Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
13 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5253 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Fabio Di Prima come da procura come Parte_1
in atti;
-ricorrente-
contro persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- che il ricorrente, già dichiarato invalido civile in misura pari al 74% con sentenza n.5316/2021 del 22.12.2021 del Tribunale di Catania - Sez. Lavoro in data 15.06.2023 veniva sottoposto a visita di revisione al fine di godere, del beneficio dell'assegno di invalidità civile, in quanto affetto dalle severe patologie invalidanti;
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 8154/ 23 al fine di accertare, in capo all'istanza, la sussistenza del requisito sanitario per godere dell'assegno di invalidità civile;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che il ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari al 50% a decorrere dalla visita di revisione;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e in particolare lo stesso CTU aveva tra l'altro: omesso di valutare in termini percentuali la patologia ipoacusia neurosensoriale bilaterale patologia valutabile nella misura del 20%; erroneamente valutato la patologia cardiaca ascrivendola a codice 2206 con il valore minimo del 31% invece che più correttamente con il
40%.;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ che il sig. Giudice designato del Tribunale Civile di Catania, in funzione di Giudice del
Lavoro e della Previdenza, previo esperimento della chiesta C.T.U., Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che il sig. è affetto da Parte_1
patologie gravi e permanenti tali da renderlo soggetto invalido avente diritto all'assegno di invalidità civile, in quanto, a causa delle medesime patologie, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità ad attendere a qualsiasi proficuo lavoro con decorrenza dalla data della visita di revisione
(15.06.2023). Con vittoria di spese”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 13 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto con le precisazioni e i limiti di seguito esplicitati.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha evidenziato: “ Dalla documentazione in atti dalla visita eseguita sulla il sig. è affetto da: “ Per_1
Esiti di impianto di pace maker in BBD, disturbo depressivo maggiore di grado grave”. Si prendono in esame le patologie sofferte. dalle tabelle allegate al DM 05.02.1992 Disturbo depressivo maggiore di grado grave Tale patologia può essere valutata, con al cod. 2210 (Sindrome depressiva endogena grave) valutata con un punteggio tra il 71 e 80%. In considerazione del percorso riabilitativo della terapia assunta possiamo attribuire un punteggio del 71%.Esiti di impianto di pace maker in BBD
(in buon compenso emodinamico) Tale patologia può essere valutata al codice secondo 9202,
Cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza variabile secondo esigenze fisiologiche da cui la percentuale del 30%. Applicando il relativo calcolo con il calcolo riduzionistico a scalare di
BA, la cui formula è IT= (0,IP1 +0,IP2) - (0,IP1 x 0,IP2), si ottiene una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 80%”.
Ai fini della decorrenza lo stesso CTU ha, ulteriormente, precisato che la stessa deve individuarsi dal mese di Luglio 2024.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso va accertato e dichiarato che è soggetto invalido nella misura dell'80% e, pertanto, in possesso Parte_1 del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dal mese di luglio 2024.
Avuto riguardo al riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario con decorrenza successiva alla visita di revisione e agli accertamenti peritali espletati in fase di ATP le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di anche avuto riguardo CP_1
alla dichiarazione di esenzione delle spese di lite in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che è soggetto invalido nella Parte_1 misura dell'80% e, pertanto, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dal mese di luglio 2024; spese compensate;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania,13/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso