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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°2516/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. dd.
2.10.2024 e notificato, a mezzo del servizio postale in data 12.11.2024 da:
(P. Parte_1
Iva ), con sede legale in Torino, rappr. e difesa dai P.IVA_1
procc. e domm. avv. Simona Chiolo e avv. Giacomo Guidoni, giusta procura alle liti allegata al ricorso
ricorrente;
contro
(C.F. , residente in OP C.F._1
Cervignano del Friuli (Ud),
resistente - contumace;
1 avente ad oggetto: Mutuo.
La causa veniva iscritta a ruolo il 4.10.2024 e all'udienza del
27.5.2025, il difensore costituito precisava le conclusioni,
procedendo a breve discussione orale, all'esito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente: “Nel merito: accertata la sussistenza del credito vantato da Parte_1
partita iva in persona del suo Procuratore
[...] P.IVA_1
Speciale, dott. , con sede legale in Torino alla via Controparte_2
Aldo Barbaro n.15 condannare il signor OP
( ), oggi residente in [...]del Friuli CodiceFiscale_2
(Ud), viale Aldo Moro n. 1, int. 2 frazione Capoluogo, a pagare alla società esponente Parte_1
partita iva in persona del suo Procuratore
[...] P.IVA_1
Speciale, dott. , con sede legale in Torino alla via Controparte_2
Aldo Barbaro n.15, la somma complessiva di euro 14.871,50, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito e comunque entro i limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente ai sensi della L. n.108/96, calcolati sulla sola sorte capitale pari ad euro
12.487,23 a far data dal 20.10.2020 fino all'effettivo soddisfo.
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze come per legge;
2 in via istruttoria: disporre l'interrogatorio formale del resistente signor sui capitoli di cui alla narrativa preceduti dalle OP
parole “vero che”.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c all'intestato Tribunale,
, qualificandosi Parte_1
cessionaria del credito di € 14.700,73, in origine vantato da IA
S.p.A., ha convenuto in giudizio per sentire OP
accogliere nei confronti dello stesso le conclusioni sopra riportate.
Il convenuto, pur ritualmente citato, ha scelto di non costituirsi e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 4.2.2025.
non è comparso neanche all'udienza del OP
27.05.2025 da ultimo fissata per assumerne l'interrogatorio formale sui capitoli dedotti nel ricorso introduttivo, e ciò nonostante la rituale notifica alla sua residenza anagrafica del verbale dell'udienza del
5.3.2025 in cui è stato disposto il mezzo di prova. La ricorrente ha,
inoltre, documentato l'esperimento della procedura di mediazione,
disertata da controparte.
All'udienza del 27.5.2025, preso atto della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto, il difensore presente ha precisato le conclusioni ed ha proceduto a breve discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. sulle conclusioni sopra indicate.
3 La domanda della ricorrente è fondata e pertanto, va accolta.
La ricorrente ha prodotto copia del contratto di finanziamento per l'importo di £ 15.500.000 individuato con il n. 0010158046283697
e finalizzato all'acquisto di un'autovettura Mercedes Benz, modello
SLK 200 K Evo, da restituire in 48 rate mensili di £ 371.200 cadauna,
che fu stipulato il 10.05.2000 tra IA S.p.A e , OP
con coobligato . L'odierno convenuto, dopo aver Controparte_3
provveduto alla corresponsione di alcune rate, ha interrotto i pagamenti, senza più versare alcunchè. ha OP
usufruito effettivamente di quell'importo pattuito e la prova può
desumersi dall'estratto conto relativo a quello specifico contratto che riporta anche l'indicazione delle rate rimaste insolute e il loro ammontare (v. doc. 2). L'omesso pagamento delle rate insolute da parte del debitore finanziato trova riscontro nella mancata risposta all'interpello
La titolarità del credito da parte della società ricorrente si ricava dagli altri documenti prodotti dai quali risulta.
a) che IA in data 6.12.2012 ha stipulato un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco con IT Futura
Srl di cui è stata data pubblicità nella G.U. n. 145/2012 (v. doc. 4).
Con detto contratto IT Futura Srl acquistava pro soluto, tra gli altri, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche eventualmente di mora, accessori, spese e quant'altro) che alla data del 30.04.2012
soddisfacevano determinati requisiti, tra i quali vi erano i crediti derivanti da finanziamenti erogati da IA “in forza di contratti di 4 finanziamento finalizzati all' acquisto di veicoli (ossia concessi per
l'acquisto di auto nuove o usate);
b) che in data 2.07.2014 IT Futura S.r.l. cedeva tutti i crediti in essere al 30.06.2014 a Banca FI s.p.a e della cessione veniva data pubblicità sulla G.U. n. 81 del 10.07.2014 (v. doc. 5) in cui si faceva riferimento a “tutti i crediti pecuniari in essere al 30.06.2014 di
titolarità di IT Futura Srl “, tra cui rientrava anche quello in essere con il come confermano le comunicazioni in tal CP_1
senso inviate sia dalla cedente che dalla cessionaria al debitore (v.
docc. 6 e 7, quest'ultimo ricevuto personalmente dal destinatario in data 23.02.2015, come provato dal relativo avviso di ricevimento prodotto).
Banca FI S.p.a. attestava con certificazione del 30.06.2018 che il credito di €. 14.871,50 era vero e conforme alle scritture contabili della banca, nonché liquido ( v. doc. 8);
c) che con comunicazione a mezzo servizio postale del 21.01.2016
comunicava al di aver acquistato il suo credito Parte_2 CP_1
da Banca FI, circostanza che trova conferma anche nella mancata risposta all'interpello;
d) infine, con contratto del 13.01.2022 (v. doc. 10), ha Controparte_4
ceduto un portafoglio di credito originati da finanziamenti erogati da
IA Spa, tra cui quello in questione, a ISCC Fintech Spa, oggi e di ciò veniva data Parte_1
comunicazione al debitore ceduto con raccomandata del 30.6.2023
(v. doc. 12). Anche in questo caso dalla mancata risposta 5 all'interrogatorio formale si possono trarre elementi di prova che confermano l'avvenuta conoscenza della cessione da parte del
CP_1
Così ricostruiti i fatti, può ritenersi raggiunta la prova non solo della comunicazione al debitore ceduto di tutte e quattro le cessioni del credito – necessaria ai fini dell'efficacia della cessione ex art. 1264 c.c. – ma anche dell'esistenza dei quattro contratti di cessione di crediti individuabili in blocco che si sono succeduti nel tempo e che comprendevano sicuramente anche quello nei confronti di CP_1
il che consente di riconoscere l'attuale titolarità del credito in capo alla ricorrente, quale ultima cessionaria. Invero, posto che, di regola,
non risulta necessaria la prova scritta del contratto di cessione di credito, un forte elemento di prova in tal senso si ricava dal fatto che l'odierna ricorrente è stata in grado di produrre l'originario contratto di finanziamento concluso tra IA s.p.a. e e tutta OP
la documentazione accessoria ad esso allegata e di tutte le cessioni successive, specificatamente riferita alla persona di quest'ultimo,
documentazione che non si spiegherebbe, diversamente, come possa essere pervenuta nella disponibilità materiale di
[...]
Parte_1
E' necessario, da ultimo, verificare – stante la qualità di
“consumatore” del convenuto – se il contratto di finanziamento a suo tempo stipulato contenga o meno delle clausole abusive sbilancate a favore della società mutuataria. Orbene, le uniche clausole che potrebbero astrattamente assumere rilievo in tal senso sono quella 6 che prevede una deroga al foro del consumatore e quella che attiene al computo degli interessi e spese inerenti al contratto: quanto alla prima, va rilevato che la causa è stata incardinata proprio avanti al
Tribunale del luogo di residenza di e, quanto alla OP
seconda, la società ricorrente ha limitato la domanda, chiedendo la condanna di controparte a pagarle la somma capitale di € 5.163,68,
oltre agli interessi convenzionali e comunque al di sotto della soglia antiusura, che alla data della domanda giudiziale ammontavano ad €
9.707,85, per un totale di € 14.871,50.
va, pertanto, condannato a pagare alla OP
società ricorrente la somma sopra indicata, oltre agli interessi successivamente maturati, come richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota, applicando un ribasso sul parametro medio previsto dal D.M. n. 147/2022 in relazione allo scaglione di valore di riferimento con riguardo alle fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, stante anche la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2516/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. in accoglimento del ricorso proposto, condanna OP
a pagare ad la Parte_1
7 somma di €. 14.871,50, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente previsto, e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente ai sensi della Legge n. 108/96, calcolati sulla sorte capitale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. condanna il resistente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in complessivi €. 4.500,00 per compensi, €. 264,00 per anticipazioni, oltre al rimborso spese generali al 15%, CNA ed IVA
come per legge.
Così deciso, in Udine il 19 giugno 2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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