Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzata la stipula tra lo Stato ed il comune di Trapani di un atto di permuta mediante il quale:
1) lo Stato cede al comune di Trapani il suolo edificatorio, sito nel suddetto Comune, prospiciente alla via XXX Gennaio, censito al foglio 7/E mappali 90, 91, 92, 93, 94 parte, 95 parte, 96 parte e 201, della superficie complessiva di metri quadrati 7.414, e del valore di lire 291.000.000;
2) il comune di Trapani in permuta del suddetto immobile:
a) cede allo Stato il suolo di sua proprieta' sito in Trapani, tra le vie Mazzini, Marinella e Malta, corrispondente alle particelle 154, 155, 156, 157, 158 e 159 del foglio 7/E del vigente catasto fabbricati, della superficie di metri quadrati 4.030 circa, e del valore di lire 221.000.000;
b) corrisponde allo Stato a titolo di conguaglio per differenza la somma di lire 70.000.000.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto all'approvazione del contratto di permuta.
E' autorizzata la stipula tra lo Stato ed il comune di Trapani di un atto di permuta mediante il quale:
1) lo Stato cede al comune di Trapani il suolo edificatorio, sito nel suddetto Comune, prospiciente alla via XXX Gennaio, censito al foglio 7/E mappali 90, 91, 92, 93, 94 parte, 95 parte, 96 parte e 201, della superficie complessiva di metri quadrati 7.414, e del valore di lire 291.000.000;
2) il comune di Trapani in permuta del suddetto immobile:
a) cede allo Stato il suolo di sua proprieta' sito in Trapani, tra le vie Mazzini, Marinella e Malta, corrispondente alle particelle 154, 155, 156, 157, 158 e 159 del foglio 7/E del vigente catasto fabbricati, della superficie di metri quadrati 4.030 circa, e del valore di lire 221.000.000;
b) corrisponde allo Stato a titolo di conguaglio per differenza la somma di lire 70.000.000.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto all'approvazione del contratto di permuta.