1
racc. n. 13868 del 7/6/2023; la sig.ra dichiara altresì di non avere alcuna Pt_1
pretesa per qualsivoglia attività svolta o comunque prestata a qualsiasi titolo nell'ambito del rapporto societario con la Y2 IC di Trivisonni M.& C. s.n.c di cui sopra.
12. Il signor dichiara di manlevare la signora per qualsiasi CP_1 Pt_1 importo che quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare a qualsiasi titolo nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i tributi, altri debiti erariali, sanzione ed interessi, a causa e comunque in dipendenza dalla partecipazione della signora nella società Y2 IC di Trivisonni Pt_1
SNC, oggi Y2 srl unipersonale, CF: ivi compresa la sua funzione di P.IVA_1
amministratore svolta dal 3 Febbraio 2005 al 10 Luglio 2023;
13. la sig.ra per converso dichiara sin d'ora di rinunciare a formulare Pt_1
qualsivoglia pretesa nei confronti del sig. e della Y2 IC NC (oggi CP_1
Y2 srl unipersonale) per l'attività svolta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2023, ovvero a qualsiasi altro diverso titolo, rinunciando altresì a pagina 6 di 7 qualsivoglia credito o sopravvenienza attiva o aspettativa di qualsivoglia altro genere, avendo le parti definito ogni reciproco rapporto tra loro e anche tra la sig.ra e la società Y2 alla data della cessione della partecipazione societaria della Pt_1
stessa nella Società, anche in termini di mandato.
14. Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi rilasciano ampia quietanza per le somme versate alla data odierna e dichiarano espressamente di non avere null'altro a prendere l'uno verso l'altro, per qualsivoglia ragione, anche derivante dai pregressi rapporti societari ed economici, né per altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 514/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. D'ALICANDRO MIRCO
e nato a [...] il Controparte_1
11/09/1972, assistito e difeso dall'avv. LUCCITTI GABRIELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 04/06/2000 Controparte_1
avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
114/2024 pubbl. il 17/04/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 04/06/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello pagina 2 di 7 Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2000 atto numero 33 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. entrambi i coniugi rinunciano all'erogazione di qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno verso l'altro, avendo redditi propri ed essendo economicamente autosufficienti;
2. i coniugi si danno reciprocamente atto che la proprietà della vettura Mini
Countryman tg. GD317PT acquistata dal sig. con finanziamento BMW CP_1
Group dell'8/3/2021 è già stata ceduta dopo l'omologa della separazione alla sig.ra in ossequio agli accordi all'epoca ripassati tra i coniugi;
Pt_1
3. il marito continuerà a pagare le rate del finanziamento di cui sopra fino alla sua estinzione nel marzo del 2025;
4. tutte le spese, le tasse, i costi per la manutenzione o riparazione, per il carburante,
l'assicurazione obbligatoria RCA, il bollo auto, i tagliandi della vettura, il cambio gomme e qualsivoglia onere comunque connesso alla vettura Mini Countryman tg.
GD317PT saranno interamente a carico della moglie a decorrere dal 1° febbraio
2025; dal 1 febbraio 2025 il marito, con il pieno accordo della moglie, non verserà più alcuna somma in favore della signora a titolo di mantenimento, né per Pt_1 il rimborso del canone di locazione dell'immobile condotto in locazione dalla Sig.ra né per le utenze, né per qualsivoglia altra ragione, fatta eccezione per Pt_1
quanto meglio disciplinato al successivo punto 5); quanto al contratto di locazione la sig.ra si impegna a comunicare al locatore il pagamento diretto ed Pt_1
esclusivo da parte della medesima dei relativi canoni e degli oneri connessi, ottenendo in tal senso la modifica dell'art. 3 (e inerenti) del predetto contratto di locazione del 13/1/2024.
5. il marito attribuisce alla moglie a titolo di una tantum e di riconoscimento per il contributo apportato dalla sig.ra alla conduzione della famiglia, la somma Pt_1 complessiva di €200.000,00, a cui detrarre i seguenti importi: - €1.100,00 già versato pagina 3 di 7 dal sig. a titolo di caparra per la locazione dell' immobile in cui la signora CP_1
abita; - €550,00 per altre anticipazioni effettuate sempre dal marito in favore della sig.ra - €25.000,00 già corrisposte dal a mezzo di tre bonifici Pt_1 CP_1 bancari eseguiti nel corso dell'anno 2024, per un importo residuo ed effettivamente da versare pari ad € 173.350,00 (centosettantatremilatrecentocinquanta/00) da liquidarsi con le seguenti modalità:
-€50.000 Il giorno successivo alla comunicazione della Cancelleria della riserva per decisione della causa in Tribunale
-€50.000 Entro il 30/06/2025
-€25.000 Entro il 30/08/2025
-€25.000 Entro il 30/10/2025
-€23.350 Entro il 30/12/2025
6. La sig.ra resterà esclusiva proprietaria del wallet elettronico “Swaggy” Pt_1
contenente Bitcoin 0,65 circa, già intestato in via esclusiva alla stessa, di cui la moglie detiene in via esclusiva le credenziali di accesso, avendole recuperate in data successiva alla separazione dei coniugi;
7. Il sig. corrisponderà, altresì, alla sig.ra 2,65 Bitcoin CP_1 Pt_1
(duevirgolasessantacinque), disponibili nel wallet Swaggy al medesimo intestato, di cui 0,336 Bitcoin (zerovirgolatrecentotrentasei) quale restituzione dei Bitcoin donati alla coppia dal padre della signora nel corso dell'anno 2023; Pt_1
8. Il versamento degli importi di cui al precedente punto 7) sarà eseguito con le seguenti modalità, nel rispetto dei limiti operativi, condivisi tra le parti, così come imposti, alla data odierna, dell'Exchange Swaggy nel quale sono residenti i wallet
Bitcoin intestati ai signori e n.1 (uno) Bitcoin, o comunque nei CP_1 Pt_1 limiti dell'importo massimo che sarà consentito per il trasferimento a tale data dall'Exchange Swaggy, il giorno successivo alla firma del ricorso da entrambe le parti;
n.1 (uno) Bitcoin, o comunque nei limiti dell'importo massimo che sarà
pagina 4 di 7 consentito per il trasferimento a tale data dall'Exchange Swaggy, entro e non oltre il
30 aprile 2025; n. 0,65 (zerosessantacinque/00) Bitcoin, o comunque nei limiti dell'importo massimo che sarà consentito per il trasferimento a tale data dall'Exchange Swaggy, entro e non oltre il 31 maggio 2025. Le parti concordano sin d'ora che ove i limiti imposti dall'Exchange per il trasferimento dei bit coin non consentissero il rispetto delle scadenze temporali innanzi previste, queste ultime si verranno rimodulate in ossequio ai diversi limiti e termini che saranno stabiliti, fermo restando l'importo complessivo dei 2,65 bit coin;
9. A fronte dell'accredito della somma totale di 2,65 Bitcoin nel proprio wallet
Swaggy, la signora dichiara libero il signor da qualsiasi ulteriore Pt_1 CP_1
obbligazione in ordine alla suddetta somma, assumendosi essa direttamente e personalmente l'onere ed il rischio di ottenere la conversione in euro ed il conseguente incasso, qualsiasi esso sia in termini di importo;
la sig.ra Pt_1
esonera espressamente il da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali CP_1
deprezzamenti che dovessero subire i Bitcoin oggetto di accordo, a fronte del quale nulla potrà essere preteso in capo al neppure nelle more CP_1
del completamento del trasferimento con le modalità di cui al precidente punto 8).
10. Le parti concordano, in ogni caso che, la fluttuazione del controvalore in valuta fiat (euro), di cui peraltro sono pienamente consapevoli, non avrà alcuna correlazione con il trasferimento della criptovaluta bitcoin, né potrà essere mai reciprocamente pretesa alcuna forma di compensazione in euro o denaro in ragione delle eventuali oscillazioni al ribasso per tutto il periodo di tempo necessario al completamento delle operazioni di trasferimento. Alla luce di quanto sopra le parti concordano altresì sul fatto che, nella ipotesi in cui per default, definitiva insolvenza dell'azienda SWAG
OU, proprietaria e gestore dell'Exchange Swaggy ove risiedono i wallet dei coniugi, nonché per definitiva inaccessibilità o non operatività della suddetta piattaforma, circostanze che il sig. dovrà documentare, non fosse possibile trasferire CP_1
pagina 5 di 7 alla la totalità dei 2,65 bitcoin, con le modalità di cui al precedente punto Pt_1
8), nessun importo, neppure a titolo equivalente, sarà dovuto alla predetta signora, in ragione dei predetti 2,65 Bitcoin, né alcun addebito potrà essere opposto al sig fermo restando il suo obbligo di pagamento secondo quanto stabilito al CP_1
punto 5;
11. la sig.ra conferma quanto già espressamente dichiarato in sede di Pt_1
separazione dei coniugi in ordine al fatto che nulla pretende dal sig. in CP_1
ragione della proprietà e dei diritti connessi alla titolarità delle quote della Y2
IC di Trivisonni M.& C. s.n.c., ad oggi cedute e non più di proprietà della stessa, nonché in ragione delle attività all'epoca poste in essere all'interno della società, risultando comunque definito il rapporto societario tra essi coniugi, con l'intervenuto contratto di cessione quote per notar rep. n. 88106 e Persona_1
racc. n. 13868 del 7/6/2023; la sig.ra dichiara altresì di non avere alcuna Pt_1
pretesa per qualsivoglia attività svolta o comunque prestata a qualsiasi titolo nell'ambito del rapporto societario con la Y2 IC di Trivisonni M.& C. s.n.c di cui sopra.
12. Il signor dichiara di manlevare la signora per qualsiasi CP_1 Pt_1 importo che quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare a qualsiasi titolo nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i tributi, altri debiti erariali, sanzione ed interessi, a causa e comunque in dipendenza dalla partecipazione della signora nella società Y2 IC di Trivisonni Pt_1
SNC, oggi Y2 srl unipersonale, CF: ivi compresa la sua funzione di P.IVA_1
amministratore svolta dal 3 Febbraio 2005 al 10 Luglio 2023;
13. la sig.ra per converso dichiara sin d'ora di rinunciare a formulare Pt_1
qualsivoglia pretesa nei confronti del sig. e della Y2 IC NC (oggi CP_1
Y2 srl unipersonale) per l'attività svolta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2023, ovvero a qualsiasi altro diverso titolo, rinunciando altresì a pagina 6 di 7 qualsivoglia credito o sopravvenienza attiva o aspettativa di qualsivoglia altro genere, avendo le parti definito ogni reciproco rapporto tra loro e anche tra la sig.ra e la società Y2 alla data della cessione della partecipazione societaria della Pt_1
stessa nella Società, anche in termini di mandato.
14. Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi rilasciano ampia quietanza per le somme versate alla data odierna e dichiarano espressamente di non avere null'altro a prendere l'uno verso l'altro, per qualsivoglia ragione, anche derivante dai pregressi rapporti societari ed economici, né per altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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