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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13228 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11774/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 22 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 11774/2025 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. M. Petrassi Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p. t. – Avvocatura Generale dello Stato resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, dirigente amministrativa dipendente dell' resistente, ha chiesto l'annullamento di tre CP_1 sanzioni disciplinari irrogatele dall' resistente, argomentando diffusamente CP_1 in fatto ed in diritto.
Si è costituito in giudizio l' resistente eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale alla luce della copiosa documentazione presente in atti, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto nel caso di specie non si verte in materia di impugnazione di provvedimenti amministrativi, stante che nei rapporti con i propri dipendenti la P.
A. agisce iure privatorum e l'azione di impugnazione delle sanzioni disciplinari ha ad oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi.
Nel merito, il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti. Parte ricorrente chiede la declaratoria della nullità o invalidità o inefficacia della sanzione pecuniaria di euro 500, di cui al provvedimento dell'UPD prot. n.
2024/13495 e quella di 15 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, per asserita intervenuta rinuncia dell'Ente all'applicazione delle stesse.
A sostegno di tale argomentazione, la ricorrente invoca l'esistenza di un accordo del 22 novembre 2024, con il quale l' resistente avrebbe assunto CP_1
l'obbligo di procedere alla “archiviazione e/o revoca dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari e di responsabilità dirigenziale limitatamente a quelli non conclusi”.
Tale documento, datato 22 novembre 2024 e firmato dal Direttore dell'Area
Amministrativa Ing. non risulta essere stato mai inviato all'Agenzia Pt_2 controfirmato dalla ricorrente, e dunque non può considerarsi perfezionata una transazione tra le parti che cristallizzi la rinuncia dell'Ente all'esercizio del potere disciplinare.
Circa la sanzione disciplinare pecuniaria di euro 500 irrogata con il provvedimento prot. n. 13495/2024, il relativo procedimento disciplinare trae origine dalla mancata adozione da parte della ricorrente delle azioni volte al raggiungimento del risultato, ovvero della regolarizzazione della posizione di AG nei confronti dell' . CP_2
La ricorrente contesta la sanzione disciplinare pecuniaria irrogatale a seguito del riscontro di gravi irregolarità nella gestione amministrativo contabile dei dipendenti. Irregolarità amministrative e contabili documentalmente provate e cristallizzate nell'intimazione di pagamento ricevuta con l'invito a regolarizzare del
17.07.2024 (all. 31 alla memoria, invito a regolarizzare del 17.7.2024).
L'Ufficio provvedimenti disciplinari ha formulato la contestazione in relazione a detti fatti, rappresentando che gli stessi sembravano integrare, salva diversa qualificazione all'esito del procedimento disciplinare, la fattispecie di cui all'art. 28, comma 2, recante “Obblighi” del CCNL Dirigenti Area Funzioni Locali, nella parte in cui prevede che «il personale (ex art. 1 del CCNL Dirigenti Area Funzioni Locali) conformi la sua condotta ai principi di diligenza […] di cui all'art. 2104 del Codice civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, con la finalità del perseguimento e della tutela dell'interesse pubblico». In data 5 novembre 2024, pertanto, l'Ufficio procedimenti disciplinari si è riunito per ascoltare la ricorrente, assistita dal proprio difensore, la quale ha sostenuto di essersi attivata e che la mancata regolarizzazione della posizione contributiva dell'Agenzia fosse “dovuta alla assenza di personale addetto alle procedure operative ed operazioni esecutive, sia oggi che nel passato, con le necessarie competenze e conoscenze e alla mancanza di adeguata formazione e implementazione dello stesso, elementi tutti che non hanno consentito di risolvere dette criticità.” (all. 34 alla memoria, verbale n. 3 del 5 novembre 2024).
In data 7 novembre 2024, l'UPD ha convocato il Dott. in qualità di Per_1 sostituto della ricorrente durante il periodo di malattia, che nel corso dell'audizione ha rappresentato di essersi fatto parte attiva, in qualità di Direttore f.f. UOC, per la risoluzione delle questioni poste dalla Direzione generale, di fatto ponendo in essere tutte le attività che la ricorrente avrebbe dovuto realizzare e che, invece, hanno consentito la regolarizzazione della posizione di nei confronti CP_1 dell' , smentendo di fatto quanto sostenuto dalla ricorrente. Invero il dott. CP_2 ha evidenziato che il 10 settembre 2024, con l'ausilio dalla Dott.ssa Per_1
assegnata alla UOC diretta dalla ricorrente, si è recato presso la sede Per_2 CP_2
Roma Flaminio per un incontro con i responsabili della gestione separata, pubblica e privata, all'esito del quale sono seguite ulteriori interlocuzioni per giungere a una compensazione delle somme versate in eccesso. A tal fine il Dott. ha Per_1 consegnato all'Ufficio la relazione inviata al Direttore Generale e al Capo
Dipartimento amministrativo in data 17 settembre 2024 e, altresì, l'intera documentazione che attestava l'impegno dal medesimo profuso al fine di definire l'irregolarità contributiva di (all. 35 alla memoria, relazione del Dott. CP_1
nonché all.ti 36-42). Per_1
Dall'attività istruttoria svolta in seno all'UPD, e sulla scorta della documentazione allegata alla memoria, appare evidente che il dott. ha Per_1 sanato l'invito a regolarizzare dell' . CP_2
Le attività poste in essere dalla ricorrente, dunque, sono state inidonee a realizzare l'obiettivo che le era stato assegnato e che un altro dirigente ha saputo raggiungere con i medesimi mezzi messi a disposizione.
La sanzione irrogata, peraltro, è assolutamente proporzionata all'illecito commesso, trattandosi del minimo della sanzione prevista, consistente nella sanzione pecuniaria di euro 500,00. Nella redazione del provvedimento gravato l'UPD è incorso nel mero errore materiale di invertire i numeri protocollo di note che erano nella disponibilità della ricorrente: i fatti contestati sono stati rappresentati in modo completo, chiaro e dettagliato sicché nessun nocumento è potuto derivare alla ricorrente, che ha pienamente esercitato il proprio diritto al contraddittorio.
Tale provvedimento inoltre appare compiutamente motivato mediante una ricostruzione logico-giuridica completa, nella quale viene richiamata l'istruttoria effettuata e le circostanze di fatto dalle quali è emerso che l'azione intrapresa dalla ricorrente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo che le era stato assegnato si è dimostrata inidonea al conseguimento del risultato atteso. Inoltre, è stata individuata puntualmente la normativa violata, ovvero l'art. 28, co. 2, recante
“Obblighi” del CCNL Dirigenti Area Funzioni Locali, motivo per cui la contestazione non può considerarsi generica.
Infine, la contestazione non è tardiva.
La segnalazione, infatti, concerne fatti riferiti a una situazione che si è cronicizzata nel tempo, e, in particolare, verificatisi in un arco temporale che va dal
2 settembre 2024, ovvero dalla trasmissione alla ricorrente della nota prot. 9771 del 2 settembre 2024 da parte del Direttore Generale, con la quale le viene chiesto di inviare una relazione circostanziata sui fatti relativi all' , fino al 23 settembre CP_2
2024, giorno in cui la ricorrente ha riscontrato tale comunicazione;
in data 2 ottobre 2024 (nel rispetto del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che “il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni all'ufficio competente i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”) veniva trasmessa all'UPD la richiesta di attivazione del procedimento;
in data 10 ottobre 2024 (nel rispetto del D.lgs.
165/2001 che sancisce che “L'ufficio competente, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione..., provvede alla contestazione scritta”), l'Ufficio ha formulato la contestazione e l'ha trasmessa in pari data alla ricorrente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Da quanto sopra esposto emerge che il diritto di difesa e al contraddittorio della ricorrente non è stato violato, tanto è vero che ella ha potuto partecipare attivamente al procedimento, presentando memorie scritte e orali.
Circa la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di quindici giorni irrogata con il provvedimento prot. n. 13496/2024, il relativo procedimento disciplinare trae origine dalla indizione del Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
Amministrativo giusta Deliberazione Direttoriale n. 404 del 20 settembre 2023.
Tale procedura concorsuale richiedeva, quale requisito partecipativo, la sussistenza di specifici requisiti di ordine generale e di professionalità (all. 43 alla memoria, bando di concorso).
Tali requisiti sono autodichiarati dai partecipanti sicché è in seno all'istruttoria della fase preconcorsuale e postprocessuale, condotta dall'Unità organizzativa che gestisce il personale ed il reclutamento, che deve avvenire la verifica degli stessi.
Espletato il concorso con le prove scritte e orali, proclamato e contrattualizzato il vincitore, è emerso, a seguito di una segnalazione all'ANAC, che il vincitore non possedeva i requisiti necessari per partecipare alla selezione, seppur riportati nell'autodichiarazione.
L' , pertanto, ha dovuto adottare una deliberazione direttoriale di CP_1 risoluzione del rapporto, poi oggetto di impugnativa dinanzi al e al CP_3
Tribunale del Lavoro, subendo dunque azione ripristinatoria e risarcitoria (all.ti 15
e 16 alla memoria).
Tutto questo perché la UOC Gestione giuridica del Personale non ha effettuato i dovuti controlli, né preventivo alla fase concorsuale, né preventivo all'assunzione.
La Dirigente ricorrente, infatti, ha omesso di effettuare il dovuto controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati del concorso anzidetto.
L'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce che “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”.
Nel caso del concorso indicato in precedenza, la UOC diretta dalla ricorrente non ha effettuato alcun controllo sulle autodichiarazioni.
Ciò ha reso necessario per la Direzione Generale e per la Direzione
Amministrativa estendere i controlli a tutte le precedenti procedure concorsuali e assunzionali medio tempore espletate. Il quadro emerso è stato la completa carenza di ogni controllo preassunzionale e successivo dei dipendenti, come risultante dalla scheda allegata alla nota prot.
n. 10710/2024.
Siffatta scheda, infatti, reca il riepilogo delle attività eseguite con riferimento alle verifiche circa il possesso dei requisiti autocertificati dai vincitori di concorso a far data dal 1 gennaio 2023.
Dalla scheda emerge che i controlli sono stati fatti solo per le assunzioni delle categorie protette (all. 44 alla memoria, schede allegate alla nota prot. n.
10710/2024).
La gran parte dei controlli, infatti, erano ancora in corso, mentre altri erano successivi alla immissione in servizio dei dipendenti.
Nella procedura concorsuale anzidetta la ricorrente ha assunto le funzioni di responsabile del procedimento. Tale funzione (ai sensi dell'art. 5 L 241/1990), propria del Dirigente della UOC, comprende, ipso iure, l'onere del controllo di cui all'art. 71 D.P.R. 445/2000.
Ciò posto, se un vincitore di un concorso viene licenziato per carenza dei requisiti dopo la sottoscrizione del contratto è automatica la responsabilità di chi è tenuto ex lege ad effettuare i controlli demandati dal citato D.P.R. 445/2000, e innegabile è il danno all'immagine, al funzionamento e all'organizzazione dell' resistente derivato da tale omissione. CP_1
Da quanto sopra esposto le deduzioni rappresentate dalla ricorrente sul punto appaiono pretestuose, anche con riferimento alla proporzionalità della sanzione irrogata, alla genericità della contestazione ed alla tardività della stessa, per le quali valgono le stesse considerazioni effettuate sul punto per la sanzione pecuniaria esaminata per prima.
Circa, infine, la sanzione del rimprovero verbale irrogata con il provvedimento prot. n. 2024/0010959, il relativo procedimento disciplinare trae origine da un'errata valutazione da parte della ricorrente dei requisiti posseduti da due candidati a due avvisi pubblici pubblicati dalla stessa ricorrente, il che ha costretto l'Agenzia resistente ad adottare tre successive proposte deliberative di modifica (la n. 267/2024, la n. 278/2024 e la n. 277/2024) delle delibere di valutazione ammissione/esclusione dei candidati.
Sul punto la ricorrente deduce l'inesistenza dello ius postulandi del Direttore
Generale sul provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. L'art. 10 dello Statuto di AG al comma 4 precisa che il Direttore Generale
“f) definisce ed assegna ai dirigenti, attribuendo le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, gli obiettivi individuali ed organizzativi in coerenza con i programmi dell'Agenzia, nonché la responsabilità e la gestione di singoli progetti;
g) misura e valuta le performance individuali dei dirigenti, assume le iniziative necessarie, per assicurare la rispondenza dell'attività delle strutture organizzative agli indirizzi prefissati, anche al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione affidata.”.
Da quanto sopra discende che il Direttore Generale sia responsabile della struttura di cui all'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001.
Quanto alla deduzione attorea circa l'assenza della specifica sanzione del rimprovero verbale tra le sanzioni irrogabili ai dirigenti in quanto sarebbe stata indicata una disposizione del Contratto Collettivo adottato successivamente all'avvio del procedimento medesimo, va sottolineato come l'atto con cui si irroga una sanzione disciplinare nel pubblico impiego sia specificatamente un provvedimento amministrativo, per cui vige il principio tempus regit actum, secondo cui l'atto amministrativo deve tenere conto della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sua adozione;
da questa regola si desume che il procedimento sia soggetto alla normativa in vigore al momento della sua conclusione, con l'importante eccezione dei procedimenti che possono essere frammentati in segmenti sub-procedimentali o in una pluralità di procedimenti connessi, nel qual caso ognuno di essi è regolato dal diritto vigente nel momento in cui è svolto il sub-procedimento e sarà solo quello il diritto applicabile.
Nel caso in questione deve in primo luogo escludersi che si tratti di un procedimento composto, in quanto è prevista l'emanazione di un solo atto avente efficacia esterna, ed in secondo luogo va precisato che aldilà di ogni irregolarità formale, frutto di meri errori materiali, la dirigente incolpata ha avuto perfetta contezza del petitum del procedimento disciplinare tanto che ha presentato le proprie difese in modo ampio e dettagliato.
È indubbia la proporzionalità della sanzione irrogata nel caso di specie in quanto si tratta della sanzione minima irrogabile rispetto all'illecito contestato.
Tali i motivi del rigetto del ricorso.
Le spese, data la complessità della materia trattata, devono essere compensate tra le parti nel caso di specie. DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 22 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 11774/2025 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. M. Petrassi Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p. t. – Avvocatura Generale dello Stato resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, dirigente amministrativa dipendente dell' resistente, ha chiesto l'annullamento di tre CP_1 sanzioni disciplinari irrogatele dall' resistente, argomentando diffusamente CP_1 in fatto ed in diritto.
Si è costituito in giudizio l' resistente eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale alla luce della copiosa documentazione presente in atti, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto nel caso di specie non si verte in materia di impugnazione di provvedimenti amministrativi, stante che nei rapporti con i propri dipendenti la P.
A. agisce iure privatorum e l'azione di impugnazione delle sanzioni disciplinari ha ad oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi.
Nel merito, il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti. Parte ricorrente chiede la declaratoria della nullità o invalidità o inefficacia della sanzione pecuniaria di euro 500, di cui al provvedimento dell'UPD prot. n.
2024/13495 e quella di 15 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, per asserita intervenuta rinuncia dell'Ente all'applicazione delle stesse.
A sostegno di tale argomentazione, la ricorrente invoca l'esistenza di un accordo del 22 novembre 2024, con il quale l' resistente avrebbe assunto CP_1
l'obbligo di procedere alla “archiviazione e/o revoca dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari e di responsabilità dirigenziale limitatamente a quelli non conclusi”.
Tale documento, datato 22 novembre 2024 e firmato dal Direttore dell'Area
Amministrativa Ing. non risulta essere stato mai inviato all'Agenzia Pt_2 controfirmato dalla ricorrente, e dunque non può considerarsi perfezionata una transazione tra le parti che cristallizzi la rinuncia dell'Ente all'esercizio del potere disciplinare.
Circa la sanzione disciplinare pecuniaria di euro 500 irrogata con il provvedimento prot. n. 13495/2024, il relativo procedimento disciplinare trae origine dalla mancata adozione da parte della ricorrente delle azioni volte al raggiungimento del risultato, ovvero della regolarizzazione della posizione di AG nei confronti dell' . CP_2
La ricorrente contesta la sanzione disciplinare pecuniaria irrogatale a seguito del riscontro di gravi irregolarità nella gestione amministrativo contabile dei dipendenti. Irregolarità amministrative e contabili documentalmente provate e cristallizzate nell'intimazione di pagamento ricevuta con l'invito a regolarizzare del
17.07.2024 (all. 31 alla memoria, invito a regolarizzare del 17.7.2024).
L'Ufficio provvedimenti disciplinari ha formulato la contestazione in relazione a detti fatti, rappresentando che gli stessi sembravano integrare, salva diversa qualificazione all'esito del procedimento disciplinare, la fattispecie di cui all'art. 28, comma 2, recante “Obblighi” del CCNL Dirigenti Area Funzioni Locali, nella parte in cui prevede che «il personale (ex art. 1 del CCNL Dirigenti Area Funzioni Locali) conformi la sua condotta ai principi di diligenza […] di cui all'art. 2104 del Codice civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, con la finalità del perseguimento e della tutela dell'interesse pubblico». In data 5 novembre 2024, pertanto, l'Ufficio procedimenti disciplinari si è riunito per ascoltare la ricorrente, assistita dal proprio difensore, la quale ha sostenuto di essersi attivata e che la mancata regolarizzazione della posizione contributiva dell'Agenzia fosse “dovuta alla assenza di personale addetto alle procedure operative ed operazioni esecutive, sia oggi che nel passato, con le necessarie competenze e conoscenze e alla mancanza di adeguata formazione e implementazione dello stesso, elementi tutti che non hanno consentito di risolvere dette criticità.” (all. 34 alla memoria, verbale n. 3 del 5 novembre 2024).
In data 7 novembre 2024, l'UPD ha convocato il Dott. in qualità di Per_1 sostituto della ricorrente durante il periodo di malattia, che nel corso dell'audizione ha rappresentato di essersi fatto parte attiva, in qualità di Direttore f.f. UOC, per la risoluzione delle questioni poste dalla Direzione generale, di fatto ponendo in essere tutte le attività che la ricorrente avrebbe dovuto realizzare e che, invece, hanno consentito la regolarizzazione della posizione di nei confronti CP_1 dell' , smentendo di fatto quanto sostenuto dalla ricorrente. Invero il dott. CP_2 ha evidenziato che il 10 settembre 2024, con l'ausilio dalla Dott.ssa Per_1
assegnata alla UOC diretta dalla ricorrente, si è recato presso la sede Per_2 CP_2
Roma Flaminio per un incontro con i responsabili della gestione separata, pubblica e privata, all'esito del quale sono seguite ulteriori interlocuzioni per giungere a una compensazione delle somme versate in eccesso. A tal fine il Dott. ha Per_1 consegnato all'Ufficio la relazione inviata al Direttore Generale e al Capo
Dipartimento amministrativo in data 17 settembre 2024 e, altresì, l'intera documentazione che attestava l'impegno dal medesimo profuso al fine di definire l'irregolarità contributiva di (all. 35 alla memoria, relazione del Dott. CP_1
nonché all.ti 36-42). Per_1
Dall'attività istruttoria svolta in seno all'UPD, e sulla scorta della documentazione allegata alla memoria, appare evidente che il dott. ha Per_1 sanato l'invito a regolarizzare dell' . CP_2
Le attività poste in essere dalla ricorrente, dunque, sono state inidonee a realizzare l'obiettivo che le era stato assegnato e che un altro dirigente ha saputo raggiungere con i medesimi mezzi messi a disposizione.
La sanzione irrogata, peraltro, è assolutamente proporzionata all'illecito commesso, trattandosi del minimo della sanzione prevista, consistente nella sanzione pecuniaria di euro 500,00. Nella redazione del provvedimento gravato l'UPD è incorso nel mero errore materiale di invertire i numeri protocollo di note che erano nella disponibilità della ricorrente: i fatti contestati sono stati rappresentati in modo completo, chiaro e dettagliato sicché nessun nocumento è potuto derivare alla ricorrente, che ha pienamente esercitato il proprio diritto al contraddittorio.
Tale provvedimento inoltre appare compiutamente motivato mediante una ricostruzione logico-giuridica completa, nella quale viene richiamata l'istruttoria effettuata e le circostanze di fatto dalle quali è emerso che l'azione intrapresa dalla ricorrente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo che le era stato assegnato si è dimostrata inidonea al conseguimento del risultato atteso. Inoltre, è stata individuata puntualmente la normativa violata, ovvero l'art. 28, co. 2, recante
“Obblighi” del CCNL Dirigenti Area Funzioni Locali, motivo per cui la contestazione non può considerarsi generica.
Infine, la contestazione non è tardiva.
La segnalazione, infatti, concerne fatti riferiti a una situazione che si è cronicizzata nel tempo, e, in particolare, verificatisi in un arco temporale che va dal
2 settembre 2024, ovvero dalla trasmissione alla ricorrente della nota prot. 9771 del 2 settembre 2024 da parte del Direttore Generale, con la quale le viene chiesto di inviare una relazione circostanziata sui fatti relativi all' , fino al 23 settembre CP_2
2024, giorno in cui la ricorrente ha riscontrato tale comunicazione;
in data 2 ottobre 2024 (nel rispetto del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che “il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni all'ufficio competente i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”) veniva trasmessa all'UPD la richiesta di attivazione del procedimento;
in data 10 ottobre 2024 (nel rispetto del D.lgs.
165/2001 che sancisce che “L'ufficio competente, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione..., provvede alla contestazione scritta”), l'Ufficio ha formulato la contestazione e l'ha trasmessa in pari data alla ricorrente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Da quanto sopra esposto emerge che il diritto di difesa e al contraddittorio della ricorrente non è stato violato, tanto è vero che ella ha potuto partecipare attivamente al procedimento, presentando memorie scritte e orali.
Circa la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di quindici giorni irrogata con il provvedimento prot. n. 13496/2024, il relativo procedimento disciplinare trae origine dalla indizione del Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
Amministrativo giusta Deliberazione Direttoriale n. 404 del 20 settembre 2023.
Tale procedura concorsuale richiedeva, quale requisito partecipativo, la sussistenza di specifici requisiti di ordine generale e di professionalità (all. 43 alla memoria, bando di concorso).
Tali requisiti sono autodichiarati dai partecipanti sicché è in seno all'istruttoria della fase preconcorsuale e postprocessuale, condotta dall'Unità organizzativa che gestisce il personale ed il reclutamento, che deve avvenire la verifica degli stessi.
Espletato il concorso con le prove scritte e orali, proclamato e contrattualizzato il vincitore, è emerso, a seguito di una segnalazione all'ANAC, che il vincitore non possedeva i requisiti necessari per partecipare alla selezione, seppur riportati nell'autodichiarazione.
L' , pertanto, ha dovuto adottare una deliberazione direttoriale di CP_1 risoluzione del rapporto, poi oggetto di impugnativa dinanzi al e al CP_3
Tribunale del Lavoro, subendo dunque azione ripristinatoria e risarcitoria (all.ti 15
e 16 alla memoria).
Tutto questo perché la UOC Gestione giuridica del Personale non ha effettuato i dovuti controlli, né preventivo alla fase concorsuale, né preventivo all'assunzione.
La Dirigente ricorrente, infatti, ha omesso di effettuare il dovuto controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati del concorso anzidetto.
L'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce che “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”.
Nel caso del concorso indicato in precedenza, la UOC diretta dalla ricorrente non ha effettuato alcun controllo sulle autodichiarazioni.
Ciò ha reso necessario per la Direzione Generale e per la Direzione
Amministrativa estendere i controlli a tutte le precedenti procedure concorsuali e assunzionali medio tempore espletate. Il quadro emerso è stato la completa carenza di ogni controllo preassunzionale e successivo dei dipendenti, come risultante dalla scheda allegata alla nota prot.
n. 10710/2024.
Siffatta scheda, infatti, reca il riepilogo delle attività eseguite con riferimento alle verifiche circa il possesso dei requisiti autocertificati dai vincitori di concorso a far data dal 1 gennaio 2023.
Dalla scheda emerge che i controlli sono stati fatti solo per le assunzioni delle categorie protette (all. 44 alla memoria, schede allegate alla nota prot. n.
10710/2024).
La gran parte dei controlli, infatti, erano ancora in corso, mentre altri erano successivi alla immissione in servizio dei dipendenti.
Nella procedura concorsuale anzidetta la ricorrente ha assunto le funzioni di responsabile del procedimento. Tale funzione (ai sensi dell'art. 5 L 241/1990), propria del Dirigente della UOC, comprende, ipso iure, l'onere del controllo di cui all'art. 71 D.P.R. 445/2000.
Ciò posto, se un vincitore di un concorso viene licenziato per carenza dei requisiti dopo la sottoscrizione del contratto è automatica la responsabilità di chi è tenuto ex lege ad effettuare i controlli demandati dal citato D.P.R. 445/2000, e innegabile è il danno all'immagine, al funzionamento e all'organizzazione dell' resistente derivato da tale omissione. CP_1
Da quanto sopra esposto le deduzioni rappresentate dalla ricorrente sul punto appaiono pretestuose, anche con riferimento alla proporzionalità della sanzione irrogata, alla genericità della contestazione ed alla tardività della stessa, per le quali valgono le stesse considerazioni effettuate sul punto per la sanzione pecuniaria esaminata per prima.
Circa, infine, la sanzione del rimprovero verbale irrogata con il provvedimento prot. n. 2024/0010959, il relativo procedimento disciplinare trae origine da un'errata valutazione da parte della ricorrente dei requisiti posseduti da due candidati a due avvisi pubblici pubblicati dalla stessa ricorrente, il che ha costretto l'Agenzia resistente ad adottare tre successive proposte deliberative di modifica (la n. 267/2024, la n. 278/2024 e la n. 277/2024) delle delibere di valutazione ammissione/esclusione dei candidati.
Sul punto la ricorrente deduce l'inesistenza dello ius postulandi del Direttore
Generale sul provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. L'art. 10 dello Statuto di AG al comma 4 precisa che il Direttore Generale
“f) definisce ed assegna ai dirigenti, attribuendo le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, gli obiettivi individuali ed organizzativi in coerenza con i programmi dell'Agenzia, nonché la responsabilità e la gestione di singoli progetti;
g) misura e valuta le performance individuali dei dirigenti, assume le iniziative necessarie, per assicurare la rispondenza dell'attività delle strutture organizzative agli indirizzi prefissati, anche al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione affidata.”.
Da quanto sopra discende che il Direttore Generale sia responsabile della struttura di cui all'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001.
Quanto alla deduzione attorea circa l'assenza della specifica sanzione del rimprovero verbale tra le sanzioni irrogabili ai dirigenti in quanto sarebbe stata indicata una disposizione del Contratto Collettivo adottato successivamente all'avvio del procedimento medesimo, va sottolineato come l'atto con cui si irroga una sanzione disciplinare nel pubblico impiego sia specificatamente un provvedimento amministrativo, per cui vige il principio tempus regit actum, secondo cui l'atto amministrativo deve tenere conto della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sua adozione;
da questa regola si desume che il procedimento sia soggetto alla normativa in vigore al momento della sua conclusione, con l'importante eccezione dei procedimenti che possono essere frammentati in segmenti sub-procedimentali o in una pluralità di procedimenti connessi, nel qual caso ognuno di essi è regolato dal diritto vigente nel momento in cui è svolto il sub-procedimento e sarà solo quello il diritto applicabile.
Nel caso in questione deve in primo luogo escludersi che si tratti di un procedimento composto, in quanto è prevista l'emanazione di un solo atto avente efficacia esterna, ed in secondo luogo va precisato che aldilà di ogni irregolarità formale, frutto di meri errori materiali, la dirigente incolpata ha avuto perfetta contezza del petitum del procedimento disciplinare tanto che ha presentato le proprie difese in modo ampio e dettagliato.
È indubbia la proporzionalità della sanzione irrogata nel caso di specie in quanto si tratta della sanzione minima irrogabile rispetto all'illecito contestato.
Tali i motivi del rigetto del ricorso.
Le spese, data la complessità della materia trattata, devono essere compensate tra le parti nel caso di specie. DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE